CARNI AVICOLE BIOLOGICHE (Reg. 2092/91; D.M. 4/8/00) (avicun20)
Soggetti interessati:
Chiunque intende produrre e vendere carni biologiche avicole.
Iter procedurale:
Per allevamenti avicoli biologici, pollame può essere tenuto al chiuso, qualora determinate restrizioni di ordine veterinario prese al fine di proteggere salute pubblica o animale, vietano o limitano l’accesso del pollame a parchetti all’aperto, purché animali hanno “permanentemente accesso a quantità sufficiente di foraggi grossolani e materiali adatti a soddisfare le sue necessità etologiche”.
Identificazione volatili da carne mediante inanellamento (Anello non modificabile applicato entro 5° settimana vita animale in cui riportare: identificazione produttore, numero lotto), numero lotto di animali omogenei per età e categoria
Trasporto eseguito con gabbie. Ogni carico animali identificato mediante schede di partita attestante conformità dei polli al disciplinare di produzione.
Alla partenza animali per macello apporre su gabbie etichetta sigillante in cui riportare: riferimento a metodo produzione biologica, dati identificativi animali o lotto, categoria, quantità per categoria, destinatario animali, data partenza da allevamenti. Stessi dati, insieme a generalità allevatore, riportati anche su scheda partita che accompagna animali a macello.
Allevatore deve registrare movimenti animali, annotando quantità, provenienza, destinazione, categoria, data di ingresso ed uscita animali stessi.
Gabbie di arrivo vengono rese ad allevatore da macello pulite e disinfettate.
Polli biologici macellati in giornate dedicate e comunque rispettando condizioni di distinzione spazio-temporale rispetto ad altri animali e pulizia impianto ed attrezzature prima della macellazione. A conclusione operazioni redatto attestato di macellazione che riporta estremi ingresso della partita e risultati macellazione.
Macello deve garantire tracciabilità del sistema anche tramite tenuta registri in cui annotare animali biologici entrati e destinazione carcasse (Verificare corrispondenza quantitativi animali entrati e carne uscita da macello) ed eventuali lotti di macellazione.
Ai fini della lavorazione compilare scheda che accompagnerà carcasse o tagli confezionati destinati alla vendita in cui riportare riferimento a metodo produzione biologico, allevamento di provenienza, lotto animali, luogo e data di macellazione.
Da struttura lavorazione o macello può uscire tagli confezionati ed etichettati o carcasse identificate individualmente tramite sigillo inamovibile (riportare: riferimento a lotto, luogo e data macellazione) e riposte “in cassette imballate da film protettivo ed etichettate” corredate da scheda prodotto. Sulle etichette riportare: estremi documento macellazione, riferimento ad allevamento, provenienza, luogo e data macellazione.
Al punto vendita carne commercializzata in confezioni o carcasse intere munite di scheda prodotto. Commerciante deve conservare tagliando allegato ad etichetta “come documento di carico/scarico” per prodotto confezionato od etichetta per carcasse intere.
Vendita carne biologica presso commercianti esclusivisti e non che si impegnano a garantire sistema di tracciabilità anche tramite conservazione attestati macellazione e/o scheda prodotto, documenti accompagnamento carne, tenuta registri di carico e scarico merce.