COMMERCIALIZZAZIONE ZUCCHERO

COMMERCIALIZZAZIONE ZUCCHERO (Legge 162/65, 238/16)  (bietol07)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole Agroalimentari, Forestali (MIPAAF), Ispettorato  Controllo Qualità Produzione e Repressione Frodi (ICQRF); chiunque detiene e commercializza:

  1. zucchero di fabbrica: saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, avente polarizzazione di almeno 99,5°Z, tenore di zucchero invertito inferiore a 0,1% in peso, perdita ad essiccazione inferiore a 0,1% in peso;
  2. zucchero o zucchero bianco: saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, avente polarizzazione di almeno 99,7°Z, tenore di zucchero invertito inferiore a 0,04% in peso, perdita ad essiccazione inferiore a 0,06% in peso, tipo di colore inferiore a 9 punti;
  3. zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato: prodotto avente stesse caratteristiche del precedente, salvo che per tipo di colore compreso tra 4 e 8, 6 per contenuto di ceneri, 3 per colorazione delle soluzioni;
  4. zucchero liquido: soluzione acquosa di zucchero avente sostanza secca inferiore a 62% in peso, tenore di zucchero invertito inferiore a 3% in peso su sostanza secca, ceneri inferiori a 0,1% in peso su sostanza secca, colorazione della soluzione inferiore a 45 unità ICUMSA;
  5. zucchero liquido invertito: soluzione acquosa di saccarosio parzialmente invertito mediante idrolisi, in cui proporzione di zucchero invertito non è preponderante e detiene sostanza secca inferiore a 62% in peso, tenore di zucchero invertito compreso tra 3% e 50% in peso su sostanza secca, ceneri inferiori a 0,4% in peso su sostanza secca;
  6. sciroppo di zucchero invertito: soluzione acquosa, eventualmente cristallizzata, di saccarosio parzialmente invertito mediante idrolisi, in cui tenore di zucchero invertito superiore a 50% in peso in rapporto a sostanza secca;
  7. sciroppo di glucosio: soluzione acquosa depurata e concentrata di saccarosio alimentare, ottenuto da amido/fecola/inulina, avente sostanza secca superiore a 70% in peso, equivalente destrosio superiore a 20% in peso su sostanza secca, espresso in Dglucosio, ceneri solfatate inferiori a 1% in peso su sostanza secca;
  8. sciroppo di glucosio disidratato: sciroppo di glucosio parzialmente essiccato con tenore minimo di sostanza secca del 93% in peso;
  9. destrosio o destrosio monoidratato: Dglucosio depurato e cristallizzato contenente molecole di acqua di cristallizzazione, in cui destrosio (Dglucosio) superiore a 99,5% in peso su sostanza secca, sostanza secca superiore a 90% in peso, ceneri solfatate inferiori 0,25% in peso su sostanza secca;
  10. destrosio o destrosio anidro: Dglucosio depurato o cristallizzato non contenente acqua di cristallizzazione, con tenore di minimo di sostanza secca del 98% in peso;
  11. fruttosio: Dfruttosio depurato e cristallizzato, avente tenore di fruttosio minimo del 98%, tenore di glucosio massimo di 0,5%, perdita ad essiccazione inferiore a 0,5% in peso, ceneri inferiori a 0,1% in peso.

Escluso zucchero a velo, zucchero candito, zucchero in pani.

Iter procedurale:

Art. 60 di Legge 238/16, come modificato dalla Legge 12/19, prevede che produttori ed importatori di zucchero (diversi da quelli che commercializzano solo zucchero preconfezionato in bustine di peso inferiore a 10 gr.) escluso zucchero a velo, glucosio e miscela di glucosio e fruttosio, zuccheri estratti dall’uva (diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in soluzione), sono soggetti alla tenuta, nell’ambito di SIAN, di un registro di carico e scarico de materializzato, secondo le modalità fissate da MIPAAF, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Prodotti di cui in premessa, oltre alle denominazioni obbligatorie, possono recare sulla confezione:

  • “specificazioni usuali”, purchè queste non inducano in errore il consumatore circa la natura ed identità del prodotto stesso (v. “semolato” per zucchero bianco o zucchero raffinato);
  • termine “bianco”, da usare per: zucchero liquido, avente colore della soluzione inferiore a 25 unità ICMUSA; zucchero liquido invertito e sciroppo di zucchero invertito avente contenuto in ceneri inferiore a 0,1% e colore della soluzione inferiore a 25 unità ICMUSA;
  • termine “cristallizzato”, da usare per sciroppo di zucchero invertito contenente cristalli in soluzione;
  • termini “sciroppo di glucosio-fruttosio” o “sciroppo di fruttosio-glucosio” o “sciroppo disidratato di glucosio-fruttosio” o “sciroppo disidratato di fruttosio-glucosio” (a seconda che prevalga la componente di glucosio o di fruttosio) usati per sciroppo di glucosio contenente fruttosio in quantità superiore a 5% sulla sostanza secca;
  • contenuto di sostanza secca e di zucchero invertito nel caso di zucchero liquido, zucchero liquido invertito, sciroppo di zucchero invertito;

Per prodotti preconfezionati di peso inferiore a 20 gr., non è necessario indicare la quantità netta. In caso di zucchero di fabbrica, zucchero bianco, zucchero raffinato, zucchero bianco raffinato messo in vendita solo preconfezionato, è sufficiente riportare sulla bustina solo la denominazione di vendita.

Sanzioni:

Chiunque viola le disposizioni previste per la tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine: multa da 600 a 15.000 € + sospensione o revoca della licenza fino ad 1 anno.

Chiunque utilizza denominazioni di vendita per prodotti non conformi alle caratteristiche previste dalla legge: multa da 3.000 a 9.000 €.

Chiunque utilizza denominazioni di vendita in modo non corretto: multa da 2.000 a 6.000 €.

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