CASEINA E CASEINATI (Legge 167/17)
Soggetti interessati:
Chiunque intende produrre:
- “caseina acida alimentare”, cioè prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio ed essiccazione del coagulo acido precipitato del latte scremato, o da altri prodotti ottenuti dal latte
- “caseina presamica alimentare”, cioè prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio, essiccazione del coagulo del latte scremato ed altri prodotti ottenuti dal latte (coagulo ottenuto tramite reazione del presame o di altri enzimi coagulanti)
- “caseinati alimentari”, cioè prodotti del latte ottenuti dall’azione della caseina alimentare, o dal coagulo della cagliata di caseina alimentare con agenti neutralizzanti seguita da essiccatura
Iter procedurale:
Legge 167/17 ad art. 12 disciplina la produzione e commercializzazione di caseina e caseinati destinati all’alimentazione umana e loro miscele.
Caseine e caseinati venduti in imballaggi chiusi, su cui riportate, in caratteri ben visibili, leggibili, indelebili, le seguenti indicazioni:
- denominazione del prodotto, seguita per i caseinati alimentari dall’indicazione dei cationi elencati in Allegato II di Direttiva UE 2005/2203
- quantità netta dei prodotti (espressa in kg o gr)
- nome o ragione sociale ed indirizzo del produttore o venditore del prodotto (se operatore non residente in UE, nome ed indirizzo di importatore del prodotto in UE)
- Paese di origine, in caso di prodotti importati da Stati terzi
- partita di prodotti o data di fabbricazione
- per prodotti commercializzati in miscela:
- dicitura “miscela di …..”, (in ordine decrescente) seguita dai vari prodotti di cui la miscela è composta per caseinati alimentari: indicazione dei cationi elencati in Allegato II di Direttiva UE 2015/2203 e del tenore di proteine
- quantità netta dei prodotti (espressa in Kg o gr)
Se viene superato il tenore minimo delle proteine del latte stabilito nella Direttiva UE 2015/2203, occorre indicarlo in modo adeguato sull’imballaggio o dei recipienti e/o sulle etichette dei prodotti.
Lotti di prodotti fabbricati prima del 27/11/2017 con etichette (stampate prima di tale data) non conformi, sono commercializzabili fino ad esaurimento delle scorte, comunque non oltre il 27/05/2018. Ammesso l’utilizzo di etichette e materiali di confezionamento non conformi, purchè vengano integrati con le informazioni prescritte dalla Legge 167/17 mediante apposizione di etichette adesive inamovibili.
MISA, MIPAAF, Regioni, ASL provvedono ad accertare le violazioni e ad irrogare le sanzioni per il mancato rispetto della Legge 167/17.
Sanzioni:
Chiunque utilizza nella preparazione degli alimenti, caseine e caseinati che non soddisfano le norme della Direttiva UE 2015/2203: multa da 1000 a 10.000 €. Sanzione non applicata a quanti utilizzano caseine e caseinati in confezioni originali, se la mancata prescrizione riguarda i “requisiti intrinsechi o la composizione dei prodotti, o le condizioni interne dei recipienti, purché utilizzatore non sia a conoscenza della violazione, e confezione originale non presenti segni di alterazione”.
Chiunque pone in commercio, con le denominazioni di cui sopra o con denominazioni similari che possono indurre in errore l’acquirente, prodotti non rispondenti ai requisiti di legge: multa da 500 a 5.000 €.
Chiunque denomina ed etichetta caseine e caseinati legalmente commercializzati per usi non alimentari, in modo da indurre in errore l’acquirente circa la loro natura, o qualità, o uso: multa da 500 a 5.000 €.