CARTA IDENTITA’ E PASSAPORTO (Regio Dec. 773/1931; Legge 43/05, 25/10, 106/11; D.P.C.M. 437/99; D.M. 12/12/11, 23/12/15, 23/05/16) (social34)
Soggetti interessati:
Ministero Interno, Ministero Affari Esteri, Ministero Economia e Finanze (MEF), Consolati, Centro Nazionale Servizi Demografici (CNSD), Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (IPZS), Questure, Comuni, cittadini
Iter procedurale:
Ministero Interno fissa con DM 23/12/2015:
- “caratteristiche grafiche della Carta identità elettronica (CIE), il cui modello (riportato in Allegato A pubblicato su GU 302/15) è composto da un supporto fisico realizzato con la tecnica della “carta valore”, integrato con microprocessore per: memorizzazione di informazioni necessarie alla verifica di identità del titolare, compresi elementi biometrici primari e secondari (elementi biometrici memorizzati nel microprocessore usati solo per verificare autenticità di CIE ed identità del titolare) ed autorizzazione in rete (secondo caratteristiche tecniche riportate in Allegato B pubblicato su GU 302/15, eventualmente aggiornate con decreto pubblicato sul sito del Ministero Interno, sentita Agenzia per Italia digitale e Garante protezione dati personali)
- modalità di presentazione (anche per via telematica con CIEonLine) ad Ufficio anagrafico del Comune di residenza (Consolato se cittadino italiano residente all’estero) della richiesta da parte del cittadino (genitori e tutori in caso di minore) per il rilascio di nuova CIE, smarrimento o furto di carta identità (allegare relativa denuncia), deterioramento (allegare vecchia carta identità, con conseguente verifica del suo stato da parte di Ufficio anagrafe), rinnovo a scadenza di vecchia carta identità. Comune o Consolato, verificata sia identità del richiedente, sia versamento del corrispettivo fissato per CIE con DM 23/05/2016, accerta assenza di eventuali motivi ostativi al rilascio di CIE ed acquisisce seguenti informazioni sul richiedente:
- elementi biometrici, primari e secondari
- firma autografa
- dato relativo ad autorizzazione o meno ad espatrio
- dato facoltativo su volontà di donare o meno organi e/o tessuti. In tal caso Comune trasmette le suddette informazioni a sistema informativo trapianti. Se cittadino vuole modificare le proprie disposizioni nel merito, si deve recare presso ASL di appartenenza, o azienda ospedaliera o Centro regionale trapianti, o presso Comune (in sede di rinnovo CIE)
- eventuali indirizzi di recapito o di contatto del richiedente, a cui indirizzare comunicazioni in merito a stato della pratica di rilascio CIE.
A conclusione di tali operazioni, Comune/Consolato rilascia al richiedente ricevuta di richiesta CIE, recante numero della pratica
- modalità di consegna CIE (entro 3 giorni lavorativi) da parte di Comune/Consolato presso indirizzo indicato, munita di relativo PIN (codice segreto personale, necessario a fruizione dei servizi che richiedono autorizzazione in rete) e PUK (chiave personale non modificabile, necessaria a riabilitare il PIN a seguito di eventuale blocco). Per cittadini italiani all’estero, Consolato rilascia CIE nel rispetto delle modalità organizzative definite da Ministero Affari Esteri
- interdizione operatività di CIE. In caso di furto o smarrimento, cittadino effettua blocco di CIE, per inibirne accesso ai servizi in rete, contattando servizio help desk di CIE e sporgendo denuncia presso Organo di Polizia
- scheda elettronica CIE, contenente informazioni anagrafiche, fotografia, scansione di firma autografa, numero di protocollo pratica, informazioni su processo di rilascio, numero unico nazionale di CIE. Questura accede ad informazioni della scheda elettronica solo tramite CNSD
- funzioni relative ad attività di produzione, distribuzione, gestione e supporto ad utilizzo di CIE eseguite da Ministero Interno, MEF, Comuni, Consolati, IZPS
- competenze di Ministero Interno sono quelle di assicurare un supporto necessario a Comuni, Consolati, Questure, in merito a corretta attuazione del DM 23/12/2015, mettendo a loro disposizione:
- circuito di emissione di CIE
- sistema finalizzato a garantire integrità e sicurezza delle comunicazioni telematiche tra CNSD e vari Enti coinvolti nel processo di emissione di CIE
- Certification Autority
- servizio di convalida dei dati anagrafici a CIEonLine tramite collegamento con ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente)
- numero univoco nazionale di inizializzazione CIE data al centro produzione CIE (CPCIE)
- servizio di validazione dei certificati di autorizzazione ai sistemi che erogano servizi on line accessibili tramite CIE
- CIEonLine
- definizione numero di postazioni e loro ubicazione
- portale
- banca dati di CIE
- Ministero Interno effettua anche controllo e monitoraggio in merito a corrispondenza tra corrispettivi incassati e CIE rilasciate da parte di Comuni/Consolati
- competenze di Comuni e Consolati sono quelle di:
- identificare il soggetto richiedente CIE, acquisendo dati attraverso postazioni collegate con CIE onLine
- chiedere produzione di CIE a Ministero Interno tramite CNSD
- dotarsi di strutture hardware conformi a caratteristiche tecniche definite da Commissione
- competenze di IPZS sono quelle di:
- mettere a disposizione di CNSD la piattaforma e le infrastrutture necessarie per emissione di CIE, assicurandone realizzazione e conduzione operativa
- fornire a CNSD e al personale del Comune adeguata documentazione, formazione e soggetto tecnico in grado di favorire emissione CIE
- mettere a disposizione di Comuni, Consolati, Questure, un servizio di help desk per fornire supporto tecnico necessario al corretto espletamento delle attività di rilascio CIE e relativo “controllo del suo ciclo di vita”
- mettere a disposizione dei cittadini un servizio help desk elettronico attraverso cui attivare procedura di inibizione in caso di smarrimento o furto di CIE
- fornire a Comuni dotazioni hardware e software delle postazioni conformi alle caratteristiche tecniche definite da Commissione, nonché relativi aggiornamenti, servizi di installazione, manutenzione, supporto tecnico ed informativo
- provvedere a produzione e spedizione di CIE
- Commissione interministeriale permanente di CIE istituita presso Ministero Interno, ha il compito di:
- supportare Ministero Interno nella definizione del piano di rilascio CIE da parte di Comuni e Consolati
- verificare stato di avanzamento del progetto nei diversi ambiti ed aspetti
- definire modalità di adozione standard tecnologici di linee guida, specifiche tecniche ed eventuali funzionalità aggiuntive sentito Garante della privacy
- definire, sentito Garante della privacy, aspetti concernenti: sicurezza e trattamento dei dati personali; caratteristiche tecniche di hardware e software delle postazioni di Comuni e Consolati
- garantire, sentito Garante della privacy, sistema e trattamento dei dati personali, e relativo aggiornamento ed allineamento del sistema, tenendo conto di: evoluzione tecnologica; direttive UE; possibili interazioni con altri sistemi di identificazione elettronica e con altre iniziative governative di interesse nazionale ed internazionale
Commissione costituita da: Presidente (designato da Ministero Interno); 1 rappresentante di Ministero Interno; 1 rappresentante Ministero Economia Finanze; 1 rappresentante Ministero Affari Esteri; 1 rappresentante Ministero di Amministrazione pubblica; 1 rappresentante di Agenzia per Italia digitale, 1 rappresentante di IPZS, 1 rappresentante ANCI alla riunione di Commissione possono essere invitati anche esperti di altre Amministrazioni, Enti, Organismi per aspetti tecnologici di CIE. Commissione dura in carica 3 anni, con incarico rinnovabile, ma gratuito.
Comuni che al 01/01/2016 emettevano carte di identità elettronica con vecchio sistema, avviano processo di rilascio CIE, fermo restando che carte identità in formato cartaceo ed elettronico già rilasciate (compreso modello di carta di identità bilingua approvato con DM 12/02/2011 pubblicato su GU 27/12) continuano a rimanere valide fino a loro scadenza.
Ai fini della produzione, rilascio, gestione di CIE si applicano le norme sul trattamento dei dati personali (in particolare CIE non utilizzata per “trascinamento e/o registrazione centralizzata dei dati per accesso ai servizi erogati da altri soggetti”).
Carta di identità elettronica valida per 10 anni (3 anni in caso di bambini di età inferiore a 3 anni; 5 anni in caso di giovani tra 3 e 18 anni). Ai fini del rinnovo, Comuni informano titolari della carta identità tra 180 e 90 giorni prima della sua scadenza. Se non rinnovata, carta di identità ha solo valore di codice fiscale.
Interessato può chiedere di inserire su tale documento dati personali inerenti a certificazione elettorale, o Servizio Sanitario Nazionale, o di usarla per pagamenti tra soggetti privati e Amministrazioni pubbliche.
Amministrazione pubblica può sperimentare uso di CIE per “erogazione di ulteriori servizi”. In tal caso invia un progetto sperimentale al Ministero Interno, che ha 30 giorni di tempo per esprimere parere (Può chiedere chiarimenti od integrazioni al riguardo). Se sperimentazione non rispetta disposizioni di legge, Ministero ne dispone cessazione.
Legge 43/05 prevede a partire da 1/1/2006 di sostituire al momento del primo rilascio o del suo rinnovo: visto su supporto cartaceo con visto elettronico; permesso di soggiorno cartaceo con permesso di soggiorno elettronico; passaporto cartaceo con quello elettronico
Ministero Affari Esteri ha fissato con D.M. 23/3/10 disposizioni in materia di rilascio passaporto ordinario e temporaneo (Normativa valida anche per passaporti diplomatici e di servizio). Passaporto ordinario:
– composto di 48 pagine (16 pagine passaporto temporaneo) “oltre risguardi di copertina”;
– presenta cucitura del tipo “a catenelle”, realizzata con filo speciale nei colori verde, bianco e rosso ed elementi di sicurezza;
– realizzato in carta speciale (dotata di filo di sicurezza) di colore bianco riportante scritta Repubblica italiana, con immagine in chiaroscuro della ninfa Europa;
– carta adatta ad inserimento di microprocessore conforme a Direttiva ISO 14443 (laminazione incorporata in posizione protetta) con capacità minima di 80 kb e durata di almeno 10 anni, in cui memorizzare immagini del volto e delle impronte digitali del titolare; suoi dati anagrafici; codici informatici per protezione dati; informazioni necessarie per renderne possibile lettura ad Organi di controllo. Dati biometrici presenti nel chip utilizzati solo per verificare validità del documento ed identità del titolare;
– avente colore bordeaux – violetto (verde per passaporto temporaneo);
– indicante presenza di microchip e relativi elementi di sicurezza;
– riportante in lingua italiana, inglese, francese in:
a) 1° pagina stemma di Repubblica italiana, simbolo ICAO, dicitura “Unione Europea”, “Repubblica italiana”, “Passaporto/Passaporto temporaneo” e numero di serie di passaporto (sequenza alfanumerica composta di 2 lettere indicante tipologia di passaporto e 7 numeri) che verrà ripetuto mediante perforazione in tutte le pagine del documento;
b) 2° pagina numero di passaporto, cognome, nome, cittadinanza, data di nascita, sesso, luogo di nascita, data di rilascio, data di scadenza, Autorità, firma del titolare, nonché in apposito spazio stampa digitale di immagine del titolare del passaporto. A protezione di questi dati sensibili applicato un film trasparente di sicurezza;
c) 3° pagina, informazioni aggiuntive su intestatario di passaporto;
d) 4° e 5° pagina, riservate ad Autorità;
e) 6° pagina, dati personali di intestatario in lingua francese ed inglese;
f) 7° – 45° pagina (6° – 14° pagina per passaporto temporaneo), spazio per applicazione “visti/visas/visai”;
g) 46° pagina (15° pagina per passaporto temporaneo), simbolo UE preceduto da dicitura “Art. 23 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea” e sito europeo relativo a tutela consolare;
h) 47° pagina (16° pagina per passaporto temporaneo), comunicazioni in casi di emergenza, con dati inseriti dal titolare;
i) 48° pagina, avvertenze su uso passaporto elettronico.
Passaporti rilasciati con precedente normativa rimangono validi fino a scadenza
Entità aiuto:
MEF fissato, con DM 25/05/2016, il costo di CIE a carico del richiedente pari a 13,76 € + IVA + diritti fissi e segreteria, da pagare direttamente a Comune, che, entro 15° giorno e ultimo giorno lavorativo del mese, versa importo sul capitolo 3746 di bilancio dello Stato, riportando causale “Comune di ____ corrispettivo per rilascio di n. …. carte di identità elettroniche”. MEF riassegna tali importi a IPZS per remunerazione di beni e servizi da questo resi in base al numero di CIE per cui eseguito il versamento da parte Comuni.
Diritti fissi e di segreteria rimangono invece di competenza dei Comuni.
Corrispettivi riscossi da Consolati affluiscono su specifico conto corrente per essere poi versati sul capitolo 3746 di bilancio dello Stato.