CENTRI PRIVATI RIPRODUZIONE FAUNA (Legge 157/92; L

CENTRI PRIVATI RIPRODUZIONE FAUNA (Legge 157/92; L.R. 7/95 art. 14)    (caccia12)

Soggetti interessati:

Aziende agricole, singole o associate, cooperative che intendono promuovere centri privati di riproduzione delle fauna selvatica allo stato naturale.

Iter procedurale:

Interessati chiedono a Regione istituzione nei propri terreni centri privati di riproduzione, allegando:

–          disciplinare contenente prescrizioni per esercizio attività;

–          planimetria catastale del territorio interessato;

–          relazione tecnica su ambiente da vincolare ed attività da svolgere;

–          atto comprovante titolo di proprietà o di possesso dei fondi;

–          versamento tassa di concessione regionale per rilascio e rinnovo autorizzazione.

Regione, sentita Commissione tecnica venatoria e verificata rispondenza centri privati di riproduzione con pianificazione venatoria provinciale, ne approva istituzione.

Nei centri privati di riproduzione è vietata la caccia, ma è consentita “cattura con qualsiasi mezzo di animali vivi allevati appartenenti a specie cacciabili” da parte di dipendenti o titolari dell’azienda agricola o da personale da questa autorizzato.

Regione ha diritto di prelazione su acquisto fauna selvatica prodotta in tali centri. A tal fine comunica ai centri privati di riproduzione entro 30 Novembre proprio fabbisogno.

Autorizzazione revocata da Provincia qualora titolare impresa agricola:

a)       non rispetta diritto prelazione della Regione;

b)       eserciti attività venatoria o ne consenta a terzi l’esercizio;

c)       non rispettate disposizioni impartite con provvedimenti di autorizzazione.

Prima di procedere ad atto di revoca, Regione assegna ad interessato 30 giorni per eventuali deduzioni.

Confini centro privato di riproduzione delimitati con tabelle perimetrali recanti scritta “Centro privato di produzione selvaggina – Divieto di caccia”.

Sanzioni:

Chiunque esercita la caccia senza autorizzazione all’interno di un centro privato di riproduzione: multa da 150 a 900 €. Se infrazione nuovamente commessa: multa da 250 a 1.500 €; in caso di ulteriore infrazione: multa da 350 a 2.100 €. Sanzione ridotta di 1/3 se fatto commesso in area confinante con ambito territoriale di caccia libera. In caso di recidiva, sospensione per 1 anno della licenza di porto di fucile da caccia.

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