COMMERCIALIZZAZIONE FUNGHI

COMMERCIALIZZAZIONE FUNGHI (Reg. 1895/04, 1011/18; Legge 352/93; D.P.R. 376/95; D.M. 9/10/98; L.R. 17/01; D.G.R. 20/1/04) (fungo04)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Foreste (MIPAAF), Regione, Comuni, Unioni Montane, chiunque intende vendere anche in forma occasionale funghi epigei spontanei (freschi o conservati), compresi gli imprenditori agricoli a titolo principale (per cui la raccolta dei funghi spontanei è assimilata a quella degli altri prodotti agricoli mentre la vendita ricade nella normativa sulle vendite dirette dei prodotti agricoli).

Iter procedurale:

Commissione UE con Reg. 1011/18 ha autorizzato l’uso alimentare di funghi coltivati del genere Agaricus Bisporus, anche se sottoposti, dopo la raccolta, ad un trattamento con raggi UVA di lunghezza d’onda compresa tra 200 e 800 m. al fine di aumentare il livello di vitamina D.

Soggetti interessati presentano domanda di autorizzazione alla vendita di funghi freschi spontanei al Sindaco di residenza, che rilascia l’autorizzazione solo ai soggetti in possesso di un tesserino di abilitazione fornito da Unione Montana o da Regione, e previa “certificazione di avvenuto controllo da parte di ASL”.

La vendita di funghi secchi (cioè funghi che dopo l’essiccamento, naturale o meccanico, presentano un tasso di umidità inferiore al 12%) è ammessa solo per le seguenti specie: Boletus edulis e relativo gruppo; Cantharellus; Agaricus bisporus; Marasmius oreades; Auricularia auricola-judae, Morchella, Craterellus, Psalliota, Lentinus, Pleurotus, Lactarius, Amanita Cesarea. È ammessa la vendita di altre specie fungine provenienti da Paesi UE, purché commercializzate in questi, mentre è vietata la detenzione e vendita della specie Trichoroma equestre.

Impresa invia domanda di autorizzazione alla lavorazione e confezionamento dei funghi spontanei, freschi, secchi o conservati a MIPAAF, indicando il nominativo di un: perito iscritto alla Camera di Commercio responsabile delle operazioni; esperto micologo “sotto il cui controllo avviene l’identificazione di tutte le specie”.

È ammessa la vendita di funghi “conservati sott’olio, sott’aceto, in salamoia, sottovuoto, al naturale, congelati, surgelati” delle specie riportate nell’Allegato II al D.P.R. 376/95 pubblicato su GU 212/95 (ammesse anche altre specie provenienti da Paesi UE, qualora vengono commercializzate insieme), purché sottoposti a trattamenti termici atti a rendere inattive le spore di Clostridium Botulinum.

Qualità dei funghi coltivati della specie AGARICUS deve essere conforme, in ogni fase della commercializzazione, a quella riportata su GUCE 325/04, pur se “nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare una lieve riduzione dello stato di freschezza e turgore e, per quanto concerne, i prodotti classificati in categorie diverse da “Extra” presentare lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e/o deperibilità”.

È inoltre vietata la vendita di funghi secchi allo stato sfuso, esclusa la specie Boletus edulis e relativo gruppo (“funghi porcini”) purché autorizzata dal Comune.

Vendita può avvenire solo in confezioni chiuse, di quantità predeterminata (stabilita con decreto del Ministero Sviluppo Economico), avente almeno metà di una facciata trasparente, in modo da consentire il controllo del contenuto. Confezioni contenenti funghi secchi, interi o sminuzzati, di 1 o più specie con meno del 25-40% delle unità difettose od alterate, avente durata inferiore a 12 mesi.

Occorre sempre  sui contenitori o sulle etichette:

  1. la dicitura “Contenuto conforme alla legge”. Sono ammesse denominazioni aggiuntive (quali: “extra”, “commerciali”, “briciole”, “in polvere”) se rispondono alle caratteristiche qualitative riportate nel DM 09/10/97 pubblicate su G.U. 249/98. Nel caso di “funghi secchi porcini” provenienti da altri Paesi UE sono ammesse le denominazioni riconosciute dalla normativa vigente in tali Paesi
  2. il nome scientifico della specie di fungo commercializzato
  3. la dicitura “obbligo di cottura” qualora ifunghi non possono essere consumati crudi.

La vigilanza in merito al rispetto delle norme di commercializzazione sui funghi è di competenza di ASL, Comando Forestale dei Carabinieri, Nucleo antisofisticazione dei Carabinieri, Guardie venatorie provinciali, Guardie giurate volontarie.

Sanzioni:

Chiunque non indica il micologo autorizzato responsabile delle fasi di lavorazione e confezionamento dei funghi secchi: multa da 250 a 500 €.

Chiunque non rispetta le norme di commercializzazione sui funghi freschi: multa da 125 a 900 € + ritiro del tesserino da 6 mesi a 3 anni

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