CASEINA E CASEINATI

CASEINA E CASEINATI (Legge 167/17)

Soggetti interessati:

Chiunque intende produrre:

  1. “caseina acida alimentare”, cioè prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio ed essiccazione del coagulo acido precipitato del latte scremato, o da altri prodotti ottenuti dal latte
  2. “caseina presamica alimentare”, cioè prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio, essiccazione del coagulo del latte scremato ed altri prodotti ottenuti dal latte (coagulo ottenuto tramite reazione del presame o di altri enzimi coagulanti)
  3. “caseinati alimentari”, cioè prodotti del latte ottenuti dall’azione della caseina alimentare, o dal coagulo della cagliata di caseina alimentare con agenti neutralizzanti seguita da essiccatura

Iter procedurale:

Legge 167/17 ad art. 12 disciplina la produzione e commercializzazione di caseina e caseinati destinati all’alimentazione  umana e loro miscele.

Caseine e caseinati venduti  in imballaggi chiusi, su cui riportate, in caratteri ben visibili, leggibili, indelebili, le seguenti indicazioni:

  1. denominazione del prodotto, seguita per i caseinati alimentari dall’indicazione dei cationi elencati in Allegato II di Direttiva UE 2005/2203
  2. quantità netta dei prodotti (espressa in kg o gr)
  3. nome o ragione sociale ed indirizzo del produttore o venditore del prodotto (se operatore non residente in UE, nome ed indirizzo di importatore del prodotto in UE)
  4. Paese di origine, in caso di prodotti importati da Stati terzi
  5. partita di prodotti o data di fabbricazione
  6. per prodotti commercializzati in miscela:
  • dicitura “miscela di …..”, (in ordine decrescente) seguita dai vari prodotti di cui la miscela è composta per caseinati alimentari: indicazione dei cationi elencati in Allegato II di Direttiva UE 2015/2203 e del tenore di proteine
  • quantità netta dei prodotti (espressa in Kg o gr)

Se viene superato il tenore minimo delle proteine del latte stabilito nella Direttiva UE 2015/2203, occorre indicarlo in modo adeguato sull’imballaggio o dei recipienti e/o sulle etichette dei prodotti.

Lotti di prodotti fabbricati prima del 27/11/2017 con etichette (stampate prima di tale data) non conformi, sono commercializzabili fino ad esaurimento delle scorte, comunque non oltre il 27/05/2018. Ammesso l’utilizzo di etichette e materiali di confezionamento non conformi, purchè vengano integrati con le informazioni prescritte dalla Legge  167/17 mediante apposizione di etichette adesive inamovibili.

MISA, MIPAAF, Regioni, ASL provvedono ad accertare le violazioni e ad irrogare le sanzioni per il mancato rispetto della Legge 167/17.

Sanzioni:

Chiunque utilizza nella preparazione degli alimenti, caseine e caseinati che non soddisfano le norme della Direttiva UE 2015/2203: multa da 1000 a 10.000 €. Sanzione non applicata a quanti utilizzano caseine e caseinati in confezioni originali, se la mancata prescrizione riguarda i “requisiti intrinsechi o la composizione dei prodotti, o le condizioni interne dei recipienti, purché utilizzatore non sia a conoscenza della violazione, e confezione originale non presenti segni di alterazione”.

Chiunque pone in commercio, con le denominazioni di cui sopra o con denominazioni similari che possono indurre in errore l’acquirente, prodotti non rispondenti ai requisiti di legge: multa da 500 a 5.000 €.

Chiunque denomina ed etichetta caseine e caseinati legalmente commercializzati per usi non alimentari, in modo da indurre in errore l’acquirente circa la loro natura, o  qualità, o uso: multa da 500 a 5.000 €.

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