INAIL

INAIL  (Legge 147/13, 190/14, 208/15; DM 30/09/15)  (sanità28)

 

Soggetti interessati:

Imprenditori iscritti ad assicurazioni infortuni, malattie professionali sul lavoro, INAIL.

 

Iter procedurale:

Ministero del Lavoro, di concerto con Ministero Finanze, emana decreto per riduzione premi contributivi INAIL, “tenendo conto di andamento infortunistico aziendale” (Fissate anche modalità di applicazione riduzione ad imprese che hanno iniziato attività da non oltre 2 anni). Riduzione concessa purché rispettate norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

A decorrere da 2016, INAIL effettua verifica di sostenibilità economica e finanziaria, asseverata da Ministero Finanze, del nuovo regime contributivo

Entità aiuto:

Legge 190/14 art. 1 comma 302, come modificato da Legge 205/17, stabilisce che, a decorrere dal mese di Gennaio 2018 trattamenti pensionistici, assegni, pensioni ed indennità di accompagnamento erogate ad invalidi civili da INPS, nonché rendite vitalizie di INAIL sono posti in pagamento il 1° giorno del mese giorno successivo se questo è festivo.

Legge 280/15 istituisce:

  • a partire da 01/01/2016, presso INAIL un Fondo per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dotato di 45.000.000 € per anno 2016, 35.000.000 €/anno a decorrere da 2017, destinato a finanziare investimenti da parte di micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria per l’acquisto (anche tramite leasing con patto di acquisto) di trattori o macchine agricole o forestali,  caratterizzate da soluzioni innovative per: abbattimento di emissioni inquinanti; riduzione rischio motore; miglioramento del rendimento e sostenibilità globale da parte di aziende agricole. Contributo  erogato nel rispetto del regime “de minimis” agricolo (cioè 15.000 € di aiuto in 3 anni). Entro 30 GiugnoINAIL pubblica nel proprio sito avviso, indicando: modalità e termini di presentazione della domanda; condizioni di ammissibilità (relative a caratteristiche di impresa e di macchinari); obblighi dei beneficiari; cause di decadenza e revoca del contributo
  • in via sperimentale, presso MILPOS, un Fondo, finalizzato a reintegrare INAIL degli oneri conseguenti copertura obblighi assicurativi contro malattie ed infortuni a favore di:
  1. soggetti beneficiari di ammortizzatori e/o di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste da normativa vigente coinvolti in attività di volontariato sociale in favore di Comuni, Enti locali. INPS verifica condizioni di tali soggetti su richiesta di Comuni ed altri Enti locali, che eventualmente possono eseguire controlli direttamente
  2. detenuti ed internati impegnati in attività volontarie gratuite
  3. stranieri richiedenti asilo, in possesso del relativo permesso di soggiorno

Quota del Fondo (non oltre 100.000 €) destinata a reintegrare oneri assicurativi di Organizzazioni del volontariato già costituite alla data del 30/12/2015 che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.

Al fine di promuovere prestazioni di volontariato da parte dei soggetti di cui sopra, Comuni ed Enti locali interessati promuovono iniziative informative e pubblicitarie, finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale da realizzare (anche in collaborazione con Organizzazioni del terzo settore).

Legge 147/13 stabilisce a partire da 01/01/2014:

  1. riduzione percentuale importo dei premi e contributi obbligatori dovuti per assicurazione contro infortuni e malattie professionali da applicare a tutti i settori, percentuale di riduzione, che viene applicata, per singola gestione assicurativa, tenendo conto di andamento economico finanziario ed attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo relativo equilibrio assicurativo. Esclusi da riduzione i contributi previsti da art. 8 Legge 493/1999; art. 72 D.Lgs. 270/03; D.M. 28/3/07; art. 5 D.P.R. 1403 del 31/12/1971
  2. riconoscimento in via straordinaria (in attesa meccanismo di rivalutazione automatica) di aumento delle indennità del danno biologico dovute da INAIL, a titolo di recupero del valore di indennizzo, non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo ISTAT €
  3. che se infortunio ha per conseguenza la morte, spetta ai superstiti una rendita ragguagliata al 100% della retribuzione.

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