CONTROLLO MERCI IMPORT 

CONTROLLO MERCI IMPORT (Reg. 625/17; D.Lgs. 24/01)  (export19)

Soggetti interessati:

Ministero Salute (MISA), Regioni, ASL

Posto di controllo frontaliero (PCF) situato nelle immediate vicinanze del punto di entrata di tali materiali in UE o in zona franca designata da Autorità doganale dotato di:

a)numero sufficiente di addetti qualificati;

b)locali e strutture adeguati alla natura e volume di categorie di animali e merci trattate;

c)attrezzature, locali, strutture idonee a consentire esecuzione di controlli ufficiali su animali e merci;

d)meccanismi atti a garantire accesso a qualsiasi tipo di materiale necessario ad applicare misure adottate per partite non conformi o che comportano un rischio;

e)dispositivi di emergenza atti a garantire un buon funzionamento dei controlli e delle misure adottate in caso di eventi imprevisti;

f)tecnologie ed attrezzature necessarie per funzionamento di sistemi informatici di trattamento delle informazioni;

g)accesso a laboratori in grado di fornire risultati di analisi, prove, diagnosi entro termini adeguati e dotati di strumenti informatici;

h)dispositivi adeguati per trattare correttamente diverse categorie di animali e merci al fine di prevenire rischi di contaminazione incrociata;

i)meccanismi idonee a prevenire diffusione di malattie nella UE

Chiunque importa nel territorio italiano:

a)animali;

b)prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale, sia prodotti trasformati di origine animale;

c)merci provenienti da alcuni Paesi Terzi per cui Commissione UE ha deciso un “incremento temporaneo dei controlli ufficiali alla loro entrata a causa di rischio noto od emergente o in quanto si ha motivo di temere che possano avere luogo gravi e diffusi casi di non conformità alla normativa”;

d)partite di animali e merci oggetto di misure di emergenza che impongono di sottoporle a controllo ufficiale al loro ingresso in UE;

e)animali e merci per la cui entrata in UE sono stabilite condizioni o misure che impongono di accertare la loro conformità alle normative UE;

f)alimenti e mangimi oggetto di misure cautelari urgenti adottate da MISA

Escluse da controllo:

a)animali e merci spedite come campioni commerciali o per esposizioni in fiere non destinate ad immissione in commercio. Nel caso di prodotti di origine animale solo se: loro importazione preventivamente autorizzata da MISA; non destinati ad usi diversi. Al riguardo PCF verifica rispetto delle condizioni riportate in autorizzazione e rilascia documento veterinario di entrata;

b)animali e merci destinate a scopi scientifici;

c)merci a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali destinate al consumo di equipaggio e passeggeri senza mai essere scaricate;

d)merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro impiego/consumo personale;

e)merci spedite in piccole partite a persone fisiche non destinate ad essere immesse sul mercato. Tali merci, come quelle contenute nei bagagli dei passeggeri per le quali con atto specifico adottato dalla Commissione UE sono stabiliti divieti di introduzione in UE, vengono sequestrate da Uffici doganali competenti e distrutte con spese a carico di detentore o responsabile della merce;

f)animali da compagnia;

g)merci sottoposte a trattamento specifico non eccedenti quantità prestabilite;

h)categorie di animali e merci che comportano un basso rischio o sono prive di rischio

Iter procedurale:

D.Lgs. 24 del 2/2/2021 prevede istituzione da parte di MISA di posti di controllo frontalieri (PCF), dove effettuare controlli ufficiali sulle partite di animali e merci di cui sopra destinate ad importazione nella UE per verificare la conformità alla normativa UE in materia. Partite di merce non sottoposte a tali controlli debbono essere oggetto di ispezione “in base al rischio e con frequenza adeguata presso il posto di controllo di primo ingresso in Italia, secondo un piano nazionale di monitoraggio predisposto da MISA”. Direzione di PCF è affidata a medici veterinari di MISA che rivestono qualifiche dirigenziali

Designazione, inserimento in Elenco, revoca o sospensione dei PCF sono definiti ai sensi di Art. 59, 60, 61, 62, 63, 64 del Reg. 625/17.

Enti gestori e società concessionarie di porti, aeroporti, aree doganali di confine sedi di PCF debbono:

a)individuare e mettere a disposizione aree e locali funzionali “all’esercizio delle funzioni di sanità pubblica e profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, resi idonei ed attrezzati all’uso secondo requisiti previsti da normativa vigente;

b)farsi carico degli oneri di manutenzione, somministrazione di utenze e servizi correlati all’uso di aree e locali a PCF

Per ogni partita di animali o merci di cui sopra, nonché per quelle non rientranti in tale Elenco, operatore responsabile, prima del suo arrivo a PCF, effettua notifica preventiva, compilando ed inserendo nel sistema TRACES documento sanitario comune di entrata (DSCE), riportando tutte le informazioni necessarie per identificazione della partita e sua destinazione

Se controlli documentali, di identità, fisici e di laboratorio rivelano che animali e merci non sono conformi alla normativa UE si applicano a spese di operatore le disposizioni di cui ad Art. 66, 67, 68, 69 di Reg. 625/17

Esecuzione dei controlli secondo le disposizioni contenute negli Art. 44, 45, 46 di Reg. 625/17 e nel piano nazionale di monitoraggio, anche per quanto concerne partite di animali e merci non rientranti in Elenco di cui in premessa (In questo caso PCF effettua verifica di corretta compilazione di DSCE da parte di operatore e ne completa 2° parte, fermo restando che DSCE non assume mai valenza di certificazione sanitaria essendo documento volto a “consentire tracciabilità della merce fino ad ASL competente sulla struttura di destinazione finale”)

MISA, sentite le Regioni ed Associazioni di categoria interessate, definisce criteri di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali su importazioni di prodotti fitosanitari da effettuarsi da parte di MISA, Regioni, ASL. Al fine di consentire tracciabilità di tali prodotti operatore deve notificarne importazione, prima del loro arrivo a PCF, tramite sistema TRACES secondo direttive fissate da MISA.

Sanzioni:

Chiunque introduce nel territorio nazionale animali e merci senza sottoporli ai prescritti controlli veterinari presso PCF, o non rispetta le prescrizioni inerenti condizioni di controllo del trasporto da arrivo delle partite di animali e merci fino alla destinazione finale, o viola le prescrizioni impartite da PCF: multa da 7.750 a 46.485 €/partita

Chiunque non rispetta prescrizioni riguardanti transito di partite di animali e merci rientranti in Elenco in premessa: multa da 5.165 a 30.900 €/partita

Chiunque non notifica DSCE prima dell’arrivo di animali e merci a PCF: multa da 517 a 3.100 €

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