CONTRIBUTO ACQUISTO RIPRODUTTORI (L.R. 56/97; D.G.R. 6/7/15) (zoo45)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF); Regione; Servizio P.F. Agricoltura a basso impatto e zootecnia (Servizio); Servizio Decentrato Agricoltura (SDA); Associazione nazionale allevatori suini (ANAS)

Imprenditori agricoli, singoli ed associati, che posseggono allevamento bovino, ovino, suino nelle Marche ed  intendono acquistare:

  • per comparto bovino:
  1. riproduttori bovini maschi di pura razza Marchigiana, Romagnola, Chianina, Charolaise, Limousine, Pezzata Rossa Italiana e Piemontese iscritti a Libro Genealogico provenienti da: Centri genetici riconosciuti da MIPAAF; Centri di supporto all’attività selettiva con prove di adattamento al pascolo riconosciuti da Regione; aziende collegate al Registro anagrafico;
  2. riproduttrici bovine femmine di razza Marchigiana, Romagnola, Chianina iscritte a Libro Genealogico aventi età compresa tra 14 e 30 mesi, provenienti da: allevamenti delle Marche in possesso di almeno 82 punti con ascendenza nota per la Marchigiana; allevamenti italiani per Romagnola e Chinina

purché:

  • numero di riproduttori maschi ammissibili pari a 1 ogni 20 fattrici (Deroghe giustificate ed approvate da Servizio);
  • ogni riproduttore deve svolgere carriera riproduttiva per almeno 3 anni da ingresso in azienda;
  • in caso di decesso di riproduttore per cause di forza maggiore certificate da Autorità veterinaria occorre comunicare evento a SDA entro 90 giorni e provvedere a sostituire capo entro 6 mesi (1 anno per tori), pena restituzione di contributo
  • per comparto ovino:
  1. riproduttori ovini di sesso maschile di razza Fabrianese, Appenninica, Sopravissana, Merinizzata italiana e sarda, cioè: arieti con genotipo ARQ – ARQ, in possesso di indice genetico maggiore o uguale a 10 o agnelloni figli di ariete con genotipo ARR – ARR ed indice pedigree maggiore o uguale a 25; iscritti a Libro genealogico; provenienti da Centri genetici riconosciuti da MIPAAF, o da Centri di selezione con prove di adattamento al pascolo riconosciuti da Regione Marche;
  2. riproduttrici femmine di razza ovina Fabrianese e Sopravissana provenienti da aziende qualificate come “moltiplicatrici” iscritte a Libro genealogico
  • per comparto suino: riproduttori maschi e femmine del tipo genetico “suino della Marca”, iscritti nell’Albo registro ibridi di “suino della Marca” gestito da ANAS, provenienti da allevamenti delle Marche dichiarati indenni da malattia di Aujeszky, aventi età compresa tra 2 e 18 mesi (15 mesi per femmine)

Iter procedurale:

Giunta Regionale con DGR 498 del 6/7/2015, come modificata da ultimo da DGR 1501 del 6/12/2021, ha approvato modalità di concessione dei contributi per acquisto di riproduttori selezionati (maschi e femmine) delle specie bovina, ovina, suina, che prevede invio domanda di aiuto (Modello riportato su BUR 59/15) da parte di allevatori interessati a SDA, nel cui territorio ricade allevamento, impegnandosi, pena perdita aiuto, a:

  • mantenere riproduttori in azienda per almeno 3 anni da data ingresso in stalla, impiegandoli nella monta pubblica o privata in azienda;
  • mantenere i soggetti acquistati in selezione;
  • acquistare animali entro 12 mesi da invio della domanda;
  • consentire accesso ai funzionari SDA incaricati dei controlli;
  • presentare, dopo aver eseguito acquisto:
  • originali delle fatture di acquisto debitamente quietanzate;
  • copia autenticata del certificato genealogico dei soggetti acquistati;
  • copia autenticata del certificato sanitario degli animali rilasciato da Organi competenti.

Allegare dichiarazione di avere o meno percepito altri aiuti in regime “de minimis” (Modello riportato su BUR 59/15)

SDA esegue istruttoria accertando: regolarità della domanda; possesso dei requisiti previsti; veridicità delle dichiarazioni rese in domanda (su un campione rappresentativo pari almeno al 5% delle aziende richiedenti); eventuale cumulo di contributi percepiti da impresa nell’ambito del regime “de minimis” mai superiore a 25.000 €.

Per domande con istruttoria favorevole, Servizio redige graduatoria, assegnando priorità a:

  • giovani allevatori con età inferiore a 40 anni;
  • allevamenti biologici;
  • cooperative agricole aventi tra le attività principali anche allevamento di specie bovina, ovina, suina;
  • altre casistiche

A parità di condizioni, priorità ad allevatore più giovane

SDA, entro 15 Febbraio, invia a Servizio tutte le informazioni inerenti i controlli eseguiti, in particolare in merito a:

  • contributo concesso 1 sola volta nella vita del riproduttore;
  • rispetto regime “de minimis”;
  • corretto riscontro nella Banca Dati Nazionale di anagrafe bovina, ovina, suina circa movimentazione in entrata degli animali acquistati

Servizio, prima di erogazione del contributo, verifica regolarità del versamento dei contributi INPS

Entità aiuto:

Per acquisto di riproduttori bovini, ovini, suini contributo pari a 40% (50% per allevamenti ricadenti in zone svantaggiate di cui alla Direttiva UE 268/75 che acquistano maschi di razza Marchigiana) della spesa sostenuta (IVA esclusa) fino ad un massimo di:

  • 000 €/bovino maschio di razza Marchigiana, Romagnola, Chianina, Maremmana, Charolais, Limousine, Pezzata Rossa italiana, Piemontese;
  • 1000 €/bovino femmina (Manze e vacche) di razza Marchigiana, Romagnola, Chianina
  • 450 €/ariete di razza Fabrianese, Sopravissana, Appenninica e Merinizzata italiana (550 €/ariete di razza Sarda)
  • 100 €/pecora di età da 6 a 18 mesi che ha comunque partorito, 75 €/pecora di età inferiore a 6 mesi di razza Fabrianese e Sopravissana
  • 350 €/capo per suini della Marca (250 €/scrofa). Prezzo di acquisto ritenuto ammissibile se pari a quello ottenuto moltiplicando il prezzo medio per kg: di peso vivo rilevato sul sito comsuini.it della Commissione unica nazionale settore suinicolo per il peso di animale e maggiorato di un premio di selezione pari a 150 €/capo

Nel caso di sostituzione del riproduttore detrarre dal contributo una “somma proporzionalmente calcolata sull’acquisto del primo riproduttore e relativa al mancato periodo riproduttivo”.

Contributo massimo per azienda di 25.000 €, concesso nell’ambito del regime “de minimis” agricolo (contributo percepito da azienda in tale regime nei 2 anni precedenti ed anno in corso mai superiore a 25.000 €)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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