COVID 19 E BARBABIETOLA (Legge 106/21; D.G.R. 28/2/22; D.D.S. 8/3/22) (bietol06)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Servizio Settore Politiche faunistico venatorie ed ittiche (Servizio), Servizio Decentrato Agricoltura (SDA)
Imprenditori agricoli ai sensi di Art. 2135 del Codice Civile che coltivano barbabietola da zucchero nelle Marche nella annata agraria 2021/22, purché:
- in possesso di impresa classificata in base alla normativa UE come micro, piccola o media impresa;
- in possesso di impresa iscritta all’anagrafe delle aziende agricole con posizione validata (Fascicolo aziendale);
- in possesso di partita IVA con codice di attività agricola;
- impresa iscritta a Camera di Commercio con codice ATECO agricolo;
- in possesso di contratto di coltivazione di barbabietola da zucchero stipulato con zuccherificio;
- acquistato e seminato almeno 1,2 unità di seme di bietola/ha.;
- effettuata la semina e le cure colturali prescritte nella coltivazione di barbabietola
Iter procedurale:
Giunta Regionale con DGR 172 del 28/2/2022 e Servizio con DDS 111 del 8/3/2022 hanno approvato un bando ad evidenza pubblica per favorire liquidità alle imprese che coltivano barbabietola da zucchero a seguito di emergenza COVID19, a seguito del quale agricoltori interessati presentano unica domanda su SIAR con firma digitale (utilizzare Carta Raffaello o altra carta di servizio abilitata), anche avvalendosi di CAA riconosciuti, entro ore 13 del 8/4/2022, in cui si dichiara di:
- aver preso visione di tutte le disposizioni del bando e di accettarle;
- non aver chiesto né ottenuto altre agevolazioni pubbliche da normative UE, nazionali, regionali per stessi aiuti;
- non avere direttori tecnici o soggetti con poteri di amministrazione destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna irrevocabile per reati gravi in danno dello Stato o della UE, o per reati che incidono sulla moralità professionale, o per reati di partecipazione ad organizzazione criminale, frode, corruzione, riciclaggio, o per reati in danno ad ambiente;
- non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale, né di condanne (con sentenza definitiva o meno) per delitti di criminalità organizzata o per reati commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico;
- in caso di media impresa: non essere in difficoltà al 31/12/2019 o di trovarsi in difficoltà dopo 31/12/2019 a causa di COVID19
- in caso di micro o piccola impresa: non essere soggetta a procedure concorsuali per insolvenza, né avere ricevuto aiuti per salvataggio (o se ricevuti tali aiuti, aver rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione dei contributi in oggetto) o per ristrutturazione (o se ricevuti tali aiuti, impresa non più soggetta al piano di ristrutturazione al momento della concessione dei contributi in oggetto);
- non essere impresa beneficiaria di aiuti illegali non rimborsati, o se beneficiaria di tali aiuti di essere a conoscenza che contributo spettante sarà decurtato di importo non rimborsato maggiorato di interessi maturati fino alla data di erogazione;
- di consentire accertamenti antimafia qualora importo del contributo superi 5.000 €;
- aver stipulato per annata agraria 2021/22 un contratto di coltivazione con industria saccarifera per complessivi …. ha.;
- aver effettuato nell’annata agraria 2021/22 la semina e le relative cure colturali su un numero di ha. di barbabietola da zucchero pari a ….;
- aver acquistato ed utilizzato nell’annata agraria 2021/22 seme di barbabietola pari a …. unità
Alla domanda allegare:
- in caso di micro e piccola impresa: copia denuncia IVA relativa al periodo di imposta anno 2021, comprensiva di comunicazione di ricevimento da parte di Agenzia delle Entrate;
- in caso di media impresa: attestazione resa da soggetto abilitato o da detentore della contabilità di impresa, in cui si dichiara che impresa non rientra tra quelle in difficoltà al 31/12/2019
SDA verifica entro 5 giorni ricevibilità delle domande presentate, dichiarando loro inammissibilità qualora: presentate oltre il termine fissato; prive di sottoscrizione o sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante
SDA esegue istruttoria delle domande pervenute entro 30 giorni (fermo restando possibilità di sospensione dei termini, per 1 sola volta e per non oltre 30 giorni, in caso di necessità di acquisire informazioni o certificazioni non in possesso di SDA), tramite controlli incrociati con altri sistemi (v. PAC, PSR), o tenendo conto dei risultati delle verifiche attuate da altri Servizi ed Enti, o chiedendo chiarimenti o documenti integrativi al richiedente che deve fornirli entro termine fissato. Controlli di tipo amministrativo debbono accertare:
- regolarità della domanda presentata e dei relativi allegati;
- qualifica di imprenditore agricolo con sede legale ed operativa nelle Marche;
- possesso dei requisiti di impresa;
- superficie coltivata a barbabietola da zucchero dichiarata con quella riportata nel fascicolo aziendale;
- possesso dei requisiti previsti dal bando su un campione pari almeno a 5% degli ha.;
- regolare versamento dei contributi INPS (tramite DURC) al momento di erogazione del contributo;
- assenza di misure di prevenzione personale o condanne (tramite casellario giudiziario);
- situazione antimafia per contributi superiori a 5.000 €
A conclusione di istruttoria, SDA comunica ammissibilità od inammissibilità (totale o parziale) della domanda ad interessato, affinché possa entro 10 giorni inviare memorie scritte, tramite SIAR, a Commissione di riesame. Se provvedimento di inammissibilità è mantenuto, Servizio lo comunica ad interessato che può presentare ricorso entro 60 giorni da notifica al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) o entro 120 giorni al Capo dello Stato
Servizio per domande ammesse predispone, senza effettuare alcuna graduatoria, elenco delle domande finanziabili con relativi contributi spettanti, pubblicato sul sito www.norme.marche.it affinché interessato possa presentare ricorso entro 60 giorni presso TAR o entro 120 giorni presso Capo dello Stato
Impresa beneficiaria deve:
- rispettare disposizioni del bando;
- essere in regola con il versamento dei contributi INPS al momento erogazione contributo, salvo eventuali proroghe di INPS a causa di COVID19;
- consentire, in ogni momento e senza restrizioni, accesso in azienda ai funzionari della Regione incaricati dei controlli per consultazione della documentazione
Entità aiuto:
Per anno 2022 Regione Marche stanziato 135.000 € per concedere aiuto “una tantum” alle aziende coltivatrici di barbabietole da zucchero per far fronte a riduzione di liquidità dovuta a COVID19 ed a spese per anticipazioni colturali. Aiuto forfetario definito in base a seguente procedura:
- numero di ha. di barbabietola dichiarati nel fascicolo aggiornato e validato prima di rilascio domanda;
- numero di ha. di barbabietola da zucchero previsti nel contratto sottoscritto con zuccherificio da impresa;
- numero di ha. di ogni impresa calcolati in base ad: unità di seme acquistate ed utilizzate (suddividere tale quantità per coefficiente di 1,2 unità/ha.);
- numero di ha. effettivamente seminati ed oggetto di cure colturali;
- calcolo degli ha. ammissibili per ogni impresa (sempre esclusi quelli coltivati fuori dalle Marche), tenendo conto del minor valore di superficie tra quelli determinati ai precedenti punti;
- somma di tutti gli ha. ammissibili richiesti dalle aziende richiedenti;
- calcolo di importo unitario ad ha. spettante ad ogni beneficiario ottenuto suddividendo le risorse disponibili per il numero totale di ha. ammissibili (comunque mai superiore a 150 €/ha.);
- definizione di aiuto complessivo spettante al beneficiario ottenuto moltiplicando importo unitario ad ha. per numero di ha. aziendali ammissibili
Aiuto concesso ai sensi del “Quadro temporaneo delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID19”, che prevede:
- stanziamento da parte della Regione di proprie risorse al riguardo;
- eleggibilità della spesa successiva al 2/2/2020 e fino al 30/6/2022, salvo diverso termine fissato dalla Commissione UE;
- aiuto concedibile anche a:
- imprese in difficoltà al 31/12/2019 purché limitatamente alle micro e piccole imprese non soggette a procedure concorsuali per insolvenza, né beneficiarie di aiuti per salvataggio o ristrutturazione;
- imprese beneficiarie di aiuti di Stato ritenuti illegali dalla Commissione UE non rimborsati, purché aiuto decurtato di importo non rimborsato compresi interessi maturati fino alla data di erogazione;
- aiuto concedibile mai superiore a 290.000 €/impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, non stabilito in base al prezzo o al volume di prodotti immessi sul mercato, rispettando, in caso di impresa operante in diversi settori, la separazione contabile in modo da verificare che non venga superato limite di 2.300.000 €/impresa di aiuto;
- possibilità di cumulo con altri aiuti concessi sotto forma di garanzie sui prestiti e/o assicurazione del credito ad esportazione a breve termine, nonché con aiuti concessi in regime “de minimis”, purché nel rispetto dei limiti massimi previsti dai regolamenti di riferimento e loro iscrizione nel Registro aiuti del SIAN
Sanzioni:
Se dichiarazioni rese risultano, in tutto od in parte, non rispondenti al vero, o se non rispettati impegni da parte del beneficiario, o se questo posto in liquidazione o ammesso a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o a procedure esecutive, o a seguito di controlli beneficiario ricade nella normativa antimafia: revoca di aiuto + restituzione di importo percepito maggiorato di interessi legali calcolati dalla data di erogazione fino a quella della restituzione + recupero coattivo degli importi versati se non rispettati tempi di restituzione