CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI

CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI ( LR 4/07)                    (enti 53)

 

Soggetti interessati:

Regione, Provincia, Comuni

Iter procedurale:

Regione con LR 4/07  istituisce, presso la sede dell’Assemblea regionale, il Consiglio delle autonomie locali (CAL), composto da:

  • Presidenti delle Province
  • Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia
  • 17 Sindaci in rappresentanza dei Comuni marchigiani eletti da assemblee dei Sindaci di ogni Provincia (Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia partecipano senza diritto di voto),  il cui numero è fissato da Presidente di Assemblea regionale in proporzione alla popolazione residente in ogni Provincia (dati ISTAT),  distinguendo tra Comuni con più o meno di 5000 abitanti. Rappresentanti eletti in modo da assicurare un’equilibrata rappresentanza dei Comuni appartenenti ad ogni classe demografica. Sindaci esprimono 1 voto e risultano  eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti (a parità di voti si procede al ballottaggio), comunque nel rispetto del pluralismo politico e di genere.
  • 3 Presidenti di Unioni montane ricadenti in 3 distinte Province in rappresentanza delle Unioni Montane eletti dall’assemblea dei Presidenti di Unioni montane, convocata dal Presidente di Unione Montana con maggior popolazione residente. Ogni Presidente può esprimere al massimo due preferenze.

LR 23/18, modificando LR 4/07, stabilisce che rappresentanza nel CAL può corrispondere ad un’unica tipologia di Ente locale, per cui in caso di sovrapposizione tra componenti di diritto e componenti eletti occorre esercitare un’opzione nei 3 giorni successivi alla nomina.

Componenti del Consiglio possono delegare a partecipare alle sedute di CAL: Vice Presidenti o consiglieri di Provincia; Vice Sindaci o Presidenti dei rispettivi Consigli comunali; Assessori di Unioni Montane.

Presidente di Assemblea regionale costituisce il CAL convocando la seduta di insediamento entro 30 giorni dalle suddette elezioni.

CAL, elegge nella 1° seduta il Presidente e 2 Vice Presidenti (con votazioni a scrutinio segreto), appartenenti alle diverse tipologie di Enti locali presenti nel CAL stesso, che durano in carica 30 mesi. Elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il CAL (dopo la 3° votazione viene eletto il candidato con il maggior numero dei voti, ed in caso di parità il più giovane),  mentre quella del Vice Presidente avviene a maggioranza dei voti validi espressi (a parità di voti, eletto il più giovane).

CAL approva a maggioranza dei componenti il regolamento interno, con cui definisce: competenze dei Presidenti e VicePresidenti; organizzazione e modalità del suo funzionamento (compresa adozione delle delibere, sempre a maggioranza dei voti validi espressi, purchè “non vi sia il voto contrario della maggioranza dei componenti appartenenti ad una tipologia di Enti locali”); equo concorso dei rappresentanti delle diverse tipologie di Enti locali al funzionamento del CAL. Proposta di regolamento, prima della sua approvazione, inviata alla Giunta che può formulare osservazioni “per i profili attinenti al raccordo procedurale tra attività del CAL e del Consiglio regionale”.

Rinnovo del CAL avviene seguendo la stessa procedura, entro 90 giorni dalla elezione della maggioranza dei Comuni della Regione, con convocazione a tal fine dell’Assemblea dei rappresentanti dei Comuni e delle Unioni Montane entro 60 giorni. Presidente di Assemblea regionale può rinnovare CAL con presenza di almeno 80% dei suoi componenti, fermo restando che fino al rinnovo resta in carica il CAL precedente.

Componenti del CAL decadono in caso di cessazione dalla carica di Presidente di Provincia, o di Unione montana, o di Sindaco, con Presidente di Assemblea regionale che provvede alla loro sostituzione con i “successivi titolari alla carica medesima” (A tal fine convoca  assemblea dei Sindaci e dei Presidenti di Unioni montane entro 60 giorni da cessazione dalla carica), fermo restando che fino alla loro sostituzione rimangono in carica i vecchi rappresentanti.

CAL  può chiedere intervento di Regione e di Enti locali alle proprie sedute, per acquisire informazioni utili allo svolgimento della propria attività.

Alle  riunioni di CAL possono intervenire Presidente ed Assessori di Giunta regionale, nonché Consiglieri regionali.

CAL svolge seguenti compiti:

  1. esercita funzioni di iniziativa su leggi regionali
  2. esprime pareri sulle proposte inviate (contestualmente alla loro assegnazione alle competenti Commissioni consiliari) dal Presidente di Consiglio regionale riguardanti: bilancio di previsione; atti di programmazione economico finanziaria; conferimento di funzioni o modifica del riparto di competenze tra Enti locali e tra questi e Regione (in caso di parere negativo di CAL, Assemblea regionale può approvare atto solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti); atti di programmazione generale e settoriale (compresi quelli relativi ai finanziamenti UE). Parere di CAL è espresso nei termini  e secondo le modalità fissate nel regolamento interno del Consiglio regionale.
  3. esprime parere a Giunta regionale  nei casi  di: esercizio di potere sostitutivo di questa  nei confronti degli Enti locali in adempimenti in merito alle funzioni assegnate   da Regione; accordi di programma quadro ed intese istituzionali di programma che coinvolgono l’assetto territoriale; regolamenti di interesse degli Enti locali; criteri di riparto delle risorse agli Enti locali;  atti di indirizzo e programmazione che incidono sulle funzioni degli Enti locali. CAL esprime parere entro 20 giorni da invio degli atti da parte di Giunta (Presidente di Giunta può ridurre o prorogare tale termine fino a 30 giorni). Trascorso tale termine, atto adottato prescindendo dal parere di CAL. Copia degli atti sempre inviata ad Assemblea regionale
  4. esprime pareri su atti diversi dai precedenti richiesti da Assemblea o da Giunta Regionale
  5. invia ad Assemblea e Giunta regionale le proprie osservazioni in merito ad atti di competenza
  6. elabora un rapporto annuale, che presenta ad Assemblea regionale, su attività svolta ed effetti prodotti dalle politiche regionali suglienti locali
  7. segnala a Presidente di Giunta regionale eventuali lesioni dell’autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche per promuovere questioni di legittima o conflitti di attribuzione davanti a Corte Costituzionale

Entità aiuto:

Assemblea regionale assicura il funzionamento di CAL,  assegnandogli  idonee risorse materiali e dotazione di organico

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