CASCIOTTA DI URBINO (Reg. 1107/1996; D.M. 8/6/17, 12/8/20, 18/11/20) (formag07)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF); Regione; Agenzia per servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM); Consorzio tutela Casciotta; Organismo di controllo (OdC); allevatori, produttori, stagionatori, porzionatori, confezionatori di formaggio “Casciotta di Urbino”
Iter procedurale:
Commissione UE riconosciuto con Reg. 1107/1996 come modificato da Reg. 1719/2020 la Denominazione di Origine Protetta “Casciotta di Urbino” il cui disciplinare di produzione approvato da MIPAAF con provvedimento 18/11/2020 prevede:
- zona di produzione: intera Provincia di Pesaro Urbino, nonché Comuni di Novafeltria, Talamello, S. Agata Feltria, Casteldelci, Maiolo, S. Leo, Pennabilli
- tecniche di lavorazione:
1) utilizzo di latte di pecora per 70-80% e latte di vacca intero per il restante 30-20% proveniente dalle seguenti:
– razze ovine: Sarda, Comisana, Massese, Vissana, Cornella bianca, Fabrianese, delle Langhe, Lacaune, Assaf, Pinzirita e relative meticce;
– razze bovine: Frisona italiana, Bruna italiana, Pezzata rossa, Jersey e relative meticce
Animali tenuti al pascolo o in stabulazione fissa ed alimentati con:
– in caso di vacche in lattazione, animali in asciutta, manze di oltre 7 mesi di età: foraggi freschi da prati stabili o avvicendati, fieni ottenuti da essiccamento in campo di essenze foraggiere, paglia di cereali, insilati, trinciati, fieni silo (comunque almeno 75% della sostanza secca di foraggi della razione giornaliera proveniente dalla zona di produzione); mangimi ottenuti da cereali e loro derivati, pastoni di mais, semi oleaginose e loro derivati, tuberi e radici, foraggi secchi, derivati dall’industria dello zucchero (compreso melasso e/o derivati ma solo come coadiuvante tecnologico ed appetibilizzante fino a 2,5% di sostanza secca della razione giornaliera); semi di leguminose; carrube essiccate e relativi derivati; grassi; sali minerali ed additivi (quali vitamine, oligoelementi, amminoacidi, aromatizzanti naturali, antiossidanti naturali) autorizzati da normativa vigente; lievito di birra inattivato (come supporto nelle premiacele). Foraggi (freschi od essiccati) e mangimi (concentrati o meno) debbono provenire per almeno 50% dalla zona di produzione di cui sopra;
– in caso di ovini: foraggi freschi o conservati (almeno 75% della sostanza secca della razione giornaliera proveniente dalla zona di produzione) e mangimi (concentrati o meno) provenienti per almeno 50% dalla zona di produzione;
2) latte coagulato a temperatura di 35 °C con caglio liquido e/o in polvere, con eventuale aggiunta di fermenti lattici;
3) cagliata posta in stampi idonei in modo da favorire lo spurgo del siero;
4) salatura effettuata a secco o in salamoia;
5) formaggio, eventualmente trattato in superficie con sostanze consentite dalle norme vigenti, posto a maturare per un periodo variabile di 15-30 giorni in ambiente a temperatura compresa tra 8 e 14 °C con umidità di 80-90% in relazione alle dimensioni della forma;
6) grasso sulla sostanza secca non inferiore a 45%;
- presentazione del formaggio da usare come formaggio da tavola:
1) forma: cilindrica a scalzo basso con facce arrotondate
2) dimensione: diametro della forma compreso tra 12-16 cm. con altezza dallo scalzo da 5 a 9 cm.;
3) aspetto esterno: crosta sottile (spessore pari a circa 1 mm.) non edibile;
4) colore paglierino ad avvenuta maturazione;
5) pasta: consistenza tenera e friabile, con lieve occhieggiatura, di colore bianco-paglierino al taglio;
6) sapore: dolce, caratteristico delle particolari procedure di produzione;
7) peso variabile da 800 a 1.200 gr. in relazione alle dimensioni della forma;
- tracciabilità del prodotto: monitoraggio di questo in ogni sua fase attraverso:
1) iscrizione di allevatori, produttori, stagionatori, porzionatori, confezionatori in appositi elenchi gestiti da Organismo di controllo;
2) denuncia tempestiva delle quantità prodotte
- commercializzazione del formaggio:
1) allo stato fuso in forma intera o porzionata recante etichetta (posta su una delle facce del prodotto) indicante, in caratteri chiari e leggibili: logo della “Casciotta” pubblicato su G.U. 296/20; simbolo grafico di UE con menzione “Denominazione di Origine Protetta/DOP”; dicitura “Casciotta di Urbino”; nome, ragione sociale, indirizzo di azienda produttrice, stagionatura e confezionatore;
2) in confezioni sotto vuoto intero o porzionato
Ammesso utilizzo di indicazioni riferite a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in ingrasso il consumatore o siano in contrasto con finalità e contenuti del disciplinare
Controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da ASSAM via dell’Industria 1 Osimo, che fissa per tutti i richiedenti la certificazione della DOP tariffe identiche, suddivise in: quota fissa di accesso ai controlli; quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. Modifiche a tali tariffe debbono essere autorizzate da MIPAAF.
ASSAM comunica a MIPAAF e Regione entro 30 giorni le attestazioni di conformità rilasciate (evidenziare quantità certificate ed aventi diritto) ai fini di utilizzo della denominazione “Casciotta di Urbino DOP”, previo accertamento che prodotto certificato corrisponde ai requisiti del disciplinare
MIPAAF, con DM 8/6/17 (confermato con D.M. 12/8/20), ha riconosciuto quale consorzio di tutela della DOP il “ Consorzio di Tutela Casciotta di Urbino DOP” avente sede legale in Colli al Metauro via Cerbara 81, che si impegna a:
a)riportare in tutti gli atti aventi rilevanza esterna gli estremi del decreto di riconoscimento, ad attestazione che è l’unico soggetto riconosciuto a svolgere azioni di tutela e valorizzazione del prodotto in questione
b)non apportare modifiche a Statuto e Regolamenti interni, se non preventivamente autorizzato da MIPAAF
c)coordinare attività di autocontrollo svolta dai propri associati e dai soggetti interessati ad utilizzo della DOP, purché inseriti nel sistema di controllo di ASSAM
d)ripartire i costi del Consorzio, in base a quanto stabilito nel regolamento interno, anche tra i caseifici inseriti nel sistema di controllo della DOP, pur non aderenti al Consorzio stesso
MIPAAF può sempre sospendere o revocare con provvedimento motivato, incarico al riguardo in caso di perdita dei requisiti di rappresentanza della produzione della DOP di inadempienze