COMMERCIALIZZAZIONE TARTUFI

COMMERCIALIZZAZIONE TARTUFI (Legge 752/85, 311/04, 122/16, 145/18; L.R. 5/13)   (fungo02)

Soggetti interessati:

Chiunque intende vendere tartufi delle seguenti varietà: tartufo bianco (Tuber magnatum Pico); tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.); tartufo moscato (Tuber brumale); tartufo d’estate o scorzone (Tuber aestivum); tartufo uncinato (Tuber aestivum uncinatum); tartufo nero di inverno (Tuber brumale); tartufo bianchetto (Tuber albidum Pico); tartufo nero liscio (Tuber macrosporum); tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum).

Iter procedurale:

Giunta Regionale istituisce marchio di identità dei tartufi prodotti e raccolti nelle Marche e predispone sistema di certificazione e tracciabilità del prodotto.

Al momento cessione raccoglitore deve dichiarare per ogni esemplare di tartufo o lotto: specie, zona e data di raccolta, numero e peso complessivo degli esemplari raccolti.

Comma 109 di Legge 311/04, come modificato da ultimo da Legge 122/16, prevede che, a partire da 01/01/2017, cessione del tartufo da parte di raccoglitore occasionale non munito di partita IVA, non soggetto  ad alcun obbligo contabile.

Imprese attive nella trasformazione  e commercializzazione di tartufi sono obbligate a:

  • comunicare avvalendosi di modello predisposto da Regione Marche (reperibile su sito regione.marche.it) entro 28 Febbraio a Regione quantità del prodotto commercializzato, distinto per specie e provenienza territoriale sulla base di risultanze contabili;
  • certificare, al momento della vendita, provenienza del prodotto, data di raccolta e quella di commercializzazione.

Vendita di tartufi freschi, “ben maturi e sani, liberi da corpi estranei ed impurità”, solo nei periodi di raccolta, distinti in:

  • tartufi interi, spezzati, “in pezzi” (Porzione tartufi superiori a 0,5 cm.) o “tritume” (Porzioni tartufi  inferiori a 0,5 cm.);
  • specie e varietà. Vietata vendita di specie di tartufo diverse da quelle sopracitate.

Tartufo venduto con apposito cartello indicatore in cui riportare nome in latino ed in italiano di ciascuna specie e varietà, ed indicazione geografica di origine del tartufo.

Lavorazione del tartufo per la conservazione e successiva vendita può essere effettuata da:

  • ditte iscritte a Camera di Commercio;
  • Consorzi di produttori di tartufaie controllate e coltivate;
  • cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

Tartufi conservati venduti in:

  • confezioni chiuse con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale ed eventuale vino, liquore o acquavite. Contenitori sottoposti a sterilizzazione a 120°C. Ammesso impiego di altre sostanze o diverso sistema di conservazione, purché indicato in etichetta. Vietato comunque uso di sostanze coloranti;
  • barattoli e flaconi che presentano seguenti caratteristiche: liquido di governo o di copertura, profumo gradevole, sapore appetitoso tipico della specie, assenza di terra, sabbia, vacui ed altre materie estranee;
  • etichettati in modo da riportare generalità del confezionatore, nome del tartufo in latino ed in  italiano, peso netto del prodotto espresso in grammi di prodotto sgocciolato (Ammessa tolleranza del 5%), eventuale indicazione di “pelati” qualora tartufi sono stati liberati della scorza, eventuale liquido di governo (Vino, acquavite).

Prodotti contenenti, anche solo parzialmente, tartufo recanti in etichetta elenco della specie di tartufo presente e peso del prodotto fresco impiegato. Prodotti contenenti aromi di tartufo non possono in alcun modo riportare in etichetta, salvo tra gli ingredienti il nome del tartufo “né attraverso diciture né immagini” ma debbono recare dicitura “prodotto contenente aromi di sintesi”.

Corpo Forestale dello Stato vigilano su norme commercializzazione tartufi, valutando caratteristiche delle varie specie vendute, utilizzando anche analisi di laboratorio eseguite presso Centro Sperimentale di Tartuficoltura di S. Angelo in Vado.

Vietate nelle manifestazioni fieristiche su tartufo riconosciute da Regione “presenza di condimenti aromatizzati con sostanze chimiche di sintesi che riproducono le caratteristiche aromatiche ed olfattive del tartufo”

 

Entità aiuto:

Legge 145/18 ad art. 1 comma 698 stabilisce che i tartufi, nei limiti della quantità produttive standard definite con decreto da MIPAAF, sono soggetti ad IVA agricola con aliquota pari a: 15% nel caso di tartufi freschi o refrigerati; 10% nel caso di tartufi congelati, essiccati o “preservati immessi in acqua salata, solforosa o addizionata con altre sostanze, atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato”.

Persone fisiche che esercitano un’attività commerciale (comprese le imprese agricole) applicano  a partire  dal 01/01/2017 ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini IVA, “una ritenuta a titolo di imposta, con obbligo di rivalsa, in relazione alla cessione di tartufi”. Ritenuta si applica in base al primo scaglione di reddito “commisurato all’ammontare dei corrispettivi pagati ridotti del 22% a titolo di deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito”.

 

Sanzioni:

Chiunque procede alla vendita di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza rispettare le norme: multa da 2.582 a 10.340 €.

Lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di imprese, cooperative o consorzi volontari non iscritte a Camera di Commercio: multa da 516 a 2.582 €.

Chiunque vende tartufi conservati non in recipienti o senza etichette o con peso netto difforme da quello indicato: multa da 516° 5.l70 €.

Chiunque non rispetta norme su marchio di identità tartufi o sistema di certificazione, o non dichiara per ogni cessione specie, data, zona di raccolta tartufo: multa da 2.600 a 5.670 €.

Chiunque commercializza come tartufo specie di tartufo diverse da quelle ammesse: multa da 2.000 a 20.000 €.

Chiunque in fiere autorizzate espone e vende condimenti aromatizzati con sostanze chimiche di sintesi: multa da 300 a 1000 €.

Pagamento entro 60 giorni da notificare determina riduzione ad 1/3 della sanzione.

Soggetti che acquistano da raccoglitori dilettanti privi di partita ed omettono di indicare in autofattura generalità del cedente: versato ad Erario, senza diritto di detrazione, importi IVA relativi ad autofattura emessa.

Posted in: