CODICE DEL CONSUMO

CODICE DEL CONSUMO (D.Lgs. 206/05; Legge 51/06, 244/07, 27/12, 135/12, 21/14)  (commag71)

 

Soggetti interessati:

Commercianti, consumatori ed utenti, Associazioni consumatori ed utenti, produttori

Iter procedurale:

Legge 27/12 impone ad Enti pubblici od altre Autorità che hanno competenza di regolamentazione servizi pubblici di introdurre “carte di servizio”, al fine di “tutelare diritti dei consumatori e degli utenti di servizi pubblici e di garantire qualità, universalità, economicità delle relative prestazioni”. Carta dei servizi indica “in modo specifico diritti, anche di natura risarcitoria che utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell’infrastruttura”

Istituito Codice del consumo, al fine di “riconoscere e garantire diritti ed interessi individuali e collettivi di consumatori ed utenti” ed in particolare diritti riguardanti:

  1. tutela della salute;
  2. sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;
  3. adeguata informazione e corretta pubblicità, nonché esercizio di pratiche commerciali secondo principi di “buona fede, correttezza e lealtà”;
  4. educazione al consumo;
  5. correttezza, trasparenza, equità nei rapporti contrattuali;
  6. promozione e sviluppo dell’associazionismo libero, volontario, democratico tra i consumatori;
  7. erogazione servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza.

Ministero Sviluppo Economico svolge funzioni di Autorità pubblica nazionale in materia di servizi turistici, clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, garanzia nella vendita dei beni di consumo credito al consumo, commercio elettronico, contratti negoziati fuori dai locali commerciali, contratti a distanza, contratti relativi ad acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, “infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale. Per svolgere tali funzioni, Ministero può avvalersi di Camere di Commercio, Guardia di Finanza, altre Amministrazioni pubbliche, Associazioni dei consumatori, Comuni (relativamente ad applicazione sanzioni). Procedure istruttorie e sanzionatorie del Ministero debbono garantire “contraddittorio, piena cognizione dei atti, verbalizzazione”

Per raggiungere tali obiettivi si procede attraverso:

  1. educazione del consumatore ed utente per favorire consapevolezza dei diritti, sviluppo rapporti associativi, partecipazione a procedimenti amministrativi, rappresentanza negli organismi istituzionali. Attività di educazione svolte da soggetti pubblici o privati sono dirette “ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e rendere percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta”;
  2. informazioni ai consumatori su sicurezza, composizione e qualità di prodotti e servizi. Informazioni adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata, espresse in modo chiaro, tenuto conto del tipo del contratto e del settore e comunque “tali da assicurare la consapevolezza del consumatore” su prodotti o confezioni destinati ai consumatori riportare almeno seguenti indicazioni di lingua italiana:
  3. denominazione legale o merceologica del prodotto;
  4. nome, ragione sociale, marchio e sede legale del produttore od importatore CE;
  5. Paese di origine se fuori CE (A partire da 1/1/2007);
  6. eventuale presenza di materiali o sostanze che possono danneggiare uomo, cose, ambiente;
  7. materiali impiegati e materiali di lavorazione se questi essenziali per qualità e caratteristiche merceologiche del prodotto;
  8. istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d’uso se utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto. Tali indicazioni riportate anche su altra documentazione “fornita in accompagnamento prodotti stessi”.

Esclusi prodotti oggetti di specifiche disposizioni (v.Alimenti particolari). Tali informazioni vanno riportate al momento in cui prodotto viene posto in vendita e non in fase di circolazione sul territorio comunitario nell’ambito del circuito distributivo.

Vietato commercializzare prodotti o confezioni che non riportano indicazioni di cui sopra. Ad accertamento violazioni provvede Polizia amministrativa che invia verbali a Camera di Commercio della Provincia, dove ha sede legale o residenza fornitore di bene e servizi;

3. indicazione prezzi per unità di misura e prezzo di vendita (Se identici non necessario indicare prezzo per unità di misura) per prodotto venduto al pezzo, o “a collo”, o preconfezionato (Se prodotto alimentare preconfezionato immerso in liquido di governo, anche congelato e surgelato, prezzo sempre al peso netto sgocciolato), o prodotti commercializzati sfusi. Prezzo indicato sempre comprensivo di IVA e di ogni altra imposta. Escluso obbligo di indicazioni in caso di:

  • prodotti forniti in occasione di prestazione di servizi, compresa somministrazione di alimenti e bevande
  • prodotti offerti nelle vendite all’asta
  • oggetti d’arte e di antiquariato
  • prodotti commercializzati sfusi, anche se poi venduti a pezzo o a collo
  • prodotti di diversa natura, posti in una stessa confezione
  • prodotti commercializzati nei distributori automatici
  • prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenenti un unico imballaggio
  • prodotti alimentari preconfezionati esentati da indicare quantità netta
  • alimenti precucinati o preparati costituiti da 2 o più elementi separati, contenuti in unico imballaggio che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere alimento finito
  • prodotti di fantasia
  • gelati monodose
  • prodotti non alimentari venduti solo al pezzo o a collo

Su pubblicità e cataloghi riportare sempre indicazione prezzo di vendita per unità di misura (Nel caso di carburanti, obbligo di esporre cartelli “in modo visibile dalla carreggiata stradale” inerenti i prezzi dei prodotti petroliferi praticati).

Ministero Attività Produttive può aggiornare elenco delle esenzioni;

4. televendite (comprese “astrologia, cartomanzia ed assimilabili, servizi relativi a concorsi a giochi e pronostici) deve:

  • evitare “ogni forma di sfruttamento della superstizione, credulità o paura”;
  • non contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità, ripugnanza;
  • comportamenti discriminanti per razza, sesso e nazionalità;
  • non offendere convenzioni religiose o politiche od indurre a comportamenti pregiudizievoli per salute, sicurezza o protezione dell’ambiente;
  • non contenere dichiarazioni che possono indurre in errore il consumatore “anche per mezzo di omissioni, ambiguità od esagerazioni” relativamente alle prestazioni di prodotto o servizio, o di prezzo, o condizioni di vendita, pagamento, modalità fornitura eventuali premi
  • non esortare minorenni a stipulare contratti di compravendita o locazione di prodotti e servizi “sfruttandone inesperienze o credulità” o persuadere genitori ad acquistare tali prodotti e servizi, o non mostrare minori in situazioni pericolose;

5. prima di stipulare contratto professionista deve info0rmare consumatore in merito a:

  • caratteristiche principali di beni e servizi;
  • identità del professionista, suo indirizzo geografico e numero di telefono/fax in modo da consentire a consumatore di comunicare con lui (od eventuale indirizzo ed identità del professionista per conto del quale agisce) o a cui inviare reclami;
  • prezzo totale di beni o servizi comprensivo di imposte o se ciò impossibile, modalità di calcolo del prezzo con eventuali spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali a carico di consumatore;
  • costo utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per conclusione del contratto se questo calcolato su base diversa da tariffa di base;
  • modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, data entro cui professionista si impegna a consegnare beni o prestare servizio e trattamento di reclami da parte di professionista;
  • condizioni, termini e procedure per esercitare diritto di riuso (Modello pubblicato su G.U. 58/14) con eventuale riconoscimento a professionista “di costi ragionevoli”, o informazioni di assenza diritto di recesso o condizioni per cui consumatore perde diritti di riuso;
  • eventuale costo di restituzione del bene a carico di consumatore in caso di riuso o per contratti a distanza se beni per loro natura non restituibili a mezzo posta;
  • esistenza e condizioni di assistenza post vendita ed eventuali garanzia commerciali, oltre a  “promemoria esistenza di garanzia legale di conformità per beni”;
  • esistenza codici di condotta pertinenti fornendone copia a consumatore;
  • durata del contratto o se contratto a tempo indeterminato o contratto a rinnovo automatico, condizioni di risoluzione del contratto. Eventuale durata minima obbligo di consumatore a norma di contratto;
  • esistenza e condizioni di deposito o altra garanzia finanziaria che consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta di professionista;
  • eventuale funzionalità contratto digitale, comprese misure applicabili di protezione tecnica;
  • qualsiasi intraoperabilità pertinente a contenuto digitale con hardware e software di cui professionista e “a conoscenza”;
  • possibilità di ricorsi extragiudiziali, comprese procedure di mediazione o di negoziazione volontaria, di reclamo e ricorso cui professionista è soggetto e condizioni per avervi accesso

Nessun obbligo di informazione preliminare per contratti con “transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento di loro conclusione”. Possono esservi obblighi di informazione aggiuntivi

Obblighi di informazione precontrattuali anche per fornitore di acqua, gas, luce se non messi in vendita in volume limitato o quantità determinata. Nel caso di asta pubblica informazioni sostituite dati dati di casa di aste. Professionista adempie a compito di informare se fornisce tali elementi a consumatore su moduli precompilati soprattutto in caso di vendita a distanza o contratto negoziato fuori da locali commerciali ((Informazioni riportate in modulo contrattuale non modificato se non con accordo espresso dalle parti)

Notizie in lingua italiana da riportare anche su “moduli, formulari, note di ordine, pubblicità, comunicazione su siti internet”. Onere della prova di aver adempiuto a fornire informazioni incombe su professionista

In caso di contratti negoziati fuori da locali commerciali, informazioni fornite a consumatore su supporto cartaceo “o altro mezzo durevole” in linguaggio semplice e comprensibile

Per contratti a distanza informazioni chiare e leggibili su supporto durevole, in par5ticoalre in merito modalità di pagamenti di beni/prestazioni (in cui evidenziare che invio ordine comporta per consumatore obbligo di pagare); eventuali restrizioni a consegna, mezzi di pagamento accettati; identità professionista; prezzo totale; diritto di riuso; durata del contratto (Se a tempo indeterminato, condizioni di risoluzione del contratto)

Se professionista utilizza telefono per essere contattato, consumatore non è tenuto a pagare tariffa superiore a quella base, ferma restando diritto per fornitori linea telefonica di farsi pagare specifica tariffa

Prima di essere vincolato da contratto, professionista chiede consenso espresso di consumatore per qualunque pagamento supplementare oltre a quello concordato. In mancanza di consenso palese ma solo dedotto da professionista in base a “opzioni prestabilite”, consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento

Se contratto a distanza per via telefonica, professionista ad inizio telefonata informa consumatore sua identità e scopo commerciale della chiamata.  Contratto comunque valido solo dopo che consumatore accetta per iscritto offerta fornita telefonicamente da professionista che conferma accettazione contratto “al più tardi al momento della consegna dei beni o prima di esecuzione del servizio”, specificando: tutte le informazioni di cui sopra (salvo che queste non già fornite a consumatore su mezzo durevole); eventuale accettazione di consumatore

6. contratti riguardanti fornitura di beni e servizi possono essere stipulati, oltre che nei locali commerciali (cioè locali mobili/immobili adibiti alla vendita al dettaglio), alla presenza simultanea di professionista e consumatore, o per cui avanzata offerta da parte consumatore, o durante visita a domicilio del professionista, o sul posto di lavoro del consumatore, o dove si trova temporaneamente per motivi di studio, lavoro, cura, o durante visita organizzata da professionista, od in area pubblica, o per corrispondenza in base a catalogo che consumatore ha potuto consultare, o a distanza, o contratti per fornitura di utenze (gas, acqua, luce) anche da parte di prestatori pubblici. Esclusi contratti riguardanti:

  • servizi sociali, compresi alloggi popolari, assistenza ad infanzia, sostegno a famiglie e persone temporaneamente o permanente in stato di bisogno (assistenza a lungo termine);
  • assistenza sanitaria per servizi forniti da professionisti sanitari ai pazienti, compresa prescrizione, somministrazione e fornitura di medicinali o dispositivi medici, tramite o meno strutture di assistenza sanitaria;
  • attività di azzardo composte di valore pecuniario, comprese lotterie, gioco di azzardo nei casinò, scommesse;
  • servizi finanziari di tipo bancario, creditizio, assicurativo, servizi pensionistici individuali, di investimento o pagamento;
  • creazione di beni immobili o costruzione/trasferimento diritti su beni immobili;
  • costruzione nuovi edifici, trasformazione sostanziale di edifici esistenti, locazione alloggio a scopo residenziale;
  • rientranti nella disciplina di viaggi, vacanze, circuiti “tutto compreso”;
  • contratti di multiproprietà, contratti relativi a vacanze di lungo termine, contratti di rivendite e scambio;
  • stipulati con intervento di pubblico ufficiale atto a garantire che “consumatore conclude contratto soltanto in base a decisione giuridica ponderata e con conoscenza di sua rilevanza giuridica”;
  • fornitura di alimenti, bevande, altri beni destinati a consumo di famiglia e forniti fisicamente da professionista “in giri frequenti e regolari a domicilio, residenza o posto di lavoro del consumatore”;
  • servizi di trasporto passeggeri;
  • conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
  • conclusi con operatori delle telecomunicazioni, impiegando telefoni pubblici a pagamento per loro utilizzo o conclusi per utilizzo di solo collegamento tramite telefono, fax, internet stabilito da consumatore;
  • contratti negoziali fuori da locali commerciali con importo inferiore a 50 €, salvo caso di più contratti stipulati simultaneamente tra professionista e consumatore per importo complessivo superiore a 50 €

Se consumatore vuole che prestazione di servizi inizia durante periodo di recesso, professionista esige che consumatore ne faccia esplica richiesta.

Per contratti fuori dei locali commerciali in cui consumatore ha chiesto a professionista esecuzione lavori di manutenzione/riparazione di immediata esecuzione di importo inferiore a 200 €€:

  1. professionista fornisce a consumatore prima di sottoscrizione contratto, informazioni su prezzo o modalità di calcolo del prezzo su formato cartaceo o altri mezzo durevole;
  2. conferma del contratto contenente tutte le informazioni di cui sopra

Contratto è vessatorio se contiene clausole “con significativo squilibrio dei diritti ed obblighi” a carico di questo ultimo, quali:

  • escludere o limitare responsabilità del professionista in caso di morte o danno provocato al consumatore;
  • escludere o limitare diritti del consumatore nei confronti di professionista in caso di inadempimento totale o parziale della prestazione;
  • escludere o limitare possibilità da parte consumatore di compensare debito con credito vantato nei confronti di professionista;
  • prevedere impiego certo del consumatore contro impegno del professionista dipendente da sua volontà;
  • consentire a professionista di trattenere somma di denaro versata se consumatore recede da contratto, senza dare a questo possibilità di esigere 2 volte somma versata se è professionista a recedere da contratto;
  • imporre a consumatore in caso di inadempimento pagamento di somma a titolo di risarcimento “manifestamente eccessivo”;
  • riconoscere solo a professionista e non anche a consumatore facoltà di recedere dal contratto e di consentire a professionista di trattenere parte di somma versata “a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute”, qualora sia questi a recedere da contratto;
  • consentire a professionista di recedere da contratto senza ragionevole preavviso, salvo giusta causa;
  • stabilire termine eccessivamente anticipato per comunicare disdetta al contratto al fine di evitare la tacita proroga;
  • prevedere adesione del consumatore a clausole che non ha avuto modo di conoscere prima della stipula del contratto;
  • consentire a professionista di modificare unilateralmente clausole del contratto o caratteristiche di prodotto o servizio da fornire senza giustificato motivo nel contratto stesso;
  • stabilire che prezzo di beni e servizi fissato al momento di consegna o prestazione;
  • consentire a professionista di aumentare prezzo del bene o servizio senza possibilità per il consumatore di recedere da questo contenuto in origine;
  • riservare a professionista potere di verificare conformità di bene o servizio a quello definito in contratto o di interpretare in esclusiva clausole contrattuali;
  • limitare responsabilità del professionista rispetto a contratti sottoscritti da suoi mandatari;
  • escludere o limitare possibilità di opposizione od inadempimenti da parte del consumatore;
  • consentire a professionista di delegare un terzo nell’esecuzione del contratto “qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di questo ultimo”;
  • sancire a carico del consumatore limitazioni “per opporre eccezioni o ricorsi ad Autorità giudiziaria o produzione di prove”;
  • stabilire come sede del Foro competente località diversa da quella di residenza consumatore;
  • prevedere alienazione di un diritto ad assunzione di un obbligo subordinata alla sola volontà del professionista a fronte di obbligazione immediata per consumatore.

Se contratto riguarda prestazioni servizi a tempo indeterminato, professionista può, in deroga, recedere senza preavviso dandone comunicazione a consumatore o modificare, in caso di giustificato motivo, condizioni contratto preavvisando consumatore che ha diritto di recedere. Professionista può offrire ai consumatori di condizioni contrattuali più vantaggiose di quelle fissate per legge

Professionista fornisce a consumatore copia di contratto firmato su supporto cartaceo o altro mezzo se consumatore è d’accordo

Vessatorietà di una clausola accertata tenendo conto natura del bene o servizio e circostanze esistenti al momento stipula contratto (Non tenuto conto invece né di oggetto del contratto, n+ del corrispettivo versato per beni e servizi purché tali elementi ben evidenziati nel contratto). Non sono vessatorie clausole che riproducono norme di legge o principi in convenzioni internazionali od oggetto di trattativa privata tra professionista e consumatore (Al primo spetta onere della prova di esistenza trattativa). Se clausole riportate in contratto scritto, queste sempre chiare e comprensibili ed in caso di dubbio interpretazione sempre favorevole al consumatore. Sono in particolare nulle, fermo restando il contratto in generale, clausole che prevedono morte o danno al consumatore da parte professionista, o che limitano azione del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale di questo, o che prevedono sottoscrizione di clausole da parte del consumatore non conosciute prima della stipula contratto, o che prevedono di applicare legislazione di Paese extraCe lesiva nei confronti del consumatore. A seguito di nullità sancita da giudice, venditore “ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per danni subiti”.

Associazione consumatori, Associazioni professionisti, possono citare in giudizio professionista che utilizza condizioni generali di contratto, chiedendo a giudice di inibire uso di tali condizioni se ritenute lesive per consumatore. Decisione giudice pubblicata su giornale a diffusione nazionale. Autorità garante di concorrenza e mercato, sentite Associazioni di categoria rappresentative interessate dichiara vessatorietà  delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori. Nei confronti di decisione di autorità possibile far ricorso a Giudice amministrativo;

7. esercizio attività commerciale basato su “rispetto principi della buona fede, correttezza, lealtà”;

8. diritto di recesso valido “senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo”entro 14 giorni lavorativi per i contratti di vendita a distanza e di vendita fuori dei locali commerciali da data ricevimento merce (In caso di beni multipli oggetto di un solo ordine, ma consegnati separatamente da giorno consegna di ultimo bene/lotto; “in caso di contratti con consegna periodica di beni entro certo periodo”, da giorno possesso di 1° bene; in caso di contratti di utenze, quali luce, acqua e gas, non vendute in quantità limitata da giorno conclusione contratto). Parti possono adempiere ad obblighi contrattuali durante periodo recesso. Ai fini di recesso inviata comunicazione scritta (Modello riportato su G.U. 58/14) mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o per via elettronica, a professionista, che conferma ricevimento (Onere della prova di recesso a carico di consumatore). In alternativa, se previsto nel contratto, restituzione della merce. Se obbligo di informazione diritto di recesso non rispettato, periodo di recesso termina 12 mesi dopo periodo di recesso iniziale. Se nel frattempo professionista fornisce a consumatore suddette informazioni, periodo di recesso termina 14 giorni dopo tale comunicazione. A seguito recesso da parte del consumatore, le parti “sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto”. A seguito di recesso, professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi spese di consegna, entro 14 giorni da decisione consumatore, utilizzando stesso mezzo di pagamento del consumatore, salvo diversa richiesta di questo (In caso di effetti cambiari non ancora presdentati ad incasso, restituiti a consumatore). Nulla qualsiasi clausola che limiti rimborso a consumatore di somme versate in conseguenza di recesso. Professionista non tenuto a rimborsare costi supplementari se consumatore richiesto tipo particolare di consegna. Professionista può non procedere a rimborso fino a quando non ricevuto beni o consumatore dimostrato di aver spedito merce. Consumatore a seguito di recesso restituisce beni a professionista entro 14 giorni, sostenendo costi di spedizione, salvo che professionista si dichiara disponibile a sostenerlo o non abbia informato consumatore al riguardo. Se beni consegnati a domicilio consumatore, professionista ritira bene a sue spese se questi non possono essere restituiti a mezzo posta Consumatore responsabile di eventuali perdite di valore del bene a seguito di sua manipolazione “diversa da quella necessaria per stabilire natura, caratteristiche, funzionamento dei beni”, salvo mancata informazione da parte professionista del diritto di recesso Se consumatore presenta richiesta di recesso versa a professionista importo proporzionale a quanto fornito da questo al momento esercizio diritto di recesso, “calcolato sulla base del prezzo totale concordato sul contratto” (se questo eccessivo, importo calcolato in base a valore di mercato di quanto è stato fornito). Consumatore non sostiene alcun costo per:

  1. prestazione servizi (comprese utenze pubbliche) durante periodo di recesso quando: professionista omesso di fornire informazioni, o consumatore non espressamente chiesto che prestazione inizi durante periodo di recesso;
  2. fornitura, in tutto od in parte, del contenuto digitale non fornito su supporto materiale, quando consumatore non dato previo consenso circa inizio prestazione prima di fine periodo di 14 giorni di recesso, o professionista non ha riconosciuto di perdere diritto di recesso quando espresso suo consenso o omesso di fornire conferma conclusione di contratto

In caso di contratti di credito, se consumatore esercita diritto di recesso eventuali contratti accessori risolti di diritto senza costi per consumatore

Diritto di recesso per contratti a distanza o conclusi fuori da locali commerciali escluso per:

  • contratti di servizio dopo prestazione completa di questo se sua esecuzione iniziata con consenso di consumatore ed accettazione perdita diritto di recesso a seguito piena esecuzione di contratto da parte professionista
  • fornitura di beni o servizi il cui prezzo legato a fluttuazioni di mercato che professionista non può controllare e che possono verificarsi in periodo di recesso
  • fornitura di beni confezionati su misura o personalizzati
  • fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadenza rapidamente
  • fornitura di beni sigillati impossibili da restituire per motivi igienici o connessi a protezione di salute ed aperti dopo consegna
  • fornitura di beni che dopo consegna risultano, per loro natura, mescolati con altri beni
  • fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo concordato al momento conclusione contratto con consegna da attuaresolo dopo 30 giorni e valore effettivo dipendente da fluttuazioni di mercato non controllate da professionista
  • contratti in cui consumatore richiesto visita da parte professionista ai fini lavori urgenti di riparazione o manutenzione, fornendo nell’occasione servizi oltre quelli richiesti o beni diversi da pezzi di ricambio necessari (diritto di recesso applicato solo a questi servizi o beni supplementari)
  • fornitura di registrazioni audio e video sigillate o di software informatici sigillati a parte dopo consegna
  • fornitura di giornali, periodici e riviste, salvo contratti di abbonamento per fornitura di tali pubblicazioni
  • contratto conclusi in occasione di asta pubblica
  • fornitura alloggi per fini non residenziali, trasporto di beni, servizi noleggio autovetture, servizi di catering, servizi su attività del tempo libero se contratto prevede dato o periodo di esecuzione specifici
  • fornitura dei contenuto digitale mediante supporto non materiale se esecuzione iniziale con accordo espresso da consumatore o sua accettazione perdita diritto di recesso

9. contratti, aventi durata di almeno 3 anni, tramite i quali “verso pagamento di un prezzo, si costituisce, trasferisce, promette di costituire o trasferire diritto reale di godimento di 1 o più immobili per un periodo determinato dell’anno non inferiore ad 1 settimana” (Immobile anche per uso abitazione, od uso alberghiero, od uso turistico-ricettivo). Venditore deve assegnare a potenziale acquirente documento informativo, in cui riportare:

  • natura e condizioni del diritto oggetto di contratto
  • identità e domicilio del venditore, evidenziando sua qualità giuridica, identità e domicilio del proprietario
  • descrizione immobile e sua ubicazione, estremi permesso di costruire od altro titolo edilizio che regolano uso di immobile con destinazione turistico-ricettivo. Se immobile non determinato: estremi concessione edilizia; stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi; garanzie per rimborso pagamenti già eseguiti
  • servizi comuni a cui acquirente avrà diritto (Luce, acqua, manutenzione, ecc.)
  • strutture comuni a cui acquirente avrà diritto (Piscina, sauna, ecc.)
  • norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione immobile od amministrazione e gestione di quest
  • prezzo globale immobile, con stima di spese a carico di acquirente per uso di servizi e strutture comuni, tasse, imposte, spese amministrative accessorie (Gestione, manutenzione)
  • informazioni circa diritto di recesso da contratto specificando modalità di comunicazione e persone di riferimento.

Analoghe informazioni rilasciate per vendita immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi.

Venditore non può modificare informazioni fornite, salvo che modifiche indipendenti dalla sua volontà, comunque comunicate prima della stipula del contratto (Ammesso accordo tra le parti per modificare documenti informativi).

Contratto redatto per scritto in lingua italiana, riportando: identità e domicilio acquirente; durata contratto; termine a partire dal quale esercitato diritto di godimento da parte consumatore; clausola attestante che per acquisto non necessitano altri oneri; obblighi o spese oltre quelli indicati in contratto; possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio di vendita del diritto; data e luogo di sottoscrizione del contratto.

Si utilizza termine multiproprietà se diritto oggetto di contratto è un diritto reale.

Entro 10 giorni da conclusione si può recedere da contratto senza specificare motivo e versare penalità (Rimborso a venditore solo delle spese sostenute per stipula contratto), comunicandolo a persona indicata o a venditore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Vietato chiedere versamento di somma a titolo di anticipo, acconto, caparra fino alla scadenza del termine per esercitare diritto di recesso.

Venditore non costituito come società di capitali o con capitale sociale versato inferiore a 5.164,69 EUR deve prestare idonea fidejussione assicurativa “a garanzia della corretta esecuzione del contratto”, specie se immobile in corso di costruzione. Garanzia da menzionare nel contratto, pena la sua nullità. Contratto pure nullo se aggiunte clausole “di rinuncia dello acquirente ai diritti previsti dalle presenti norme o di limitazione delle responsabilità a carico del venditore”. In caso di controversia, Foro competente è quello di residenza di acquirente;

10. forniture non richieste di beni o servizi. Consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva anche in caso di assenza di sua risposta. Salvo consenso espresso prima o al momento conclusione contratto, professionista deve “eseguire fornitura pattuita anche se di valore e qualità superiore”

11. pacchetti turistici, aventi per oggetto viaggi e vacanze “tutto compreso” venduti a prezzo forfetario (comprendente trasporto, alloggio, servizi turistici annessi) della durata superiore a 24 ore, offerti da organizzatori di viaggio o venditori (“Si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati da terzi verso un corrispettivo finanziario”). Contratto di vendita del pacchetto turistico contiene:

  • destinazione, durata, data inizio e conclusione;
  • nome, indirizzo, numero telefono, estremi autorizzazione di organizzatore o venditore;
  • prezzo del pacchetto, modalità di sua revisione, diritti e tasse aeroportuali ed altri oneri a carico del viaggiatore;
  • importo da versare al momento prenotazione (Non oltre 25%), modalità versamento a saldo;
  • estremi copertura assicurativa ed ulteriori polizze convenute con acquirente;
  • modalità di intervento del Fondo di garanzia, istituito presso Ministero Attività Produttive, per consentire in caso di insolvenza o fallimento del venditore del rimborso del prezzo versato e rimpatrio del consumatore;
  • mezzi e caratteristiche di trasporto, data ed ora luogo di partenza e ritorno, tipo di posto assegnato;
  • eventuale sistemazione in albergo, ubicazione, categoria, accoglienza disabili, caratteristiche conformità a norme Stato visitato, pasti forniti;
  • itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto, compresa presenza accompagnatori e guide turistiche;
  • termine per informare utente circa annullamento viaggio per mancata adesione numero minimo partecipanti;
  • accordi specifici per modalità viaggio contenuti tra organizzatore ed utente al momento della prenotazione;
  • eventuali spese a carico consumatore per cessione contratto ad un terzo;
  • termine per inviare reclamo da parte utente per inadempienza contratto;
  • termine entro cui consumatore deve comunicare scelte in caso di modifiche al viaggio;
  • informazioni generali su Stato visitato (passaporto, obblighi sanitari).

Prima di inizio viaggio, organizzatore comunica per iscritto a consumatore:

–          orari, località di sosta intermedia e coincidenze;

–          generalità e recapito telefonico di eventuale rappresentante locale di organizzatore o uffici che consumatore può contattare in caso di difficoltà;

–          in caso di soggiorno di minori all’estero, recapiti telefonici di questi o del responsabile del loro soggiorno;

–          eventuale contratto di assicurazione da sottoscrivere a copertura spese del consumatore per annullamento contratto o rimpatrio in caso di incidente o malattia.

Vietato fornire informazioni ingannevoli su modalità servizio offerto e prezzo.

In caso di opuscolo informativo specificare: destinazione, mezzo, tipo, categoria di trasporto utilizzato; sistemazione in albergo, ubicazione, categoria e caratteristiche principali; pasti forniti; itinerario; informazioni generali su Stato visitato; importo; percentuale di prezzo da versare in acconto; scadenza di versamento; indicazione numero minimo di partecipanti e termine di annullamento viaggio; termini e modalità di diritto di accesso.

Informazioni riportate su opuscolo vincolano organizzatore, salvo caso di modifiche intervenute e portate a conoscenza per iscritto del consumatore prima di stipula contratto.

Consumatore può cedere contratto a terzi, purché comunicato per scritto ad organizzatore almeno 4 giorni prima della partenza “di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e generalità del cessionario” (Cedente e cessionario obbligati a pagare ad organizzatore prezzo del pacchetto ed eventuali spese derivanti da cessione).

Revisione prezzo ammesso se prevista nel contratto, specificandone motivi (variazioni costi di trasporto, tasse aeroportuali, tasso di cambio), comunque non superiore a 10% prezzo iniziale (se superata tale percentuale, acquirente può recedere con rimborso somma versata). Nessun aumento di prezzo nei 20 giorni prima della partenza.

In caso di necessità di modificare clausole contratto prima della partenza, informazione scritta al consumatore che nei 2 giorni successivi decide se accettare o meno modifiche. Dopo partenza, se parte dei servizi non più eseguibili, organizzatore propone soluzioni alternative senza alcun onere a carico del consumatore o rimborso a questo di differenza di prezzo “salvo il risarcimento del danno”. Se impossibile trovare soluzioni alternative o consumatore non le accetta, organizzatore provvede a far rientrare consumatore, restituendo differenze di prezzo.

Se a causa revisione del prezzo o per modifiche alle condizioni contrattuali, consumatore decide di recedere dal pacchetto ha diritto, “tranne che per sua colpa”, ad usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo (Se qualità nuovo pacchetto inferiore restituzione differenza prezzo o rimborso entro 7 giorni da recesso somma versata). In caso di mancato od inesatto adempimento ad obblighi del pacchetto, organizzatore risarcisce danno, salvo caso di dimostrazione che inadempimenti dovuti a cause loro non imputabili (Analoga responsabilità sussiste se organizzatore si avvale di terzi, “salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”). Se inadempimento determina danni alla persona, questi risarcibili in base a convenzioni internazionali. Diritto di risarcimento si prescrive in 3 anni da data rientro consumatore (18 mesi in caso di inadempimento relativo al solo trasporto); contratto nullo se prevede diversi termini. Parti contraenti possono inserire in contratto limitazioni di risarcimento del danno non a persone, comunque mai inferiori ai limiti previsti nelle convenzioni internazionali; diritto al risarcimento danno si prescrive entro 1 anno da rientro consumatore.

Organizzatore esonerato da responsabilità se mancata od inesatta esecuzione pacchetto dovuta a consumatore, o da caso fortuito, o di forza maggiore, mantenendo comunque impegno a prestare “ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli prosecuzione del viaggio” salvo chiedere risarcimento del danno.

Organizzatore che ha risarcito il danno ha diritto di surroga di tutte le azioni intraprese da consumatore nei confronti di terzi responsabili (Consumatore fornisce informazioni in merito).

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto subito contestata ad organizzatore, affinché sia possibile porre subito rimedio o, comunque reclamo inviato entro 10 giorni dal rientro.

Organizzatore coperto da assicurazione per responsabilità civile verso consumatore per risarcire danni. Presidenza Consiglio Ministri istituisce Fondo di garanzia per consentire, in caso di insolvenza di organizzatore, rimborso del prezzo versato e rimpatrio del consumatore da Paesi esteri, anche a seguito “di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore”. Fondo alimentato con quota 2% di ammontare premio assicurazione obbligatoria e dei diritti di rivalsa esercitati nei confronti soggetti inadempienti;

12)     erogazione servizi pubblici da parte Amministrazione sulla base di standard di qualità predeterminate alla cui definizione concorrono anche rappresentanti di utenti;

13)    consegna beni a consumatore entro 30 giorni da conclusione contratto, “salvo diversa pattuizione delle parti”. Obbligazione consegna “adempiuta mediante trasferimento della disponibilità materiale o comunque controllo del bene al consumatore”. Se professionista non adempie, consumatore lo invita ad effettuare consegna entro termine supplementare congruo. Se anche termine supplementare non rispettato, consumatore risolve contratto “salvo diritto risarcimento dei danni”. Consumatore può non concedere termine supplementare e passare subito a risoluzione contratto ed eventuale risarcimento danno (compreso rimborso di eventuali somme versate in esecuzione contratto) se professionista si è rifiutato espressamente di consegnare beni o se rispetto termine di consegna del bene è elemento essenziale del contratto, o se consumatore informato professionista prima di stipula contratto di importanza della data di consegna. Se contratto pone a carico di professionista spedizione del bene, rischio di sua perdita o danneggiamento per causa non imputabile a professionista, si trasferisce al consumatore solo nel momento in cui entra materialmente in possesso dei beni o già a partire dal momento di consegna dei bene al vettore scelto da consumatore “e tale scelta non proposta da professionista” (Consumatore può rivalersi su vettore). In caso di contratti di vendita/servizio/fornitura di acqua, luce, gas, teleriscaldamento o contenuto digitale, professionisti possono imporre a consumatore spese relative a determinate forme di pagamento o tariffe superiori a quelle sostenute. Istituto di emissione carta di pagamento riaccredita a consumatore pagamenti precedenti eseguiti in eccesso rispetto a quanto stabilito, o in  caso di uso fraudolento di carta da parte di professionista o di terzo, con conseguente addebito al professionista di tali somme;

14)    sicurezza dei prodotti in condizioni di uso normale (compresa loro durata, installazione e manutenzione) che non crei rischi per salute alle persone, in relazione a caratteristiche del prodotto (v. imballaggio, assemblaggio, installazione, manutenzione):

–          effetto su altri prodotti se utilizzo deve essere combinato con questi;

–          presentazione del prodotto, sua etichettatura, avvertenze ed istruzioni d’uso, eliminazione;

–          categorie di consumatori, in particolari minori ed anziani.

Produttore (compreso agricoltore, allevatore, pescatore, cacciatore) e distributore deve evitare immissione sul mercato di prodotti pericolosi che possono provocare rischi gravi per consumatore. In tal caso procedere al richiamo o ritiro del prodotto pericoloso. Esclusi prodotti alimentari e quelli soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da norme CE.

Produttore è tenuto ad immettere sul mercato solo prodotti sicuri e con “rischi minimi compatibili con impiego del prodotto ed accettabili nell’osservanza di un livello di sicurezza delle persone”. A tal fine produttore adotta misure precauzionali, in base tipo di prodotto, quali:

–          informazioni al consumatore circa valutazione e prevenzione dei rischi (Avvertenze);

–          indicazione del prodotto tipo di prodotto;

–          controlli a campione su prodotti commercializzati, esame dei reclami, tenuta di registro, informazione ai distributori su sorveglianza da tenere;

–          richiamo attuato quando con altre azioni non si riesce a prevenire rischi o se produttori lo ritengono opportuno, o se imposto da Autorità competente.

Distributore deve contribuire a garantire presenza sul mercato di prodotti sicuri, tramite:

–          non immissione in vendita di prodotti di cui non conosce pericolosità in base a sue notizie;

–          partecipazione a controlli di sicurezza, fornendo dati sui rischi del prodotto a fabbricante;

–          tenuta idonea documentazione in grado di rintracciare origine del prodotto per almeno 10 anni da cessione prodotto al consumatore.

Produttore e distributore informa subito Autorità competente circa potenziali rischi del prodotto (evidenziando elementi di identificazione del prodotto, descrizione del rischio, elementi in grado di rintracciare prodotto, descrizione provvedimenti presi per prevenire rischio), nonché collaborano con tali Autorità per evitare diffusione del rischio.

Prodotto si presume sicuro se rispondente a norme nazionali sul piano sanitario e della sicurezza in mancanza di tali norme, se rispondente ai codici di buona condotta in materia di sicurezza. Se queste non rispettate, Autorità possono adottare misure per limitare o vietare immissione sul mercato del prodotto e se questo rivelatosi pericoloso, ordinarne richiamo o ritiro.

Ministeri ed Amministratori interessati avviano sistemi di scambi di informazione in materia e predispongono sistema di controlli volti ad accertare sicurezza dei prodotti immessi sul mercato (Al sistema di informazione e controllo possono partecipare anche Organismi di categoria ed Associazioni consumatori). Controlli (attuati avvalendosi da Agenzia dogane, Uffici sanità, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco) possono riguardare produttore, distributore ed ogni altro detentore del prodotto ed investire:

–          ogni prodotto anche se considerato sicuro (Verificare nel tempo mantenimento requisiti di sicurezza), esigendo ogni informazione al riguardo, prelevando campioni per sottoporli ad analisi;

–          ogni prodotto che in determinate circostanze può determinare rischi: richiedere apposizione su prodotto di adeguate avvertenze sui rischi presentati ed imporre misure precauzionali per immissione del prodotto sul mercato;

–          ogni prodotto che presenta rischi per certi soggetti: disporre adeguati avvertimenti a tali soggetti;

–          ogni prodotto che può essere pericoloso: vietarne vendita per tutto il tempo dei controlli, disporre entro termine perentorio suo adeguamento od obbligo di sicurezza se non esiste rischio imminente per salute pubblica;

–          ogni prodotto pericoloso: vietarne immissione in commercio;

–          ogni prodotto pericoloso immesso sul mercato: ordinare ed organizzarne ritiro immediato, informando consumatori circa rischi esistenti e relativa distruzione in condizioni opportune (Costi a carico produttore e distributore);

–          ogni prodotto con rischio grave: immediato intervento Amministrazione pubblica adottando misure idonee alla gravità del rischio.

Informazioni acquisite durante controlli non divulgabili, salvo tutela incolumità pubblica.

Ministero ed Amministrazioni pubbliche favoriscono elaborazione ed adozione codice di buona condotta da parte produttori e distributori.

Provvedimento di ritiro o richiamo del prodotto del mercato da parte Autorità pubblica deve essere motivata ed oggetto di ricorso entro 7 giorni. Produttori e distributori debbono poter partecipare ai procedimenti nei confronti dei propri prodotti, formulando osservazioni o presentando scritti, salvo caso di grave o immediato pericolo per salute, o pubblica e privata incolumità.

Per assicurare efficace sorveglianza del mercato, Amministrazioni pubbliche assicurano:

–          istituzione, aggiornamento periodico ed esecuzione programmi di sorveglianza per categoria di prodotti o rischi, nonché attività di monitoraggio attività di controllo e risultati ottenuti;

–          aggiornamento conoscenze scientifiche e tecniche su sicurezza dei prodotti;

–          esami e valutazioni periodiche attività di controllo intraprese e loro efficacia;

–          gestione dei reclami presentati dai consumatori ed altri interessati su sicurezza dei prodotti ed attività di controllo (Amministrazioni informano consumatori su procedure di reclamo).

Ministero Attività Produttive notifica a:

–          Commissione Europea misure prese in materia di controllo, in particolare quelli relativi a prodotti che presentano rischio grave per consumatori e quelli che investono altri Stati membri;

–          Amministrazioni interessate decisioni prese da Commissione UE al riguardo, fornendo loro 20 giorni per adozione provvedimenti idonei (Parti interessate possono esprimere pareri ed osservazioni nei successivi 30 giorni);

–          divieto di esportazione fuori da territorio UE prodotti pericolosi;

15)     responsabilità per danno da prodotti mobili ed immobili difettosi (Prodotto difettoso se non offre tutte le garanzie in merito alle sue caratteristiche, uso, durata, prodotto più perfezionato già messo in commercio, misure di sicurezza rispetto ad altri esemplari della medesima serie), causato al consumatore. Responsabile è il produttore se questo non comunica al consumatore, entro 3 mesi da richiesta, il nome del venditore. Giudice, specie in caso di prodotto importato, può concedere a fornitore altri 3 mesi per individuare il produttore. Responsabilità esclusa per:

–          produttore che non ha messo in circolazione prodotto;

–          difetto che ha cagionato danno inesistente al momento commercializzazione;

–          produttore che non ha fabbricato prodotto per vendita;

–          difetto dovuto a conformità del prodotto a norma giuridica o provvedimento vincolante;

–          stato conoscenze tecniche e scientifiche al momento della sua commercializzazione non consentiva di ritenere prodotto come difettoso;

–          difetto interamente dovuto ad istruzioni errate date da produttore nell’incorporazione di un componente o materia prima nel prodotto finale;

–          in caso di vendita forzata, debitore abbia subito segnalato difetto all’Autorità giudiziaria od allo stesso creditore entro 15 giorni da pignoramento del bene.

Richiesta di danno presentata per scritto, indicando prodotto, luogo, data di acquisto, offerta di visione del prodotto (In giudizio può essere chiamato anche terzo produttore o precedente fornitore che può comunque chiedere condanna di colui che ha citato in giudizio per danni).

Danneggiato deve provare il difetto, danno ricevuto, causale esistente tra difetto e danno.

Produttore deve provare sua estraneità (Difetto non esisteva al momento della sua messa in circolazione, cioè “consegna al vettore o all’acquirente anche in visione o prova”). Se più persone responsabili del difetto, esse sono obbligate in solido al risarcimento (Se uno solo ha pagato diritto di regresso contro gli altri in proporzione a “gravità delle eventuali colpe ed entità delle conseguenze derivate”). Risarcimento non dovuto se danneggiato consapevole del difetto e del pericolo “vi si sia volontariamente esposto”. È risarcibile:

–          danno cagionato da morte o lesioni personali;

–          distruzione o deterioramento di cosa diversa da prodotto difettoso, purché destinato a consumo privato e normalmente impiegata da danneggiato;

–          danno eccedente 387 €.

È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti nei confronti del danneggiato responsabilità di risarcimento. Diritto di risarcimento esercitata mediante comunicazione scritta inviata entro 3 anni da conoscenza danno, difetto, identità del responsabile (In caso di aggravamento danno prescrizione inizia da quando danno ha gravità sufficiente a giustificare azione giuridica).

Diritto di risarcimento si estingue dopo 10 anni da immissione sul mercato del prodotto che ha causato danni, salvo caso di domanda giudiziale in corso. Tali disposizioni non si applicano a prodotti messi in circolazione prima del 30/7/1988;

16)     contratti di vendita e garanzia, contratti di permuta e di somministrazione, appalto, opera, altri contratti finalizzati alla fornitura di beni e consumo (Esclusi beni oggetto di vendita forzata da parte Autorità giudiziaria, acqua e gas se non confezionati in volume determinato, energia elettrica), compresi beni di consumo usati tenuto conto del tempo pregresso di utilizzo. Venditore ha obbligo di consegnare al consumatore beni conformi a contratto di vendita, cioè idonei all’uso (compreso uso particolare richiesto dal consumatore al venditore al momento sottoscrizione contratto), conformi a descrizione fatta dal venditore, possiedono requisiti del campione mostrato, presentano qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo riportate su pubblicità od etichettatura (Venditore non vincolato a tali informazioni se dimostra di non esserne a conoscenza, di aver corretto informazioni prima della conclusione contratto di vendita, decisione di acquisto del prodotto non condizionata da tali informazioni). Prodotto conforme, anche se presenta difetto, qualora consumatore “non poteva ignorarlo o se difetto deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore stesso”.

      Difetto di conformità anche se dipende da imperfetta installazione del bene se questo compreso

      nel contratto di vendita, sia se installazione dipende da venditore, sia se installato da

      consumatore con carenza di istruzioni. In caso di difetto di conformità al momento consegna

      bene, consumatore ha diritto:

–          ripristino senza spese della conformità o sostituzione del bene. Riparazione o sostituzione del bene non deve essere eccessivamente oneroso per venditore (tenuto conto del valore del bene, entità difetto, eventualità che rimedio alternativo attuato senza inconvenienti per consumatore) ed eseguite in tempi congrui da richiesta consumatore (Non causare eccessivo inconveniente a questo tenuto conto natura del bene e scopo del suo acquisto)

–          riduzione del prezzo o risoluzione del contratto in caso riparazione o sostituzione impossibile, o troppo onerosa, o venditore non vi ha provveduto nei termini prescritti, o riparazione e sostituzione ha recato notevoli danni al consumatore. Importo della riduzione calcolato in base ad uso del bene. Difetto di lieve entità non da diritto a risoluzione contratto

Dopo denuncia di difetto, venditore può offrire qualunque tipo di rimedio al consumatore, salvo che questi abbia già deciso tra quelli citati (Venditore obbligato a rispettare scelta utente), o possa accettare o meno proposta di rimedio del venditore.

Se difetto dipende da produttore o venditore precedente o qualsiasi altro intermediario, venditore finale ha diritto di regresso nei confronti degli altri operatori della filiera entro 1 anno da esecuzione della prestazione “per ottenere la reintegrazione di quanto prestato”.

Venditore è responsabile se difetto di conformità si manifesta entro 2 anni da consegna del bene.

Consumatore perde diritto di risarcimento se non denuncia al venditore difetto di conformità entro 2 mesi dal manifestarsi difetto (denuncia non necessaria se venditore riconosce esistenza del difetto o suo occultamento). Difetti manifestatisi entro 6 mesi da consegna del bene si presumono già esistenti al momento vendita, salvo che “tali ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o del difetto di conformità”. Azioni di rivalsa del consumatore si prescrive entro 26 mesi da consegna bene.

Garanzia convenzionale vincola “chi la offre nelle modalità indicate nella pubblicità”, assicurando inoltre che consumatore titolare diritti di risarcimento indipendentemente da garanzia prestata. Garanzia disponibile per scritto, su richiesta consumatore, evidenziando oggetto garanzia, modalità per farla valere, durata, estensione territoriale, nome della ditta e domicilio di chi la offre.

È nullo “ogni patto volto ad escludere o limitare i diritti di risarcimento” (Nullità riconosciuta dal giudice), salvo limitare almeno ad 1 anno dalla consegna del bene la responsabilità di venditore. Nulla ogni clausola relativa a norme vigenti in Paese extraCE che priva consumatore del diritto di risarcimento;

17)     composizioni extragiudiziali delle controversie tra consumatore e professionista. Ministero Sviluppo Economico comunica a Commissione CE elenco degli Organi di composizione extragiudiziale (In questo rientrano anche le Camere di Commercio). Clausole contrattuali che impongono il ricorso agli Organi extragiudiziali per comporre le controversie non debbono considerarsi non vessatorie, purché consumatore non venga privato di diritto di adire al giudice competente “qualunque sia l’esito delle procedure di composizione extragiudiziale”.

Nullo qualunque patto in contrasto con la disposizione del codice civile.

Pratica commerciale (cioè qualsiasi azione, omissione, condotta, dichiarazione, comunicazione commerciale intrapresa tra professionista e consumatore, nonché tra professionista e microimprese, cioè società esercitante anche a titolo individuale o familiare attività economica con meno di 10 persone e fatturato/bilancio inferiore a 2.000.000 €) è considerata scorretta se è “contraria alla diligenza professionale, è falsa od idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio o gruppo di consumatori”, a cui è indirizzata.

Pratiche commerciali scorrette si suddividono in:

  1. a)       ingannevoli in quanto contengono informazioni non corrispondenti al vero o che pur veritiere possono indurre in errore consumatore medio a livello:

–          esistenza o natura del prodotto;

–          caratteristiche principali del prodotto (v. Disponibilità, vantaggi, rischi, composizione, accessori, assistenza post vendita, trattamento dei reclami, metodo e data di fabbricazione o della prestazione, consegna, usi, quantità, descrizione, origine geografica, risultati attesi dal suo uso);

–          prezzo o modo con cui questo calcolato o esistenza di specifico vantaggio legato al prezzo;

–          necessità di manutenzione, ricambio, sostituzione, riparazione;

–          natura, qualifica, diritti del professionista o suo agente (identità, patrimonio, capacità, status, affiliazione o collegamenti e diritti di proprietà industriale, commerciale, intellettuale, premi e riconoscimenti);

–          diritti del consumatore compreso diritto di sostituzione o rimborso;

–          attività commerciale che genera confusione con prodotti, marchi, denominazione sociale ed altri segni distintivi di concorrente (v. pubblicità comparativa illecita);

–          mancato rispetto da parte professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta;

–          omissione di informazione a consumatore su pericolosità per salute e sicurezza di questi del prodotto (in particolare se attività commerciale rivolta a bambini ed adolescenti);

–          omissione di informazioni rilevanti o loro presentazione in termine “oscuro, incomprensibile, ambiguo, intempestivo”, in modo da non consentire al consumatore medio di “prendere una decisione consapevole” o viceversa “a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”. Nel caso di invito all’acquisto occorre almeno fornire informazioni su caratteristiche principali del prodotto, indirizzo ed identità del professionista, prezzo comprensivo di imposte, modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami, esistenza diritto di recesso dal contratto;

–          esibizione di marchio di fiducia o marchio di qualità senza aver ottenuto la relativa autorizzazione;

–          dichiarazione di disponibilità di codice di condotta od autorizzazione, approvata da Organismo pubblico quando non è vero;

–          dichiarazione di fornire prodotto a determinato prezzo quando professionista è a conoscenza di non poter fornire quel prodotto o prodotti equivalenti a quel prezzo “entro un periodo ed in quantità ragionevole”, o si rifiuta di mostrare articolo proposto al consumatore, o si rifiuta di accettare ordini per tale articolo o di consegnarlo in tempi ragionevoli, o effettua dimostrazione con campione concorrente difettoso;

–          dichiarazione non veritiera di prodotto concorrente disponibile solo per limitato periodo di tempo o a condizioni particolari;

–          offrire assistenza post vendita in lingua diversa da quella di vendita senza averlo preventivamente comunicato a consumatore;

–          affermare, contrariamente  al vero, che la vendita del prodotto è lecita;

–          presentare diritti concessi al consumatore per legge come una propria offerta;

–          formulare affermazioni inesatte in merito a natura e portata dei rischi per sicurezza personale del consumatore e famiglia;

–          promuovere prodotto simile a quello fabbricato da altro produttore in modo da far credere al consumatore che “prodotto fabbricato dello stesso produttore”;

–          affermare contrariamente al vero che professionista concorrente è in procinto di cessare attività o di traslocare;

–          affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vendita in giochi basati sulla sorte;

–          affermare, contrariamente al vero, che prodotto ha capacità di curare malattia, disfunzioni, malformazioni;

–          comunicare informazioni in esatte in condizioni di mercato in modo da indurre consumatore all’acquisto a condizione meno favorevoli di quelle normali di mercato;

–          affermare che acquisto prodotto abbinato a concorso a premi senza poi “attribuire” premi descritti o equivalente ragionevole;

–          descrivere prodotto come gratuito o senza alcun onere quando invece consumatore deve pagare supplemento di prezzo per ritirare o farsi recapitare il prodotto;

–          includere nel materiale promozione fattura o analoga richiesta di pagamento “facendo credere a consumatore di aver già ordinato il prodotto;

–          dichiarare o lasciare credere, contrariamente al vero, che professionista non agisce nel quadro della sua attività commerciale, ma come consumatore;

–          lasciare intendere, contrariamente al vero, che servizio post vendita disponibile in uno Stato membro diverso da quello in cui prodotto è venduto;

  1. b)       azione commerciale è aggressiva se “tenuto conto delle caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso ricorso alla forza fisica o in debito condizionamento, limita la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio” e quindi lo induce a prendere decisione commerciale “che non avrebbe altrimenti preso”. Sono considerate aggressive le seguenti pratiche:

–          creare pressione su consumatore che non può lasciare locali commerciali fino a conclusione del contratto;

–          effettuare visite presso abitazione consumatore ignorando inviti del consumatore a lasciare sua residenza o a non ritornarvi “fuorché nelle circostanze e nelle misure giustificate dalla legge ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale”;

–          effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, fax, posta elettronica “fuorché nelle circostanze e nella misura in cui sono giustificate dalla legge ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale”;

–          imporre a consumatore che intende presentare richiesta di risarcimento del danno in virtù di polizza di assicurazione di esibire documenti “non considerati pertinenti per stabilire fondatezza della richiesta o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza al fine di dissuadere consumatore da esercizio dei suoi diritti contrattuali”;

–          includere in messaggio pubblicitario esortazione diretto ai bambini affinché acquistino o convincano genitori ad altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;

–          esigere pagamento immediato o differito o restituzione o custodia di prodotti che professionista ha fornito, ma che consumatore non ha richiesto;

–          informare consumatore che se non acquista prodotto o servizio “saranno in pericolo lavoro o sussistenza del professionista”;

–          lasciare intendere che consumatore ha vinto, o vincerà un premio “compiendo una determinata azione”, mentre in effetti non esiste nessun premio o vincita equivalente o che tale premio o vincita “è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore”.

Istituita Autorità garante della concorrenza e del mercato che d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta violazioni alle presenti norme, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti (fermo restando possibilità di ricorrere a risoluzione giudiziale ed extragiudiziale delle controversie inerenti a rapporto di consumo presso organi di Camera di Commercio). Autorità garante, sentite Associazioni di categoria e Camere di Commercio interessate o loro Unioni, dichiara “vessatorietà di clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o sottoscrizione di modelli, moduli, formulari”. Provvedimento che attesta vessatorietà diffusa, anche per estratto su sito internet di Autorità e di operatore che adotta clausole e mediante ogni mezzo in grado di informare consumatore.

Imprese interessate possono interpellare in via preventiva Autorità in merito vessatorietà o meno di clausole che si intende usare nei rapporti commerciali con consumatori. Autorità si pronuncia entro 120 giorni. Clausole ritenute non vessatorie non possono più essere oggetto di intervento di Autorità, fermo restando “responsabilità del professionista nei confronti di consumatori”. Professionista contro decisioni di Autorità può fare ricorso a giudice amministrativo, che può decidere in merito a validità di clausole vessatorie e risarcimento del danno. Autorità emana regolamento interno in cui definisce modalità di interpello, di consultazione Associazione di categoria e Camere di Commercio, istruttoria “in modo da garantire contraddittorio ed accesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza”

A tal fine Autorità può avvalersi della Guardia di Finanza. Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, comunicando apertura di istruttoria al professionista e/o proprietario del mezzo che ha diffuso pubblicità e chiedendo:

  1. a)       eventuali informazioni a soggetti terzi al fine dell’accertamento dell’infrazione;
  2. b)       prove al professionista ad attestazione della correttezza della pratica commerciale attuata, o “che egli non poteva ragionevolmente prevedere impatto della pratica commerciale sui consumatori”. Se tale prova non fornita o ritenuta insufficiente, pratica si intende irregolare.

Se pratica commerciale prevede passaggio a mezzo stampa o radiotelevisione, Autorità chiede parere dell’Autorità per le garanzie nella comunicazione.

Autorità può ottenere dal professionista impegno “a porre fine ad infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminarne profili di illegittimità” (Impegno pubblicato e reso manifesto a consumatore).

Se pratica commerciale ritenuta scorretta, Autorità ne vieta diffusione o continuazione, nonché impone a professionista pubblicazione di dichiarazione rettificativa “in modo da impedire che pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti”.

Ricorsi contro decisioni Autorità a giudice amministrativo del luogo di residenza/domicilio di consumatore. Se diritto applicabile è quello di Stato membro, consumatori residenti in Italia non  rinunciano a diritti nazionali ed eventuali clausole contrattuali che tendono ad escludere o limitare tali diritti non vincolano consumatore. Pagamento delle sanzioni applicate deve avvenire entro 30 giorni da notifica provvedimento di Autorità.

Associazioni imprenditoriali e professionali possono adottare per “una o più pratiche commerciali o uno o più settori imprenditoriali”, codice di condotta “che definiscono il comportamento del professionista” (in particolare per “protezione dei minori e salvaguardia della dignità umana”) e specificano Organismo di autocontrollo.

Codici di condotta comunicati a consumatore e ad operatori del settore e conservati dal responsabile del codice con indicazione degli aderenti.

Consumatore e concorrenti e loro Associazioni prima di rivolgersi ad Autorità garante o Magistratura possono “convenire con professionista” di ricorrere ad Organismo interno del codice di condotta per trovare “risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare continuazione della pratica commerciale scorretta”. Tale procedura non pregiudica comunque possibilità di adire ad Autorità o giudice competente (eventualmente può sospendere tale ricorso fino a quando Organismo di autodisciplina non si pronuncia. In attesa di tale decisione stessa Autorità può disporre sospensione procedimento per non oltre 30 giorni).

Diritti individuali omogenei dei consumatori, nonché interessi collettivi tutelabili anche “attraverso azioni di classe”. Ciascun componente di classe, anche mediante  Associazione a cui viene dato mandato o comitato a cui si partecipa, può agire “per accertamento della responsabilità e condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni” azioni di classe tutela:

1)       diritti contrattuali di una pluralità di consumatori ed utenti che si trovano in situazione omogenea nei confronti di stessa impresa;

2)       diritti omogenei di consumatore finale di determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore “anche a prescindere da diretto rapporto contrattuale”;

3)       diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante a consumatori ed utenti da pratiche commerciali scorrette o comportamenti non concorrenziali.

Consumatori che intendono avvalersi “azioni di classe” inviano comunicazione via fax, posta certificata elettronica.

Atto di adesione ad “azione di classe” comporta “rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata su medesimo titolo” e provvede a “elezione del domicilio, indicazione elementi costitutivi del diritto con relativa documentazione probatoria” (Atto depositato in cancelleria del Tribunale ordinario di capoluogo Regione dove ha sede impresa; prescrizione decorre da notifica domanda e per chi aderisce successivamente da atto di adesione). Domanda va notificata anche ad Ufficio pubblico ministero del Tribunale “che può intervenire solo per giudizio di ammissibilità” espresso dal Tribunale in sede di 1° udienza. Giudizio sospeso se “è in corso istruttoria davanti ad Autorità indipendente o giudice amministrativo”. Domanda dichiarata inammissibile se manifestamente infondata, o sussiste conflitto di interessi, o giudice non ravvisa omogeneità diritti individuali da tutelare, o proponente non in grado di tutelare interessi della classe con conseguente definizione delle spese e della pubblicità in merito a decisione presa “a cura e spese del soccombente”. Contro ordinanza su ammissibilità ricorso entro 30 giorni da notifica a Corte di Appello, che decide nei successivi 40 giorni. Se domanda ammessa, Tribunale fissa:

1)       termine e modalità della pubblicità “ai fini adesione degli appartenenti alla classe”;

2)       diritti individuali oggetto di giudizio, specificando criteri in base ai quali soggetti che chiedono ad aderire sono inclusi o meno nella azione di classe;

3)       termine, non oltre 120 giorni da quello di pubblicità, per depositare atti in cancelleria;

4)       modalità invio ordinanza a Ministero Sviluppo Economico per pubblicazione su sito internet;

5)       modalità della procedura “assicurando nel rispetto del contraddittorio, equa, efficace e sollecita gestione del processo”;

6)       misure atte ad evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove od argomenti;

7)       pubblicità ritenuta necessaria a tutela di aderenti;

8)       istruzione probatoria ed ogni altra questione di rito.

Se accoglie domanda Tribunale pronuncia sentenza di condanna, definendo somme dovute a coloro che hanno aderito ad azione o definisce criterio di calcolo per liquidazione suddette somme, fissando termine (Non oltre 90 giorni), affinché parti addivengono ad un accordo su liquidazione del danno (Verbale di accordo sottoscritto dalle parti e del giudice, costituisce titolo esecutivo). Scaduto termine fissato senza accordo tra le parti, giudice, su istanza di una delle parti, liquida somme dovute a singoli aderenti.

Se accolta azione di classe nei confronti di gestori di servizi pubblici o pubblica utilità, Tribunale tiene conto di quanto prescritto “nelle relative carte dei servizi emanate”. Sentenza diviene esecutiva dopo 180 giorni da pubblicazione.

Pagamento di somme dovute esenti da “ogni diritto e incremento anche per accessori di legge maturati dopo pubblicazione sentenza”.

Se interviene Corte di Appello questa nella sua decisione tiene conto di entità somma dovuta gravante su debitore, numero creditori, “connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame”. In attesa della sentenza passata in giudicato, Corte può disporre che somma dovuta dal debitore depositata e vincolata. Sentenza della Corte passata in giudicato vale nei confronti di tutti gli aderenti, mentre è ammessa azione individuale nei confronti della Corte da parte di chi non aderisce ad azione collettiva.

Dopo termine fissato da giudice vietato proporre “ulteriori azioni di classe per medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa”; proposte di ricorso pendenti sono riunite d’ufficio davanti a stesso Tribunale, altrimenti giudice ordina cancellazione della causa dal ruolo e fissa termine di non oltre 60 giorni per riassunzione davanti a giudice.

Rinunce e transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano diritti di aderenti ad “azione di classe” che non hanno conciliato; diritti salvi anche in caso di estinzione del giudizio o chiusura anticipata del processo.

Se impresa non comunica offerta entro termine, o consumatore non accetta offerta entro 60 giorni da comunicazione, Presidente Tribunale costituisce camera di conciliazione per determinazione somma da corrispondere o restituire ai consumatori che ne fanno domanda. Camera di conciliazione stabilisce “modi, termini ed ammontare da corrispondere a singoli consumatori od utenti”, redigendo verbale di conciliazione che costituisce titolo esecutivo.

Autorità ed Associazioni imprenditoriali e professionali comunicano a Ministero Sviluppo Economico decisione prese, che provvede ad inserire nel proprio sito: informazioni su meccanismi di reclamo e ricorso disponibile; Autorità od Organizzazioni a cui ci si può rivolgere per avere informazioni; estremi e sintesi delle decisioni prese riguardo a controversie.. Disposizioni presenti non escludono, né limitano diritti del consumatore attribuiti da altre norme giuridiche, comprese quelle del codice civile in tema di validità, formazione, efficacia dei contratti

Il D.Lgs. 73/92 vieta l’immissione sul mercato, commercializzazione, importazione, fabbricazione ed esportazione di prodotti che avendo aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono sicurezza e salute del consumatore. Autorità competente informano Ministero Attività Produttive circa necessità di ritirare prodotto dal mercato, provvedendo a fornire descrizione del prodotto e dei motivi della decisione adottata.

In base a D.Lgs. 21/14 Ministero Sviluppo Economico informa Commissione Europea delle disposizioni di protezione dei consumatori più rigorose di quelle previste da:

–          Direttiva 93/13/CE in materia di clausole vessatorie nei contratti con consumatori, in particolare quelle disposizioni che estendono valutazione di abusività a clausole contrattuali negoziate individualmente, adeguatezza di prezzo o remunerazione o contenenti liste di clausole contrattuali da considerare abusive;

–          Direttiva 99/44/CE su taluni aspetti di vendita e garanzie di beni di consumo se tali disposizioni riguardano termini di durata di garanzia legale in vendita beni di consumo nuovi od usati

Sanzioni:

Se commercializzato prodotto o confezione senza la prescritta autorizzazione: multa da 516 a 25.823 € tenendo conto “prezzo di listino di ciascun prodotto e numero totale delle unità poste in vendita”.

Chiunque non indica prezzo per unità di misura: multa da 500 a 3.000 €. €

Venditore di bene immobile con diritto di godimento reale che non rispetta norme: multa da 500 a 3.000 € + sospensione da 15 giorni a 3 mesi in caso di ripetute violazioni.

Produttore o distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi: arresto da 6 mesi a 1anno + multa da 10.000 a 50.000 €. €

Produttore o distributore che non rispetta provvedimenti emanati da Amministrazioni pubbliche: multa da 10.000 a 25.000 €. €

Produttore o distributore che non assicura collaborazione nei controlli pubblici su sicurezza dei prodotti: multa da 2.500 a 40.000 €. €

Produttore o distributore che violano disposizioni in materia di controllo della sicurezza sui prodotti immessi sul mercato: multa da 1.500 a 30.000 € €

Chiunque fabbrica immette sul mercato, commercializza, importa od esporta prodotti che pur non essendo alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensione tale da farli apparire come prodotti alimentari così da determinare il rischio che vengano ingeriti o succhiati con pericolo per salute consumatori: arresto fino a 6 mesi o multa da 150 a 1.000 € €

Sanzioni:

Se professionista non adempie ad informare su eventuali spese aggiuntive o costi di restituzione dei beni: consumatore non è tenuto a sostenere tali spese

In caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, nel fornire informazioni o documentazioni richieste da Autorità, od in caso di inottemperanza a disposizioni di Autorità: multa da 2.000 a 20.000 € €

In caso fornite informazioni o documentazioni non veritiere ad Autorità: multa da 4.000 a 40.000 € €

In caso di mancata diffusione di clausola contrattuale ritenuta vessatoria nei confronti consumatori: multa da 5.000 a 50.000 €.

In caso di pratica commerciale riconosciuta scorretta da Autorità garante concorrenza: multa da 5.000 a 5.000.000 €€ in relazione a gravità e durata della violazione. Nel caso pratica commerciale possa comportare pericolo per salute o sicurezza o suscettibile di raggiungere, direttamente od indirettamente, minori od adolescenti: multa minima di 50.000 €. Nel caso di messaggi pubblicitari riconosciuti scorretti: Autorità fissa termini per loro adeguamento su confezioni dei prodotti

Professionista che non rispetta provvedimenti di urgenza o divieti o rimozione degli effetti della pratica commerciale, o dell’impegno preso nei confronti di Autorità pubblica di porre fine a pratica scorretta: multa da 10.000 a 5.000.000 €. Nel caso di recidiva: sospensione attività di impresa per non oltre 30 giorni