CONTRASSEGNI VINO (D.P.R. 48/00; Legge 164/92; D.M. 26/6/97, 8/10/09, 27/2/20) (vino13)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali (MIPAAF), Ministero Economia e Finanze (MEF), Ispettorato centrale tutela della qualità e repressione frodi di prodotti agroalimentari (ICQRF), Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (IPZS), Organismi di controllo(OdC) e Consorzi di tutela (CT) autorizzati alla verifica dei vini DOC/DOCG/IGT
Viticoltori/imbottigliatori che intendono vendere sul territorio nazionale e comunitario prodotti vinici al minuto, con esclusione di:
– recipienti di capacità superiore a 60 litri;
– prodotti non destinati alla vendita diretta;
– prodotti importati dall’estero per vendita al minuto;
– bevande alcoliche costituite da vini aromatizzati, liquori, acquaviti ed alcole etilico, addizionati con acqua gassata semplice o di soda o con succhi di frutta, sciroppi, bevande analcoliche, condizionate in recipienti contenenti quantità inferiori a 0,35 litri ed aventi titolo alcolometrico inferiore a 11% vol.
Iter procedurale:
A partire da 25 Marzo 2000 abrogata applicazione di contrassegno di Stato “su contenitori e mezzi di chiusura di bevande ed acque minerali, nonché di prodotti vinosi destinati alla vendita diretta al consumo”.
Assoggettati al contrassegno di Stato prodotti alcolici “comprese bevande spiritose contenenti prodotti solidi od in soluzione, nonché frutta sotto spirito ed aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati condizionati in dosi per preparare non più di 1 litro di prodotto” relativamente a prodotti destinati a consumatore e sottoposti a pagamento di accisa su alcole etilico o su prodotti alcolici intermedi.
Contrassegno di Stato applicato su:
a)prodotti alcolici sottoposti ad accisa su alcole etilico in contenitori di capacità: 5 centilitri;
b)prodotti alcolici sottoposti ad accisa su alcole etilico in contenitori di: 0,10 litri; 0,20 litri; 0,35 – 0,50 – 1 – 1,5 – 2 – 2,5 –3 litri;
c)bevande alcoliche, comprese bevande spiritose, sottoposte ad accisa su alcole etilico in contenitori da 0,10 litri; 0,20 litri; 0,35 – 0,50 – 0,70 – 1 – 1,50 – 2 – 2,50 – 3 – 4,50 litri;
d)bevande alcoliche sottoposte ad accisa su prodotti intermedi in contenitori da 0,10 litri; 0,10-0,75, 1, 1-2, 2-5, 30, 60 litri;
e)vini DOC e DOCG nelle tipologie liquorosi e/o aromatizzati
MIPAAF con D.M. 27/2/2020 ha approvato “caratteristiche, diciture, modalità per fabbricazione, uso, distribuzione, controllo e costo dei contrassegni per vini DOC/DOCG/IGT” che prevede ad:
Art. 2 utilizzo obbligatorio delle fascette aventi le caratteristiche di cui ad Art. 3 per vini confezionati DOC/DOCG destinati ad essere immessi al consumo. In alternativa è ammesso:
– per vini DOC in contenitori alternativi al vetro o in contenitori di vetro di capacità inferiore a 200 ml., l’uso del lotto attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice se questo è riportato nel piano di controllo e previa proposta di CT (o, in mancanza, di Regione);
– per vini confezionati DOC/IGT un sistema di controllo e tracciabilità telematico (v. Art. 10)
Per vini confezionati DOC/DOCG liquorosi e/o aromatizzati, l’apposizione del contrassegno fiscale estingue ogni obbligo in questione
Art. 3 fascette per vini DOC/DOCG, certificanti autenticità del prodotto, sono stampate da IPZS, con dimensioni, formato e metodi di sicurezza (introdotti al riguardo sistemi anticontraffazione) riportati in Allegato al D.M. 27/2/20 pubblicato su G.U. 93/20. Fascetta riporta seguenti indicazioni: emblema dello Stato italiano; dicitura “Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali”; sigla DOC/DOCG; numero progressivo di identificazione e serie alfanumerica; volume nominale del prodotto; eventuale nome della DOC/DOCG e relativo logo se previsto dal disciplinare di produzione
Art. 4 fascetta applicata su sistema di chiusura dei recipienti, in modo da: impedirne riuso; mantenere le indicazioni di cui sopra sempre leggibili
Art. 5 OdC autorizzati (Per le Marche: Valoritalia) comunicano, per via telematica sentito il CT riconosciuto, entro 15 Marzo fabbisogno di fascette per successiva campagna vendemmiale a IPZS, che comunica quantitativi di fascette prenotate a MEF (Eventuali richieste integrative “per effettive esigenze tecnico produttive e commerciali” segue analoga procedura). IPZS identifica contrassegni ordinati entro 90 giorni da loro emissione e detiene una scorta di fascette “sufficiente alle prevedibili necessità”
OdC o CT (delegato a tale operazione da un’apposita convenzione stipulata con OdC, da riportare nel piano di controllo) sono responsabili della gestione, ritiro e distribuzione delle fascette consegnate loro da IPZS per singola DOC/DOCG (Rilasciata ricevuta per ogni tipologia di fascette, in cui indicare quantitativi, numero di serie e d’ordine)
ICQRF può accedere al portale telematico ai fini del controllo dati
Art. 6 OdC e CT distribuiscono fascette a imbottigliatori titolari del codice ICQRF per vini imbottigliati in Italia ed a imbottigliatori esteri per vini imbottigliati all’estero, che:
– sono tenuti ad imbottigliare vino fino al quantitativo certificato con le fascette in loro possesso (Esibire quietanza o bollettino attestante il versamento della somma corrispondente al prezzo delle fascette);
– possono ritirare un quantitativo di fascette corrispondente al quantitativo di vino atto a divenire DOC/DOCG detenuto da imbottigliatore. In tal caso OdC, durante visite ispettive (controllo del registro telematico), deve accertare corrispondenza tra quantitativi di fascette prese in carico, utilizzate ed ancora in giacenza (segnalare a ICQRF eventuali differenza rilevate)
Spese di trasporto, gestione e distribuzione delle fascette sostenute da OdC o CT sono rimborsate da ditte imbottigliatrici “in ragione di effettivo costo del servizio prestato”
Art. 7 OdC e CT tengono registri di carico e distribuzione delle fascette, in cui riportare (in ordine cronologico) movimenti intervenuti suddivisi per tipo di fascetta e per tipo di vino DOC/DOCG. In caso di subentro OdC iniziale consegna ad OdC subentrante quantitativi di fascette necessarie, previo versamento del costo sostenuto per queste
Art. 8 ditta imbottigliatrice annota nei registri di imbottigliamento (tenuti in forma dematerializzata) fascette utilizzate (in alternativa si può fare riferimento al lotto, purché sia assicurata la rintracciabilità di ogni partita di vino DOC/DOCG)
Per ogni partita di vino DOC/DOCG certificata è ammesso uno scarto massimo di 1,5% tra quantità di fascette ritirate e quantità di confezioni realizzate. In caso di ragioni oggettive e documentabili lo scarto può essere superiore a 1,5%, purché imbottigliatore lo comunichi (per via telematica), entro 24 ore dall’accertamento del fatto, a ICQRF e OdC, indicando: causa del deterioramento; quantità delle fascette deteriorate con relativa serie e numeri. ICQRF, accertate le cause della differenza, autorizza OdC a consegnare altre fascette in sostituzione di quelle deteriorate. In caso di deterioramento delle fascette, con conseguente vendita della partita allo stato sfuso o declassando la partita di vino DOC/DOCG, imbottigliatore deve restituire le relative fascette ad OdC
In caso di furto delle fascette, imbottigliatore deve, entro 24 ore dall’accertamento del fatto, denunciarlo ad Autorità di pubblica sicurezza (copia della denuncia inviata anche a ICQRF e OdC). ICQRF autorizza OdC a consegnare altre fascette in sostituzione di quelle rubate
E’ vietato ad imbottigliatore vendere, cedere o distribuire sul territorio nazionale contrassegni “a fronte di vendite, cessioni o qualsiasi altra transazione di partite di vini DOC/DOCG allo stato sfuso”
Fascette debbono essere conservate ed utilizzate nel rispetto delle modalità riportate in Allegato a D.M. 27/2/20 pubblicato su G.U. 93/20
Art. 10 per vini confezionati DOC/IGT ammesso, in alternativa a fascette, utilizzo di sistemi telematici di controllo e tracciabilità riguardanti “apposizione in chiaro su ogni recipiente, durante il processo di imbottigliamento ed etichettatura, di un codice alfanumerico univoco non seriale”, in grado di identificare da parte di OdC ogni recipiente immesso sul mercato, purché CT della DOC/IGT decida di avvalersi di tale sistema, riportandolo nel piano di controllo. Codice, fornito ad aziende riportate in un Elenco istituito presso MIPAAF, deve:
a)essere interamente leggibile dopo sua apposizione sul recipiente anche senza uso di sistemi di lettura e decodifica
b)consentire identificazione univoca dell’azienda generatrice e fornitrice
c)essere associato, prima della immissione del recipiente sul mercato, ai dati relativi al prodotto imbottigliato indicati nella richiesta a OdC
Ditte interessate a tale sistema, prima delle operazioni di confezionamento della partita di vino, chiedono codici alfanumerici a OdC o CT delegato in relazione al quantitativo di recipienti da imbottigliare, evidenziando: nome del vino a DOC/IGT; identificazione della partita; numero dei contenitori da imbottigliare; capacità dei contenitori oggetto di imbottigliamento. OdC o CT (responsabili della gestione e distribuzione dei codici alfanumerici, in base ad una specifica convenzione da riportare nel piano di controllo) provvedono, previa verifica documentale della sussistenza dei requisiti quantitativi e/o qualitativi della relativa partita certificata e del pagamento dei codici alfanumerici richiesti, a consegnare codici alfanumerici (nel rispetto delle modalità e termini riportati nel piano di controllo) ai soggetti titolari del codice ICQRF imbottigliatori in base al quantitativo di vino da confezionare.
Dopo operazioni di confezionamento, ditte annotano in registro dematerializzato i codici alfanumerici utilizzati per ogni lotto, in modo da assicurare corrispondenza tra recipienti usati per confezionare la partita di vino con quelli rilevati sul mercato da OdC
MIPAAF entro 1 anno esegue verifiche su andamento del sistema ed adotta misure per migliorarne la funzionalità, prendendo in considerazione eventuali altri sistemi informatici di controllo e tracciabilità
Entità aiuto:
D.M. 27/2/2020 stabilito ad Art. 9 prezzi unitari (al netto di IVA) di vendita dei contrassegni di Stato per vini DOC e DOCG in:
– 0,007148 €/contrassegno standard in carta colla e 0,008026 €/contrassegno standard in forma autoadesiva;
– 0,009113 €/contrassegno personalizzato standard per quantitativi inferiori a 100.000.000 di pezzi (0,008285 €/contrassegno se quantitativo superiore a 100.000.000 pezzi) o 0,009971 €/contrassegno personalizzato autoadesivo per quantitativi inferiori a 100.000.000 pezzi (0,009065 €/contrassegno se quantitativo superiore a 100.000.000 pezzi) + 2.974,18 € per costi fissi;
– 0,009988 €/contrassegno personalizzato standard a colori per quantitativi inferiori a 100.000.000 pezzi (0,009648 €/contrassegno se quantitativo superiore a 100.000.000 pezzi) o 0,010846 €/contrassegno personalizzato a colori autoadesivo per quantitativi inferiori a 100.000.000 pezzi (0,010476 €/contrassegno se quantitativo superiore a 100.000.000 pezzi) + 4.899,40 € per costi fissi .
Spese di gestione del sistema di tracciabilità di cui ad Art. 10 sostenute da OdC o CT sono a carico delle ditte confezionatrici in funzione dell’effettivo costo del servizio fornito secondo un tariffario approvato insieme al piano di controllo dei vini DOC/IGT
Sanzioni:
In caso di ritardata comunicazione dei quantitativi di “fascette” necessari per DOC, DOCG nella successiva campagna vendemmiale: multa da 5.000 a 50.000 €