COLORANTI PER ALIMENTI (Legge 142/92; D.M. 25/6/93, 27/2/96) (alimen17)
Soggetti interessati:
Chiunque intende produrre, vendere o detenere coloranti per alimenti, cioè “preparazioni ottenute dai prodotti alimentari ed altri materiali di base di origine naturale ricavati mediante procedimento chimico o fisico o combinato che comporti estrazione selettiva dei pigmenti in relazione ai loro componenti nutritivi o aromatici”.
Non sono considerati coloranti:
1) prodotti alimentari essiccati o concentrati o gli aromi dotati di effetto colorante secondario
(v. paprica, zafferano);
2) sostanze coloranti usate per colorare parti esterne alimento non commestibili (v. involucro
insaccati o formaggi).
Iter procedurale:
Ministero Sanità fissato con D.M. 27/2/96 in:
– Allegato III elenco dei coloranti che possono essere aggiunti ad alimenti;
– Allegato IV elenco prodotti alimentari che non possono essere colorati. Nel caso di prodotti
alimentari composti, ammessa presenza sostanza colorante purché “consentita in uno degli
ingredienti del composto”;
– Allegato VI elenco coloranti impiegabili solo in determinati alimenti;
– Allegato VII le condizioni di impiego per singolo colorante;
– Allegato V, VI, VII dosi massime di impiego dei coloranti nel prodotto finale;
– Allegato XV requisiti di purezza che debbono avere coloranti;
– Allegato XVIII prodotti a base di carne su cui vietata colorazione.
Coloranti E123, E127, E128, E154, E160b, E161g, E173, E180 non possono essere venduti direttamente a consumatore.
Interessati debbono richiedere autorizzazione a Ministero della Sanità, allegando:
a) relazione su caratteristiche tecnico-strutturali ed igienico-sanitarie dell’impianto e delle
attrezzature adibite alla produzione ed al controllo;
b) elenco delle sostanze coloranti oggetto di richiesta;
c) numero codice fiscale;
d) iscrizione Camera di Commercio;
e) planimetria in scala 1:100 con individuazione locali;
f) copia autentica autorizzazione del Sindaco a smaltimento reflui di lavorazione.
Ministero Sanità esamina domanda e, tramite USL, esegue sopralluoghi per accertare idoneità impianti ed attrezzature. Se esito favorevole, Ministero Sanità emana decreto di autorizzazione a produzione, commercio, detenzione coloranti.
In caso di esito sfavorevole, Ministero comunica ad interessato carenze riscontrate. Se interessato non adegua impianti ed attrezzature entro 60 giorni da comunicazione, Ministero respinge domanda.