COVID19 PMI E LAVORO AUTONOMO (L.R. 13/20, 47/20; D.G.R. 25/5/20; D.D.S. 10/4/20, 29/4/20, 18/8/21) (pmi03)
Soggetti interessati:
Ministero Sviluppo Economico (MISE), Servizio regionale competente (Servizio), Associazione bancaria italiana (ABI), Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura delle Marche (CCIAA)
PMI del settore agricoltura, pesca, commercio, turismo, servizi, nonché lavoratori autonomi
CONFIDI, in qualità di soggetto gestore del risorse del Fondo, purché: iscritti ad Albo del D.Lgs. 385/93; aventi sede operativa nelle Marche; operanti a supporto delle imprese regionali; in possesso del pieno e libero esercizio dei propri diritti (cioè non si trovano in stato di scioglimento o liquidazione, né sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatorie o di cessazione di attività); in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori (DURC) e con la normativa sulla sicurezza dei lavoratori ed antimafia
Iter procedurale:
Regione a seguito della emergenza COVID19 ha approvato la L.R. 13/20 (attivata per la parte relativa ai primi 6 articoli con DDS 114 del 10/4/20) al fine di promuovere strumenti straordinari di sostegno alle imprese ed al lavoro autonomo, oltre quelle già stabilite dallo Stato, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato. In particolare L.R. 13/20, come modificata da ultimo da L.R. 13/22, prevede ad:
Art. 2 istituzione di un Fondo di emergenza COVID19 a favore di:
- imprese di cui sopra, che:
- hanno subito crisi di liquidità a causa di COVID19;
- dispongono di almeno 1 sede operativa nelle Marche alla data del 20/2/2020;
- non presentano cause di divieto, sospensione o decadenza previste dalla normativa antimafia;
- sono regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese di Camera di Commercio unica delle Marche alla data del 23/2/2020;
- non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (salvo concordato di continuità) o altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare;
- si configurano come micro, piccole, medie e grandi imprese ai sensi della normativa UE
- lavoratori autonomi, che:
- hanno subito crisi di liquidità a causa di COVID19;
- dispongono di almeno 1 sede operativa nelle Marche alla data del 20/2/2020;
- non presentano cause di divieto, sospensione o decadenza previste dalla normativa antimafia;
- risultano titolari di partita IVA alla data del 23/2/2020;
- risultano iscritti ad Ordini professionali o ad Associazioni professionali iscritte in Elenco del MISE;
- non percepiscono, oltre al reddito da attività professionale, reddito da pensione o da lavoro dipendente
Possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà (se accertata mancanza di 1 dei suddetti requisiti si avrà revoca delle agevolazioni da parte di CONFIDI)
Art. 3 Regione trasferisce risorse del Fondo ai CONFIDI per:
- concessione di prestiti a tasso agevolato alle micro e piccole imprese
- concessione di contributi per abbattimento del costo degli interessi e di garanzie per accesso ai prestiti presso sistema creditizio;
- riassicurazione dei CONFIDI per concessione di garanzie a favore delle imprese agricole
Tali benefici non sono cumulabili tra loro
CONFIDI in possesso dei requisiti di cui sopra (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, purché almeno 1 dei CONFIDI aderenti risulti iscritto ad Albo ed assuma ruolo di capofila) possono presentare domanda in bollo con firma autenticata (Modello pubblicato su BUR 32/20) mediante PEC entro 21 Aprile 2020, evidenziando garanzie effettivamente erogate alle imprese e lavoratori autonomi con sede operativa nelle Marche nel periodo 1/1/2019 – 31/12/2019, come attestato da ultimo bilancio approvato (se non disponibile, mediante autodichiarazione)
Domanda dichiarata inammissibile se: presentata oltre il termine previsto; non sottoscritta dal legale rappresentante; mancante del documento di identità di questo
Servizio regionale competente:
- effettua istruttoria (chiedendo eventualmente chiarimenti od integrazioni documentali) al fine di accertare possesso dei requisiti prescritti da parte del CONFIDI (in caso di RTI accertare che questo sia effettivamente costituito o vi sia impegno a costituirlo entro 30 giorni da invio domanda)
- decide, entro 10 giorni lavorativi, circa ammissione domanda, comunicandone esito a CONFIDI (se nessuna comunicazione pervenuta, esito si intende favorevole), affinché possa presentare eventuali osservazioni nei 10 giorni successivi
- accredita risorse assegnate a CONFIDI, previa acquisizione di:
- fideiussione di pari importo, che deve prevedere “rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all’esenzione di cui ad Art. 1957 2° comma del Codice civile, operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione”
- impegno a non applicare fino al 30/9/2020 nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi beneficiari di alcun costo di intermediazione per il rilascio di garanzia richiesta da questi
Art. 4 risorse del Fondo pari a 3.999.522,86 € (eventualmente integrate da risorse di UE, statali, soggetti pubblici e privati), acquisite dalla Regione mediante intermediari finanziari che hanno gestito Fondi ai sensi della L.R. 20/03 e Fondo di Coesione e Sviluppo (FCS), sono trasferite ai CONFIDI richiedenti in proporzione al volume di garanzie emesse da questi nel periodo 1/1/2019 – 31/12/2019 a favore delle imprese di cui ad Art. 2
Risorse sono utilizzate dal CONFIDI in sede di prima applicazione per 70% per concessione di prestiti a tasso agevolato alle micro e piccole imprese e 30% per accesso ai prestiti presso sistema creditizio ed abbattimento costo di interessi (Eventuali rifinanziamenti del Fondo potranno essere ripartiti in modo diverso). Se accertato mancato utilizzo o carenza di risorse in una delle suddetta destinazioni, CONFIDI, previa autorizzazione del Servizio, rimodulano destinazione di tali risorse
CONFIDI concede ad imprese e lavoratori autonomi che dimostrano di aver subito danni da COVID19 (sufficiente dichiarazione sostitutiva di notorietà):
- prestiti a tasso agevolato fino a 40.000 € a micro e piccole imprese (50.000 € se queste realizzano nuovi acquisti materiali ed immateriali per il rilancio e diversificazione delle attività) ed a 5.000 € ai lavoratori autonomi, nel rispetto delle seguenti modalità:
- risorse del Fondo destinate a singoli prestiti agevolati mai superiore a 50% della dotazione totale;
- prestito concesso con le risorse del Fondo ad un tasso di interesse pari a 0% (non oltre 2% se prestito concesso con risorse del CONFIDI);
- durata del prestito non oltre 72 mesi, a cui aggiungere 24 mesi di preammortamento
- contributi per abbattimento degli interessi nel rispetto delle seguenti modalità:
- copertura del costo sostenuto dai soggetti beneficiari (comprensivo del tasso di interesse e di altri costi connessi) da parte del Fondo fino a 12.000 € per finanziamento di prestiti bancari non superiori a 150.000 €
- durata del finanziamento non oltre 120 mesi, a cui aggiungere 24 mesi di preammortamento
- TAEG di riferimento bancario, a cui applicare abbattimento, è del 4% in caso di riassicurazione del Fondo di garanzia del PMI (5% in mancanza di riassicurazione)
- copertura del costo degli interessi mai superiore al 70% del valore degli interessi attualizzato con limite pari a 2/3 del contributo massimo ammissibile
- contributi per abbattimento del costo di interessi e garanzia per accesso ai prestiti presso sistema creditizio a favore di micro e piccole imprese (anche aventi sede operativa nel territorio regionale), regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese di CCIAA alla data del 3/11/2020 (come stabilito da Art. 3 di L.R. 47/20), “che hanno subito ripercussioni economiche per effetto dei provvedimenti statali adottati dal 3/11/2020 con i quali disposte restrizioni all’esercizio dell’attività. CONFIDI eroga tali contributi nel rispetto delle seguenti modalità:
- contributo copre integralmente i costi del finanziamento bancario
- contributo comprende interessi nel limite di 0,5% (fino ad un massimo di 50 €) da ripartire equamente tra Istituto di credito e CONFIDI per coprire le spese connesse all’accesso al finanziamento stesso
- importo massimo del finanziamento bancario non superiore a 10.000 € con durata non superiore a 48 mesi + 12 mesi di preammortamento
- tasso di interesse applicato non superiore a 2%
- adozione di una procedura semplificata comunicata da Regione ad ABI e CONFIDI aderenti ad iniziativa
- riassicurazione delle garanzie nel rispetto delle seguenti modalità:
- importo garantito fino a 30.000 €/impresa;
- importo garantito da CONFIDI non oltre il 90% del totale a fronte di garanzie esistenti che coprono 80% del credito di esercizio di durata inferiore a 60 mesi concesso;
- applicato da CONFIDI un costo massimo per concessione della garanzia pari a 1,7% annuo del finanziato a medio termine (tetto massimo di 3,5% “una tantum” del finanziato)
Agevolazioni concesse da CONFIDI fino al 31/12/2020 nel limite delle risorse disponibili, nell’ambito del regime “de minimis” (cioè 200.000 €, o 20.000 € in caso di “de minimis” agricolo, di contributi percepiti da impresa in tale regime nei 2 anni precedenti ed anno in corso)
CONFIDI non può chiedere nessuna spesa istruttoria relativa all’attuazione della L.R. 13/20 (anche nei confronti di soggetti non associati) fino al 31/12/2020 (comunque “fino alla conclusione delle attività avviate”).
Fondo non copre costi di gestione amministrativa di CONFIDI per la concessione delle suddette agevolazioni, mentre eventuali interessi od altre plusvalenze maturate imputabili al Fondo sono utilizzate ai fini della L.R. 13/20
Art. 5 Dirigenti dei Servizi regionali competenti hanno definito con DDS 114 del 14/4/2020 criteri, termini, modulistica, procedure operative necessarie alla attuazione della L.R. 13/20 che prevede in particolare:
- assegnazione con provvedimento dell’organo deliberante di CONFIDI dei prestiti agevolati e contributi in conto interessi attualizzati a favore delle imprese e lavoratori autonomi a partire dal giorno successivo all’invio della domanda alla Regione da parte di CONFIDI stesso
- comunicazione da parte di CONFIDI alle imprese beneficiarie dell’aiuto concesso, espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), calcolato ad un tasso di attualizzazione pari a quello di riferimento UE
- restituzione alla Regione entro 15/2/2021 di risorse eventualmente inutilizzate da CONFIDI al 31/12/2020
- obbligo per CONFIDI beneficiari di contributi regionali di:
- compilare registro nazionale degli aiuti in “de minimis” sia in fase di prima assegnazione dei contributi alle imprese, sia a seguito di eventuali variazioni (dovute a rinuncia, revoca, rideterminazione del contributo, parziale restituzione per estinzione anticipata del finanziamento);
- adempiere agli obblighi di legge in materia di DURC ed antimafia;
- rendicontare l’utilizzo del Fondo alla Regione;
- comunicare preventivamente alla Regione variazioni della forma e compagine societaria di CONFIDI, nonché, in caso di liquidazione, cause di scioglimento;
- gestire risorse assegnate con L.R. 13/20 mediante conto corrente dedicato e predisposto per la rendicontazione;
- tenere contabilità della L.R. 13/20 separata dalla gestione generale di CONFIDI e conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile;
- eseguire ogni anno controlli su un campione di almeno il 5% dei beneficiari, fornendo riscontro dei risultati ottenuti alla Regione;
- non ostacolare controlli di Regione, fornendo anzi tutta la documentazione giustificativa delle spese finanziate;
- alimentare piattaforma di monitoraggio della Regione;
- restituire entro 6 mesi dall’invio del rendiconto finale, alla Regione le risorse risultanti al termine della gestione delle operazioni di concessione dei benefici di cui alla L.R. 13/20 per essere destinate ad incentivare l’accesso al credito da parte delle imprese;
- dare adeguata pubblicità al presente intervento, riportando tutte le informazioni necessarie affinché le imprese possano presentare domanda per ottenere le agevolazioni previste dalla L.R. 13/20;
- rispettare quanto previsto dalle disposizioni della L.R. 13/20 e dal DDS 114 del 10/4/20
- esecuzione da parte della Regione di controlli a campione o in tutti i casi in cui “sorgono dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di notorietà inviate” al fine di accertare possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi
- restituzione alla Regione, in caso di revoca dei contributi con recupero degli importi erogati, da parte di Consorzio/cooperativa di garanzia, entro 45 giorni dalla notifica, delle somme dovute maggiorate degli interessi legali a partire dalla data di erogazione
- rispetto della normativa sulla privacy nella gestione dei dati
Art. 6 CONFIDI presentano, mediante PEC, al Servizio regionale competente un rendiconto intermedio (ogni 6 mesi) ed un rendiconto finale, evidenziando:
- elenco dei soggetti beneficiari di agevolazioni nel periodo di riferimento (riportare per ognuno di questi: dati anagrafici; Comune di ubicazione; importo dell’aiuto concesso e sua durata);
- operazioni di finanziamento effettuate (numero ed importi), specificandone tipologia in termini di: attivo circolante; nuovi acquisti materiali ed immateriali per rinnovo delle attività;
- andamento delle operazioni di finanziamento in termini di economie e recuperi;
- attività di gestione delle risorse assegnate in termini di: numero e tempi medi di istruttoria e di erogazione delle agevolazioni
Servizio provvede a:
- trasmettere rendiconto ad Assemblea legislativa, ai fini del monitoraggio della L.R. 13/20;
- eseguire verifiche sul corretto utilizzo delle risorse
CONFIDI, entro 6 mesi da invio del rendiconto finale, restituiscono alla Regione risorse residue al termine della gestione delle operazioni di concessione dei benefici per loro riutilizzo ai fini dell’accesso al credito da parte delle imprese di cui alla L.R. 13/20 e per analoghi interventi finalizzarti al rilascio di garanzie a favore delle imprese agricole
Art. 7 Regione promuove misure specifiche a sostegno di imprese agricole, zootecniche, agrituristiche
Art. 8 sospensione dei termini di pagamento da parte dei soggetti aventi residenza o sede legale/operativa nelle Marche dei contributi dovuti al Consorzio di bonifica delle Marche in scadenza nel periodo 8 Marzo – 31 Luglio 2020
Art. 9 in deroga alle disposizioni della L.R. 21/11 è consentita per le aziende agrituristiche “fino al termine dello stato di emergenza dichiarato ai sensi della normativa statale”, attività di ristorazione senza somministrazione mediante consegna a domicilio
Art. 10 Regione stanziato 600.000 € per concedere alle aziende zootecniche danneggiate da COVID19 un contributo “una tantum” pari a:
- 4 €/pecora macellata nel periodo 8 Marzo – 30 Aprile 2020 (6 € se allevamento iscritto a circuito IGP) fino a 5.000 €/azienda
- 0,02 €/litro di latte bovino ed ovicaprino prodotto nel periodo 8 Marzo – 30 Maggio 2020 (0,04 €/litro di latte bovino fresco QM) fino a 20.000 €/allevamento di latte bovino
Dirigente del Servizio Politiche Agricole approvato con DDS 114 del 22/4/20 relativo bando
Art. 11 Regione, nel rispetto di quanto previsto nel Quadro temporaneo per misure aiuto di Stato a sostegno di economia colpita da COVID19 (Quadro), promuove seguenti interventi realizzati nel periodo compreso tra 11/4/2020 fino a proroga dei termini definiti nel Quadro da imprese agricole (escluse quelle agrituristiche) per favorire vendita a domicilio:
- investimenti aziendali o interaziendali per vendita a domicilio di prodotti aziendali realizzati (Ammessa vendita di prodotti non aziendali in misura inferiore a 50% delle vendite totali)
- costi di gestione per attività di vendita a domicilio
- costi per attività di promozione ed informazione delle attività di vendita a domicilio
A tal fine stanziati 1.000.000 € per anno 2020 e 900.000 € per anno 2021 per concedere contributi fino a 60% (70% per settore florovivaistico) per investimenti di cui alla lettera a), 70% (80% per settore florovivaistico) per costi di gestione di cui alla lettera b) e 80% costi di promozione di cui alla lettera c) fino a 20.000 €/azienda (comunque non oltre 50.000 € in caso di aziende associate)
Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari:
- definisce con DDS 227 del 29/4/20 bando per finanziare soggetti beneficiari (v. scheda “COVID19 e vendita agricola a domicilio”);
- pubblica nel sito web della Regione l’elenco delle imprese agricole che intendono effettuare le vendite a domicilio
Servizio ha definito con DDS 801 del 18/8/2021 procedure per verifica e valutazione dei certificati generali del casellario giudiziale da applicare ai procedimenti relativi ai bandi di attuazione di L.R. 13/20 e L.R 20/21 riguardanti
- verifiche esistenza o meno di condanne passate in giudicato per:
- reati di cui ad Art. 51 comma 3 bis del Codice di procedura penale;
- reati che incidono sulla moralità professionale delle imprese di cui al D.Lgs. 50/2016, comprese false comunicazioni sociali, frode, terrorismo, sfruttamento del lavoro minorile, reati che determinano incapacità di trattare con Amministrazione pubblica;
- reati in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e sostanze tossiche;
- verifiche in merito a certificazione antimafia, vigendo divieto di concedere contributi pubblici a soggetti destinatari di misure di prevenzione personale o condannati per delitti di criminalità organizzata
Se dalla verifica del casellario si rilevano condanne per uno dei reati di cui sopra, domanda è giudicata negativa, salvo:
- sia decorso periodo di 5 anni dal passaggio in giudicato di sentenza concernente delitto (2 anni se sentenza riguarda contravvenzione);
- sia stata dichiarata estinzione del reato con procedimento giudiziale;
- sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
- sia stata concessa la riabilitazione
Art. 12 disposizioni transitorie riguardanti:
- CONFIDI possono concedere benefici di cui ad Art. 3 fino al 21/12/2022 nel limite delle risorse disponibili, con obbligo di restituire alla Regione le risorse inutilizzate entro il 31/3/2023
- Dirigenti dei Servizi regionali interessati alle misure della L.R. 13/20 debbono adottare gli atti di competenza entro il 26/4/2020
Art. 13 al finanziamento della L.R. 13/20 possono concorrere
Importi stanziati per anno 2020 sono riportati all’interno dei singoli articoli della L.R. 13/20, mentre a partire dal 2021 le risorse sono definite con legge di bilancio, fermo restando che Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini di un’ottimale gestione della L.R. 13/20
Giunta Regionale con DGR 632 del 25/5/2020 definito Accordo con Province e Camera di Commercio delle Marche (CCIAA) che prevede a:
Art. 1 adesione da parte di Province e CCIAA all’iniziativa promossa dalla Regione Marche di sostenere imprese in crisi di liquidità dovuta a COVID19 tramite conferimento al Fondo emergenza COVID19 istituito con L.R. 13/20 di proprie risorse finanziarie
Art. 2 assegnazione di: 571.650,69 € da parte di Provincia di Ancona; 499.958 € da parte di Provincia di Pesaro; 800.000 € da parte di Provincia di Macerata; 100.000 € da parte di Provincia di Ascoli; 5.000.000 € da parte di CCIAA. Risorse trasferite alla Regione che provvede ad utilizzarle nell’ambito delle iniziative di cui ad Art. 3 di L.R. 13/20
Art. 3 istituisce Comitato di pilotaggio, composto da rappresentante di Regione (funge da coordinatore) e da 1 rappresentante di ogni Provincia e da CCIAA (designazione comunicata a Regione entro 10 giorni da sottoscrizione di accordo) con il compito di:
- analizzare e valutare andamento degli interventi e dei risultati ottenuti;
- valutare rendiconti inviati da Confidi gestori su utilizzo delle risorse finanziarie attribuite dal Fondo;
- valutare esiti delle verifiche effettuate su attività dei soggetti gestori;
- valutare ed esprimere proprio indirizzo su utilizzo delle risorse derivanti dai rientri a seguito attuazione interventi di cui ad Art. 3 di L.R. 13/20
Riunioni del Comitato tenute in genere ogni 6 mesi a seguito di convocazione del coordinatore (fermo restando riunioni in via straordinaria dietro richiesta motivata di 1 dei membri) con indicazione degli argomenti da trattare. Riunioni valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti. A conclusione delle riunioni redatto verbale che in forma sintetica riporta “attività svolte e determinazioni assunte”.
Ai componenti del Comitato non dovuto nessun compenso, né rimborso spese
Art. 4 effetti di Accordo a partire da giorno successivo alla sua sottoscrizione e fino ad esaurimento delle disponibilità del Fondo. In merito alle risorse restituite al Fondo dai soggetti gestori, le Parti convengono di definirne riutilizzo, previa deliberazione del Comitato di pilotaggio, mediante sottoscrizione di Accordo aggiuntivo
Art. 5 impegno di ogni Parte a “tenere indenne le altre da tutte le conseguenze negative, comunque derivanti da eventi ascrivibili alla propria responsabilità per tutta le durata di Accordo”
Art. 6 sottoscrizione di Accordo con firma digitale in 6 copie
Art. 7 eventuali controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione ed esecuzione di Accordo oggetto di “preventiva risoluzione delle stesse in via amministrativa” e poi in via giudiziaria presso Foro di Ancona
Art. 8 trattamento dei dati personali in funzione di Accordo, comunque nel rispetto della normativa sulla privacy
Art. 9 qualunque comunicazione relativa ad Accordo tra le Parti inviata a mezzo PEC ad indirizzi forniti
Parti stabiliscono che qualora una o più delle clausole di Accordo dovessero essere ritenute nulle od inefficaci, questo non incide su Accordo nella sua globalità