COMMERCIALIZZAZIONE VINI (Reg. 1308/13, 33/19, 34/19; Legge 82/06; D.Lgs. 260/00; D.M. 5/10/98, 13/8/12, 18/07/18; DDS 20/09/18) (vino18)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Ispettorato centrale tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), AGEA, Valoritalia, Regione, Prefetto, Organismo di controllo (OdC)
Produttore venditore (cioè persona fisica/giuridica che effettua per proprio conto la trasformazione delle uve o mosto di uve in vino, o in vino spumante, o in vino spumante gassificato, o in vino spumante di qualità, o in vino spumante di qualità di tipo aromatico immettendo tali prodotti ai fini della vendita in contenitori di capacità inferiore a 60 litri); imbottigliatore (cioè persona fisica/giuridica stabilita nella UE che effettua il riempimento con un prodotto vitivinicolo di recipienti aventi capienza inferiore a 60 litri ai fini della successiva vendita); venditore (cioè persona fisica/giuridica che acquista e mette in circolazione vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità di tipo aromatico), importatore (cioè persona fisica/giuridica stabilita nella UE che si assume la responsabilità di immettere in libera pratica prodotti vitivinicoli della UE) ed ogni altra persona diversa dalle precedenti intervenuta nel circuito commerciale del prodotto vino, vino nuovo ancora in fermentazione, vino liquoroso, vino spumante, vino spumante di qualità, vino spumante di qualità di tipo aromatico, vino spumante gassificato, vino frizzante, vino frizzante gassificato, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, ottenuto o meno con uve appassite, mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato, vino ottenute da uve appassite, vino di uve stramature, aceto di vino ottenuto da varietà di uve da vino autorizzate.
Esclusi: prodotti imbottigliati prima del 01/09/1971; prodotti utilizzati solo per il consumo familiare del viticoltore, o per produzione di aceto di vino, o per distillazione.
Iter procedurale:
Commissione UE approvato con Reg. 33/19 e 34/19, come recepiti a livello nazionale dalla normativa riportata nel titolo, le modalità di vendita dei prodotti vitivinicoli, i cui elementi principali sono:
– indicazioni obbligatorie da riportare sul recipiente nello stesso campo visivo (salvo numero del lotto o termini quali: solfiti, anidride solforosa, uovo, proteine dell’uovo, derivati dall’uovo, lisozina da uovo, ovoalbumina, latte, derivati dal latte, caseina del latte, proteine del latte) in carattere indelebili (accompagnati anche da pittogrammi) “chiaramente distinguibili” (aventi dimensioni almeno pari a 1,2 mm.) rispetto alle altre indicazioni scritte o disegni riportati in questa. Prodotti vitivinicoli aventi etichetta o modalità di presentazione non conforme non possono essere commercializzati nella UE, né esportati. Stato membro può, in deroga, autorizzare presentazioni non conformi in caso di:
a)esportazione, se queste sono previste dalla normativa del Paese Terzo (indicazioni riportate anche in una lingua diversa da quelle ufficiali della UE);
b)prodotti vitivinicoli da consumarsi a bordo di aeromobili, se ciò è necessario per motivi di sicurezza
Le indicazioni obbligatorie da riportare riguardano:
a)titolo alcolometrico volumico effettivo da indicare per unità o mezze unità di percentuale di volume, utilizzando, nel caso di mosto di uve parzialmente fermentato o vino nuovo ancora in fermentazione, la dicitura “titolo alcolometrico effettivo ….% vol.” o “alcole effettivo ….% vol.” o “alcole ….% vol.”. Tale indicazione può essere sostituita dal valore del titolo alcolometrico totale (dicitura “titolo alcolometrico totale ….%” o “alcole totale ….% vol.”). Sono ammesse tolleranze nell’indicazione del titolo alcolometrico in misura non superiore/inferiore di oltre 0,5% vol. rispetto a quello determinato dall’analisi (Tolleranza elevata a 0,8% vol. in caso di vini DOP/IGP immessi in bottiglia per oltre 3 anni, vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti gassificati, vini frizzanti, vini frizzanti gassificati, vini liquorosi, vini da uve stramature). Titolo alcolometrico indicato in etichetta con caratteri di almeno 5 mm. per contenitori di oltre 100 cl., 3 mm. se inferiore a 100 cl. ma superiore a 20 cl., 2 mm. se inferiore a 20 cl.
b)indicazione di provenienza che:
1) per prodotti vitivinicoli DOP/IGP prevede l’utilizzo di termini quali “vino di ….”, o “prodotto in ….”, o “prodotto di ….” completati dal nome dello Stato membro/Paese Terzo in cui sono state vendemmiate e vinificate le uve. In deroga per prodotti non DOP/IGP si può utilizzare termine “prodotto in ….” completato dal nome dello Stato membro in cui è avvenuta la seconda trasformazione
2) per vini ottenuti da una miscela di vini originari di diversi Stati membri, prevede l’utilizzo di termini quali “vino dell’Unione Europea”, o “miscela di vini di diversi Paesi dell’Unione Europea”
3) per vini vinificati in uno Stato membro con uve vendemmiate in un altro Paese, prevede l’utilizzo di termini quali “vino ottenuto in …. da uve vendemmiate in ….” riportando il nome degli Stati membri/Paesi Terzi di origine delle uve
4) per vini vinificati in un Paese Terzo con uve vendemmiate in un altro Paese Terzo, prevede l’utilizzo di termini quali “vino ottenuto in … da uve vendemmiate in ….” riportando il nome del Paese Terzo di origine delle uve
5) per vini ottenuti da una miscela di vini originari di più Paesi Terzi, prevede l’utilizzo di termini quali “miscela di …”, completati dai nomi dei Paesi Terzi di origine dei vini
6) per mosti di uve, prevede l’utilizzo di termini quali: “mosto di ….” o “mosto prodotto in ….” completato dal nome dello Stato membro; “miscela di prodotti ottenuti in 2 o più Paesi dell’Unione Europea” in caso di taglio di prodotti vitivinicoli ottenuti in 2 o più Stati membri; “mosto ottenuto in …. da uve raccolte in ….” in caso di mosto non prodotto nello Stato membro in cui vendemmiate le uve
c)indirizzo, cioè nome del Comune (o codice ISTAT del Comune) e dello Stato membro/Paese Terzo in cui situati i locali o la sede sociale, nonché, a seconda dei casi:
1) nome ed indirizzo del produttore/venditore completato dai termini “produttore” o “prodotto da …”, “venditore” o “venduto da …” Stato membro può decidere di sostituire tali termini con “elaboratore” o “spumantizzatore”, o “elaborato da …” o “spumantizzato da …”;
2) nome ed indirizzo di imbottigliatore, completato da: termini “imbottigliatore” o “imbottigliato da ….”; riferimenti all’azienda del produttore; termini definiti dallo Stato membro se l’imbottigliamento avviene nell’azienda del produttore, o nei locali di un gruppo di produttori o in un’impresa situata nella zona geografica delimitata dalla DOP/IGP o nelle sue immediate vicinanze. In caso di imbottigliamento eseguito per conto terzi, riportare termini “imbottigliato per conto di …” o “imbottigliato da … per conto di …”. Se l’imbottigliamento è attuato in un luogo diverso dalla sede dell’imbottigliatore, le suddette indicazioni saranno completate dai riferimenti al luogo di imbottigliamento ed eventualmente allo Stato membro se diverso. Nel caso di recipienti diversi dalle bottiglie, il termine “confezionatore” o “confezionato da …” sostituisce i precedenti termini;
3) nome ed indirizzo dell’importatore, completato dai termini “importatore” o “importato da …”;
4) nome ed indirizzo del venditore o di altra persona intervenuta nel circuito commerciale del prodotto vitivinicolo diversa dalle precedenti
Tali indicazioni possono essere raggruppate se riguardano la stessa persona fisica/giuridica e comunque vanno riportate in etichetta con caratteri dimezzati rispetto a quelli utilizzati per la DOP/IGP o tramite un codice assegnato da ICQRF seguito dalla sigla dello Stato membro
d)termini indicanti il tenore di zucchero per vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità, vino spumante aromatico di qualità quali:
1) “dosaggio zero”, se il tenore di zucchero è inferiore a 3 g/l, da applicare a prodotti a cui non è stato aggiunto zucchero dopo la fermentazione secondaria
2) “extra brut”, se il tenore di zucchero è compreso tra 0 e 6 g/l
3) “brut”, se il tenore di zucchero è inferiore a 12 g/l
4) “extra dray” o “extra secco”, se il tenore di zucchero è compreso tra 12 e 17 g/l
5) “secco” o “asciutto”, se il tenore di zucchero è compreso tra 17 e 32 g/l
6) “demisecc” o “abboccato” se il tenore di zucchero è compreso tra 32 e 50 g/l
7) “dolce”, se il tenore di zucchero è superiore a 50 g/l
Nel caso di prodotti vitivinicoli diversi dai precedenti è ammesso l’uso di termini quali:
1) “secco” o “asciutto”, se il tenore di zucchero è inferiore a 4 g/l (o a 9 g/l qualora il tenore di acidità totale non risulta inferiore di oltre 2 g. al tenore dello zucchero residuo)
2) “demisecc” o “abboccato”, se il tenore di zucchero è inferiore a 12 g/l (o a 18 g/l qualora il tenore di acidità totale non risulta inferiore di oltre 10 g. al tenore dello zucchero residuo)
3) “amabile”, se il tenore di zucchero è inferiore a 45 g/l
4) “dolce” se il tenore di zucchero è almeno pari a 45 g/l
Tenore di zucchero, sempre espresso in fruttosio, glucosio, saccarosio, non deve differire di oltre 3 g/l da quello indicato in etichetta
e)termini “vino spumante gassificato” e “vino frizzante gassificato” completati dalla dicitura “ottenuto mediante aggiunta di anidride carbonica”
Deroghe alle indicazioni obbligatorie ammesse per:
1) vini spumanti in fase di fermentazione destinati a diventare DOP, o prodotti trasportati tra 2 o più impianti della stessa ditta ubicati nella stessa Provincia o in Province limitrofe, purché venga inviata, prima dell’inizio del trasporto, una copia del documento di accompagnamento ad ICQRF;
2) quantitativi di vini e mosti di uva inferiori a 30 litri per partita non destinati alla vendita;
3) quantitativo di vino e mosto di uva destinati al consumo familiare, o di quello dei dipendenti;
4) vini destinati ad invecchiamento purché oggetto di controlli specifici
– indicazioni facoltative che possono essere riportate in etichetta o nella presentazione dei prodotti vitivinicoli, quali:
1) annata, purché: almeno 85% delle uve usate per elaborare il vino sono state raccolte in tale annata, con esclusione dei quantitativi usati nella dolcificazione, sciroppo di dosaggio, sciroppo zuccherino; in caso di prodotti le cui uve sono tradizionalmente raccolte nei mesi di Gennaio e Febbraio, indicata l’annata precedente; in caso di vini non DOP/IGP, solo se l’Autorità designata dallo Stato membro o gli Organismi terzi accreditati certificano ogni fase della produzione del vino (compreso il condizionamento) sulla base di una “documentazione amministrativa probante la veridicità della varietà di vino e dell’annata riportata in etichetta”
2) nomi di una o più varietà di uva da vino o loro sinonimi, purché: riportati sullo stesso rigo e con le stesse dimensioni del nome geografico; prodotto ottenuto per almeno 85% da uve della varietà in questione, con esclusione dei quantitativi usati nella dolcificazione, sciroppo di dosaggio, sciroppo zuccherino (100% in caso di nomi riferiti a 2 o più vareità, da riportare “in ordine decrescente di percentuale e con caratteri della stessa dimensione”). Per prodotti vitivinicoli ottenuti nella UE, i nomi da riportare sono quelli specificati nella classificazione delle varietà di cui al Reg. 1308/13, o nell’Elenco internazionale delle varietà di viti. Per prodotti originari di Paesi Terzi le condizioni di impiego dei nomi delle varietà sono conformi alle norme vigenti in tali Paesi, purché siano inseriti nella lista dell’Organizzazione internazionale delle vigne e del vino (OIV), o dell’Unione internazionale per la protezione delle selezioni vegetali (UVOP) o dell’Istituto internazionale delle risorse fitogenetiche (IPGU). Nomi delle varietà di uve inerenti a DOP/IGP o contenuti in questa che possono figurare sulle etichette di prodotti vitivinicoli DOP/IGP (o IGP di Paesi Terzi) sono quelli riportati in: Allegato IV parte A pubblicato su G.U.CE 9/19 (Nessuno per le Marche); Allegato IV parte B pubblicato su G.U.CE 9/19 (Per le Marche: Lacrima di Morro d’Alba – Lacrima; Colli Maceratesi – Maceratine; Verdicchio dei Castelli di Jesi e Verdicchio di Matelica – Verdicchio; Vernaccia di Serrapetrona – Vernaccia). Tali elenchi possono essere modificati dalla Commissione in caso di adesione di nuovi Stati membri. In caso di prodotti vitivinicoli non recanti DOP/IGP:
- Stati membri possono decidere di usare espressioni quali “vino varietale” se completato dal nome dello Stato membro interessato e/o dal nome della/e varietà di uve da vino;
- Paesi Terzi possono decidere di usare espressioni quali “vino varietale” completata dal nome del Paese Terzo interessato
In caso di miscele di vino proveniente da diversi Stati membri, vietato riportare in etichetta la varietà di vino, salvo che gli “Stati membri non convengono diversamente, assicurando la fattibilità delle procedure di certificazione, approvazione, controllo”.
MIPAAF può chiedere di eseguire un esame organolettico ed analitico del vino per accertare che la sua “caratteristica essenziale sia dovuta al vitigno utilizzato”. Tale verifica è attuata, a spese del produttore, mediante un piano di controllo casuale a campione (basato sul volume del vino commercializzato, in modo da risultare rappresentativo a livello nazionale) stabilito dall’Autorità e comunicato ai produttori.
Regione Marche ha approvato con DDS 20/09/18 l’elenco regionale delle menzioni “vigna” e suoi sinonimi che possono essere riportate in etichetta per la campagna 2018/19 (copia del decreto inviata a ICQRF, Agea, Valoritalia srl)
In merito alle indicazioni sulle varietà di uve ed annata di produzione, gli Stati membri comunicano a UE:
- nomi, indirizzo, punti di contatto delle Autorità incaricate di vigilare sulla loro applicazione;
- disposizioni adottate, “sempre che queste presentino un interesse specifico ai fini della collaborazione tra gli Stati membri”;
- varietà di uve da vino a cui applicare le norme in questione
A seguito delle informazioni ricevute, Commissione pubblica un elenco aggiornato dei nomi ed indirizzi delle Autorità competenti e delle varietà di uve autorizzate
3) determinati metodi di produzione. In caso di prodotti vitivinicoli DOP/IGP o IGP di Paesi Terzi ottenutI mediante fermentazione, maturazione, invecchiamento in contenitore di legno, si possono usare ammesso quali “fermentato in botte di ….”, o “maturato in botte di …”, o “invecchiato in botte di ….”, o “fermentato/maturato/invecchiato in botte” (termine botte sostituibile con barrique), purché il prodotto vitivinicolo risulta invecchiato in un contenitore di legno secondo quanto previsto dalla normativa vigente, anche se prosegue poi l’invecchiamento in un altro tipo di contenitore (Esclusi prodotti vitivinicoli ottenuti usando pezzi di legno di quercia, anche se in contenitori in legno). Termine “fermentato in bottiglia” è ammesso solo per vini spumanti DOP/IGP o IGP di Paesi Terzi o spumanti di qualità, purché:
- soggetti ad una 2° fermentazione alcolica in bottiglia;
- durata del processo di elaborazione (calcolato a partire dall’inizio del processo di fermentazione per rendere spumante la partita, compreso l’affinamento in azienda) non inferiore a 9 mesi;
- permanenza della partita (cuveé) nelle fecce pari almeno a 90 giorni;
- prodotto separato dalle fecce mediante filtraggio, o metodo del travaso, o sboccatura
Uso del termine “fermentazione in bottiglia secondo metodo tradizionale”, o “metodo tradizionale”, o “metodo classico”, o “metodo classico tradizionale” è ammesso solo per vini spumanti DOP/IGP o IGP di Paesi Terzi o per vini spumanti di qualità, purché il prodotto: soggetto ad una 2° fermentazione alcolica in bottiglia; rimasto con continuità nelle fecce per almeno 9 mesi “a partire dalla costituzione della cuveé” nella stessa azienda; separato dalle fecce mediante sboccatura
Uso del termine “cremant” è ammesso solo per vini spumanti di qualità bianchi o rosati DOP/IGP o IGP di Paesi Terzi, purché: uve siano vendemmiate a mano; vino viene prodotto con mosto ottenuto dalla pressatura di grappoli interi o deraspati (non oltre 100 l. di mosto/150 kg. di uva); avente un tenore massimo di anidride carbonica solforosa inferiore a 150 mg./l. e un tenore di zucchero inferiore a 50 gr./l.; prodotto finale risponde ai requisiti del “metodo tradizionale”; usato insieme al nome dell’unità geografica dove ricade la DOP/IGP o IGP di Paesi Terzi
Uso del termine “vino biologico” è ammesso se rispondente alle norme del Reg. 834/07
4) riferimento al produttore o all’azienda, se diverso dal nome di imbottigliatore, produttore, venditore è ammesso solo per prodotti vitivinicoli DOP/IGP ottenuti da uve vendemmiate in vigneti dell’azienda ed in questa interamente vinificate. Al riguardo sono ammessi termini quali: “azienda agricola”; “azienda viticola”; “viticoltore”; “produttore viticolo”; “contadino”; “fattoria”; “tenuta”; “podere”; “cascina”; “masseria”; “castello”; “abbazia”; “torre”; “rocca”; “villa”. Gli operatori partecipanti alla filiera possono riportare tali termini in etichetta o nella presentazione del prodotto solo se autorizzati dall’azienda stessa
5) uso di marchi aziendali è ammesso purché non contengano:
- “parole, parti di parole, contrassegni o illustrazione che siano di natura tale da creare confusione od indurre in errore le persone” in merito alla designazione del vino da tavola, o dei vini DOP/IGP, o vini frizzanti e liquorosi;
- notizie false circa l’origine geografica, o la varietà di viti, o l’anno di raccolta, o la menzione relativa ad una qualità superiore
6) riferimento al nome di un’unità geografica più piccola o più ampia rispetto alla zona delimitata dalla DOP/IGP è ammesso solo per prodotti vitivinicoli DOP/IGP o IGP di Paesi Terzi, purché:
- sottozona sia definita con precisione nel disciplinare di produzione e nel relativo documento unico
- almeno 85% delle uve da cui è stato ottenuto il prodotto vitivinicolo proviene dalla suddetta unità geografica (escluso quantitativo usato nella dolcificazione, sciroppo di dosaggio, sciroppo zuccherino), mentre la rimanente quota proviene dalla zona di riferimento della DOP/IGP
- riportato in etichetta nome di una località o gruppo di località, unità amministrativa locale o sua parte, sottoregione viticola, zona amministrativa
Nel caso di marchi commerciali, registrati o acquisiti per l’uso prima del 11/5/2002, contenenti il nome di un’unità geografica più piccola della zona della DOP/IGP, Stato membro può decidere di non applicare le precedenti disposizioni
7) simbolo UE indicante la denominazione di origine od indicazione geografica protetta
Stati membri possono:
1) rendere obbligatorie le indicazioni facoltative (anche per prodotti vitivinicoli non DOP/IGP), o vietarle, o riservarle solo a prodotti vitivinicoli DOP/IGP ottenuti in determinati territori l’uso delle indicazioni relative all’annata, varietà di viti, tenore di zucchero, metodo di produzione, unità geografica più piccola della zona DOP o IGP (nel caso di vini non DOP o IGP, Stati membri possono rendere obbligatorie le indicazioni relative al tenore di zucchero e metodo di produzione)
2) decidere di introdurre indicazioni diverse dalle precedenti per prodotti vitivinicoli ottenuti nel loro territorio
3) rendere applicabili le disposizioni degli Art. 118, 119, 120 del Reg. 1308/13 per prodotti vitivinicoli imbottigliati nel loro territorio non ancora commercializzati/esportati
Indicazioni obbligatorie e facoltative riportate in lingua ufficiale CE, salvo nome di DOP o IGP indicato in lingua “per la quale si applica la protezione”
Prodotto non etichettato in modo conforme non può essere immesso nel mercato UE od esportato (salvo caso che indicazioni non conformi siano previste nella normativa del Paese di destinazione) e Stato membro applica sanzioni nei confronti del trasgressore.
Non fanno parte dell’etichetta i dati relativi al volume del recipiente, o al prezzo del prodotto, mentre è vietato riportare in etichetta, designazione, presentazione, pubblicità, qualunque “denominazione o raffigurazione che richiami la vite, l’uva, il mosto o il vino”, salvo che per i seguenti prodotti: sciroppo o succo d’uva; bevande spiritose di uva, vino o vinaccia; uva allo spirito o bevanda spiritosa; marmellate o gelatine o confetture di uva; vino, vino frizzante, vino spumante, vino liquoroso
– avere le seguenti caratteristiche: titolo alcolometrico compreso tra 9% vol. e 15% vol. (a partire da uve con gradazione minima naturale di 8,5°); acidità totale superiore a 4,5 g./l. Nel caso di vini DOP e IGP gradazione alcolometrica è quella prevista dal disciplinare (a partire da uve aventi gradazione minima naturale di 9,5°). Vini da tavola che non raggiungono 9% vol. sono destinati ad essere trasformati in vini spumanti, o ad acetifici/distillerie, mentre uve che non raggiungono gradazione minima debbono essere vinificate a parte e denaturate per la distillazione. Nel caso di vini DOP e IGP, vendita ammessa solo dopo esecuzione di analisi chimico-fisiche ed esami organolettici da parte di Camera di Commercio, per accertarne rispondenza al disciplinare. In caso di parere negativo, interessato può ricorrere alla Commissione Nazionale di Appello, istituita presso il Comitato Nazionale Vini, il cui giudizio è definitivo. Vietata la detenzione a fini commerciali di mosti e vini:
1) non rispondenti alle caratteristiche stabilite;
2) che hanno subito trattamenti od aggiunte non consentite;
3) provenienti da varietà di viti non iscritte nel Registro nazionale;
4) risultanti all’analisi organolettica o chimica o microscopica alterati a causa di malattia o avariati e difettosi a causa di odori e sapori anomali, che li rendono inadatti al consumo umano;
5) contenenti sostanze nocive, quali: bromo organico; cloro organico (Escluse piccole quantità residuali derivate dall’uso di pesticidi nel vigneto); fluoro; alcool metilico in quantità superiore a 0,25 millilitri per vini rossi e 0,20 millilitri per vini bianchi ogni 100 millilitri di alcool totale (In annate sfavorevoli MIPAAF può consentire per determinate zone e vitigni, la detenzione di mosti e vini rossi aventi con tenore di alcool metilico superiore a 0,30 millilitri); residui di ferrocianuro di potassio o suoi derivati;
6) contenenti: acidità volatile espressa in gr. di acido acetico, superiore ai limiti previsti dalla UE; cloruro (espresso in cloruro di sodio) superiore a 1 gr./litro (Escluso vino Marsala, vini liquorosi, mosti di uve mutizzati con alcool per i quali il limite è elevato a 2 gr./litro); solfato (Espresso in solfato neutro di potassio) superiore a 20 gr./litro (Escluso vino Marsala, vini liquorosi, mosti di uva mutizzati con alcool per i quali il limite è elevato a 30 gr./litro); acido citrico superiore a 1 gr./litro. MIPAAF può individuare altre sostanze ritenute pericolose per la salute umana di cui vietare la presenza (o fissarne i limiti) nei mosti e vini venduti o somministrati;
7) che, sottoposti alla prova preliminare di fermentazione secondo i metodi ufficiali, non risultano fermentescibili (Esclusi mosti di uva mutizzati con alcool, vini liquorosi, vini aromatizzati).
Prodotti non idonei subito denaturati con 5-10 gr. di litio/q.le ed avviati alla distillazione senza beneficiare di alcun aiuto;
– tipologia dei contenitori per vini DOP/IGP: ammessi solo in recipienti di vetro, terraglia, ceramica, porcellana e legno, senza alcun vincolo colorimetrico. Ammessi particolari tipi di bottiglie per certi vini DOP/IGP e l’uso esclusivo di bottiglie di vetro nel caso di spumanti (anche non DOP/IGP). Per rientrare nell’elenco delle bottiglie ammissibili, queste debbono essere state usate esclusivamente e tradizionalmente negli ultimi 25 anni per prodotti vitivinicoli DOP/IGP in modo da “evocare nel consumatore un prodotto vitivinicolo recante una particolare DOP/IGP. In Allegato VII pubblicato su G.U.CE 9/19 sono riportate le condizioni d’uso di alcuni tipi di bottiglie per vini DOP/IGP. Capacità dei recipienti non superiore a: 1,5 litri per determinate categorie di vini; 6 litri per vini DOCG (fatto salvo capacità superiori se previste nei disciplinari); 60 litri per vini DOC disciplinari di produzione possono limitare le capacità dei recipienti, o non vietare a fini promozionali (ma non commerciali) diverse capacità, purché in etichetta sia riportata la dicitura “prodotto non posto in commercio” o “prodotto per soli fini promozionali non posto in commercio” (Tali recipienti sono esclusi dal contrassegno di Stato, fermo restando l’obbligo di: riportare in etichetta il numero del lotto della partita certificata; effettuare comunicazione all’Organismo controllo). Per vini DOC ammesso l’uso di:
1) recipienti da 6 a 60 litri in acciaio inox od in altri materiali idonei;
2) recipienti da 2 a 6 litri in materiali idonei, se designabili con menzioni geografiche aggiuntive, menzioni tradizionali, menzioni vigne (Escluso “vino novello”), purché previsto dai rispettivi disciplinari.
Per vini spumanti, vini spumanti di qualità (compresi quelli di tipo aromatico) DOP/IGP commercializzati ed esportati in: bottiglie di vetro di capacità superiore a 0,2 litri, munite di dispositivo di chiusura, formato da un tappo a forma di fungo, in sughero o altro materiale idoneo, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopre interamente o parzialmente collo della bottiglia (Qualunque altro tipo di chiusura adatto per bottiglie di volume nominale inferiore a 0,2 litri).
Non possono essere commercializzate/esportate in bottiglie di vetro con dispositivo di chiusura riservato al vino spumante altre tipologie di bevande elaborate nella UE. Stato membro può concedere deroghe al riguardo se tali bevande tradizionalmente immesse in commercio in bottiglie di questo tipo e “consumatori non indotti in errore quanto alla vera natura della bevanda”
Per vini DOP sono applicabili i dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa, salvo che i disciplinari di produzione non prevedono norme più restrittive, compreso l’uso di “tappo uso bocca” di sughero o altri materiali tradizionali, assimilabile a “tappo a T”.
Per altri prodotti vitivinicoli elencati in Reg. CE 1308/13 aventi un titolo alcolometrico inferiore a 1,2% vol.: ammesse deroghe per l’uso di bottiglie e delle chiusure, purché non vi sia confusione presso il consumatore sulla vera natura del prodotto.
D.M. 4/8/08 per vini DOP non contenenti indicazioni di sottozona o menzione “riserva”, “superiore”, “vigna” consente l’uso di contenitori alternativi al vetro, quali “otre in materiale plastico pluristrato di polietilene racchiuso in un involucro di cartone od altro materiale rigido di capacità non inferiore a 2 litri”, purché inviata richiesta di modificare del disciplinare di produzione, corredata da:
- relazione tecnico-commerciale;
- certificazione rilasciata dal competente Ente, attestante il requisito di rappresentatività con relativo elenco sottoscritto dai produttori soci richiedenti (In alternativa delibera dell’Assemblea soci del Consorzio che approva la modifica del disciplinare);
- parere favorevole alla modifica del disciplinare da parte della Regione e del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle DOP e IGP
Nel caso dei vini da tavola, oltre ai recipienti di cui sopra, sono ammessi anche:
- contenitori in poliaccoppiato multistrato (composto da cartoncino di cellulosa, alluminio, polietilene a bassa densità), purché aventi una data di scadenza inferiore a 9 mesi dal confezionamento;
- contenitori in polietilentereftalato, purché aventi una data di scadenza inferiore a 6 mesi dal confezionamento;
- contenitori costituiti da un otre (in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere) racchiuso in un involucro di cartone od altro materiale rigido di capacità superiore a 3 litri, purché aventi una data di scadenza inferiore a 6 mesi dal confezionamento
Non è considerato posto in vendita il vino in bottiglia depositato presso i produttori ai fini di invecchiamento, od il vino in bottiglia o in recipienti fino a 60 litri in corso di lavorazione, elaborazione, confezionamento o destinato al consumo familiare od aziendale del produttore, purché la partita di recipienti risulti ben distinta e venga applicato un cartello in cui si evidenzia la destinazione o tipo di lavorazione in corso, o il lotto di appartenenza
– dispositivi di chiusura dei prodotti vitivinicoli mai rivestiti di capsula o lamina contenente piombo. Per “vino frizzante” o mosto di uva parzialmente fermentato DOP/IGP ammesso l’uso del tappo a fungo, purché la capsula non superi l’altezza di 7 cm. (salvo diversa disposizione del disciplinare) ed in etichetta sia riportato il termine “frizzante” (Altezza 5 mm. e colore ben visibile). Nel caso di mosto di uve parzialmente fermentato non DOP/IGP il tappo a fungo è escluso, mentre è ammesso il sistema di ancoraggio di altri sistemi di chiusura. Non è considerata chiusura, quella provvisoria impiegata nella fermentazione dei vini spumanti e vini frizzanti preparati con fermentazione in bottiglia
– obbligo di riportare sui contenitori presenti in cantina o nelle partite formate da recipienti di capacità inferiore a 10 hl. riempiti dello stesso prodotto ed immagazzinati in modo separato da altri, un cartello od un qualunque altro “documento, cartella, etichetta, nastro o fascetta” identificativa in caratteri indelebili, inamovibile e ben visibile (deve “essere letta simultaneamente senza dover girare il recipiente”) indicante:
- designazione della tipologia del prodotto vitivinicolo (vino, vino liquoroso, vino spumante …), eventualmente seguita dal nome della DOP/IGP;
- dati identificativi della DOP/IGP rilasciati dall’Organismo di controllo;
- nomi geografici previsti nel disciplinare o menzioni tradizionali (compresa menzione vigna);
- denominazione di vendita (comprese eventuali menzioni ad unità geografiche, nome dello Stato membro o Paese Terzo, dicitura “miscela di vini di diversi Paesi UE” o “vino ottenuto in …… da uve raccolte in ….”);
- numero del lotto in modo da identificare la partita di provenienza del prodotto;
- capacità nominale del contenitore;
- colore, metodo di elaborazione del vino, annata di raccolta delle uve;
- nome di 1 o più varietà di vite componente;
- prodotti impiegati nella preparazione del vino (Per solfiti usare dicitura “solfiti”, “sulfiti”, “anidride solforosa”).
Indicazioni riportate nei contenitori debbono sempre corrispondere a quelle indicate nei documenti commerciali e registri.
Suddetti requisiti si intendono rispettati se le cantine sono dotate di terminali video aggiornati con elaboratore centrale accessibile solo al responsabile di cantina (o terminali video ubicati presso i recipienti e contenenti le indicazioni di cui sopra, corredati dai contrassegni applicati sui recipienti), da cui è possibile stampare documenti da fornire all’Organismo controllo recante le precedenti indicazioni, riferite ad ogni recipiente presente in cantina
– registro delle entrate ed uscite di cantina (debitamente aggiornato) in grado di identificare i recipienti presenti in cantina con la loro capacità nominale. In alternativa alle informazioni per esteso è ammesso l’uso di codici identificativi dei contenitori nei registri. Nei registri di cantina e documenti accompagnamento (in mancanza nei documenti commerciali) occorre riportare le indicazioni obbligatorie e facoltative indicate in etichetta (in particolare la denominazione di vendita e la tipologia di prodotto), fermo restando che le indicazioni facoltative possono essere sostituite dal numero del documento di accompagnamento
Stato membro per vini DOP e IGP attiva forme di controllo “atte a garantire veridicità delle informazioni riportate in etichetta
MIPAAF, con DM 18/07/18, ha definito le modalità di controllo per vini non DOC, DOCG, IGT, che vengono designati mediante l’annata e/o il nome di 1 o più varietà di uve (esclusi gli operatori che commercializzano tali vini ottenuti dalla riclassificazione o declassamento di loro produzioni a DOC, DOCG, IGT).
MIPAAF, in quanto Autorità competente ad eseguire i suddetti controlli, ne affida l’esecuzione agli Organismi di controllo (OdC) iscritti nell’Elenco di cui alla Legge 526/99 pubblicato sul sito del MIPAAF (sul loro operato vigila ICQRF).
Operatori, che intendono commercializzare prodotti vitivinicoli (confezionati o sfusi), riportando in etichetta le indicazioni dell’annata e/o delle varietà di uve, sono tenuti a comunicare a ICQRF, Regione, UTIF dove ha sede lo stabilimento, il nominativo di OdC scelto per l’esecuzione dei controlli.
OdC deve garantire la veridicità delle indicazioni riportate nell’etichetta dei vini, attraverso la verifica del carico e delle operazioni di imbottigliamento attuate avvalendosi di SIAN, o, per i soggetti esonerati dalla tenuta del registro elettronico, tramite la consultazione di: dichiarazione di produzione e giacenza; documentazione di accompagnamento e commerciale fornita dagli stessi operatori.
Operatore è tenuto:
a)in caso di cessione o trasferimento di un prodotto munito di etichetta in cui riportate le indicazioni facoltative, ad aggiornare il registro elettronico relativamente al prodotto movimentato entro il 3° giorno lavorativo successivo
b) comunicare preventivamente ad OdC: inizio delle operazioni di imbottigliamento; numero del lotto assegnato alla partita; data di avvio delle spedizioni, nel caso di vini sfusi commercializzati verso Paesi Terzi.
Tali obblighi si intendono assolti dall’operatore (salvo quello relativo all’aggiornamento del registro elettronico) mediante invio ad OdC, nei tempi prescritti, di: informazioni utili per la verifica del carico e scarico; documento di accompagnamento del prodotto; comunicazione di avvenuto imbottigliamento.
OdC:
a)informa l’operatore ed ICQRF in merito alle non conformità rilevate entro 3 giorni dal loro accertamento
b)invia a ICQRF ed alla Regione entro il 31 Gennaio una relazione sull’attività di controllo svolta
c)tiene conto, nel programmare i controlli, delle verifiche eseguite da altri Organismi, avvalendosi del Registro unico dei controlli ispettivi
d)rende pubblici, sul proprio sito internet, i tariffari applicati.
Documentazione ed informazioni per l’applicazione delle precedenti disposizioni inviate in lingua ufficiale UE tramite sistemi forniti da Stati membri alla Commissione. A seguito di informazioni ricevute, Commissione tiene un elenco aggiornato, reso pubblico, di nomi ed indirizzi delle Autorità competenti e delle varietà di uve di vino autorizzate. Trasmissione e messa a disposizione delle informazioni da parte della Commissione alle Autorità degli Stati membri avviene tramite sistemi della Commissione, mentre tramite posta elettronica (utilizzare modelli riportati in Allegati da I a VI pubblicati su G.U.CE 9/19) nel caso delle Autorità competenti o delle Organizzazioni professionali rappresentative di Paesi Terzi o delle persone fisiche/giuridiche aventi interesse legittimo, che a loro volta possono rivolgersi alla Commissione per ottenere informazioni. Comunicazioni e documentazione
Entità aiuto:
Costo del servizio di controllo è calcolato in funzione del quantitativo di prodotto commercializzato (minori costi saranno applicati se è possibile utilizzare la funzionalità realizzata nell’ambito del SIAN).
Sanzioni:
Chiunque viola le modalità di presentazione dei vini e delle etichette: multa da 500 a 5.000 €.
Chiunque pone in vendita “vini diversi da quelli per cui contenitori sono riservati”: multa da 150 a 1.500 €.
Chiunque adotta un sistema di chiusura dei recipienti di capacità inferiore a 60 litri non conforme: multa da 600 a 3.000 €.
Chiunque pone in vendita bevande derivate da uve diverse da quella da vino, sciroppo o succo d’uva, bevande spiritose, uva allo spirito, marmellate o gelatine o confettura d’uva, utilizzando in etichetta, designazione, presentazione, pubblicità denominazioni o raffigurazioni che richiamano la vite, uva, mosto o vino: multa da 1.500 a 15.000 €.
Sanzioni per commercializzazione dei vini non rispondenti alle norme di legge non sono applicate ai commercianti che vendono “prodotti in confezione originale, salvo che questi non siano a conoscenza della violazione, o che la confezione originale presenti segni di alterazione”
In caso di ripetute violazioni, Prefetto, su proposta di ICQRF, può decidere la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio da 1 a 18 mesi.