CONTROLLO NORME CE PESCA

CONTROLLO NORME CE PESCA (Reg. 1224/09)    (pesca09)

Soggetti interessati:

Chiunque si occupa di attività di pesca ed acquicoltura praticata nel territorio di Stati membri o acque comunitarie o da pescherecci CE

Iter procedurale:

Commissione Europea approvato con Reg. 1224/09 che si applica ad attività di pesca ed acquicoltura praticata nella CE, fatte salve disposizioni particolari previste da accordi conclusi tra Comunità Europea e Paesi Terzi o norme più restrittive definite da singoli Stati membri

Stato membro

a)        controlla attività di pesca, trasbordo, trasferimento di pesci nelle gabbie, impianti di acquicoltura (inclusi impianti di ingrasso), sbarco, importazione, trasporto, trasformazione, commercializzazione e magazzinaggio di prodotti della pesca ed acquicoltura, nonché accesso ad acque e risorse ed attività esercitate fuori da acque CE da pescherecci battenti bandiera Stati CE;

b)        mette a disposizione risorse finanziarie, umane e tecniche per assicurare controllo delle attività pesca e che questo attuato non in forma “discriminatoria per quanto concerne settori, peschereccio, persone e sulla base della gestione dei rischi”;

c)        individua Autorità competente per coordinare raccolta, trattamento e certificazione dati su attività di pesca, notificandoli a Commissione, altri Stati membri, Paesi Terzi (Per Italia è MI.P.A.F.)

Finanziamento Fondo Europeo Pesca erogato se garantite da parte di Stato membro applicazione delle seguenti misure:

–          condizioni generali di accesso alle acque ed alle risorse ittiche, comprendenti:

a)        peschereccio CE utilizzato per sfruttamento commerciale di risorse acquatiche viventi solo se in possesso di licenze di pesca valida, le cui informazioni corrispondono con quelle contenute nel registro di flotta peschereccia. Stato membro:

1)          sospende temporaneamente licenza di pesca in caso di fermo temporaneo deciso da questo o con autorizzazione sospesa;

2)          ritira in via definitiva licenza di pesca di peschereccio oggetto di misura di adattamento a sforzo di pesca o con autorizzazione ritirata;   

b)       peschereccio operante in acque CE munito di autorizzazione di pesca in corso di validità “quando tipo di pesca o zone di pesca in cui le attività autorizzate rientrano in: regime di gestione sforzo di pesca; piano pluriennale; zone di restrizione della pesca; pesca ai fini scientifici; altri casi previsti da normativa CE. Stato membro comunica a Commissione “sintesi delle informazioni contenute in autorizzazione rilasciata con relativi dati aggregati su sforzo di pesca”, nonché quelle relative a pescherecci autorizzati ad esercitare attività per determinato tipo di pesca (numero di identificazione, nome di peschereccio, possibilità di pesca individuale loro attribuito). Autorizzazione di pesca non rilasciata se peschereccio non possiede licenza di pesca o se questa sospesa o ritirata. Autorizzazione ritirata se licenza di pesca attribuita al peschereccio ritirata in via definitiva (Sospesa se licenza di pesca sospesa temporaneamente);

c)        marcatura ed identificazione di pescherecci ed attrezzi della pesca da parte comandante peschereccio;

d)       sistema di controllo dei pescherecci via satellite per sorvegliare attività di pesca esercitate da pescherecci battenti bandiera Stato membro ovunque si trovano, nonché attività di pesca esercitate in acque di Stati membri. Peschereccio avente lunghezza superiore a 12 m. installa a bordo dispositivo funzionante di localizzazione ed identificazione automatico, tramite “trasmissione ad intervalli regolari di dati relativi alla disposizione”. Rilevamento dati posizione peschereccio da parte di centro controllo pesca di Stato membro di bandiera, che mette a disposizione tali dati di altri Stati membri nelle cui acque si trova peschereccio o nel cui porto peschereccio potrebbe sbarcare le catture. Se peschereccio opera nelle acque di Paese Terzo o in zone di alto mare dove le risorse ittiche gestite da Organizzazione internazionale, dati messi a disposizione di questi se vigenti accordi al riguardo. Stati membri possono esentare peschereccio di munirsi sistema di controllo se operano solo nelle proprie acque territoriali, o non trascorrono in mare tempo superiore a 24 ore tra partenza e ritorno. Pescherecci di Paesi Terzi di lunghezza superiore a 12 m. e navi ausiliarie impegnate in attività accessorie a pesca operanti in acque CE debbono installare a bordo dispositivo funzionante di localizzazione ed identificazione automatica tramite trasmissione ad intervalli regolari di dati relativi a loro posizione. Stati membri gestiscono centri di controllo pesca, aventi funzione di sorveglianza attività e sforzo di pesca di pescherecci battenti sua bandiera, indipendentemente da acque dove operano o porto in cui si trovano, compresi pescherecci di altri Stati membri e di Paesi Terzi operanti nelle acque a sovranità di Stato membro. Ogni Stato membro designa Autorità competente responsabile centro controllo, nonché garantisce adeguato personale e risorse informatiche per trasmissione elettronica dei dati. Stato membro autorizza pescherecci a dotarsi di sistema di controllo;

e)        sistema di identificazione automatico di pescherecci di lunghezza superiore a 15 m. (obbligatorio per quelli da 15 a 18 m. a partire da 31/5/2014). Stati membri utilizzano dati di sistema identificazione automatica, mettendoli a disposizione di Autorità responsabile controllo pesca per verifica incrociata;

f)         sistema di rilevamento navi da parte Stato membro che consente di confrontare posizioni provenienti da immagini di telerilevamento inviate da satellite condotti ricevuti dal sistema di controllo dei pescherecci o sistema identificazione automatica per verificare presenza di pescherecci in zona;

g)       trasmissione dati provenienti da sistema di controllo dei pescherecci, sistema di identificazione automatica, sistema di rilevamento navi ad Agenzia CE e Autorità competenti Stati membri operazioni di sorveglianza ai fini sicurezza e protezione marittima, controllo frontiere, tutela ambiente marino;

h)       obbligo di utilizzare dispositivi di controllo elettronico e strumenti di tracciabilità. A tal fine Stati membri realizzano entro 1 Giungo 2013 progetti pilota di tracciabilità tramite analisi genetiche. Consiglio Europeo può decidere introduzione di nuove tecnologie per migliorare rispetto norme pesca;                           

–          controllo di utilizzo e possibilità di pesca, comprendente:

a)        compilazione e presentazione del giornale di pesca da parte di comandanti di pescherecci CE di lunghezza superiore a 10 m. in cui riportare: numero di identificazione e nome del peschereccio; codice FAO di ogni specie e zona geografica interessata dalle catture; data delle catture; data di partenza e di arrivo al porto e durata della bordata di pesca; tipo di attrezzo usato; dimensione delle maglie; stima quantitativi di pesca di ogni specie catturati (espressi in kg. in peso vivo) con tolleranza di 10% di pesce detenuto a bordo; numero di operazioni di pesca; stime dei rigetti in mare di volume superiore a 50 kg. pesce di ogni specie. Nel caso di adesione a regime dello sforzo di pesca in determinate zone, comandante registra altresì:

1)          per attrezzi trainati: entrata ed uscita dal porto situato in tale zona, ogni entrata ed uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche, catture detenute a bordo per specie e kg. di peso vivo al momento uscita da zona o prima di entrata in porto della zona;

2)          per attrezzi fissi: entrata ed uscita dal porto della zona e da zone marittime soggette a disposizioni specifiche, data ed ora della 1° e successive collocazioni di attrezzi fissi nella zona, data ed ora del completamento operazioni di pesca con attrezzi fissi, catture detenute a bordo per specie al momento di uscita da zone o prima di entrata in porto della zona.

Comandanti inviano entro 48 ore da sbarco, giornale di pesca a Stato membro di bandiera o se sbarco effettuato in altro Stato membro od Autorità competenti di questo. Comandanti pescherecci di Paese Terzo operante nelle acque CE hanno stessi obblighi. Comandante responsabile esattezza dati riportati in giornale di pesca, compresi coefficiente conversione di pesca detenuto o trasformato in peso di pesce vivo;        

b)        compilazione e trasmissione elettronica dati di giornale di pesca da parte di comandanti di pescherecci aventi lunghezza di oltre 12 mesi almeno 1 volta/giorno ad Autorità Stato membro e comunque “dopo conclusione di ultima operazione di pesca e prima di entrata in porto”. Possibile esentare da tale obbligo comandanti di pescherecci di oltre 15 m. se operano solo nelle acque territoriali di Stato membro di bandiera o non trascorrono in mare oltre 24 ore da uscita e rientro in proto. Se registrazione e trasmissione elettronica non necessario giornale di pesca cartaceo dichiarazione di sbarco, dichiarazione di trasbordo. Autorità Stato membro accetta rapporti elettronici di altri Stati membri contenenti informazioni di cui sopra;

c)        pescherecci non soggetti ad obblighi relativi a giornale di pesca sottoposti a verifiche a campione da parte Stato membro per garantire osservanza norme CE di pesca. Piani di campionamento “stabili nel tempo e normalizzati nelle pertinenti zone geografiche”, inviati a Commissione entro 31 Gennaio. Esonerati da tale obbligo, Stati membri che impongono a pescherecci di lunghezza inferiore a 10 m. battenti loro bandiera di trasmettere giornale di bordo;

d)        notifica preventiva (almeno 4 ore prima di arrivo in porto) da parte di comandanti di pescherecci di lunghezza superiore a 12 m. impegnati in attività di pesca di stock oggetto piano pluriennale soggetti ad obbligo di registrazione elettronica giornale di pesca di: numero identificazione e nome peschereccio; nome del porto di destinazione; scopo di scalo (sbarco, trasbordo, accesso ai servizi); date bordate di pesca e zone geografiche interessate da cattura; data ed ora previste di arrivo in porto; quantitativi di ogni specie registrati in giornale pesca; quantitativi di ogni specie da sbarcare o trasbordare. In caso di diverso Stato membro, notifica preventiva elettronica ad Autorità competente Stato membro costiero che autorizza ingresso in porto anticipato. Dati giornale di pesca e notifica preventiva inviati per via elettronica in unica soluzione. Commissione può esonerare talune categorie di pescherecci per periodo limitato (rinnovabile) da obbligo di notifica preventiva o disporre di altro termine di notifica tenuto conto tipo prodotto di pesca, distanze tra zone di pesca, luoghi di sbarco e porti in cui pescherecci sono registrati;

e)        notifica preliminare di sbarco in altro Stato membro costiero almeno 4 ore prima di arrivo delle informazioni di cui sopra, affinché questo possa autorizzare ingresso in porto anticipato;

f)         autorizzazione di ingresso in porto negato da Stato membro costiero da informazioni di cui sopra, sono incomplete, salvo causa di forza maggiore;

g)        operazioni di trasbordo in mare vietate in acque CE, mentre consentiti, previa autorizzazione, porti o luoghi in prossimità di costa di Stati membri designati. Se operazione di trasbordo in terra, per riprenderla occorre autorizzazione. Non considerato trasbordo: spostamento, attività con reti da traino in coppia, operazioni di pesca che richiedono 2 o più pescherecci;

h)        compilazione e trasmissione dichiarazione di trasbordo da parte di comandante di peschereccio avente lunghezza di oltre 10 m. e per quantitativi superiori a 50 kg. in peso vivo. Dichiarazione contenente: numero di identificazione e nome peschereccio che effettua trasbordo e quello ricevente; codice FAO di ogni specie e zona geografica interessata da cattura; stime quantitative di ogni specie suddivise per tipo presentazione prodotto o numero di individui (Ammessa tolleranza di 10% per tutte le specie); porti di destinazione del peschereccio ricevente; porto designato per trasbordo. Comandante peschereccio che effettua trasbordo e quello ricevente (responsabili di esattezza dati riportati) invia entro 48 opre da trasbordo dichiarazione a Stato membro di bandiera. Commissione può esonerare certe categorie di pescherecci per periodo limitato (rinnovabile) a presentare dichiarazione, tenendo conto tipo di prodotto pescato, distanze tra zone di pesca, luoghi di trasbordo e porti in cui pescherecci registrati. Registrazione ed invio elettronico di dati dichiarazioni di trasbordo entro 24 ore da trasbordo ad Autorità Stato membro di bandiera da parte di comandanti pescherecci di oltre 12 m. Stato membro può esentare comandante peschereccio di oltre 15 m. battente sua bandiera se opera solo nelle proprie acque territoriali e trascorre in mare non oltre 24 ore da partenza e ritorno in porto. Se peschereccio trasborda proprie catture in Stato membro diverso da quello di bandiera invia per via elettronica dati ad Autorità di Stato membro in cui cattura è stata trasbordata ed a cui cattura destinata;

i)          compilazione e presentazione dichiarazione di sbarco da parte comandante di peschereccio di lunghezza inferiore a 10 m., indicando: quantitativi di ogni specie sbarcata; numero di identificazione e norme peschereccio; codice FAO di ogni specie e zone geografica interessata da catture; porto di sbarco. Dichiarazione di sbarco inviata entro 48 ore a proprio Stato membro di bandiera ed Autorità competenti di Stato membro dove effettuato sbarco. Comandante responsabile di esattezza dati riportati in dichiarazione. Invio elettronico dati per pescherecci di oltre 12 m. a Stato membro di bandiera entro 24 ore da completamento sbarco. Stato membro può esonerare comandante peschereccio di oltre 15 m. se operante solo nelle proprie acque territoriali o non trascorso in mare oltre 24 ore da partenza e ritorno. Se peschereccio sbarca proprie catture in Stato membro diverso trasmette per via elettronica dati di dichiarazione ad Autorità Stato membro in cui catture sbarcate (Esonerati da obbligo di presentare dichiarazione di sbarco cartacea);

j)          pescherecci di lunghezza inferiore a 10 m. non soggetti ad obblighi relativi a dichiarazione di sbarco, se controllati a campione da Stato membro, definendo piano di campionamento;

k)        monitoraggio dello sforzo di pesca. Stato membro controlla applicazione sforzo di pesca nelle zone geografiche individuate, assicurandosi che pescherecci battenti loro bandiera presenti in tali zone soggetti a controllo. Se detengono a bordo attrezzi sottoposti a regime di sforzo di pesca e se questo non raggiunto e sforzo disponibile per singolo peschereccio non esaurito. Se peschereccio sottoposto a regime di sforzo pesca nello stesso giorno in 2 o più zone geografiche soggette a tale regime, massimo consentito relativo ad attrezzo di pesca o tipo di pesca o zone geografica dove peschereccio trascorso maggior parte del tempo. Se Stato membro autorizzato peschereccio ad utilizzare più attrezzi oggetto di sforzo di pesca, questo “messo in atto nel corso di bordata imputato simultaneamente a sforzo massimo consentito a Stato membro ed a zona geografica”. Se attrezzi appartengono a stesso raggruppamento soggetto a regime di sforzo di pesca, questo imputato solo una volta a sforzo massimo consentito relativo a tale raggruppamento di attrezzi e zona geografica. Stati membri regolano sforzo di pesca in zone geografiche in base a navi che detengono a bordo attrezzi soggetti a regime sforzo di pesca, o praticano tipo di pesca soggetta a tale regime “affinché sforzo di pesca messo in atto non superi limiti fissati”. Per giornate di presenza in zona geografica si intende qualunque periodo continuativo di 24 ore trascorso da peschereccio in zona geografica;

l)          notifica di attrezzi di pesca usati in zone geografiche soggette a regime sforzo di pesca da parte comandante di peschereccio ad Autorità competente Stato membro di bandiera “prima di periodo cui si applica sforzo di pesca massimo consentito”, evidenziando attrezzi di pesca da utilizzare in dato periodo. Fino a quando notifica non effettuata vietato esercitare attività di pesca in tali zone geografiche. Se regime sforzo di pesca consente utilizzo di più attrezzi appartenenti a stesso raggruppamento, utilizzo di attrezzo specifico durante bordata di pesca soggetto ad autorizzazione preventivo di Stato membro di bandiera;

m)       relazione su sforzo di pesca inviata via fax o posta elettronica certificata da parte peschereccio non dotato di sistema di controllo o inviata dati giornale di pesca ad Autorità competente Stato membro di bandiera, prima di ogni entrata ed uscita da zona geografica soggetta a regime sforzo di pesca, evidenziando: nome, contrassegni di identificazione; segnali radio di chiamata; nome comandante di peschereccio; ubicazione geografica peschereccio; data ed ora di entrata ed uscita da zona; catture detenute a bordo per specie (in kg. di peso vivo);

n)        esenzioni. Peschereccio con a bordo attrezzi sottoposti a regime sforzo di pesca può transitare in zona geografica, soggetta a tale regime se non ha autorizzazione di pesca ad operare in questa zona o ha notificato preventivamente ad Autorità intenzione di transitare in questa zona, purché attrezzo di pesca fissato e stivato a bordo secondo norme CE. Stato membro può non imputare a sforzo massimo di pesca, peschereccio che:

1)         conduce attività diverse da pesca in zone soggette a sforzo di pesca, purché peschereccio notifichi preliminarmente a Stato membro natura delle sue attività;

2)         restituisce autorizzazione di pesca per periodo di tempo in questione;

3)         in dato periodo peschereccio non detiene attrezzi da pesca o pesci;

4)         aiuta altro peschereccio in situazione di emergenza o a trasportare persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente, purché ne informa Commissione e fornisce prova di aiuto di emergenza; 

o)        esaurimento sforzo di pesca. Peschereccio che detiene a bordo attrezzi da pesca soggetti a sforzo di pesca resta in porto o fuori da zona geografica per giorni restanti del periodo in cui si applica regime sforzo di pesca se:

1)        esaurito parte dello sforzo di pesca massimo consentito relativo a tale zona geografica o attrezzi da pesca assegnati;

2)        esaurito sforzo di pesca massimo consentito per tale zona geografica o attrezzo da pesca di cui dispone Stato membro di bandiera.

       Peschereccio non pratica attività di pesca in zona geografica dove vige regime sforzo di pesca se:

a)        esaurito parte di sforzo di pesca massimo consentiti a tale zona geografica e tipo di pesca assegnato;

b)       esaurito sforzo di pesca massimo consentito a tale zona geografica e tipo di pesca di cui dispone Stato membro di bandiera.

Misura di cui sopra non applicata a pescherecci esentati da sforzo di pesca;

–          registrazione e scambio dati da parte di Stati membri, comprendenti:

a)         registrazione da parte di Stato membro di bandiera dati relativi a possibilità di pesca espressi in termini di sbarchi e di sforzo di pesca, conservandoli per 3 anni e notificando per via informatica, a Commissione entro giorno 15 di ogni mese:

1)       quantitativi di ogni stock soggetti a TAC o a contingenti sbarcati in mese precedente;

2)       sforzo di pesca messo in atto nel mese precedente in ogni zona di pesca soggetta a regime di sforzo di pesca (eventualmente per ciascun tipo di pesca).

Stato membro notifica a Commissione entro 1 mese di ogni trimestre quantitativi di stock diversi dai precedenti sbarcati nel trimestre precedente.

Tutte le catture di pesci appartenenti a stock soggetto a contingente effettuate da pescherecci CE imputate ai relativi contingenti applicabili a Stato membro di bandiera indipendentemente da luogo di sbarco.

Catture effettuate nel quadro di ricerca scientifica commercializzate e vendute imputate al contingente applicabili a Stato membro di bandiera in misura inferiore a 2% di questo, salvo sforzo messo in atto da pescherecci esclusi da regime di sforzo di pesca. Tutto lo sforzo di pesca attuato da pescherecci CE che detengono a bordo o utilizzano attrezzi o praticano tipo di pesca soggetto a tale regime imputato a sforzo di pesca massimo consentito, di cui Stato membro dispone per tale zona geografica ed attrezzo o tipo di pesca              

b)         Stato membro informa subito Commissione se ritiene che:

1)       cattura di stock soggetto a contingente effettuate da pescherecci battenti sua bandiera esaurito 80% di contingente;

2)       raggiunto 80% del livello massimo di sforzo di pesca relativo ad attrezzo o tipo di pesca e zona geografica e applicabile a gruppo o titolarità di pescherecci battenti la sua bandiera.

Commissione può chiedere al riguardo informazioni più dettagliate e frequenti a Stato membro;

–          chiusura delle attività di pesca, comprendenti:

c)        Stato membro fissa data a partire dalla quale ritiene che:

1)           catture di stock soggette a contingente effettuate da pescherecci battenti sua bandiera abbiano esaurito contingente;

2)           raggiunto sforzo di pesca massimo consentiti per attrezzo di pesca o tipo di pesca e zona geografica applicabile a gruppo o totalità di pescherecci battenti sua bandiera.

A partire da tale data, Stato membro vieta pesca a tutti o parte dei pescherecci battenti sua bandiera per stock il cui contingente esaurito, nel tipo di pesca interessato o se detenuto a bordo attrezzo di pesca in zona geografica in cui sforzo massimo di pesca consentito raggiunto. Vietato in particolare trasbordo, spostamento e sbarco di catture effettuate dopo tale data e fissa data fino a cui permessi trasbordi e sbarchi o dichiarazioni definitive di cattura. Tale decisione comunicata a Commissione e pubblicata su G.U.CE, affinché dopo tale data “nessun quantitativo conservato a bordo, trasbordato, spostato o sbarcato da pescherecci battenti bandiera Stato membro interessato nelle sue acque o territorio per quanto concerne pesci in questione o in caso di detenzione a bordo attrezzi nelle zone geografiche 

d)       chiusura attività di pesca da parte Commissione qualora constatato che Stato membro non ha rispettato obblighi notifica dati mensili possibilità di pesca ed esaurito 80% possibilità, stabilendo data in cui queste interamente esaurite. Commissione informa Stato membro esaurimento possibilità di pesca, vietando attività di pesca per zone in questione, attrezzi, stock o flotta coinvolta in queste attività specifiche di pesca   

–          capacità di pesca, comprendente:

a)         Stati membri si accertano che capacità totale corrispondente a licenze di pesca rilasciate (espressa in KW o GT) “mai superiore a livelli massimi di capacità previsti per questi”. A tal fine Stati membri comunicano a Commissione metodi di controllo adottati, nonché nome ed indirizzo di Organismo incaricato di eseguire controlli su: registrazione pescherecci; potenza del motore peschereccio; stazza dei pescherecci, tipo, numero e caratteristiche attrezzi di pesca;

b)         vietato esercitare attività di pesca con pescherecci dotati di motore con potenza superiore a quella indicata in licenza di pesca. Stati membri verificano non superamento potenza certificata del motore, comunicando a Commissione misure di controllo adottate al riguardo. Parte o tutti i costi di accertamento potenza motore a carico di operatori dei pescherecci;

c)         certificazione potenza del motore e rilascio certificati del motore per pescherecci CE con potenza superiore a 120 KW (Esclusi pescherecci che utilizzano solo attrezzi fissi o draghe, navi ausiliarie, navi utilizzate solo per acquicoltura) di competenza Stati membri. Motori installati per propulsione nuovi o ricambio o tecnicamente modificati di pescherecci sono certificati da Autorità Stato membro “come non in grado di sviluppare potenza massima continua superiore a quella indicata nel certificato del motore”. Stato membro può affidare a società di classificazione in grado di effettuare esame tecnico potenza motore tale ispezione che si accerta impossibilità di “aumentare prestazioni del motore di propulsione nuovo o di ricambio o tecnicamente modificato se non certificato ufficialmente da Stato membro”;

d)         Stato membro in base a piano di campionamento effettua verifiche di coerenza dei dati relativi a potenza del motore, avvalendosi dei dati raccolti da sistema di controllo dei pescherecci, giornale di pesca, certificato internazionale di inquinamento atmosferico causato da motori, certificati di classificazione rilasciati da Organismo abilitato ad ispezionare pescherecci, certificato di collaudo in mare, registro flotta peschereccia, ogni altro documento con notizie su potenza del motore o sue caratteristiche tecniche. Se emerge che potenza motore del peschereccio superiore a quella indicata in licenza di pesca, Stato membro procede a controllo fisico di tale potenza;             

–          controllo piani pluriennali, comprendente:

a)        pescherecci che praticano pesca in base a piano pluriennale non trasbordano proprie catture su altro peschereccio in porto designato o luoghi in prossimità di costa, salvo che catture non pesate. In deroga ammesso trasbordo catture pelagiche non pesate se:

1)         nella nave ricevente presente funzionario di controllo o eseguita ispezione prima di partenza nave ricevente terminato trasbordo,

2)         comandante di tale nave informa entro 24 ore prima di ora partenza Autorità Stato membro;

3)         nave ricevente, prima e dopo avere ricevute suddette catture, accoglie funzionario di controllo a bordo fino a sbarco di catture ricevute;

4)         nave ricevente sbarca catture ricevute in porto di Stato membro designato in cui catture pesate;    

b)       al momento adozione piano pluriennale, Consiglio Europeo fissa soglia applicabile a peso vivo di specie oggetto di piano pluriennale oltre il quale peschereccio è tenuto a sbarcare proprie catture eccedentarie rispetto a soglia, in porto o luogo di costa delegato da Stato membro, purché soddisfi seguenti condizioni: stabilite ore di sbarco o trasbordo, luoghi di sbarco o trasbordo, procedure di ispezione (Stato membro esentato se programma nazionale di controllo adottato contiene modalità di esecuzione dei controlli nei porti designati purché approvato da Commissione). Se scelto come porto per sbarco di determinate specie, porto o luogo in prossimità di costa può essere utilizzato per sbarco di qualsiasi specie. Se piano pluriennale applicato nel quadro di Organizzazione regionale di pesca, sbarchi o trasbordi possono avere luogo nei porti di parte contraente o cooperante di tale Organizzazione in base a norme definite da questa;         

c)        tutte le catture di stock demersali oggetto di piano pluriennale detenute a bordo di peschereccio di lunghezza superiore a 12 m. posta in casse, compartimenti, contenitori in modo separato per ogni stock in modo da essere facilmente identificabili. Comandanti immagazzinano catture in base a piano di stivaggio indicante collocazione delle diverse specie nella stiva. Vietato detenere a bordo di pescherecci o in casse, contenitori di ogni tipo quantitativi di catture di stock demersali oggetto di piano pluriennale mescolati con altri prodotti della pesca;

d)       quando catture di stock accumulate oggetto di piano pluriennale raggiunto determinata soglia del contingente nazionale, dati su catture inviati più frequentemente a Commissione;

e)        programmi nazionali di controllo dei piani pluriennali definiti da Stati membri e notificati a Commissione in cui evidenziare parametri specifici di ispezione tra quelli indicati in Allegato B a Reg. 1224/09 pubblicato su G.U.CE 343/09. Parametri soggetti a revisione periodi in funzione dei risultati conseguiti;    

–          uso degli attrezzi di pesca, comprendenti:

a)        per tipi di pesca per cui ammesso solo 1 tipo di attrezzo, qualsiasi altro attrezzo fissato e stivati in modo da non essere utilizzabile ed in particolare: reti, pesi ed attrezzi analoghi staccati da loro pannelli, cavi, corde da traino o da strascico; reti tenute sul ponte o sopra ponte saldamente stivate ed assicurate; palangari stivati nei ponti inferiori;   

b)       pescherecci dispongono a bordo di attrezzature per recupero di attrezzi perduti. Comandante che ha perso attrezzi cerca di recuperarli quanto prima possibile. Se ciò impossibile, comandante informa Autorità di Stato membro entro 24 ore, evidenziando: numero identificazione e nome peschereccio; tipo di attrezzi perduti; ora e luogo di perdita; misure adottate per loro recupero. Autorità Stato membro che recupera attrezzo di cui non notificata perdita possono chiedere rimborso costi di recupero a comandante di peschereccio. Esentati pescherecci aventi lunghezza inferiore a 12 m. battenti bandiera Stato membro se operanti solo nelle sue acque o non trascorso in mare superiore a 24 ore tra partenza e ritorno in porto;    

c)        se catture detenute a bordo effettuate durante stessa bordata mediante reti con maglie di dimensioni minime diverse, composizione per specie calcolata per ogni parte del quantitativo pescato in condizioni diverse. A tal fine ogni cambiamento dimensioni maglie di reti usate, nonché composizioni di catture a bordo sono riportate su giornale di pesca. Adottato piano di stivaggio dei prodotti trasformati diviso per specie, indicando ubicazione nella stiva;

–          controllo delle zone di restrizione della pesca, comprendente:

a)        attività di pesca esercitata da pescherecci CE e Paesi Terzi aventi lunghezza oltre 12 m. in zone di restrizione pesca controllate dal centro di controllo pesca di Stato membro costiero in possesso di sistema in grado di registrare, individuare entrata e passaggio ed uscita di pescherecci da zone di restrizione. Consiglio Europeo fissa data a partire dalla quale obbligo per pescherecci di dotarsi a bordo di sistema operativo che avverte comandante di entrata ed uscita da zona di restrizione pesca. Trasmissione dati effettuata almeno ogni 30 minuti da quando peschereccio entrato in zona restrizione pesca. Transito in zona restrizione pesca consentito a tutti i pescherecci non autorizzati a pescare in tali zone, purché: attrezzi a bordo stivati e fissati durante transito; velocità di transito non inferiore a 6 nodi, salvo caso di forza maggiore o condizioni sfavorevoli (comandante peschereccio ne informa Centro controllo pesca Stato membro);    

–          chiusura attività di pesca in tempo reale, comprendente:

a)        se raggiunto livello limite di catture di particolari specie, zona interessata temporaneamente chiusa a tale tipo di pesca. Livello limite calcolato in base a metodologia di campionamento in percentuale o peso di particolare specie rispetto a totale catture in retata del pesce in questione; 

b)       se quantitativo di catture supera livello limite in 2 retate consecutive, peschereccio, prima di continuare a pescare, deve cambiare zona di almeno 5 miglia marine (2 miglia se di lunghezza inferiore a 12 m.), informandone Autorità Stato membro costiero. Commissione, anche su richiesta di Stato membro, può modificare distanza;

c)        se funzionario di controllo constata raggiungimento livello limite di catture ne informa Autorità Stato membro costiero che dispone “chiusura in tempo reale di zona interessata, specificando: area geografica; durata di chiusura; condizioni di pesca in tale zona durante chiusura. Se area oggetto di chiusura soggetto a più giurisdizioni, Stato membro informa decisione chiusura altri Stati interessati., affinché chiudano loro zona, nonché Commissione, altri Stati membri, Paesi Terzi i cui pescherecci autorizzati ad operare in zona di chiusura. Chiusura applicata solo a pescherecci dotati di attrezzature necessarie per catturare specie considerate e/o titolari di autorizzazione di pesca per zona in questione. Commissione può sempre chiedere a Stato membro di annullare o modificare chiusura, se questo non fornito informazioni sufficienti a raggiungimento livello limite di catture fissato;

d)       Commissione in base ad informazioni attestanti raggiungimento livello limite di catture, può determinare chiusura temporanea di zona se Stato membro non provveduto al riguardo, informandone tutti gli Stati membri e Paesi Terzi i cui pescherecci operano in zona chiusura e precisando coordinate area geografica, durata chiusura, condizioni che disciplinano pesca in tali zona;                

–          controllo di pesca ricreativa, comprendente:

a)         Stati membri accertano che pesca ricreativa nelle acque CE effettuata nel rispetto delle norme CE di pesca, vietando commercializzazione della cattura. Adottato piano di campionamento tramite cui controllare catture di stock oggetto piani di ricostituzione effettuati nell’ambito di pesca ricreativa praticata da navi battenti bandiera Stati membri in acque sotto loro giurisdizione. Vietata pesca da riva. Comitato scientifico, tecnico, economico della pesca (CSTEP) valuta impatto biologico di pesca ricreativa. Se risulta che questa ha impatto significativo, Consiglio può decidere “autorizzazione di pesca e dichiarazioni di cattura”;  

–          controllo della commercializzazione, comprendente:

a)         ogni Stato membro responsabile nel suo territorio norme CE su commercializzazione prodotti di pesca ed acquicoltura dalla fase di cattura fino a vendita al dettaglio, compreso trasporto. Se stabilita taglia minima per determinata specie, operatori responsabili di acquisto, vendita, magazzinaggio, trasporto debbono:

1)       attestare zona geografica di origine dei prodotti;

2)       suddividere in partite prima di vendita tutti i prodotti di pesca o acquicoltura catturati o raccolti;

3)       inserire quantitativi di peso inferiore a 30 kg. di singola specie proveniente da stessa area e gestione ma diversi pescherecci in partite da Organizzazione produttori a cui appartiene operatore di peschereccio o acquirente registrato prima di vendita che conservano per almeno 3 anni documentazione contenenti partite in cui inserite catture di diversi pescherecci;

b)         Stato membro verifica che prodotti per cui sussistono norme comuni di commercializzazione, esposte in vendita o “commercializzati in qualsiasi altro modo o ritirati dal mercato” solo se conformi a tali norme (in particolare per categorie di freschezza). Operatori responsabili di acquisto, vendita, magazzinaggio, trasporto partite prodotti di pesca ed acquicoltura debbono attestare che prodotti conformi a norme minime di commercializzazione in ogni fase;

c)         tracciabilità di ogni partita di prodotti di pesca ed acquicoltura in ogni fase di produzione, trasformazione, distribuzione (da cattura o raccolta a vendita al dettaglio). Partita da immettere sul mercato solo munite di etichetta. Ammesso mescolamento o divisione di partite dopo prima vendita solo se possibile risalire a fase di cattura o raccolta. Operatori debbono disporre di sistemi in grado di identificare soggetti che hanno fornito loro prodotti di pesca ed acquicoltura o a cui forniti tali prodotti. Informazioni minime richieste per ogni partita di prodotti pesca ed acquicoltura a disposizione di consumatori in fase di vendita al dettaglio o da riportare in etichetta sono: numero di identificazione di partita; numero identificazione e nome di peschereccio/unità produzione per acquicoltura; codice FAO di ogni specie; data di cattura o di produzione; quantitativi di ogni specie in kg. di peso vivo;  nome ed indirizzo dei fornitori; denominazione commerciale o scientifica; zona geografica; metodo di produzione; se prodotti di pesca precedentemente surgelati; altre informazioni necessarie in caso di prodotti di pesca ed acquicoltura importati nella CE con certificati di cattura. Stato membro può esonerare da tali obblighi piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente da peschereccio al consumatore fino a 50 €/giorno               

–          attività successive allo sbarco, comprendente:

a)        Stati membri provvedono affinché tutti i prodotti di pesca commercializzati per prima volta o registrati in centro di vendita all’asta o ad acquirenti registrati o ad Organizzazione produttori. Primo acquirente di prodotti messi in vendita da peschereccio registrato presso Autorità Stato membro dove ha luogo prima vendita (Operatore identificato mediante numero di partita IVA/codice fiscale). Esonerato acquirente di prodotti della pesca di peso inferiore a 30 kg. destinato solo a consumo privato;  

b)       Stato membro assicura che tutti prodotti della pesca pesati secondo norme CE al momento di sbarco prima che questi siano immagazzinati, trasportati o venduti. In deroga Stato membro può autorizzare pesatura a bordo “fatto salvo piano di campionamento”. Acquirenti e centri di asta registrati o altri organismi/persone responsabili di 1° immissione sul mercato prodotti della pesca responsabili di correttezza pesatura (se questa effettuata a bordo, responsabilità è del comandante peschereccio). Risultati pesatura riportati in dichiarazioni di sbarco, documento trasporto, note di vendita, dichiarazioni di assunzione in carico. Autorità Stato membro può chiedere che pesatura al momento di sbarco avvenga alla presenza di funzionario pubblico prima di essere inviati fuori da luogo di sbarco;

c)        Stato membro può autorizzare pesatura prodotti di pesca dopo trasporto da luogo di sbarco, purché destinati a località del proprio territorio ed adottato piano di controllo adottato da Commissione. In deroga Autorità Stato membro può autorizzare trasporto di tali prodotti prima di pesatura ad acquirenti e centri all’asta registrati o altri organismi/persone responsabili di 1° immissione sul mercato, purché adottato programma di controllo approvata da Commissione;

d)       acquirenti e centri di asta registrati o altri organismi/persone autorizzate aventi fatturato annuo per prime vendite prodotti pesca inferiore a 200.000 €, responsabili di 1° immissione sul mercato di prodotti pesca sbarcati inviano, per via elettronica, entro 48 ore (Entro 24 ore in caso di fatturato superiore a 200.000 €) nota di vendita ad Autorità Stato membro dove questa avviene, contenente: numero di identificazione e nome di peschereccio che ha sbarcato prodotto; porto e data di sbarco; nome di operatore o comandante di peschereccio e di venditore; nome di acquirente e suo numero di partita IVA/codice fiscale; codice FAO di ogni specie e zona geografica in cui effettuate catture; quantitativi di ogni specie suddivisi per tipo di presentazione del prodotto; taglia o peso, grado, presentazione, freschezza per prodotti oggetto norme di commercializzazione; eventuali destinazioni dei prodotti ritirati dal mercato (utilizzo per alimentazione animale, produzione di farine destinate ad alimentazione animale, esche, scopi non alimentari); luogo e data di vendita; numero di riferimento e data fattura ed eventuale contratto di vendita; riferimento a dichiarazione di assunzione in carico o a documento di trasporto; prezzo. Se Stato membro dove ha luogo prima vendita è diverso da quello di bandiera del peschereccio, provvede ad inviare copia nota di vendita ad Autorità di tale Stato (Analoga procedura se 1° immissione sul mercato avviene in Stato diverso da quello di sbarco prodotti della pesca). Se sbarco avviene fuori da CE e 1° vendita attuata in Paese Terzo, comandante peschereccio invia in forma elettronica, copia nota di vendita ad Autorità Stato membro di bandiera entro 48 ore da 1° vendita. Se nota di vendita non corrisponde a fattura, Stato membro adotta disposizioni per garantire che dati sul prezzo (al netto di imposte) identico a quello riportato in fattura. Commissione può concedere esenzione ad obbligo di inviare nota di vendita per prodotti di pesca sbarcati da certe categorie di pescherecci di lunghezza inferiore a 10 m. o se prodotti pesca sbarcati inferiori a 50 kg. di peso vivo per specie, purché Stato membro istituito sistema di campionamento di controllo. Acquirenti di prodotti di peso inferiore a 30 kg. destinati solo a consumo privato esonerati da compilazione e trasmissione di note di vendita;

e)        dichiarazione di assunzione in carico inviate, per via telematica, da acquirenti e centri di asta registrati o altri organismi/persone aventi fatturato annuo da 1° vendita prodotti pesca inferiore a 200.000 € e responsabili di 1° immissione sul mercato di prodotti della pesca, inseriti in piani pluriennali ad Autorità Stato membro in cui ha luogo assunzione in carico entro 48 ore da completamento sbarco (24 ore fatturato annuo superiore a 200.000 €). Nella dichiarazione riportare: numero di identificazione e nome del peschereccio che ha sbarcato prodotti; porti e data di sbarco; nome di operatore o comandante di nave; codice FAO di ogni specie e zona geografica in cui effettuate catture; quantitativi di ogni specie immagazzinate suddivisi per tipo di presentazione del prodotto; nome ed indirizzo dei locali in cui prodotti immagazzinati; eventuale riferimento a documenti di trasporto. Se Stato membro di assunzione in carico diverso da quello di bandiera di peschereccio invia copia dichiarazione di assunzione a Stato membro di bandiera;

f)         prodotti di pesca sbarcati nella Comunità trasformati o meno a bordo per cui non presentata nota di vendita o dichiarazione di assunzione accompagnati durante trasporto verso luogo diverso da sbarco da documento compilato da vettore fino a luogo di 1° vendita. Documenti presentati da vettore entro 48 ore da caricamento ad Autorità Stato membro di sbarco. Vettore esonerato da obbligo documento di trasporto che accompagna prodotti se questi inviati per via elettronica prima di trasporto ad Autorità Stato membro di bandiera, che le inviano ad Autorità Stato membro di 1° immissione del prodotto sul mercato se diverso. Se prodotti trasportati in Stato membro diverso da quello di sbarco, vettore invia entro 48 ore da caricamento pescato, copia documenti di trasporto ad Autorità Stato membro di 1° immissione sul mercato. Documento di trasporto contenente: luogo di destinazione della partita; identificazione del veicolo di trasporto; numero di identificazione e nome del peschereccio che ha sbarcato prodotti; codice FAO di ogni specie e zona geografica in cui effettuate catture; quantitativi trasportati di ogni specie suddivisi per tipo di presentazione del prodotto; nome ed indirizzo di destinatario; luogo e data di carico. Stato membro può concedere esenzioni se prodotti della pesca trasportati all’interno di area portuale o in raggio di non oltre 20 km. da luogo di sbarco. Se prodotti di pesca dichiarati venduti in nota di vendita trasportati in luogo diverso da quello di sbarco, vettore deve provare sulla base di specifico documento, che vendita ha avuto luogo. Vettore esonerato se documento di trasporto sostituito da dichiarazione di sbarco indicante quantitativi trasportati;                                    

–          organizzazione produttori e regime dei prezzi e degli interventi, comprendente:

a)          Stati membri effettuano controlli periodici per garantire che Organizzazioni produttori (OP) rispettano condizioni di riconoscimento, con conseguente revoca riconoscimento se non più soddisfatte condizioni o riconoscimento fondato su indicazioni erronee o Organizzazione ottenuto riconoscimento in modo fraudolento. Controlli esercitati da stessa Commissione che può chiedere revoca riconoscimento di OP a Stato membro;

b)          Stati membri effettuano tutti i controlli relativi a regime dei prezzi e degli interventi ed in particolare: ritiro dei prodotti dal mercato per fini diversi da consumo umano; operazioni di riparto per stabilizzazione, magazzinaggio e/o trasformazione prodotti ritirati dal mercato; ammasso privato di prodotti congelati a bordo di navi; indennità compensativa per tonno destinato alla trasformazione;  

–          sorveglianza, comprendente:

a)        Stati membri effettuano sorveglianza nelle acque CE soggette a loro giurisdizione tramite: avvistamenti di pescherecci da parte di navi di ispezione; sistema di controllo dei pescherecci; altro metodo di rilevamento od identificazione. Se risultanze di rilevamento non corrispondono ad altre informazioni, Stati membri effettuano indagini per stabilire provvedimenti da adottare (In caso di peschereccio di altro Stato membro o Paese Terzo, Stato membro compila rapporto di sorveglianza indicante risultante ottenute, inviandolo, per via elettronica, a Stato membro di bandiera o Paese Terzo e Commissione). Funzionario di Stato membro che avvisti o localizzi peschereccio che esercita attività in violazione norme CE su pesca “compila rapporto di sorveglianza e lo trasmette ad Autorità competenti”;

b)        a seguito rapporto di sorveglianza di altro Stato membro (verificato se nave operato nelle acque di giurisdizione o se sbarcati/importati nel loro territorio prodotti di pesca provenienti da tale nave, misure di conservazione e gestione del pescato prese da nave), Stato membro di bandiera svolge indagini per stabilire provvedimenti da adottare. Commissione, Organismo designato, Stato membro di bandiera, altri Stati membri esaminano informazioni su avvistamento nave fornite da privati cittadini, Organizzazioni società civile, rappresentanti settore pesca o commercio prodotti ittici;

c)        osservatori di controllo presenti a bordo verificano rispetto norme politica CE su pesca da parte pescherecci (v. attività di pesca della nave e relativi documenti). Osservatori sono indipendenti rispetto a proprietario, comandante del peschereccio, ogni membro di equipaggio, né hanno collegamento economico con operatore. Osservatori non debbono ostacolare, né interferire con attività di pesca o normale funzionamento di nave. Se osservatore rileva violazioni gravi ne informa Autorità Stato membro di bandiera. Osservatori compilano rapporto inviandola, per via elettronica, ad Autorità Stato membro di bandiera che lo inseriscono in banca dati, in cui evidenziare se nave ha praticato attività di pesca contrarie a normativa. Comandante peschereccio offre adeguata sistemazione a bordo ad osservatori, agevolandone funzioni (accesso consentito a varie parti della nave, catture e relativi documenti). Costi di osservatori a carico di Stati membri di bandiera, che possono addebitare parte o tutti i costi ad operatori di pescherecci oggetto di controllo;      

–          disposizioni generali di ispezione, comprendente:

a)         Stati membri mantengono aggiornato elenco di funzionari incaricati dei controlli in mare, nei porti, durante il trasporto, negli impianti di trasformazione, durante fasi di commercializzazione, verificando:

1)         legalità delle catture detenute a bordo, immagazzinate, trasportate, trasformate, commercializzate ed esattezza della relativa documentazione;

2)         legalità di attrezzi da pesca utilizzati per specie bersaglio e catture detenute a bordo;

3)         piano di stivaggio separato per specie;

4)         marcatura degli attrezzi;

5)         informazioni sul motore.

Funzionari possono esaminare tutte le zone, ponti, locali, catture trasformate o meno, reti, attrezzi, contenitori ed imballaggi contenenti pesce e prodotti della pesca, documenti e trasmissioni elettroniche connesse a pesca, nonché interrogare persone in possesso di informazioni su attività di ispezione svolta, in modo da non intralciare attività di nave, o veicolo di trasporto, o magazzinaggio, o trasformazione e commercializzazione delle catture, facendo “il possibile per evitare deterioramento delle catture nel caso di ispezione”;

b)        operatore agevola accesso di ispettori a nave, veicolo di trasporto o locale in cui prodotti della pesca immagazzinati, trasformati, commercializzati, garantendone sicurezza, non ostacolandoli, né tentando di intimidirli od interferire nello svolgimento delle loro funzioni;

c)         funzionari compilano rapporto di ispezione inviato, per via elettronica, ad Autorità competente Stato membro di bandiera o altro Stato membro o Paese Terzo se peschereccio opera in acque di tali Stati ed ha commesso infrazione. Risultati di ispezione comunicati ad operatore che può formulare osservazioni. Funzionario annota in giornale di bordo esecuzione di ispezione (copia rapporto di ispezione trasmessa ad operatore entro 15 giorni);

d)        rapporti di ispezione redatti da ispettori CE o funzionari di Stato membro costituiscono elementi di prova ammissibili in sede di procedimenti amministrativi o giudiziari in qualunque Stato membro;

e)         Stati membri istituiscono e tengono aggiornata banca dati elettronica in cui inseriti tutti i rapporti di sorveglianza compilati dai loro funzionari;

f)          Commissione predispone elenco di ispettori CE che effettuano controlli in acque CE e su pescherecci CE fuori da acque CE per attuare programmi specifici di controllo CE o programmi internazionali di controllo. A tal fine ispettori CE:

1)         hanno accesso a tutte le zone a bordo di pescherecci/navi che esercitano attività di pesca, locali, luoghi pubblici, mezzi di trasporto, giornale di pesca, dichiarazione di sbarco, certificati di cattura, dichiarazioni di trasbordo, note di vendita ed altri documenti connessi ad attività di pesca;

2)         non sono dotati di poteri di polizia ed applicazione legge oltre territorio Stato membro di origine o fuori da acque CE soggette a giurisdizione di questo;          

–          ispezioni fuori da acque dello Stato membro di controllo, comprendente:

a)        Stati membri possono ispezionare pescherecci battenti loro bandiera in tutte le acque CE fuori dalle acque CE soggette a giurisdizione di altro Stato membro, mentre controlli su pescherecci battenti bandiere di altro Stato membro, anche in acque internazionali, dopo avere ottenuto autorizzazione di questo o se adottati programma specifico di controllo CE. Controlli su pescherecci in acque di Paesi Terzi solo in base ad accordi internazionali, Stato membro individua Autorità che funge da punto di contatto per tali controlli operante 24 ore su 24;

b)        domanda di autorizzazione di Stato membro ad eseguire ispezione su pescherecci in acque non ricadenti nella sua giurisdizione esaminate da Stato membro costiero interessato entro 12 ore successive (anche prima se domanda a seguito di inseguimento iniziato in acque di Stato membro richiedente), la cui decisione comunicata a Stato membro richiedente e Commissione (Se respinta, in tutto od in parte, evidenziarne motivi)    

–          infrazioni constatate nel corso di ispezioni, comprendente:

a)        se a seguito ispezione rilevata infrazione, funzionario:

1)       annota infrazione nel rapporto di ispezione;

2)       adotta misure necessarie per garantire conservazione elementi di prova di infrazione;

3)       trasmette subito rapporto di ispezione a proprie Autorità competenti;

4)       informa persona fisica/giuridica sospettata di aver commesso infrazione con relativa attribuzione di punti di penalizzazione; 

b)       se infrazione constatata su pescherecci fuori da acque di Stato membro di ispezione, questo presenta entro 15 giorni, rapporto di ispezione a Stato membro costiero interessato o a Stato membro di bandiera del peschereccio, affinché questo possa prendere misure adeguate;

c)        Stato membro di bandiera o costiero nelle cui acque peschereccio commesso errori di registrazione nella cattura di stock oggetto di piano pluriennale superiori a 500 kg. o 10% dei dati riportati in giornale di pesca o altre infrazioni gravi entro 1 anno da 1° infrazione grave commessa può chiedere a peschereccio di dirigersi subito in porto per eseguire indagine analitica (decisione comunicata a Stato membro di bandiera). Comandante peschereccio è tenuto a sospendere attività di pesca e dirigersi in porto;      

–          procedimento attinente a infrazioni constatate nel corso di ispezioni, comprendente:

a)          se a seguito di ispezione constatata infrazione a norme CE attività di pesca, Autorità competente Stato membro di ispezione adotta idonee misure nei confronti comandante nave e/o altra persona implicata in infrazione;

b)          Stato membro nelle cui acque commessa infrazione può trasferire procedimento a Stato membro di bandiera o Stato membro di cui trasgressore è cittadino se questo “possa meglio garantire conseguimento dello scopo di applicazione sanzione idonea”;

c)          Stato membro adotta misure idonee relativamente ad infrazioni constatate da ispettori CE nelle acque sotto loro giurisdizione o su pescherecci battenti loro bandiera;

d)          se Stato membro di sbarco o trasbordo non è quello di bandiera e sue Autorità non prendono idonee disposizioni nei confronti di persone fisiche/giuridiche responsabili di infrazione o non trasferiscono procedimento, quantitativi illegalmente sbarcati/trasbordati imputati al contingente assegnati a tale Stato membro, previa consultazione di Commissione con questo. Se Stato membro di sbarco/trasbordo non dispone più di contingente, tali quantitativi “considerati equivalenti al pregiudizio subito da Stato membro di bandiera”;       

–          esecuzione delle norme, comprendente:

a)        Stati membri adottano misure adeguate anche di tipo amministrativo o penale nei confronti di persone fisiche o giuridiche che hanno commesso infrazioni. Entità di sanzioni (comprese quelle eccedentarie) tali da garantire che trasgressori privati dei vantaggi economici derivati da infrazioni commesse (fatto salvo diritto di esercitare professione) in funzione gravità di infrazione commessa, o “al fatturato di persona giuridica o al vantaggio finanziario realizzato”, o valore dei prodotti della pesca ottenuti, entità del danno arrecato a risorse della pesca ed ambiente marino interessato. Stato membro notifica a Stati membri di bandiera o di cui è cittadino il trasgressore o interessato da infrazione procedimenti amministrativi o penali avviati, compreso numero di punti assegnati;

b)        Stato membro individua gravità in funzione in base a natura del danno arrecato, suo valore, situazione economica del trasgressore, portata di infrazione, sua reiterazione. Sono comunque infrazioni gravi:

1)          mancata trasmissione dichiarazione di sbarco o nota di vendita quando sbarco di catture attuato in porto di Paese Terzo;

2)          manomissione di motore per aumentarne potenza oltre soglia massima indicata nel certificato del motore;

3)          mancato sbarco di specie soggette contingente, salvo che questo contrario ad obblighi CE per qual tipo o zone di pesca.

Stati membri provvedono ad applicare “sanzioni amministrative effettive, proporzionate, dissuasive” a persone fisiche/giuridiche che hanno commesso infrazione grave;

c)        Stato membro adotta misure per impedire a comandante di peschereccio o altra persona fisica/giuridica “colta in flagrante mentre commette infrazione grave di continuare a commettere tale infrazione”;

d)        Stato membro applica sistema punti di penalità da assegnare al titolare a licenza di pesca che commette infrazioni gravi. Punti trasferiti a chiunque detenga in futuro licenza di pesca di peschereccio in questione se questo ceduto dopo infrazione. Titolare licenza può presentare ricorso in base a normativa nazionale. Se numero punti a carico supera determinata soglia, licenza di pesca sospesa per almeno 2 mesi (4 mesi in caso di 2° sospensione licenza; 8 mesi in caso di 3° sospensione licenza; 12 mesi in caso di 4° sospensione licenza; revocata in via definitiva in caso di 5° sospensione licenza). Se titolare licenza non commette nuova infrazione grave nei successivi 3 anni da ultima infrazione grave, punti assegnati in licenza annullati. Analogo sistema di punti applicato anche da Stato membro a comandante di nave che viola norme CE su pesca;

e)        Stato membro riporta in registro nazionale tutte le infrazione a norme CE su pesca commesse da navi battenti sua bandiera o loro cittadini, evidenziando sanzioni applicate e numero di punti assegnati, compresi quelli applicati da altri Stati membri, previa notifica di decisione giudiziaria da parte di questo. Stati membri possono chiedere ad altri Stati membri di fornire notizie contenute nei registri nazionali su navi e persone sospettate di aver commesso infrazioni o colte in flagrante ed eventuali sanzioni da questo riportate in tale Stato membro. Dati contenuti nel registro conservati per almeno 3 anni a partire da anno successivo di registrazione di informazione              

–          programmi di controllo, comprendente:

a)        adozione da parte di Stati membri di propri programmi di controllo delle attività di cui sopra;

b)       Commissione, sentito Stato membro, può individuare attività di pesca soggette a programmi specifici di controllo, in cui definire obiettivi, priorità, procedure, parametri di riferimento attività di ispezione, tenendo conto analisi del rischio (Parametri oggetto di revisione periodica in base ad analisi risultati conseguiti). Stato membro garantisce attuazione programmi specifici di controllo in particolare per quanto concerne risorse umane e materiali da utilizzare e periodi e zone in cui queste impiegate; 

–          valutazione e controllo da parte di Commissione, comprendente:

a)          Commissione controlla modalità di applicazione politica CE su pesca da parte di Stati membri esami, documenti ed informazioni pervenute ed eseguendo ispezioni autonome ed audit accertando:

1)          applicazione norme CE su pesca da parte Autorità competenti di Stati membri;

2)          applicazione norme CE su pesca in acque di Paese Terzo in conformità ad accordi internazionali;

3)          conformità prassi amministrative nazionali ed attività di ispezione a norme CE su pesca;

4)          esistenza documentazione richiesta e conformità a norme vigenti;

5)          condizioni in cui Stati membri eseguono attività di controllo;

6)          accertamento e procedimento adottato in caso di infrazioni;

7)          cooperazione tra Stati membri.

Stati membri collaborano con Commissione per adempimento compiti di controllo. Se funzionari CE incontrano difficoltà, Stati membri interessati mettono a disposizione di Commissione mezzi per completare operazioni di controllo ed ispezioni specifiche;

b)         funzionari CE possono effettuare:

1)           verifiche a bordo di pescherecci, nonché locali di imprese ed hanno accesso a tutte le informazioni/documenti necessari per esercizio delle loro funzioni alle stesse condizioni dei funzionari di Stati membri;

2)           copie di fascicoli pertinenti e prelevare campioni se ipotizzano mancato rispetto delle politiche CE su pesca;

3)           identificazione di qualunque persona presente in locali soggetti ad ispezione.

Funzionari CE non hanno poteri superiori a quelli di ispettori nazionali e debbono esibire mandato scritto in cui riportare identità e qualifiche. Commissione fornisce a funzionari istruzioni scritte, specificando con potenza ed obiettivi della loro missione; 

c)          funzionari CE possono assistere ad attività di controllo di Autorità nazionali. A tal fine stabiliti contatti con Stato membro per definire “programma di verifica reciprocamente accettabile”. Se programma impossibile da realizzare, funzionari CE, di intesa con Autorità di Stato membro, modificano programma. In caso di ispezioni in mare o per via aerea, comandante di nave od aereo, unico responsabile di operazione di ispezione, tenendo conto programma di verifica. Commissione può far accompagnare propri funzionari in missioni presso Stato membro da funzionari di altro Stato membro in qualità di osservatori, sulla base di elenco di funzionari da questo compilato. Funzionari CE possono effettuare missioni di verifica senza preavviso;

d)         in caso di sospetto di infrazione, Commissione può eseguire ispezioni autonome “senza presenza di funzionari Stato membro in questione” nel territorio ad acque soggette a giurisdizione di questo nel rispetto delle norme procedurali” fissate da Stato membro. Se constatata grave infrazione, funzionari CE ne informano Autorità competenti Stato membro, affinché prenda misure adeguate;

e)          Commissione realizza audit dei sistemi di controllo, comprendente:

1)           sistema di gestione dei contingenti e sforzo di pesca;

2)           sistemi di convalida dei dati, compresi: sistemi incrociati di controllo dei pescherecci; dati relativi a catture, sforzo, commercializzazione; dati relativi al registro flotta peschereccia CE; verifica licenze ed autorizzazioni di pesca;

3)           organizzazione amministrativa compreso grado di competenza, personale e mezzi disponibili, definizione funzioni di Autorità di controllo, meccanismi di coordinamento e valutazione dei risultati conseguiti da Autorità;

4)           sistemi operativi, comprese procedure di controllo porti designati;

5)           programmi nazionali di controllo, compresa definizione livello di ispezione e loro attuazione;

6)           sistemi sanzionati nazionali, compresa adeguatezza sanzione, durata procedimento, benefici economici di cui sono privati trasgressori, effetto delle sanzioni;   

f)           Commissione comunica entro 1 giorno risultanze di ispezioni autonome o audit a seguito di rapporto redatto da funzionario CE trasmesso entro 1 mese a Stato membro interessato che può presentare osservazioni entro 1 mese o adottare provvedimenti necessari. Commissione pubblica rapporti definitivi di ispezione autonoma e audit insieme ad osservazioni Stato membro su sito web ufficiale;

g)         Stati membri forniscono su richiesta a Commissione, entro termine fissato, tutte le informazioni utili a norme CE su pesca. Se ritiene che commessa infrazione o procedure di controllo di Stato membro non efficaci, Commissione ne informa Stato membro che procede ad indagine amministrativa con eventuale intervento di funzionari CE. Entro 3 mesi Stato membro invia a Commissione rapporto con risultati indagine (Commissione può prorogare termine su richiesta motivata di Stato membro). Se indagine non consente di eliminare irregolarità o in caso di carenze nel sistema di controllo, Commissione definisce piano di adozione con Stato membro che deve poi attuarlo;               

–          misure volte a garantire rispetto obiettivi politica CE della pesca da parte Stati membri, comprendente:

a)        Commissione può sospendere per non oltre 18 mesi totalità o parete dei pagamenti del Fondo Europeo Pesca se:

1)           efficacia misure finanziate compromessa da mancata osservanza norme CE su pesca (in particolare conservazione e gestione delle risorse pesca, adeguamento flotta, controllo attività di pesca);

2)           mancata osservanza direttamente imputabile a Stato membro;

3)           mancata osservanza costituente grave minaccia per conservazione risorse acquatiche o corretto funzionamento del sistema CE di controllo;

4)           conclude, in base ad informazioni in suo possesso e spiegazioni fornite da Stato membro, che questo non preso provvedimenti per porre rimedio a situazione, né in grado di farlo in futuro.

Se dopo sospensione di 12 mesi dei pagamenti, Stato membro non dimostra di avere adottato misure correttive per garantire corretto funzionamento politiche CE di pesca, Commissione può sopprimere totalità o parte di aiuto finanziario. Prima di adottare tali decisioni, Commissione ne informa Stato membro, invitandolo a prendere provvedimenti correttivi entro termine fissato in base a gravità infrazione (comunque almeno 1 mese). Se ciò non avviene, Commissione adotta le sue decisioni. Percentuale di pagamento sospesa o soppressa commisurata a: natura e grado di non conformità di Stato membro e “gravità della minaccia per conservazione delle risorse acquatiche o per corretto funzionamento sistema CE di controllo”; compromissione efficacia delle misure finanziate; entità delle attività di pesca o a questa connesse interessate da non conformità; “effettivo legame economico tra oggetto di non conformità e misura cui si riferisca aiuto comunitario di cui sospeso o soppresso pagamento”. Sospensione revocata se non ricorrono più condizioni di cui sopra;       

–          chiusura attività di pesca, comprendente:

a)        se Stato membro non rispetta obblighi piano pluriennale e questo “costituisce grave minaccia per conservazione di stock considerato”, Commissione può chiudere temporaneamente attività di pesca interessate da carenze nello Stato membro, a cui inviate proprie decisioni in modo che entro 10 giorni lavorativi possa “dimostrare che attività di pesca può essere esercitata in modo sostenibile”. Se Stato membro non risponde o se risposta insoddisfacente o da cui si evince che non presi idonei provvedimenti, adottata chiusura temporanea. Commissione revoca chiusura dopo che Stato membro dimostra “che attività considerata esercitata in modo sostenibile”;

–          detrazioni e trasferimenti di contingenti e sforzo di pesca, comprendente:

a)            se constatato che Stato membro superato contingente/quota o parte di stock assegnata in determinato annuo, Commissione negli anni successivi applica detrazioni a contingente assegnato a tale Stato membro in base a fattore moltiplicatore pari a: 1 se superamento fino a 5% (comunque inferiore a 100 t.) rispetto a sbarco consentito; 1,1 se superamento da 5 a 10%; 1,2 se superamento da 10 a 20%; 1,4 se superamento da 20 a 40%; 1,8 se superamento da 40 a 50%; 2 se superamento oltre 50%. Applicato ulteriore fattore moltiplicatore pari a 1,5 se:

1)         nei 2 anni precedenti Stato membro ha superato quota o parte di stock assegnato a livello tale da applicare detrazioni di cui sopra;

2)         pareri scientifici, tecnici ed economici stabiliscono che superamento costituisce grave minaccia per stock considerato;

3)         stock oggetto di piano pluriennale.

Se impossibile procedere a tale detrazione in quanto Stato membro non dispone di sufficiente contingente o quota/parte di stock, Commissione, previa consultazione con questa, può operare negli anni successivi detrazioni da contingenti di altri stock assegnati a tale Stato membro nella stessa zona geografica o dello stesso valore commerciale;    

b)            se constatato che Stato membro superato sforzo di pesca in zona geografica o tipo di pesca assegnato, Commissione negli anni successivi procede di detrazione applicando a sforzo di pesca di Stato membro per tale zona geografica o tipo di pesca fattore moltiplicatore pari a: 1 se livello superamento fino a 5%; 1,1 se livello di superamento da 5 a 10%; 1,2 se livello di superamento da 10 a 20%; 1,4 se livello di superamento da 20 a 40%; 1,8 se livello di superamento da 40 a 50%; 2 se livello di superamento oltre 50%. Se impossibile procedere a tale detrazione in quanto Stato membro non dispone di sufficiente sforzo di pesca, Commissione negli anni successivi può operare detrazioni da sforzo di pesca, di cui Stato membro dispone nella stessa zona geografica;

c)            se esistono prove di inosservanza da parte Stato membro delle norme relative a stock soggetti a piani pluriennali e questo può determinare grave minaccia per loro conservazione, Commissione può procedere negli anni successivi a detrazioni da contingenti, quote/parti annuali di stock di Stato membro, “applicando principio di proporzionalità tenuto conto del danno causato a stock”. Commissione notifica propria decisione a Stato membro che nei 15 giorni lavorativi successivi deve dimostrare che “attività di pesca di cui trattasi può essere esercitata in modo sostenibile”. Se ciò non avviene o risposte fornite considerate insufficienti o non presi adeguati provvedimenti, applicate detrazioni            

–          misure di emergenza comprendente:

a)          se a seguito di campionamento emerge che attività di pesca o misure adottate da 1 o più Stati membri rischiano di compromettere misure di conservazione e gestione adottate nei piani pluriennali o ecosistema marino, Commissione può decidere misure di emergenza della durata inferiore a 6 mesi (prorogabili per altri 6 mesi), comprendenti:

1)         sospensione attività di pesca di navi battenti bandiera di Stati membri interessati;

2)         chiusura di attività di pesca;

3)         divieto per operatori CE di accettare sbarchi, trasferimenti in gabbia a fini ingrasso o allevamenti, trasbordi di pesci e prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera Stati membri interessati;

4)         divieto di immettere sul mercato o usare per altri scopi commerciali pesci e prodotti di pesca catturati da navi battenti bandiera Stati membri interessati;

5)         divieto di fornire pesci vivi destinati a piscicoltura in acque nella giurisdizione di Stati membri interessati;

6)         divieto di accettare pesci vivi catturati da navi battenti bandiera Stati membri interessati a fini di piscicoltura in acque nella giurisdizione di altri Stati membri;

7)         divieto per navi battenti bandiera di Stato membro interessate di praticare pesca nelle acque della giurisdizione di altri Stati membri;

8)         adeguata modifica dati di pesca trasmessi da Stati membri.

Stati membri possono avanzare richiesta di adozione di tali misure a Commissione e ad altri Stati membri interessati che nei 15 giorni lavorativi successivi formulano proprie osservazioni a Commissione che decide nei 15 giorni lavorativi successivi. Misure di emergenza hanno effetto immediato, sono notificate a Stati membri interessati (Stati membri possono deferire decisioni di Commissione a Consiglio Europeo entro 15 giorni lavorativi da notifica, che decide entro 1 mese a maggioranza qualificata) e pubblicate su G.U.CE            

–          analisi ed audit di analisi, comprendente:

a)         entro 31/12/2013 Stati membri istituiscono banca dati informatizzata per convalida dati registrati e sistema di convalida. Stati membri effettuano controlli incrociati, analisi e verifiche di:

1)        dati del sistema di rilevamento delle navi e controllo dei pescherecci;

2)        dati attività di pesca (giornale di bordo su attività di pesca, dichiarazioni di sbarco e trasbordo, notifica preventiva);

3)        dati provenienti da dichiarazione di assunzione incarico, documenti di trasporto, note di vendita;

4)        dati provenienti da licenze ed autorizzazioni di pesca;

5)        dati provenienti da rapporti di ispezione;

6)        dati su potenza del motore;

7)        dati relativi ad avvistamenti;

8)        dati relativi ad accordi internazionali in materia di pesca;

9)        dati relativi ad entrate ed uscite in zone di pesca, zone soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e risorse, zone di regolamentazione di organizzazione regionale di gestione pesca ed acque di Paese Terzo;

10)     dati del sistema di identificazione automatica.

Sistema di convalida deve consentire di individuare subito errori, incongruenze, informazioni mancanti nei dati inseriti, nonché dati corretti specificandone motivo. Se rilevata incongruenza tra dati, Stato membro effettua indagini ed in caso di infrazione applica sanzioni. Dati trasmessi per via elettronica od inseriti manualmente nella banca dati.

Stato membro adotta piano nazionale per attuazione sistema di convalida, in cui fissate priorità per convalida e controlli incrociati e successivo trattamento di incongruenza, in base ad analisi del rischio. Piano trasmesso a Commissione per sua approvazione (Analoga procedura per modifiche annuali al piano). Se Commissione rileva incongruenze in dati di banca dati chiede a Stato membro di indagare su motivi di incongruenza e rettificare dati;         

b)        accesso remoto ai dati garantito da Stato membro a funzionari accreditati di Commissione “in qualsiasi momento e senza preavviso” e riguardante “dati relativi a qualsiasi periodo e numero di pescherecci”;

c)         scambio elettronico di informazioni tra Stato membro di bandiera ed altri Stati membri e Commissione relativamente a:

1)        dati sistema di controllo dei pescherecci se questi presenti nelle acque di altri Stati membri;

2)        informazioni giornale di bordo su attività di pesca se pescherecci operano in acque di altro Stato membro;

3)        dichiarazioni di sbarco e trasbordo se operazioni effettuate in porti di altro Stato membro;

4)        notifica preventiva se porto previsto si trova in altro Stato membro.

Ogni Stato membro costiero provvede a scambio elettronico con Commissione di informazioni su:

1)        note vendita a Stato membro di bandiera se 1° vendita proviene da peschereccio di altro Stato membro;

2)        dichiarazione di assunzione in carico se pesce immagazzinato in Stato membro diverso da quello di bandiera o di sbarco;

3)        note di vendita e dichiarazione di assunzione in carico a Stato membro dove avuto luogo sbarco;        

–          riservatezza dei dati, comprendente:

a)         protezione dati personali di persone fisiche acquisiti da Stati membri e Commissione e registrati in sistemi nazionali e comunitari;

b)         prese da parte di Commissione e Stati membri di tutte le precauzioni in materia di segreto professionale e commerciali dei dati. Dati oggetto di scambio tra Stati membri e Commissione riservati solo a persone che per le loro funzioni vi debbono avere accesso e non utilizzati per scopi diversi da quelli previsti da Reg. CE 1224/09, salvo che Stati membri ne autorizzano utilizzo per altri scopi pur garantendo sempre tutela della privacy di individuo, interessi commerciali di persona fisica o giuridica (compresa proprietà intellettuale), procedimenti giurisdizionali e consulenza legale, obiettivo di ispezioni/indagini . Informazioni divulgate se necessario per far cessare infrazione a norme CE su pesca. Dati CE beneficiano di stessa protezione accordata da legislazione Stato membro. Dati riservati ma non di ostacolo ad azioni o procedimenti legali avviati per inosservanza norme CE su pesca od obblighi derivanti da accordi internazionali;

c)         istituito da parte di ogni Stato membro di sito web accessibile al pubblico contenente:

1)        nome ed indirizzo Autorità competenti per rilascio licenze ed autorizzazioni pesca;

2)        elenco dei porti destinati ai fini del trasbordo, specificando orario di apertura;

3)        elenco dei porti designati (specificando orario di apertura) ai fini di sbarco a seguito adozione piano pluriennale e modalità per registrazione e dichiarazione dei quantitativi di specie oggetto di piano pluriennale presenti in singolo sbarco;

4)        decisione chiusura in tempo reale di zona geografica di pesca, carta delle coordinate zona di chiusura, durata di chiusura, condizioni applicabili ad esercizio pesca in tale zona;

5)        recapiti punto di contatto per invio giornale di bordo su attività di pesca, notifiche preventive, dichiarazioni di trasbordo, dichiarazioni di sbarco, note di vendita, dichiarazioni di assunzione in carico, documenti di trasporto;

6)        elenchi di funzionari addetti alle ispezioni;

7)        banca dati elettronica per trattamento rapporti di ispezione compilati dai suddetti funzionari;

8)        poli informatici del sistema di controllo dei pescherecci registrati dal proprio centro controllo di pesca;

9)        banca dati elettronica contenente elenco di tutte le licenze ed autorizzazioni di pesca rilasciata, specificando condizioni applicabili, casi di sospensione e revoca;

10)     modo di misurare periodo quantitativo di 24 ore per giornata presenza in zona geografica;

11)     banca dati elettronica contenente dati relativi a possibilità di pesca;

12)     programmi nazionali di controllo;

13)     banca dati elettronica per verifica di qualità e completezza dati raccolti

Ogni Stato membro assicura accesso remoto a funzionari accreditati di Commissione, attraverso connessione internet disponibile 24 ore al giorno tutti i giorni e scambio dati con altri Stati membri. Stato membro comunica a Commissione ed altri Stati membri indirizzo internet di sito ufficiale web, comprendente zona accessibile al pubblico e zona protetta (Accesso a questa solo a specifici utenti autorizzati da Stato membro o da Commissione e limitatamente a dati necessari a svolgimento della loro funzione). Dati di zona protetta conservati per almeno 3 anni a partire da anno successivo a registrazione. Commissione può adottare procedure comuni “volte a garantire trasparenza di comunicazione tra Stati membri”

Dati scambiati per fini storici, statistici, scientifici solo in forma anonima e conservati in modo che “identità di interessato sia criptata”;           

–          attuazione Reg. CE 1224/09, comprendente:

a)        obbligo di cooperazione amministrativo tra Autorità competenti di Stati membri tra loro, con Commissione, con Autorità di Paesi Terzi. Istituito sistema di assistenza reciproca comprendente norme su scambio di informazioni fornite per via elettronica spontaneamente o su richiesta;

b)        invio ogni 5 anni a Commissione da parte Stato membro di relazione su applicazione Reg. CE 1224/09. Commissione, in base a tali relazioni e proprie osservazioni, presenta ogni 5 anni a Parlamento e Consiglio Europeo relazione comprendente valutazione di impatto di Reg. CE 1224/09;    

–          istituzione Agenzia comunitaria di controllo della pesca, con il compito di:

a)        assistere Commissione e Stati membri in materia di applicazione norme CE su pesca e loro relazioni con Paesi Terzi;

b)       elaborare programma comune di formazione di ispettori della pesca di Stati membri e di Commissione ed organizzare corsi e seminari di aggiornamento per tale personale;

c)        provvedere, su richiesta di Stati membri, a reperire beni e servizi utili ad attività di controllo, coordinando progetti pilota congiunti di Stati membri;

d)       elaborare procedure comuni di controllo ed ispezione su richiesta Commissione/Stati membri;

e)        definire criteri per scambio di mezzi di ispezione tra Stati membri e tra questi e Paesi Terzi;

f)         realizzare analisi del rischio in base a dati relativi a catture, sbarchi, sforzi di pesca, confronto dati relativi a catture ed importazioni con quelli di esportazione e consumo nazionale;

g)       assistere, su richiesta, Stati membri nell’adempimento obblighi CE ed internazionali;

h)       promuovere e coordinare definizione metodi uniformi di gestione del rischio;

i)         coordinare e promuovere cooperazione tra Stati membri per elaborazione piani di campionamento;

j)         coordinare su richiesta di Commissione, attività di controllo svolte da Stati membri in base a programmi internazionali o a programmi specifici di controllo, mediante piani di impiego congiunto (A tal fine Agenzia può acquistare/noleggiare attrezzature necessarie);

k)        pubblicare manuali riguardanti procedure di controllo standard in materia di politica comune della pesca da usare anche per formazione funzionari;

l)         fornire a Commissione sostegno tecnico ed amministrativo per espletamento suoi compiti, compresa messa a disposizione di funzionari Agenzia per ispezioni CE in acque internazionali;

m)      gestire unità di crisi, istituita da Commissione (anche su richiesta di almeno 2 Stati membri), quando “situazione comporta rischio grave, diretto, indiretto o potenziale per politica comune della pesca, che non è possibile prevenire, eliminare o ridurre con strumenti esistenti”. Unità di crisi provvede a raccolta e valutazione di tutte le informazioni atte ad individuare opzioni per prevenire, eliminare, ridurre tale rischio “nel modo più rapido ed efficace possibile”. Unità di crisi può chiedere assistenza a qualunque Autorità pubblica o soggetto privato con competenze idonee ad affrontare emergenza. Unità di crisi tiene informato pubblico circa rischi esistenti e misure adottate;

n)       elaborare programma di lavoro pluriennale, comprendente: obiettivi generali; mandato; compiti; indicatori di efficacia; priorità di azioni di Agenzia per 5 anni; piano per politica del personale; stima risorse necessarie per conseguimento obiettivi. Programma adottato da Consiglio di amministrazione presentata a Commissione;

o)       concludere accordi amministrativi con altri Organismi in materie di politiche CE di pesca, previa approvazione Consiglio amministrazione e comunicazione a Commissione e Stati membri di negoziati ed accordi.          

Stati membri a Commissione collaborano con Agenzia fornendo idonea assistenza per espletamento delle sue funzioni.

                      

 

 

            

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