CASEINA E PRODUZIONE FORMAGGI (Reg

CASEINA E PRODUZIONE FORMAGGI (Reg. 1234/07, 760/08)  (formag04)

Soggetti interessati:

Operatori che intendono utilizzare caseina e caseinati nella produzione di formaggi fusi, formaggi fusi grattuggiati, formaggi fusi in polvere nella percentuale massima di 80% (Percentuale calcolata su peso di formaggio prodotto da impresa durante periodo di 6 mesi), comunque formaggio con aggiunta di caseina e caseinati non superano rapporto proteine del siero di latte/proteine di caseina e rispettano legislazione nazionale su impiego di caseina e caseinati.

Iter procedurale:

Operatore invia richiesta di autorizzazione a MI.P.A.F., tramite Servizio Decentrato Agricoltura, per impiego di caseina e caseinati nella produzione di uno o più formaggi, allegando dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante impegno a:

a)          fornire dichiarazione di Autorità competente circa quantitativi e tipi di formaggi fabbricati e quantitativi di caseina e caseinati incorporati nei vari prodotti;

b)          tenere contabilità di magazzino che consente di accertare quantitativi e tipi di formaggi fabbricati, quantitativi di caseina e caseinati acquistati e/o fabbricati e loro destinazione e/o utilizzazione.

Servizio Decentrato verifica idoneità stabilimento ed inoltra parere a MI.P.A.F. che rilascia autorizzazione (Riportando numero ordine di impresa o stabilimento) per 1 o più tipi di formaggi in conformità a domanda inviata, avente validità di 12 mesi, rinnovabile automaticamente in mancanza di revoca specifica.

Imprese autorizzate debbono:

a)          presentare ogni mese dichiarazione a Servizio Decentrato circa quantitativo e tipo di formaggio ottenuto e quantitativi di caseina incorporati nei vari prodotti nel corso del mese precedente;

b)          tenere appositi registri di magazzino in cui annotare origine, composizione, quantità di materie prime impiegate nella fabbricazione dei formaggi, quantitativi e tipi di formaggio prodotti;

c)          impiegare caseina e caseinati nella percentuale massima di incorporazione fissata da CE. Fino a 31/12/2008 percentuale ridotta a 5% per: formaggio fuso; formaggio fuso grattuggiato fabbricato con processo continuo senza aggiunta di formaggio fuso fabbricato precedentemente; formaggio fuso in polvere fabbricato con processo continuo senza aggiunta di formaggio fuso fabbricato precedentemente;

d)          consentire controlli di tipo amministrativo e fisico ad AGEA.

A.G.E.A., tramite Servizi Decentrati, esegue sopralluoghi senza preavviso presso imprese autorizzate (Almeno 1 volta ad anno) per accertare veridicità dati riportati in registro di magazzino con documenti contabili e scorte. AGEA può effettuare prelievo di campioni al fine di verificare veridicità delle informazioni.

AGEA può eseguire controlli casuali anche su imprese che producono formaggio e non hanno autorizzazione.

In caso di irregolarità riscontrate, immediata comunicazione a MI.P.A..F.

MI.P.A.F. comunica a CE:

–               ogni trimestre numero autorizzazioni rilasciate e/o revocate; 

–               quantitativi di caseine e caseinati dichiarati ai fini di autorizzazione per diversi tipi di formaggio e quantità di formaggio prodotta;

–               quantitativi di caseina e caseinati impiegati senza rispettare percentuali o senza autorizzazione

Sanzioni:

Chiunque impiega caseina e caseinati senza autorizzazione o non rispetta percentuale massima di incorporazione: multa pari a 110% differenza tra valore del latte scremato necessario per produzione di 100 kg. di caseina e caseinati, derivante dal prezzo di mercato del latte scremato in polvere, e prezzo di mercato di caseina e caseinati. Multa fissata in 22 EUR/100 kg. di caseine e caseinati versata ad AGEA che detrae importo da FEAGA.

 

 

 

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