COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (Legge 98/13, 125/14, 167/17; DM 28/11/14, 16/12/15) (coopin02)

Soggetti interessati:

Stato, Regioni, Paesi in via di sviluppo (PVS), Ministero Affari Esteri e Cooperazione internazionale (MAE), Ministero economia e Finanze (MEF)

Beneficiari di aiuti umanitari sono popolazioni, Organizzazioni ed Associazioni civili, settore privato, Istituzioni nazionali, Amministrazioni locali di Paesi partner individuarti in ambito UE ed Organizzazioni internazionali

Iter procedurale:

Legge 125/14 definisce modalità di intervento della cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile, ispirata ai principi della Carta delle Nazioni Unite e Carta dei diritti fondamentali di UE ed alla promozione di pace e giustizia, “relazioni solidali e paritarie tra popoli fondate sui cinipi di interdipendenza e partenariato”

Cooperazione allo sviluppo persegue seguenti obiettivi volti a:

  1. a)sradicare povertà e ridurre disuguaglianze, migliorare condizioni di vita di popolazioni e promuovere sviluppo sostenibile
  2. b)tutelare ed affermare i diritti umani, di parità di individuo, uguaglianza di genere, pari opportunità, principi di democrazia e Stato di diritto
  3. c)prevenire conflitti, sostenere processi di parificazione, riconciliazione, stabilizzazione post conflitto, consolidamento e rafforzamento di Istituzioni democratiche
  4. d)promuovere educazione, sensibilizzazione, partecipazione di tutti i cittadini a solidarietà internazionale, cooperazione internazionale a sviluppo

Aiuto umanitario concesso nel rispetto diritti di “imparzialità, mutualità e non discriminazione”, al fine di fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di PVS, vittime di catastrofi

Nel realizzare iniziative di cooperazione allo sviluppo, assicurato rispetto di:

  1. a)principi di efficacia concordati a livello internazionale (v. piena appropriazione processi di sviluppo da parte di Paesi partner, allineamento interventi a priorità individuate da Paesi partner, coordinamento tra donatori, gestione basata su risultati e responsabilità reciproca)
  2. b)criteri di efficienza, trasparenza, economicità da garantire tramite corretta gestione di risorse e coordinamento di tutte le Istituzioni operanti nella cooperazione allo sviluppo
  3. c)privilegiato impiego di beni e servizi prodotti in Paesi ed in aree in cui realizzati interventi

Politica di cooperazione nazionale promuovendo sviluppo locale contribuisce a politiche migratorie condivise con Paesi partner, ispirate a tutela dei diritti umani e rispetto norme UE ed internazionali

Cooperazione pubblica a sviluppo (CPS) si articola in:

  1. a)iniziative di ambito multilaterale. Partecipazione italiana ad attività di Organismi internazionali, capitali di banche e Fondi di sviluppo multilaterali, purché controllando tali iniziative, pur nel rispetto di autonomia di Organismi internazionali. Tali iniziative realizzabili, oltre che con bilancio di Organizzazioni internazionali, con finanziamento di iniziative di cooperazione promosse da stesse Organizzazioni o da Italia ed affidate per loro realizzazione a queste (In tal caso contributi disciplinati da accordo in cui specificati: contenuti di iniziativa; rispettive responsabilità; modalità di controllo). Rientrano in questa categoria le iniziative di CPS concordate tra Governo italiano ed Istituzioni ed organizzazioni internazionali,  come stabilisce entità complessiva di stanziamenti annuali da erogare ad ognuno di essi. Agenzia per cooperazione eroga contributi previa approvazione di Comitato. MEF cura relazioni con banche e Fondo di sviluppo a carattere multilaterale ed assicura partecipazione finanziaria alle loro risorse;
  2. b)partecipazione ai programmi di cooperazione di UE, armonizzando i propri interventi alla programmazione UE e favorendo la realizzazione di programmi congiunti. MAE è responsabile delle relazioni con UE e con gli strumenti finanziari in materia di sviluppo, nonché attua politiche del Fondo Europeo di Sviluppo. Legge167/17 ad art 27 stabilisce che per realizzare e monitorare gli interventi di cooperazione allo sviluppo con il finanziamento UE, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono avvalersi di personale non appartenente ad Amministrazione pubblica per l’intera durata degli interventi alle stesse condizioni previste per Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ma senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Per gli interventi in quei Paesi dove Agenzia dispone di proprie sedi, l’opportunità di cui sopra si applica fino al subentro di Agenzia nella responsabilità degli interventi. Il controllo sulla rendicontazione degli interventi è eseguita da un revisore legale o da società di revisione legale da individuata nel rispetto del codice sugli appalti pubblici con oneri a carico di UE
  3. c)iniziative a dono nell’ambito di relazioni bilaterali. CPS in cooperazione bilaterale si realizza mediante progetti, programmi, iniziative a dono finanziate interamente o parzialmente da Stato, Enti pubblici, Enti locali, attuate tramite Agenzia su specifica richiesta di Paese partner e con finanziamento di questo. Per assicurare qualità di interventi e rafforzare responsabilità di Paesi partner ad azioni debbono rispettare criteri relativi al mantenimento di stabilità macroeconomica di Paese partner, trasparenza ed affidabilità del suo quadro legislativo ed istituzionale, con controllo su correttezza impiego dei fondi e risultati conseguiti. MAE provvede a stipula di accordi che regolano tali iniziative. Aiuto riguardo a riconoscimento e valorizzazione di espressioni di società civile operanti in Paesi partner nel campo dei servizi a persona, in coesione con principio di sussidiarietà”
  4. d)iniziative di cooperazione con crediti concessionali. MEF, su proposta di MAE , autorizza Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. a concedere, anche in consorzio con banche estere, Stati, Enti pubblici di Stati, Organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali destinati al finanziamento dei costi locali ed acquisti in Paesi Terzi di beni e servizi e lavori inerenti iniziative di cooperazione
  5. e)iniziative di partenariato  Regioni disciplinano le iniziative di cooperazione allo sviluppo nel rispetto della Legge 125/14 ed attuano proprie iniziative, previo parere favorevole di Comitato congiunto, nel rispetto delle competenza esclusiva statale in materia di politica estera e rapporti internazionali purché:
  • avvalendosi di Agenzia
  • preventiva comunicazione a MAE e ad Agenzia di attività di partenariato territoriale finanziate
  • inclusione di tali iniziative in banca dati
  1. f)interventi internazionali di emergenza umanitaria finalizzati a soccorso ed assistenza a popolazione e rapido ristabilimento di condizioni necessarie per ripresa processi di sviluppo deliberati da MAE ed attuati da Agenzia, anche avvalendosi di:
  • soggetti della cooperazione allo sviluppo aventi comprovata esperienza in materia;
  • soggetti operanti in loco per interventi erogati a primissima emergenza

Consiglio dei Ministri affidare interventi di soccorso ad altre Amministrazioni (compreso Dipartimento di Protezione Civile), che agiscono secondo proprie procedure operative e di spesa, organizzando interventi di primo soccorso affidati (Definire tipologia e durata di intesa con MAE)

  1. g)contributi ad iniziative della società civile

Con Regolamento emanato con decreto Presidente Consiglio Ministri si provvede a riorganizzare MAE, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con Agenzia (soppressione di almeno 6 strutture di livello dirigenziale). Direzione generale per cooperazione a sviluppo collabora con MAE per definire: elaborazione indirizzi di programmazione in Paesi ed aree di intervento; rappresentanza pubblica e coerenza di azione di Italia nelle Organizzazioni internazionali; interventi di emergenza umanitaria e crediti; valutazione impatto di interventi e verifica raggiungimento obiettivi programmatici (Si può avvalere di valutatori indipendenti esterni in base a convenzioni)

MAE:

  1. a)definisce indirizzi ed assicura unitarietà e coordinamento delle iniziative nazionali di cooperazione, nell’ambito delle deliberazioni assunte da Comitato
  2. b)svolge attività di controllo su attuazione politica di cooperazione allo sviluppo
  3. c)detiene rappresentanza politica di Italia in sede internazionale e UE
  4. d)conferisce delega a ViceMinistro che è invitato a partecipare senza diritto di voto a riunioni Consiglio Ministri in cui affondate tematiche di cooperazione a sviluppo
  5. e)propone a Consiglio Ministri che approva entro 31 Marzo documento triennale di programmazione ed indirizzo di politica a cooperazione a sviluppo, contenente: visione strategica; obiettivi di azioni; criteri di intervento; scelta di priorità aree geografiche e di singoli Paesi e settori di intervento; principi di partecipazione italiana ad Organismi europei ed internazionali e ad istituzioni finanziarie multilaterali; proposte di stanziamento per cooperazione a sviluppo, tenendo conto esigenze di finanza pubblica. Commissioni parlamentari competenti esprimono parere in merito
  6. f)predispone, insieme a MEF, relazione su attività di cooperazione a sviluppo attuate in anno precedente da tutte le Amministrazioni pubbliche, evidenziando: risultati conseguiti mediante indicatori qualitativi e quantitativi; partecipazione di Italia a banche e Fondi di sviluppo, Organismi multilaterali (specificare contributo finanziario di Italia a singolo Organismo, numero e qualifica di funzionari italiani partecipanti, contributo di tali Organismi a perseguimento di obiettivi stabiliti in sede multilaterale); progetti finanziati e loro costo; progetti in corso di svolgimento; criteri di efficacia, economicità, unitarietà adottati; imprese beneficiarie di erogazioni; retribuzioni di funzionari di Amministrazioni pubbliche coinvolti in cooperazione; titolari di incarichi di collaborazione e consulenza coinvolti; relazione, previa approvazione di Comitato, trasmessa alle Camere in allegato a documento di programmazione triennale
  7. g)indica a partire da 2015 tutti gli stanziamenti destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi o sostegno delle politiche di cooperazione a sviluppo. A tal fine redige relazione contenente dati ed elementi informativi su utilizzo di stanziamenti riferiti ad anno precedente ed illustrando risultati conseguiti rispetto ad obiettivi e priorità indicati in documento triennale
  8. h)istituisce con D.M. 28/11/2014, come modificato da D.M. 26/5/2021, Consiglio nazionale per cooperazione a sviluppo, composto da: MAE; Vice Ministro alla cooperazione allo sviluppo; Direttore generale per cooperazione allo sviluppo; Direttore generale di Agenzia italiana per cooperazione allo sviluppo; 1 rappresentante designato da Presidente Consiglio Ministri; 1 rappresentante designato rispettivamente da Ministero Interno, Ministero Difesa, Ministero Economia e Finanze, Ministero Sviluppo Economico, Ministero Politiche Agricole, Ministero Ambiente, Ministero Lavoro, Ministero Università, Ministero Cultura, Ministero Salute, Ministero Turismo; 3 rappresentanti designati da Regioni; 1 rappresentante designato da Associazione nazionale Comuni; 1 rappresentante designato da Università; 1 rappresentante designato da Cassa Depositi e Prestiti; 1 rappresentante designato da ICE; 9 rappresentanti designati da Associazioni non governative attive nella cooperazione allo sviluppo; 12 rappresentanti designati delle Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza scopo di lucro; 6 rappresentanti designati da soggetti aventi finalità di lucro scelti in base alla loro rappresentatività ed esperienza; fino a 3 rappresentanti di altri soggetti attivi nella cooperazione allo sviluppo. MAE può invitare fino a 5 personalità particolarmente competenti nelle materie oggetto della riunione. Componenti del Consiglio durano in carica 3 anni. Consiglio si articola in gruppi tematici o geografici in modo da facilitare il lavoro e viene convocato da Ministro di MAE o Vice Ministro almeno 1 volta/anno ed ogni volta che si rende necessario acquisire il suo parere (da emettere entro 15 giorni da invio di proposte) a maggioranza dei componenti (escluso il Presidente)
  9. i)convoca ogni 3 anni Conferenza pubblica nazionale per favorire partecipazione cittadini a politiche di cooperazione a sviluppo

Istituito Comitato interministeriale per cooperazione a sviluppo (CICS) con il compito di assicurare programmazione e coordinamento di attività in materia. Comitato presieduto da Presidente Consiglio Ministri e composto da MAE, Ministero Interno, Ministero Difesa, MISE, MIPAAF, Ministero Ambiente, Ministero Infrastrutture e Trasporti, Ministero Lavoro, Ministero Salute, MIUR. Invitati a partecipare alle riunioni di CICS, senza diritto di voto, sono altri Ministri, Presidente Conferenza Stato Regioni, Presidenti di Regione, Presidente Associazione Enti locali, Direttore generale per cooperazione a sviluppo e Direttore di Agenzia. MAE fornisce supporto tecnico, operativo, logistico a CICS. CICS adotta regolamento interno, che deve vietare erogazione di compensi, rimborsi spesa, emolumenti o gettoni di presenza. CICS, tenendo conto documento di programmazione triennale, verifica coerenza delle attività intraprese, rappresenta esigenze finanziarie necessarie per attuazione cooperazione a sviluppo, propone ripartizione di stanziamenti per ogni Ministero. Deliberazioni di CICS pubblicate su Gazzetta Ufficiale

Istituito presso MAE Comitato congiunto per cooperazione a sviluppo, presieduto da Ministro e composto da Direttore generale per cooperazione a sviluppo e Direttore di Agenzia. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, responsabili delle rispettive strutture competenti e rappresentanti di MEF, rappresentante di Regioni e di Enti locali, in relazione ad ordine del giorno. Comitato congiunto:

  • approva iniziative di cooperazione a sviluppo superiore a 2.000.000 €. In caso di iniziative di importo inferiore solo portate a conoscenza del Comitato
  • delibera singole iniziative da finanziare con Fondo rotativo
  • definisce programmazione annuale con riferimento a Paesi ed aree di intervento
  • svolge ogni altra funzione specificata da legge o regolamenti attuatori

Istituita Agenzia italiana per cooperazione a sviluppo, con sede in Roma, e personalità giuridica di diritto pubblico, che opera in base a direttive di MAE e da questa vigilata. Agenzia:

  • propone a Comitato congiunto per cooperazione a sviluppo iniziative da approvare e quelle su cui interviene autonomamente
  • svolge attività di carattere tecnico operativo connesse a fasi di istruttoria, formulazione, funzionamento, gestione e controllo di iniziative di cooperazione su richiesta di MAE
  • contribuisce a definire programma annuale di cooperazione a sviluppo
  • opera attraverso soggetti privati selezionati mediante procedure comparative o partner internazionali (se richiesto il suo intervento diretto)
  • eroga servizi assistenza e supporto tecnico ad altre Amministrazioni pubbliche operanti in ambito di cooperazione internazionale, regolando rapporti mediante convenzione
  • acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti di UE, banche, fondi ed Organismi internazionali
  • collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità
  • promuove forme di partenariato con soggetti privati per realizzare specifiche iniziative
  • realizza iniziative finanziate da soggetti privati
  • adotta regolamento interno, approvato da MAE, rispondente ad esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza di azione amministrativa e gestione contabile, purché coerente con regole UE
  • mantiene costante rapporto di consultazione e collaborazione con Organizzazioni di società civile presenti in loco, assicurando coordinamento tecnico di cooperazione a sviluppo finanziate con Fondi pubblici italiani
  • realizza e gestisce banca dati pubblica in cui raccogliere tutte le informazioni relative a progetti di cooperazione realizzati ed in corso di attuazione quali: Paesi partner; tipologia di intervento; valore di intervento; documentazione relativa a procedura di8 gara; indicazione di aggiudicatari
  • adotta codice etico cui debbono attenersi nella realizzazione di iniziative i soggetti pubblici e privati partecipanti ad attività di cooperazione allo sviluppo, beneficiando di contributi pubblici. Codice richiama fonti normative internazionali in materia di lavoro, sostenibilità ambientale, criminalità organizzata

Direttore di Agenzia nominato da Presidente Consiglio Ministeri, su proposta MAE, a seguito di procedura di selezione ad evidenza pubblica, avente durata di 4 anni, rinnovabile 1 sola volta, tra persone di comprovata qualificazione professionale ed esperienza in materia di cooperazione a sviluppo. Direttore di Agenzia, previa autorizzazione di Comitato congiunto, nel rispetto delle risorse umane e finanziarie assegnate, può:

  • istituire o sopprimere sedi ad estero di Agenzia, determinando il loro ambito di competenza, utilizzando con priorità, laddove possibile, Uffici di Amministrazioni pubbliche preseti in loco
  • inviare all’estero dipendenti di Agenzia, nonché personale esperto nel limite massimo di unità indicate. Periodo minimo di permanenza ad estero è di 2 anni. Personale di Agenzia ad estero è accreditato come personale diplomatico, tenendo conto consuetudini esistenti in tali Paesi, e sotto controllo e coordinamento di capi missione in linea con strategie di cooperazione definite da Ministero

Corte dei Conti esercita controllo di gestione su Agenzia e relative articolazioni periferiche

MAE adotta statuto di Agenzia, in cui disciplinate:

a)       conferimento a bilanciodiAgenzia di stanziamenti a questa destinati da altre Amministrazioni pubbliche per realizzazione di interventi di cooperazione, nonché condizioni per stipula di convenzioni, comprese quelle a titolo oneroso

b)       funzioni di vigilanza e controllo da parteMAE

c)       funzioni di controllo interno e valutazione delleattività

d)       procedure di reclutamento DirettorediAgenzia

e)       procedure comparative di selezionediOrganizzazioni ed altri soggetti attuatori

f)        rapporto tra presenzadiAgenzia ad estero e rappresentanze diplomatiche e consolari e condizioni per assicurare sostegno e coordinamento tecnico da parte di Agenzia di attività di cooperazione realizzate con fondi pubblici italiani in Paesi partner

g)       numero massimo di sedi ad estero e dipendentidiAgenzia destinati a prestarvi servizio

h)       modalità di armonizzare regimediinterventi in corso trasferiti ad Agenzia

i)         modalità diricollocazionedel personale, compiti e funzioni di Istituto Agronomico di Oltremare ad interno di Agenzia, senza nuovi oneri per finanze pubbliche

j)         previsione Collegio dei revisori, compostodamagistrato Corte dei Conti, membri designati da MAE e MEF

k)       modalità di rendiconto e controllo di spese effettuate di sedi ad esterodiAgenzia, anche tramite efficiente servizio di audit interno che assicuri rispetto principio di economicità, efficacia, efficienza

l)         previsione che bilanciodi Agenzia pubblicatosu sito internet dopo approvazione

Ad Agenzia attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio. Dotazione organica di Agenzia definita con decreto Presidente Consiglio Ministri, su proposta MAE (Non oltre 200 unità), attraverso inquadramento di personale esistente di Agenzia o trasferimento ad Agenzia di personale MAE (Non oltre 40 unità) o mobilità di personale di altre Amministrazioni pubbliche (Personale trasferito mantiene inquadramento previdenziale di provenienza), collocato in posizione di comando (Agenzia può avvalersi di tale opportunità per i primi 5 anni da sua costituzione). Agenzia può assumere personale in Paesi di operatività (Non oltre 100 unità), stipulando contratti di lavoro in cui prevista “condizione risolutiva espressa”, pena loro nullità in caso di chiusura o soppressione sede di Agenzia ad estero

MAE ed Agenzia stipulano convenzioni con Cassa Depositi e Prestiti spa per istruttoria e gestione dei profili finanziari di iniziative di cooperazione a sviluppo, nonché per strutturazione prodotti di finanza per sviluppo in ambito di accordi con Organizzazioni finanziarie europee o internazionali o partecipazione a programmi UE. Oneri derivanti da convenzioni a carico di Agenzia

Possono realizzare interventi di cooperazione a sviluppo soggetti pubblici e privati quali:

a)Amministrazioni dello Stato, Università, Enti pubblici;

b)Regioni ed Enti locali;

c)Organizzazioni di società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro, quali:

  • Organizzazioni non governative (ONG) specializzate in cooperazione a sviluppo ed aiuto umanitario;
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) con statuto finalizzato a cooperazione a sviluppo e solidarietà internazionale;
  • Organizzazioni di commercio equo e solidale, finanza etica, microcredito nel cui statuto prevede come finalità prioritaria cooperazione internazionale a sviluppo;
  • Organizzazioni ed Associazioni di comunità di immigrati che mantengono rapporti di cooperazione e sostegno a sviluppo dei Paesi di provenienza e collaborano con soggetti provvisti dei prescritti requisiti operanti in Paesi coinvolti;
  • imprese cooperative e sociali, Organizzazioni sindacali dei lavoratori e di imprenditori, Fondazioni, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, se loro statuti prevedono cooperazione a sviluppo tra fini istituzionali;
  • Organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno 4 anni dello status consultivo presso Consiglio Economico e Sociale di ONU

Comitato congiunto fissa parametri e criteri in base ai quali verificare competenza ed esigenza acquisita nella cooperazione a sviluppo di tali soggetti che vengono iscritti, a seguito di verifiche, in apposito Elenco pubblicato ed aggiornato periodicamente da Agenzia. Verifica di “capacità ed efficacia” dei soggetti rinnovata almeno ogni 2 anni

d)soggetti con finalità di lucro qualora agiscono nel rispetto dei principi di Legge 125/14 e norme sui diritti umani per investimenti internazionali, aderendo a standard comunemente adottati in merito a responsabilità sociale e clausole ambientali. Questi possono essere imprese ed Istituti bancari, fatta eccezione per società ed imprese scritte in Registro nazionale di imprese di cui a Legge 185/90, chiamati a partecipare con procedura di evidenza pubblica ai contratti per realizzazione di iniziative di cooperazione a sviluppo;

e)Paesi partner, Unione Europea, Organismi internazionali, banche di sviluppo, Fondi internazionali

Favorito apporto di partecipazione di Amministrazioni dello Stato, sistema Camere di Commercio, Università, Enti pubblici ad iniziative di cooperazione a sviluppo, se rispettive competenze forniscono contributo qualificato per migliore realizzazione di intervento e promozione di collaborazioni internazionali per perseguire finalità di legge

Agenzia può affidare a tali soggetti o a quelli iscritti in Elenco di cui sopra, attuazione di iniziative di cooperazione o concedere contributi per realizzare progetti da questi proposti. Tali soggetti debbono rendicontare progetti beneficiari di contributi concessi da Agenzia o iniziative ad essi affidate

MAE o Agenzia promuovono forme di partenariato e collaborazione con Regioni ed Enti locali nel campo di cooperazione a sviluppo. Agenzia può concedere contributi a tali iniziative.

A Cassa Depositi e Prestiti affidata, con convenzione da MAE, erogazione e gestione di crediti ad imprese valutati positivamente da Agenzia

Organizzazioni di società civile ed altri soggetti privati possono impiegare ad estero:

a)personale maggiorenne italiano, europeo o di Paese Terzo in possesso di adeguati titoli, conoscenze tecniche, esperienze professionali, qualità personali necessarie mediante stipula di contratti nel rispetto del contratto collettivo nazionale del personale impiegato ad estero in attività di cooperazione a sviluppo. Personale è tenuto a svolgere “proprie mansioni con diligenza ed in nessun caso impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare”;

b)volontari, senza costituzione di rapporto di lavoro, ma con oneri relativi al loro inquadramento giuridico a carico di tali Organizzazioni, con particolare riferimento ad obblighi fiscali, previdenziali, assicurativi. Prova di avvenuto versamento contributi previdenziali costituisce attestazione su servizio e sua durata

Per svolgimento attività di cooperazione a sviluppo, dipendenti di Amministrazioni pubbliche hanno diritto di essere collocati in aspettativa, senza assegni, per massimo 4 anni, eventualmente rinnovabili, mantenendo qualifica posseduta. Amministrazione pubblica è tenuta, su richiesta dipendente, corredata da attestazione rilasciata da Agenzia (anche per personale impiegato in progetti finanziati da UE, Organismi internazionali, altri Governi od Amministrazioni dello Stato, Regioni, Enti locali o soggetti privati), su richiesta di Organizzazione che ha stipulato contratto con questo, a concedere aspettativa. Analogo trattamento concesso a “dipendente che segue il coniuge con servizio di cooperazione”

Servizio nella cooperazione allo sviluppo costituisce titolo preferenziale di valutazione nella formazione di graduatoria di concorsi presso Amministrazione pubblica di Stato ed Enti pubblici, nonché vale per anzianità di servizio, progressione della carriera, trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto a contribuzioni versate.

Ad imprese che concedono collocamento in aspettativa senza assegni al personale o a coniuge è consentito di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato

Organizzazioni società civile ed altri soggetti assumono tutti gli obblighi derivanti da contratto, compresi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi, mentre viene escluso ogni rapporto, diretto od indiretto, con MAE o con Agenzia, anche qualora Organizzazioni dovessero venire meno ai loro obblighi nei confronti del personale. Nel caso di personale dipendente, obblighi previdenziali, assicurativi, fiscali commisurati a compensi convenzionali da determinare annualmente con decreto MAE

Italia nel promuovere e sostenere forme di volontariato e servizio civile internazionale, anche promosso da UE; consente a soggetti accuditati di organizzare “contingenti di corpi di pace destinati a formazione e sperimentazione di presenza di giovani volontari da impiegare in azioni di pace non governative in aree di conflitto o soggette a rischio di conflitto o in aree di emergenza ambientale”

Italia favorisce instaurazione sul piano internazionale di collaborazioni istituzionali con i Governi dei Paesi partner, Organismi internazionali, banche di sviluppo, fondi internazionali, UE, altri Paesi donatori, anche mediante forme di collaborazione triangolare. Presidente Consigli Ministri, su proposta MAE, individua percorso per graduale adeguamento di stanziamenti annuali per cooperazione a sviluppo “tale da porre Italia in linea con impegni ed obiettivi assunti a livello europeo ed internazionale”

A partire da 1/3/2015 soppresso Istituto Agronomico per Oltremare, le cui funzioni e risorse umane, finanziarie e strumentali sono trasferite ad Agenzia, “senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione anche giudiziale”

Organizzazioni  non governative già riconosciute e considerate Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte ad anagrafe unica di ONLUS su richiesta di queste avanzate a Agenzia di entrate

MAE provvede a monitoraggio degli oneri e riferisce a MEF. Nel caso si verificano scostamenti, MEF, sentito MAE, provvede a riduzione impegni nella misura necessaria a copertura finanziaria del maggiore onere derivante da attività di monitoraggio, dotazioni finanziaria di parte corrente del programma Cooperazione a sviluppo

Entità aiuto:

A valere sul Fondo di rotazione istituito presso Mediocredito Centrale possono essere concessi:

1)       crediti agevolati finanziari a Stati, banche centrali o Enti di Stato di Paesi in Via di Sviluppo, sotto forma di crediti di aiuto (Concessi solo a progetti di sviluppo rispondenti alle finalità della Legge 49/87 e destinati, in particolare a Paesi a più basso tasso di reddito, “anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti9 di beni inerenti a progetti approvati e per favorire accrescimento della cooperazione tra Paesi in Via di Sviluppo) o di crediti misti;

2)       crediti agevolati ad imprese italiane per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per costituire imprese miste;

3)       crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad Organizzazioni internazionali, affinché finanziano imprese miste in PVS o concedono altre forme di agevolazioni ammesse da CIPE per promuovere sviluppo di Paesi beneficiari;

4)       costituzione Fondo di garanzia per prestiti concessi da Istituti di credito ad imprese italiane o per agevolare apporti di capitale delle imprese italiane nelle imprese miste.

In base a Legge 98/13 le imprese italiane per accedere al credito agevolato del Fondo, si debbono impegnare a rispettare quanto previsto da OCSE su responsabilità sociale delle imprese per investimenti internazionali, nonché normative sociali ed ambientali e sui diritti umani

Stanziamenti per cooperazione a sviluppo non utilizzabili direttamente od indirettamente per finanziamento di attività militari. Agenzia ha limite di spesa di 2.000.000 €

Mezzi finanziari di Agenzia sono costituiti da:

  • risorse finanziarie trasferite da altre Amministrazioni
  • introiti derivanti da convenzioni stipulate con Amministrazioni ed altri soggetti pubblici e privati per prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione
  • finanziamento annuale iscritto in bilancio di previsione MAE
  • donazioni, lasciti, legati, liberalità debitamente accettati
  • quota pari a 20% delle somme a diretta gestione statale

Risorse finanziarie di Agenzia destinate ad attività di cooperazione non sono pignorabili

Al personale di Agenzia applicato contratto collettivo nazionale di Ministero.

MAE con DM 16/12/2015 stabilito che personale impiegato all’estero nelle attività della cooperazione allo sviluppo ai fini di obblighi fiscali, previdenziali, assicurativi sono applicati a partire da Febbraio 2016 i seguenti compensi convenzionali mensili (si intende per 26 giornate lavorative rapportato al periodo di lavoro all’estero) 1.519,67 € per volontari in servizio civile e 849,40 € per cooperanti di Organizzazione non governative. Tali compensi sono aumentati annualmente nella stessa misura percentuale e con stessa decorrenza di aumenti delle pensioni.

Nessun compenso, rimborso spesa, gettone di presenza ed emolumenti di qualunque tipo erogati per partecipazione a Comitato congiunto

Cassa Depositi e Prestiti spa assolve compiti di istituzione finanziaria per cooperazione a sviluppo, destinando risorse proprie nel limite fissato in convenzione con MAE ad iniziative della Legge 125/14, anche con cofinanziamento di soggetti pubblici o privati internazionali, previo parere favorevole di Comitato congiunto

Attività di cooperazione a sviluppo effettuate da soggetti privati iscritti in Elenco sono da considerarsi a fini fiscali, non di natura commerciale

Quota di Fondo rotativo destinata a:

a)concedere ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare finanziamento di quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per costituzione di imprese miste in Paesi partner individuato da CICS, con particolare riferimento a piccole e medie imprese

b)concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad Organizzazioni internazionali per finanziare imprese miste da realizzare con Paesi partner o altre forme di agevolazione identificate da CICS che promuovono sviluppo di Paesi partner

c)costituire fondo di garanzia prestiti concessi ad imprese di cui alla lettera a)

CICS stabilisce ogni anno:

a)quota del Fondo da destinare a finalità di cui sopra

b)criteri per selezione delle iniziative, tenendo conto finalità, priorità geografiche o settoriali di cooperazione italiana, garanzie offerte da Paesi partner a tutela di investimenti stranieri (Puntare su creazione di occupazione e sviluppo sostenibile)

c)condizioni in base alle quali concessi crediti