CONSILGLIO AUTONOMIE LOCALI

CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI (L.R. 4/07)  (enti53)

Soggetti interessati:

Comuni, Unioni montane, Province, Regione

Iter procedurale:

art. 1 Consiglio delle Autonomie locali, avente sede presso Consiglio Regionale, è organo permanente di rappresentanza istituzionale del Sistema delle Autonomie locali delle Marche, nonché di consultazione, concertazione e raccordo tra Regione ed Enti locali, composto da Presidenti Province, Sindaci Comuni capoluogo di Provincia, 17 Sindaci in rappresentanza altri Comuni Marche, 3 Presidenti di Unioni Montane. Nella composizione del Consiglio occorre garantire “pluralismo politico istituzionale, equilibrata rappresentanza di popolazione, territori, generi”

Art. 2 Elezione rappresentanti Comuni nel Consiglio Autonomie locali da parte Assemblea di Sindaci di ogni Provincia convocata da Presidenti Province. Ad Assemblea possono partecipare senza diritto di voto, Sindaci Capoluogo di Provincia e Presidenti Unioni Montane. Numero Sindaci da eleggere per Provincia come risultante da rilevazioni ISTAT. Ripartizione seggi spettanti ad ogni Provincia tra Comuni con oltre o meno di 5.000 abitanti “in modo da assicurare equilibrata rappresentanza di popolazione residente e numero Comuni appartenenti ad ogni classe demografica”. Ad elezione rappresentanti Comuni con più o meno 5.000 abitanti partecipano solo Sindaci appartenenti alla rispettiva classe demografica (con voto limitato ad 1). Sono eletti candidati che al 1° scrutinio ottengono maggiore numero di voti (In caso di parità si procede al ballottaggio). Assemblea Sindaci individuano modalità di elezione “ricercando intese volte a conseguire rispetto dei principi indicati sopra”, compreso quello relativo alla parità di genere

Art. 3 Elezione rappresentanti Unioni Montane, da parte Assemblea dei Presidenti Unioni Montane effettuata mediante espressione di voto limitato a 2. Assemblea a fini di elezione ricerca intese volte ad assicurare rappresentanza di Unioni Montane appartenenti ad almeno 3 Province              

Art. 4 componenti Consiglio Autonomie locali possono delegare a partecipare a sedute di questo: nel caso di Presidente di Provincia, i Vice Presidenti o Consiglieri; nel caso di Sindaci, i Vice Sindaci o Presidenti Consiglio Comunale; nel caso di Presidenti Unità Montane, Assessore delegato

Art. 5 Presidente Consiglio Regionale costituisce Consiglio delle Autonomie locali e convoca entro 30 giorni da elezioni, seduta di insediamento del Consiglio che delibera non intervento della maggioranza dei suoi componenti

Art. 6 Consiglio Autonomie locali nella 1° seduta elegge Presidente e 2 Vice Presidenti, tra rappresentanti delle diverse tipologie di Enti locali, che durano in carica 30 mesi. Presidente eletto con maggioranza assoluta dei componenti (Alla 3° votazione eletto candidato che ricevuto maggior numero di voti validi ed in caso di parità il più giovane). Elezione 2 Vice Presidenti con 2 distinte votazioni “a maggioranza dei voti validi espressi”. Eletti Vice Presidenti candidati che ricevono maggior numero di voti “appartenenti a tipologie di Enti locali diversa da precedente” (A parità di voti eletto candidato più giovane). In occasione del rinnovo delle cariche previsto avvicendamento di rappresentanti di tipologie di Enti locali diversi da quelle precedenti. Regolamento interno del Consiglio può definire durata di carica e modalità di elezione diverse, nonché stabilisce funzioni di Presidente e Vice Presidente

Art. 7 competenza, organizzazione, modalità di funzionamento ed adozione delle decisioni (se non altrimenti disposto, delibere Consiglio assunte con maggioranza voti validi espressi, salvo voto contrario di maggioranza componenti di una tipologia di Ente locale) fissate con Regolamento interno del Consiglio da approvare con voto favorevole di maggioranza dei componenti dei Comuni, Province, Unioni Montane. Regolamento deve assicurare “equo concorso dei rappresentanti delle diverse tipologie di Enti locali nella organizzazione e funzionamento di Organismo”. Prima di approvazione proposta di Regolamento inviata a Consiglio Regionale che può formulare osservazioni

Art. 8 Consiglio Autonomie locali rinnovato entro 90 giorni da elezione per rinnovo di organi maggioranza dei Comuni Regionali. A tal fine convocata Assemblea per elezione di rappresentanti di Comuni ed Unioni Montane entro 60 giorni da elezioni. Presidente Consiglio Regionale può ricostituire Consiglio Autonomie con presenza di 4/5 componenti di Organismo. Fino a nuovo Consiglio prorogati poteri del precedente                           

Art. 9 Componenti Consiglio Autonomie decadono in caso di cessazione per qualunque motivo di carica di Presidente di Provincia o di Unioni montane o di Sindaco. Presidente Consiglio Regionale provvede a sua sostituzione “con i successivi titolari alla carica medesima”, al fine di costituzione componenti Consiglio convocate Assemblee di Sindaci e Presidenti Unioni Montane” entro 60 giorni da cessazione carica. Componenti Consiglio rimangono in carica fino a loro sostituzione

Art. 10 Consiglio Autonomie locali può chiedere intervento a proprie sedute di Dirigenti di Regione ed Enti locali, al fine di acquisire informazioni utili allo svolgimento di attività. Alle sedute del Consiglio sempre invitati Presidente Giunta Regionale, Assessori, Consiglieri Regionali

Art. 11 Consiglio Autonomie locali esprime pareri al Consiglio Regionale su:

a)       bilancio di previsione ed altri atti di programmazione economica finanziaria

b)       conferimento di funzioni o modifica riparto di competenze tra Enti locali e Regione

c)       atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale, comprese quelli relativi a finanziamenti UE

Consiglio Autonomie locali esprime parere a Giunta Regionale in merito a:

a)       esercizio di potere sostitutivo nei confronti di Enti per compimento di atti obbligatori

b)       accordi di programma quadro e intese istituzionali di programma che coinvolgono assetto e sviluppo territoriale locale

c)       regolamento di interesse di Enti locali

d)       criteri di riparto delle risorse ad Enti locali

e)       atti di indirizzo e programmazione incidenti su funzioni di Enti locali

Consiglio Autonomie locali può manifestare a Consiglio e Giunta Regionale proprie osservazioni in merito ad atti di competenza (specie se lesivi di autonomie locali,  anche ai fini di promuovere questioni di legittimità o di conflitti di attribuzione davanti a Corte Costituzionale), elabora rapporto annuale da inviare a Consiglio Regionale inerente la propria attività ed effetti prodotti su politiche regionali

Art. 12 Consiglio Autonomie locali esprime parere su proposte inviate da Presidente Consiglio Regionale entro 15 giorni (termine ridotto “per motivate ragioni di urgenza”, o viceversa prorogato fino a 30 giorni su richiesta motivata di Presidente Consiglio Autonomie). Se Consiglio non risponde nei termini fissati, si procede ugualmente. Regolamento interno di Consiglio Regionale stabilisce:

a)       termini e modalità di valutazione dei pareri espressi da Consiglio Autonomie

b)       modalità di approvazione da parte Consiglio Regionale degli atti di competenza di Enti locali

c)       modalità di partecipazione ed intervento di rappresentanti di Consiglio Autonomie senza diritto di voto a sedute di Commissioni e del Consiglio Regionale. In caso emanati atti difformi da parere resi da Consiglio Autonomie, questi deliberati a maggioranza assoluta dei componenti Consiglio Regionale

d)       modalità di partecipazione del Consiglio Autonomie a valutazione effetti prodotti da politiche regionali di interesse per Enti locali

Art. 13 Consiglio Regionale assicura funzionamento Consiglio Autonomie locali, assegnando a questo idonee risorse materiali e dotazione organica                              

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