CONTRIBUTI API

CONTRIBUTI API (Reg. 1308/13, 1368/15; Legge 145/18) (api11)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole (MIPAAF); Unioni, Federazioni, Organizzazioni nazionali di apicoltori; apicoltori singoli ed associati, Organizzazioni produttori di api riconosciute.

 

Iter procedurale:

Commissione Europea, con Reg. 1368/15, ha disciplinato l’aiuto UE a programmi nazionali per settore di apicoltura da attuarsi nel periodo 1 Agosto – 31 Luglio.

Al riguardo Stato membro notifica entro 15 Marzo a Commissione Europea proposta di programma nazionale agricolo, comprendente:

  • valutazione risultati conseguiti da precedente programma apicolo
  • deacurazione metodo seguito per determinare numero di alveari
  • studio su struttura di produzione e commercializzazione del settore apistico nel territorio nazionale in cui evidenziare:
  • numero di apicoltori, specificando quelli che gestiscono oltre 150 alveari
  • numero totale di alveari gestiti da apicoltori con oltre 150 alveari
  • numero di apicoltori organizzati in Associazioni
  • produzione nazionale di miele (in kg) nei 2 anni precedenti
  • forchetta di prezzo del miele millefiori nel luogo di produzione, venduto sfuso a grossisti
  • resa stimata in kg di miele per alveare e per anno
  • stima costo medio di produzione (fisso e variabile) per kg di miele prodotto
  • valutazione esigenze del settore, basata su: valutazione risultati di precedente programma; studio struttura della produzione e commercializzazione nel settore; risultati di collaborazione con Organizzazioni rappresentative del settore
  • descrizione obiettivi del programma e del nesso esistente con quelli fissati da UE
  • descrizione delle azioni da intraprendere, compresa stima dei costi e piano di finanziamento per anno e per misura
  • criteri stabiliti per evitare doppio finanziamento con programmi PSR
  • indicatori di risultato (almeno 1) per ogni misura scelta
  • modalità di attuazione del programma riguardante:
  • designazione di “punto di contatto responsabile della gestione dei programmi apicoli”
  • descrizione della procedura applicata ai controlli
  • descrizione azioni da attuare in caso di indebiti pagamenti a beneficiari (comprese sanzioni)
  • disposizioni volte ad assicurare che programma approvato sia reso pubblico in Stato membro
  • azioni intraprese per collaborare con Organizzazioni rappresentative di settore
  • descrizione metodo per valutare risultati ottenuti dalle misure del programma apicolo nello Stato  membro

Commissione approva entro 15 Giugno programmi apicoli nazionali,  che vengono pubblicati su sito di Commissione, così da essere accessibili al pubblico.

Stato membro può modificare programma annuale (v. introduzione o cancellazione di misure o tipi di azione; modifiche a condizioni di ammissibilità della misura; trasferimento fondi da una misura ad un’altra mantenendo massimale totale del preventivo spesa). Domanda di modifica notificata da Stato membro a Commissione, che la approva prima di attuazione della misura  stessa, a seguito di consultazione con Organizzazioni rappresentative del settore, che  hanno collaborato con Stato membro nell’elaborazione del programma. Modifica si intende approvata, se Commissione non formula osservazioni  entro 21 giorni lavorativi successivi a ricevimento domanda. Se Commissione formula osservazioni, modifica si intende approvata solo dopo che Stato membro dimostra di aver “dato seguito in modo soddisfacente a queste”.

Stato membro esegue:

  • pagamenti a beneficiari entro 12 mesi da rendiconto a partire da 16 Ottobre di ogni  anno
  • controlli di tipo amministrativo ed in loco (su almeno 5% beneficiari) riguardanti:
  • conformità delle condizioni di accesso al finanziamento
  • corretta attuazione delle misure contenute nei programmi (specie in merito ad investimenti e servizi)
  • spese effettivamente sostenute almeno pari al sostegno finanziario richiesto
  • numero alveari dichiarati corrispondenti al numero di quelli in possesso del richiedente

Campione a controllo estratto da popolazione in parte in modo casuale, ed in parte in base ad analisi del rischio, basata su:

  1. importo del finanziamento assegnato ai beneficiari
  2. tipo di azioni finanziate nell’ambito delle misure apicole
  3. conclusioni tratte nei precedenti controlli in loco
  4. altri criteri individuati da Stati membri

Stato membro invia entro 15 Marzo a Commissione:

  • a decorrere da 2018 relazione su attuazione di programma apicolo nell’anno precedente, comprendente:
  • sintesi delle spese sostenute durante anno, ripartite per singola misura
  • risultati conseguiti per singola misura, in base ad indicatori scelti
  • a decorrere da 2017 comunicazione relativa a numero di alveari presenti nel territorio nazionale

Commissione pubblica sul proprio sito internet dati aggregati relativi a:

  1. numero di alveari notificati
  2. relazioni annuali di attuazione dei programmi apistici nazionali
  3. studio sulla struttura di produzione e commercializzazione nel settore apistico

 

Sanzioni:

In caso di frode o negligenza grave del beneficiario: rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti maggiorati di interessi legali + sanzione pari alla differenza tra l’importo percepito e quello effettivamente spettante

 

Entità aiuto:

Contributo UE ai programmi apistici nazionali non oltre il 50% delle spese sostenute.

Legge 145/18 ad art. 1 comma 672 stanziato 1.000.000 € per ognuno degli anni 2019 e 2020 per realizzare progetti nel settore apistico destinati “al sostegno delle produzioni e degli allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale”.

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