COLORANTI PER ALIMENTI (Legge 142/92; D

COLORANTI PER ALIMENTI (Legge 142/92; D.M. 25/6/93, 27/2/96)  (alimen17)

Soggetti interessati:

Chiunque intende produrre, vendere o detenere coloranti per alimenti, cioè “preparazioni ottenute dai prodotti alimentari ed altri materiali di base di origine naturale ricavati mediante procedimento chimico o fisico o combinato che comporti estrazione selettiva dei pigmenti in relazione ai loro componenti nutritivi o aromatici”.

Non sono considerati coloranti:

1) prodotti alimentari essiccati o concentrati o gli aromi dotati di effetto colorante secondario

    (v. paprica, zafferano);

2) sostanze coloranti usate per colorare parti esterne alimento non commestibili (v. involucro

    insaccati o formaggi).

Iter procedurale:

Ministero Sanità fissato con D.M. 27/2/96 in:

– Allegato III elenco dei coloranti che possono essere aggiunti ad alimenti;

– Allegato IV elenco prodotti alimentari che non possono essere colorati. Nel caso di prodotti

  alimentari composti, ammessa presenza sostanza colorante purché “consentita in uno degli

  ingredienti del composto”;

– Allegato VI elenco coloranti impiegabili solo in determinati alimenti;

– Allegato VII le condizioni di impiego per singolo colorante;

– Allegato V, VI, VII dosi massime di impiego dei coloranti nel prodotto finale;

– Allegato XV requisiti di purezza che debbono avere coloranti;

– Allegato XVIII prodotti a base di carne su cui vietata colorazione.

Coloranti E123, E127, E128, E154, E160b, E161g, E173, E180 non possono essere venduti direttamente a consumatore.

Interessati debbono richiedere autorizzazione a Ministero della Sanità, allegando:

a) relazione su caratteristiche tecnico-strutturali ed igienico-sanitarie dell’impianto e delle

    attrezzature adibite alla produzione ed al controllo;

b) elenco delle sostanze coloranti oggetto di richiesta;

c) numero codice fiscale;

d) iscrizione Camera di Commercio;

e) planimetria in scala 1:100 con individuazione locali;

f) copia autentica autorizzazione del Sindaco a smaltimento reflui di lavorazione.

Ministero Sanità esamina domanda e, tramite USL, esegue sopralluoghi per accertare idoneità impianti ed attrezzature. Se esito favorevole, Ministero Sanità emana decreto di autorizzazione a produzione, commercio, detenzione coloranti.

In caso di esito sfavorevole, Ministero comunica ad interessato carenze riscontrate. Se interessato non adegua impianti ed attrezzature entro 60 giorni da comunicazione, Ministero respinge domanda.

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