CONTRATTO RETE DI IMPRESE (Legge 33/09, 311/04, 221/12, 147/13, 116/14, 208/15; D.Lgs. 276/03; D.M. 13/1/15) (pmi02)
Soggetti interessati:
Ministero Sviluppo Economico (MISE), piccole e medie imprese che intendono aggregarsi per “accrescere individualmente e collettivamente, propria capacità innovativa e propria competitività sul mercato”.
Iter procedurale:
Contratto di rete, redatto da imprese aderenti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da ogni imprenditore o legale rappresentante, trasmesso a competenti Ufficio del registro, contiene:
- nome di ditta, ragione o denominazione sociale di ogni partecipante sia a sua costituzione, sia al adesione successiva, nonché denominazione e sede della rete, se prevista istituzione di un fondo patrimoniale comune;
- indicazione degli obiettivi strategici di innovazione ed innalzamento di capacità competitiva dei partecipanti e modalità concordate per misurare l’avanzamento dei seguenti obiettivi: “collaborare in forma ed ambiti predeterminati attinenti ad esercizio delle proprie imprese o a scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica, tecnologica, o all’esercizio in comune di 1 o più attività rientranti nell’oggetto di propria impresa”;
- nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, all’esecuzione del contratto o di singole parti, compresa attività commerciale con terzi;
- istituzione di Fondo patrimoniale comune, a cui applicate norme degli articoli 2614 e 2615 del codice civile, senza che terzi possano far valere loro diritti esclusivamente sul Fondo comune. Qualora rete di imprese acquisito soggettività giuridica. Entro 2 mesi da chiusura di esercizio annuale, organo comune redige situazione patrimoniale, osservando disposizioni delle società per azioni (relazione depositata presso Ufficio del registro delle imprese dove ha sede rete);
- definizione programma di rete, contenente: enunciazione diritti ed obblighi assunti da ogni partecipante; modalità di realizzazione dello scopo comune; misura e criteri di valutazione dei conferimenti iniziali ed eventuali contributi successivi che ogni partecipante si impegna a versare al Fondo patrimoniale comune; regole di gestione del Fondo (esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di patrimonio destinato);
- durata del contratto, modalità di adesione di altri imprenditori, cause di recesso anticipato e condizioni per esercizio di tale diritto, fermo restando applicazione norme di legge in materia di scioglimento, totale o parziale, dei contratti plurilaterali, con comunione di scopo;
- se contratto ne prevede istituzione: nome ditta o ragione sociale di soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune ai fini di esecuzione del contratto o parte di questo; poteri di rappresentanza e gestione dello stesso; regole per sua eventuale sostituzione durante vigenza del contratto. Organo comune agisce in rappresentanza di rete in: procedure di programmazione negoziata con Amministrazioni pubbliche; procedure inerenti garanzie per accesso al credito; sviluppo processi di internazionalizzazione ed innovazione delle imprese; utilizzo strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui garantita la genuinità di provenienza;
- regole per assunzione di decisioni da parte dei partecipanti su materie di interesse comune, non rientranti nei poteri di gestione conferiti ad organo comune, nonché possibilità di modificare a maggioranza il programma di rete.
Contratto di rete soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese, presso cui iscritto ogni partecipante e sua efficacia decorre da quando eseguita ultima iscrizione. Modifiche al contratto di rete depositate per iscrizione presso la sezione, dove l’impresa indicata nell’atto è iscritta. Ufficio registro provvede a comunicare iscrizione delle modifiche al contratto di rete agli altri Uffici registri interessati, che provvederanno ad aggiornare modifica. Se previsto un Fondo patrimoniale comune, rete può iscriversi a sezione registro di imprese in cui ha sede.
Contratto di rete ha possibilità di partecipare alle procedure di gara di appalto pubblico.
Legge 221/12 stabilisce che contratto di rete nel settore agroalimentare non può prevedere la costituzione di Fondo di mutualità tra gli stessi, per cui si applica stesse regole ed agevolazioni previste per il Fondo patrimoniale comune, che partecipa al Fondo mutualistico nazionale, ai fini della stabilizzazione dei redditi imprese agricole, istituito presso ISMEA.
Contratto di rete nel settore agricolo sottoscritto dalle imprese con l’assistenza di 1 o più Organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione di accordo.
Agenzia delle entrate vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato luogo ad agevolazioni, revocando benefici indebitamente percepiti
Art. 3 di Legge 116/14 ha stabilito che piccole e medie imprese produttrici di prodotti agricoli, di cui ad Allegato I del Trattato e/o prodotti agroalimentari fuori da Allegato I del Trattato, nonché cooperative di filiera che intendono creare nuove reti di impresa, o svolgere nuove attività nell’ambito di reti esistenti possono beneficiare di un credito di imposta in corso al 31/12/2014 e nei 2 successivi. D.M. 13/1/2015 ha definito modalità di applicazione delle suddette segnalazioni, prevedendo l’invio di domande sottoscritte da legale rappresentante di impresa capofila di rete nel periodo 20 – 28 Febbraio successivo a quello di realizzazione degli investimenti, evidenziando, pena sua nullità:
- codice attività prevalente di ogni impresa a fini IVA
- tipo di impresa (piccole, media, grande impresa) al momento di invio domanda
- costo complessivo degli investimenti di rete ed ammontare delle spese per ogni impresa
- effettività delle spese sostenute e loro destinazione per realizzazione del programma comune di rete
- credito di imposta spettante
Alla domanda allegare:
1) copia del contratto di rete;
2) dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa ad altri aiuti in “de minimis”, eventualmente fruiti da impresa nei 2 esercizi precedenti e nell’anno in corso;
MI.P.A.A.F. verifica ammissibilità dei requisiti oggettivi e soggettivi della domanda (in particolare che a seguito dei nuovi aiuti concessi, impresa non superi il limite “de minimis”) e riconosce credito di imposta nei limiti delle risorse disponibili. Se crediti di imposta ammissibili risultano superiori a disponibilità, questo ridotto proporzionalmente, in base a “rapporto tra ammontare dei fondi stanziati ed importo complessivo di credito spettante”. Se invece crediti concessi inferiori a risorse stanziate, fondi residui trasferiti ad anno successivo. MI.P.A.A.F., entro 60 giorni da invio domanda, comunica a:
- impresa capofila concessione o meno del credito di imposta, specificandone importo per ogni impresa;
- Agenzia delle Entrate elenco delle imprese ammesse a fruire di agevolazione, con relativo importo di credito concesso (Credito compensato solo dopo comunicazione ad Agenzia delle Entrate), nonché eventuali variazioni e revoche
Importo del contributo concesso indicato da ogni impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento, presentando, per via telematica, Modello F 24 ad Agenzia delle Entrate, pena rifiuto operazione di versamento.
Agenzia delle Entrate comunica a MI.P.A.A.F. eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata in sede di controllo, eventualmente avvalendosi della collaborazione di MI.P.A.A.F. stesso (su richiesta di Agenzia, questo esprime parere nel merito, o incarica proprio personale a partecipare ai controlli). A tal fine Agenzia invia entro 31 Marzo a MI.P.A.A.F. elenco delle imprese che hanno utilizzato credito di imposta nell’anno precedente con relativi importi
Entità aiuto:
D.Lgs. 273/03 art. 31, come modificato da Legge 154/16, consente ad imprese agricole, comprese quelle costituite in forma cooperativa o di contratto di rete (purchè almeno 40% costituite da agricole), appartenenti ad uno stesso gruppo di imprese o riconducibili a stesso proprietario o soggetti legati tra loro da vincoli di parentela o di affinità entro 3° grado di procedere congiuntamente ad assunzione di lavoratori dipendenti per svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende. Datori di lavoro rispondono in solido di obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro così maturato.
Legge 221/12 ad art. 1 comma 95 istituisce dal 2013 un Fondo per concessione di credito di imposta per ricerca e sviluppo, secondo modalità fissate con decreto da Ministero Finanze, a favore di piccole e medie imprese e reti di imprese, che affidano tale attività ad Università, Enti pubblici di ricerca, Organismi di ricerca, o realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.
D.M. 13/1/2015 fissato costo relativi ad investimenti realizzati dopo 28/2/2015, compresi in programma comune di rete per sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, tecnologie, ammessi al credito di imposta relativo al periodo in corso al 31/12/2014 e nei 2 anni successivi di cui alla Legge 116/14. Costi effettivamente sostenuti (come attestato da Presidente Collegio Sindacale o revisore iscritto in Registro dei revisori, o professionista iscritto ad Albo dottori commercialisti, o responsabile CAF) per:
- attività di consulenza ed assistenza tecnica specialistica prestata da soggetti esterni per: costituzione di rete; redazione programma di rete; sviluppo del progetto;
- attivi materiali per costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili, o per acquisto di materiali ed attrezzature;
- tecnologie e strumenti hardware e software funzionali al progetto di aggregazione di rete;
- ricerca e sperimentazione;
- acquisizione di brevetti, licenza, diritti di autore, marchi commerciali;
- formazione titolari di azienda e personale dipendente impiegato in attività di progetto;
- promozione sul territorio nazionale e mercati internazionali dei prodotti di filiera;
- comunicazione e pubblicità riferiti ad attività di rete nei limiti del regime “de minimis” (200.000 € di aiuto in 3 anni)
Legge 147/13 istituisce presso MISE un Fondo destinato al sostegno di imprese che si uniscono in numero almeno pari a 5, in Associazione Temporanea Imprese (ATI), o Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), o reti di imprese aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative nel settore del manifatturiero sostenibile, artigianato digitale, promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware, ideazione modelli attività di vendita non convenzionale, forme di collaborazione tra tali realtà produttive. Procedure di selezione definite da MISE, al fine di valorizzare coinvolgimento di Istituti di ricerca pubblici, Università, Istituzioni scolastiche, Enti autonomi rappresentativi del territorio produttivo locale così da facilitare realizzazione dei programmi preposti (aventi durata almeno biennale) relativi a:
- creazione centri di sviluppo di software e hardware per crescita e trasferimento di conoscenze a scuola, cittadini, artigiani, microimprese
- creazione centri per incubazione di realtà innovative in artigianato digitale
- creazione centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e microimprese
- messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale
- creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere su fabbricazione digitale
Legge 311/04, come modificata da Legge 116/14, prevede ad art. 1 comma 361 la concessione di finanziamenti agevolati ad investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica effettuati da imprese agricole ed agroalimentari partecipanti a contratto di rete, “per le finalità proprie del medesimo contratto di rete”.
Legge 116/14 stabilisce altresì ad art. 6 che imprese agricole forestali ed agroalimentari organizzate con contratto di rete “a parità delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione” acquisiscono priorità nell’accesso di finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali 2014-2020.
Credito di imposta compete per ogni periodo in funzione dell’attività prevalente svolta e dichiarata ai fini IVA e delle dimensioni di impresa:
- fino a 40% e nel limite di 400.000 € di importo investimenti realizzati da piccole e medie imprese operanti nella produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli di cui ad Allegato I del Trattato
- fino a 40% e nel limite di 200.000 € di aiuto complessivo percepito in 3 esercizi finanziari, per investimenti realizzati da PMI diverse dalle precedenti, operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in Allegato I del Trattato, in ambito di regime “de minimis”;
- fino a 40% e nel limite di 15.000 € (regime “de minimis” agricolo) di aiuto complessivo percepito in 3 esercizi finanziari per PMI diverse da quelle della lettera a) e per PMI operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui ad Allegato I del Trattato;
- fino a 40% e nel limite di 30.000 € di aiuto complessivo percepito in 3 esercizi finanziari (regime “de minimis” pesca ed acquicoltura) per investimenti di PMI operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione prodotti di pesca ed acquicoltura;
- fino a 40% e nel limite di 200.000 € di aiuto complessivo percepito in 3 esercizi finanziari (regime “de minimis”) per investimenti effettuati da PMI che producono prodotti agroalimentari, della pesca ed acquicoltura non compresi in Allegato I del Trattato;
- fino a 20% e fino a 10% e nel limite di 400.000 € per investimenti realizzati rispettivamente da piccole e da medie imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca ed acquicoltura non compresi in Allegato I del Trattato.
Escluse: imprese destinatarie di ordine di recupero pendente a seguito di decisione di Commissione attestante illegittimità, o incompatibilità di aiuti con mercato interno UE; imprese in difficoltà finanziaria
Stanziati per credito di imposta a reti di impresa 12.000.000 € per 2015 e 9.000.000 € per 2016 (MI.P.A.A.F. comunica su proprio sito ammontare delle ricorse disponibili per ogni anno).
Credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini di imposta sui redditi ed IRAP, ma utilizzabile solo in compensazione con redditi di impresa, comunque sempre entro limiti di cui sopra, pena nullità operazione
Credito di imposta non cumulabile con altri aiuti di Stato, né con aiuti UE in relazione a stessi costi ammissibili, qualora determinano superamento dei limiti di cui sopra
Sanzione:
Diritto di credito di imposta decade in caso di:
- accertamento definitivo di violazioni non formali a normativa fiscale;
- mancato rispetto delle condizioni stabilite da norme UE;
- utilizzo difforme di destinazione del credito indicata in domanda.
Credito di imposta revocato in caso di accertamento falsità delle dichiarazioni
A seguito di decadenza o revoca del credito di imposta, o di cumulo illegittimo di aiuto, o di accreditamento da controlli effettuati da MI.P.A.A.F. di indebita fruizione (anche parziale) di questo per mancato rispetto delle condizioni prescritte o di non ammissibilità delle spese: recupero del beneficio eventualmente fruito interessi legali + sanzioni