COMPRAVENDITA TERRENI (Legge 47/85, 310/93) (terra13)

COMPRAVENDITA TERRENI (Legge 47/85, 310/93, 27/12; D.P.R. 304/05)      (terra13)

Soggetti interessati:

Chiunque effettua una compravendita di terreni aventi superfice superiore a 0,5 ha.

Iter procedurale:

Atto di compravendita da considerare nullo se ad esso non viene allegato certificato di destinazione urbanistica rilasciato da Sindaco, entro 30 giorni da richiesta.

In caso di frazionamento terreni (Escluse divisione ereditarie, donazioni tra coniugi o parenti in linea diretta, disposizioni testamentarie), occorre inviare copia frazionamento a Sindaco che rilascia attestato di deposito.

Ufficio Tecnico Erariale non approva frazionamento se non risulti su copia di questo attestato del Comune.

notai che ricevono atti od autenticano scritture private aventi per oggetto trasferimenti di terreni nei Comuni in cui vige il sistema del libro fondiario comunicano, , al Questore dove ubicato immobile dati relativi ai contraenti, bene oggetto di compravendita, prezzo indicato.

Questore, se ha necessità di verificare esistenza di atto negoziale, può chiedere al notaio rogante copia dell’atto ed al notaio competente copia di ogni altro atto o contratto “connesso con atto negoziale per cui fatta inizialmente richiesta”

Notaio che stipula atto deve comunicare, entro mese successivo a stipula atto, a Questore, in cui ubicato immobile, “dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato” (art. 6 Legge 310/93). Il D.P.R. 304/05, con decorrenza dal 1/1/2007, nei Comuni dove vige il Libro fondiario (Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano) abolisce la comunicazione del notaio al Questore.

Ministero Interno ed Agenzia delle Entrate stipulano convenzione per consultazione a distanza degli archivi dei servizi di pubblicità immobiliare, nonché per trasmissione mensile al Ministero “dei dati contenenti nella formalità di trascrizione relative agli atti aventi ad oggetto i trasferimenti dei terreni” (In convenzione fissati anche rimborso dei costi sostenuti da Agenzia per trasmissione telematica dei dati)

Legge 27/12 stabilisce che entro 30 Giugno di ogni anno, MI.P.A.A.F. individua con decreto, avvalendosi dei dati forniti da Agenzia del demanio e di segnalazione di soggetti interessati, “terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi in Elenchi predisposti ai sensi di D.Lgs. 35/10, nonché di proprietà di Enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando per immobili aventi valore inferiore a 100.000 € o mediante asta pubblica per quelli di valore superiore a 100.000 €”. Con atto di individuazione, bene passa nel patrimonio disponibile dello Stato. Per terreni ricadenti all’interno di aree protette, Agenzia demanio acquisisce preventivamente assenso a vendita o cessione in affitto di Ente gestore di tali aree

Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni, al fine di favorire sviluppo di imprenditorialità agricola giovanile si riconosce a questi diritto di prelazione

Regione, Province, Comuni, anche su richiesta di soggetti interessati, possono vendere o cedere in locazione usando stessa procedura di cui sopra, beni di loro proprietà agricoli o a vocazione agricola. A tal fine possono conferire ad Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere od affittare, riservando comunque una quota superiore a 50% dei suddetti beni a giovani con meno di 40 anni

Terreni così alienati o locati non possono avere destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima che siano trascorsi 20 anni da trascrizione contratto in pubblico registro immobiliare    

Entità aiuto:

Prezzo di vendita dei terreni del demanio è fissato in base a valore agricolo medio. Tali beni possono formare oggetto di operazione di riordino fondiario. A contratti di alienazione ed affitto terreni del demanio si applicano:

a)       riduzione onorari notaio a 1/6 in caso di acquisto terreni come compendio unico;

b)       ai fini di imposte sui redditi, rivalutazioni di redditi domenicali ed agrari non applicate per periodi di imposta in cui terreni concessi in affitto per usi agricoli per almeno 5 anni a giovani con meno di 40 anni, aventi qualifica di coltivatore diretto o IAP (Agevolazione anche per società, purché maggioranza di quote o di capitale sociale detenute da giovani IAP o coltivatori diretti)

Giovani imprenditori agricoli che acquistano proprietà di terreni agricoli accedono a benefici di cui a D.Lgs. 185/00

Agenzia del demanio versa ad Enti territoriali proprietari, proventi vendita terreni “al netto dei costi sostenuti e documentati”. Tali risorse sono destinate a riduzione del debito pubblico di Ente territoriale e per parte eccedente al Fondo ammortamento titoli di Stato     

Sanzioni:

Se frazionamento ha per oggetto lottizzazioni abusive: multa da 15.000 a 50.000 € + arresto fino a 2 anni.

 

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