COMUNICAZIONE PRESENZE IN STRUTTURE RICETTIVE

COMUNICAZIONE PRESENZE IN STRUTTURE RICETTIVE (D.M. 7/1/13)  (turism24)

Soggetti interessati:

Operatori del settore turistico

Iter procedurale:

Gestori di strutture di ricettività turistica debbono trasmettere a Questura di Provincia in cui struttura ha sede le generalità delle persone alloggiate entro 24 ore dal loro arrivo (Nel caso di soggiorni inferiori a 24 ore, entro stesso giorno di arrivo), mediante:

a)       mezzi telematici/informatici. A tal fine gestori inviano domande a Questura per essere abilitati “tramite necessaria certificazione digitale, all’inserimento tramite sistema web oriented tramite indirizzo in internet (https://alloggiatiweb.poliziadistato.it) dei dati di alloggiati, con possibilità di consultare solo dati relativi a giorno di trasmissione”. Rilascio di certificato server da parte di Autorità pubblica a strutture ricettive in possesso di personale computer con accesso a rete internet, dove installare un certificato client rilasciato da Questura protetto da password (Consente identificazione struttura ricettiva che trasmette dati), software compatibile, broswer internet, software visualizzazione ricevute. Ricevute credenziali di accesso, gestore al 1° accesso deve installare certificato digitale client su ogni postazioni in cui intende lavorare. Si procede ad inserire per singolo individuo alloggiato: data di arrivo; numero giorni di permanenza; cognome e nome; sesso; data e luogo di nascita; cittadinanza; tipo di documento di identità; luogo rilascio documento. Per componenti di un gruppo famigliare sufficiente compilazione dati di 1 dei coniugi che indicherà altro coniuge e figli minorenni, mentre per gruppi guidati sufficiente compilazione del capogruppo che indicherà elenco degli altri componenti il gruppo. Nella tabella 1 allegata a D.M. 7/1/2013 pubblicato su G.U. 14/13 riportati tracciati record delle informazioni contenute nel sistema. Ricevuta digitale degli inserimenti effettuati scaricata e conservata presso ogni struttura ricettiva. Qualsiasi impedimento, anche di natura tecnica, che impedisce trasmissione dati subito comunicato a Questura e gestore provvede ad effettuare comunicazione mediante altri sistemi;         

b)       fax o posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare se non funzionante la precedente. Dati da inviare sono quelli sopra riportati “secondo un elenco sequenziale dei soggetti alloggiati”. Conservare copia del fax (attestante data ed orario di invio ed esito dello stesso) o ricevuta della PEC (attestante data ed orario ed esito di invio del messaggio e consegna al destinatario)

Gestori sono tenuti a cancellare dati digitali o distruggere copia cartacea di elenchi trasmessi dopo 5 anni da loro arrivo.

Dati trasmessi da gestori strutture ricettive conservati da Centro Elettronico Nazionale di Polizia di Stato in forma separata per ogni Questura. Accesso ai dati è consentito ad agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e della Polizia di Stato “espressamente autorizzati con apposito provvedimento del Questore per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, nonché tutela di pedine e sicurezza pubblica”. Dati consultabili in linea per 15 giorni dopo di che accessibili solo ad ufficiali di Polizia di Stato “addetti ai servizi investigativi e dotati di specifico profilo di accesso a livello nazionale”

Dati raccolti nel sistema distrutti dopo 5 anni da loro inserimento            

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