CONTROLLO E MONITORAGGIO PAC (Reg. 2115/21) (cee11)
Soggetti interessati:
Commissione UE, Stati membri, Autorità di gestione AdG (per Italia è MIPAAF o Regioni), Organismi delegati (per Italia è AGEA), Gruppi di azione locale (GAL)
Iter procedurale:
Commissione UE con Reg. 2115/21 ha definito nuove norme per la Politica Agricola Comune (PAC) che prevede, tra l’altro, misure per azione di monitoraggio e valutazione ed in particolare ad:
Art. 128 istituzione di un Quadro di riferimento per efficacia di attuazione della PAC (Quadro) sotto la responsabilità congiunta di Stato membro e Commissione UE riguardante rendicontazione, monitoraggio, valutazione di efficacia della attuazione del Piano Strategico PAC (PSPAC). Quadro comprende:
- serie di indicatori comuni di output, risultato, impatto, contesto da usare come base per monitoraggio, valutazione e relazione annuale su efficacia di attuazione;
- target finali ed intermedi annuali definiti in base ad obiettivi specifici usando indicatori di risultato pertinenti;
- raccolta, conservazione e trasmissione dei dati;
- relazioni periodiche su efficacia di attuazione, monitoraggio ed attività di valutazione;
- valutazione ex ante, intermedie ed ex post, nonché altre attività di valutazione connesse a PSPAC
Art. 129 obiettivi del Quadro sono:
- valutare impatto, efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza, valore aggiunto a livello di UE di PAC;
- monitorare progressi compiuti verso raggiungimento di target finale di PSPAC;
- valutare impatto, efficacia, efficienza, pertinenza e coerenza di interventi di PSPAC;
- favorire processo di apprendimento comune connesso ad attività di monitoraggio e valutazione
Art. 130 Stato membro istituisce Sistema di informazione elettronico (SIAN), in cui registrare e conservare le informazioni inerenti attuazione di PSPAC necessarie al monitoraggio e valutazione al fine di monitorare progressi compiuti verso raggiungimento di obiettivi e target fiscale, comprese informazioni su ogni beneficiario ed operazione
Art. 131 Stato membro provvede affinché:
- beneficiari del sostegno in ambito PSPAC e GAL forniscono ad AdG o ad altri Organismi delegati tutte le informazioni necessarie al monitoraggio e valutazione di PSPAC;
- siano istituite fonti di dati esaurienti, affidabili e puntuali per consentire efficace valutazione dei progressi compiuti verso raggiungimento degli obiettivi, utilizzando indicatori di output, risultato, impatto
Art. 132 AdG e Comitato di monitoraggio monitorano attuazione di PSPAC e progressi compiuti verso raggiungimento dei target finali di PSPAC in base ad indicatori di output e di risultato
Art. 133 Commissione UE adotta atti inerenti al contenuto del Quadro, comprendenti: indicatori diversi da quelli riportati in Allegato I pubblicato su GUCE 435/21 necessari per monitoraggio e valutazione della politica; metodo per computo di tali indicatori; disposizioni necessarie a garantire affidabilità dei dati raccolti da Stati membri
Art. 139 Stato membro effettua valutazioni ex ante per migliorare qualità della progettazione di PSPAC tramite Autorità incaricata di predisporre PSPAC, comprendente:
- contributo del PSPAC al conseguimento degli obiettivi specifici di Reg. 2115/21, tenendo conto di esigenze nazionali e regionali, potenziale di sviluppo, esperienza acquisita nell’attuazione di PAC nella precedente programmazione;
- coerenza interna del PSPAC proposto e rapporto con altri strumenti pertinenti;
- coerenza tra assegnazione delle risorse di bilancio ed obiettivi specifici di Reg. 2115/21 perseguiti da PSPAC;
- modo in cui output attesi contribuiscono al conseguimento degli obiettivi;
- valori obiettivo quantificati relativi ai risultati ed ai target intermedi adeguati e realistici, tenendo conto del sostegno previsto di FEAGA e FEASR;
- misure pianificate intese a ridurre oneri amministrativi a carico di agricoltori ed altri beneficiari;
- criteri per utilizzo di strumenti finanziari di FEASR
Valutazione ex ante può comprendere requisiti per valutazione ambientale strategica (VAS), tenendo conto delle esigenze connesse a mitigazione dei cambiamenti climatici
Art. 140 Stato membro svolge, tramite valutatori esperti indipendenti, valutazione di PSPAC durante sua attuazione ed ex post, al fine di: migliorare qualità della progettazione ed attuazione; valutare efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza, valore aggiunto a livello UE ed incidenza di PSPAC rispetto al contributo apportato al conseguimento degli obiettivi generali e specifici di PAC (impatto complessivo di PSPAC esaminato solo in sede di valutazione ex post). Stato membro ai fini della valutazione provvede a: raccogliere dati necessari; redigere piano di valutazione dove fornire indicazioni in merito ad attività di valutazione; inviare piano di valutazione al Comitato di monitoraggio entro 1 anno da adozione di PSPAC; pubblicare valutazioni eseguite
AdG responsabile del completamento della valutazione ex post di PSPAC entro 31/12/2031
Art. 141 Commissione UE predispone piano pluriennale di valutazione di PSPAC (comprende anche le misure del Reg. 1038/13) e presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio:
- entro 31/12/2023 una relazione di sintesi su PSPAC dei vari Stati membri, contenente analisi dello sforzo congiunto per conseguire obiettivi specifici di PAC;
- entro 31/12/2025 una relazione al fine di valutare gestione del modello di attuazione PSPAC da parte di Stati membri, nonché coerenza e contributo combinato degli interventi di PSPAC al conseguimento degli impegni UE in materia di ambiente e clima (Commissione UE può rivolgere raccomandazioni a Stati membri per facilitare conseguimento di tali impegni)
- entro 31/12/2026 una valutazione intermedia per esaminare efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto a livello di FEAGA e FEASR, in base ad indicatori di cui ad Allegato I pubblicato su GUCE 435/21
Commissione UE esegue al riguardo una valutazione ex post e redige:
- entro 31/12/2027 una relazione su valutazione intermedia, basandosi sui dati forniti da valutazione di PSPAC, in cui riportare primi risultati su efficacia di attuazione della PAC
- entro 31/12/2031 una relazione finale contenente valutazione su efficacia di attuazione PAC
Art. 142 Commissione UE presenta al Parlamento europeo e Consiglio informazioni su efficacia di attuazione PAC misurata in base ad indicatori chiave di cui ad Allegato XIV pubblicato su GUCE 435/21
Art. 143 Stato membro fornisce a Commissione UE informazioni disponibili necessarie al monitoraggio e valutazione di PAC. Dati necessari per indicatori di contesto ed impatto provengono da: fonti consolidate (v. rete di informazione contabile agricola, Eurostat); programma statistico UE; accordi con altri fornitori di dati (v. Centro comune di ricerca, Agenzia europea per ambiente); registri amministrativi (v. sistema di identificazione delle particelle agricole, registri degli animali, schedari vitivinicoli)
Commissione UE adotta atti per stabilire informazioni che Stato membro deve fornire, tenendo conto esigenze di evitare indebiti oneri amministrativi e sviluppare sinergie tra potenziali fonti di dati