CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO

CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO (D.Lgs. 276/03; Legge 96/17)      (lavoro 26)

Soggetti interessati:

Datori di lavoro, lavoratori, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (MILAPOS), Ministero Economia di Finanze (MEF), INPS.

 

Iter Procedurale:

D.Lgs. 276/03, come modificato da Legge 9/14 ad art. 20, stabilisce che “contratto di somministrazione lavoro può essere concluso da ogni soggetto (denominato utilizzatore) che si rivolge ad altro soggetto (denominato somministratore) autorizzato” per usufruire di determinati servizi/prestazioni.

Per intera durata missione, lavoratore svolge attività nell’interesse e sotto il controllo di utilizzatore. Se lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato rimangono a disposizione di somministratore per periodi non in missione presso utilizzatore, “salvo esistenza di giusta causa o giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro”

Contratto di somministrazione lavoro concluso a termine o a tempo indeterminato ammesso in caso di:

  1. servizi di consulenza ed assistenza nel settore informatico, compresa progettazione e manutenzione di reti internet, sistemi informatici, software applicativo,m caricamento dati;
  2. servizi di pulizia, custodia, portineria;
  3. servizi di trasporto persone e movimentazione di macchinari e mezzi “da e per stabilimenti”;
  4. gestione di biblioteche, p0archi, musei, archivi, magazzini, servizi economato;
  5. attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione di risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione di personale, ricerca e selezione di personale;
  6. attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione fase commerciale;
  7. gestione di call center, avvio nuove iniziative imprenditoriali in aree Mezzogiorno;
  8. costruzioni edilizie entro stabilimenti, installazione o smontaggio di impianti e macchinari per particolari attività produttive relative a edilizia e cantieristica navale;
  9. in ogni altro caso previsto da contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali;
  10. in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per esecuzione di servizi di cura ed assistenza a persona e sostegno a famiglia;
  11. in tutti i settori produttivi in caso somministratore utilizzi 1 o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato

Individuazione limiti quantitativi, anche non uniformi, di utilizzo di somministrazione lavoro a tempo determinato affidata a contratti collettivi nazionali di lavoro stipulato tra sindacati ed Organizzazioni di lavoro

Contratto di somministrazione lavoro vietato in caso di:

  1. sostituzione lavoratori che esercitano diritto di sciopero;
  2. intervento in aziende che nei 6 mesi precedentihanno proceduto a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti a stessa mansione, o nella stessa unità produttiva in atto sospensione rapporti di lavoro, o riduzione orario con diritto a trattamento di integrazione salariale, del contratto di somministrazione lavoro, salvo che tale contratto stipulato per sostituire lavoratori assenti, o con durata iniziale inferiore a 3 mesi, o in caso di accordi sindacali;
  3. imprese che non eseguito valutazione dei rischi ai sensi di Lgs. 80/08

Non sussiste divieto se contratto di somministrazione:

  1. prevede utilizzo di lavoratori assunti da somministratore;
  2. riguarda soggetti disoccupati percettori di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola, con requisiti normali o ridotti, da almeno 6 mesi;
  3. riguarda soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno 6 mesi;
  4. riguarda lavoratori svantaggiati

Contratto di somministrazione manodopera stipulato in forma scritta (altrimenti nullo); tenendo conto di contratti collettivi, contenente:

  1. estremi di autorizzazione rilasciata da somministratore;
  2. numero di lavoratori da somministrare;
  3. casi e ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;
  4. indicazione presenza di eventuali rischi per integrità e salute di lavoratore e misura di prevenzioni adottate;
  5. data di inizio e durata prevista del contratto di somministratore;
  6. mansioni a cui adibiti lavoratori e loro inquadramento;
  7. luogo, orario, trattamento economico e normativo di prestazioni lavoratore;
  8. assunzione da parte di somministratore obbligazioni di pagamento diretto a lavoratore di trattamento economico, nonché versamento di contributi previdenziali;
  9. assunzione obbligo di utilizzatore di rimborsare a somministratore oneri retributivi e previdenziali da questo sostenuti in favore di prestatori di lavoro;
  10. assunzione obbligo di utilizzatore di comunicare a somministratore trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
  11. assunzioni da parte utilizzatore, in caso di inadempienze da parte di somministratore,. Obbligo di pagamento diretto al lavoratore di trattamento economico e versamento contributi previdenziali, fatto salvo diritto di rivalsa verso somministratore

Tali informazioni, oltre a data inizio e durata prevedibile di attività lavorativa presso utilizzatore, comunicata per scritto a prestatore di lavoro da parte di somministratore al momento di stipula contratto di lavoro o all’atto di invio presso utilizzatore.

  1. Lgs 276/03 ad art. 12 stabilisce che i soggetti autorizzati a somministrazione di lavoro versano al Fondo per occupazione un contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta a:
  • lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per esercizio attività di somministrazione. Risorse da destinare a: interventi di formazione e riqualificazione professionale; sostegno al reddito di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato; lavoratori con precedenti contratti di lavori in somministrazione a tempo determinato (o potenziali candidati a missioni di tipo formativo)
  • lavoratori assunti a tempo indeterminato. Risorse da destinare a:
  • iniziative volte a integrare reddito di tali lavoratori in caso di fine lavoro
  • iniziative volte a verificare corretto uso di somministrazione di lavoro e sua efficacia, anche in termini di emersione del lavoro non regolare, o contrasto ad appalti illeciti
  • iniziative volte ad inserire/reiserire  sul mercato i lavoratori svantaggiati, anche in regime di accreditamento con Regioni
  • promozione di percorsi di qualificazione professionale

Legge 96/17 ad art. 55 ter ha precisato che le Misure di cui sopra sono attuate nell’ambito del contratto collettivo nazionale del lavoro, e dirette a garantire ai lavoratori somministrati una maggiore protezione in termini di welfare.

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