CARBURANTE AGEVOLATO E CAA

CARBURANTE AGEVOLATO E CAA (D.G.R. 8/3/21; D.D.S. 28/9/20, 29/1/21, 27/9/21, 8/6/22)  (meccag16)

Soggetti interessati:

Direzione Agricoltura e sviluppo rurale (Servizio), Servizio Decentrato Agricoltura (SDA), Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura (CCIAA), Centri di assistenza agricola (CAA), imprenditori agricoli, cooperative, Consorzi di Bonifica, Istituzioni pubbliche con aziende agricole, imprese conto terzi che intendono beneficiare di carburante agricolo agevolato

Iter procedurale:

Regione ha approvato, con DGR 245 del 8/3/2021, lo schema di convenzione (valido a partire dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31/12/2023, salvo possibilità per il CAA di sospendere temporaneamente lo svolgimento di attività, qualora informazioni fornite dal Servizio “indicano approssimarsi di superamento della disponibilità dei fondi impegnati a suo favore”), con i CAA per svolgere l’attività necessaria ad ottenere l’assegnazione di carburante agricolo ad accisa ridotta (esclusa ogni attività svolta dai CAA a “supporto degli imprenditori che richiedono agevolazione nelle fasi di elaborazione e caricamento della domanda”), in cui vengono definiti:

  • compiti del CAA:
  • eseguire su ogni domanda presentata, ai fini della determinazione del corretto quantitativo di carburante agevolato concedibile, le seguenti verifiche in fase di domanda di carburante agevolato:
  • specificata nella domanda le lavorazioni da affidare ad impresa conto terzi;
  • presenza di autorizzazioni necessarie per svolgere determinate attività (v. taglio del bosco; prelievo di acqua per irrigazione; spandimento dei reflui);
  • esistenza dei requisiti prescritti per la fornitura di servizi inerenti ad attività connesse;
  • comunicazione di eventuali furti subiti di carburante agevolato;
  • compatibilità tra colture, lavorazioni e relative superfici utilizzabili come riportate nel piano colturale del fascicolo aziendale;
  • acclività indicata in domanda con quanto riportato nel fascicolo aziendale (esclusi clienti del terzista)
  • compatibilità agronomica delle colture riportate in domanda;
  • congruità delle macchine agricole riportate in domanda con lavori agricoli (esclusi consumi di prodotti petroliferi per autoproduzione di energia elettrica);
  • per cooperative agricole i cui soci non hanno conferito il terreno: CUAA dei soci presso cui cooperativa esegue lavori, specificando per ognuno estremi di iscrizione al Registro delle imprese;
  • correttezza e completezza della documentazione attestante possesso di macchine ed attrezzature (carta di circolazione o altri documenti compresa autodichiarazione del richiedente per attrezzature in proprietà da oltre 5 anni);
  • entità di allevamenti compatibili con superfici investite a produzioni vegetali.

CAA deve altresì svolgere seguenti verifiche in sede di rendiconto annuale del carburante agevolato utilizzato:

  • indicazione nella denuncia annuale in caso di impresa conto terzi del CUAA dell’impresa presso cui eseguite lavorazioni;
  • permanenza, al momento della dichiarazione di avvenuto impiego, dei requisiti per esercitare attività di fornitura di servizi inerenti ad attività connesse;
  • compatibilità delle colture e lavorazioni con superfici coltivate indicate con il piano colturale del fascicolo aziendale (esclusi clienti del terzista);
  • compatibilità agronomica delle colture oggetto di denuncia (es. non è possibile denunciare trebbiatura del grano a Settembre);
  • compatibilità delle rimanenze con date di prelevamento del carburante e relativi tempi di consumo di questo, nonché coerenza tra colture dichiarate come anticipazioni e quelle rivendicate nell’anno successivo (es. impossibile dichiarare consumo di carburante prelevato a Luglio per lavorazioni effettuate nel 1° Semestre);
  • in caso di cessazione della ditta per decesso del titolare: presenza di specifica documentazione attestante posizione di subentrante;
  • presenza documentazione attestante volontà di trasferire carburante ad altra impresa o altro ramo di stessa impresa;
  • correttezza formale e congruità di quanto dichiarato nelle fatture e schede clienti (di cui conservare copia ai fini di successivi controlli) a giustificazione del consumo di gasolio assegnato ad imprese conto terzi;
  • presenza di allevamento in BDN ed in registro stalla a giustificazione della richiesta di carburante per questo;
  • sottoscrivere, ai fini del rilascio dell’istanza di carburante agevolato su SIAR, un’apposita check list relativa agli esiti delle verifiche effettuate, in cui si potrà confermare o ridurre (apporre specifiche note) i quantitativi richiesti dall’utente;
  • conservare la documentazione prescritta nel fascicolo aziendale, o caricarla su SIAR;
  • acquisire il mandato firmato digitalmente dall’impresa richiedente (modello approvato dal Servizio);
  • conservare copia della documentazione non presente nel fascicolo aziendale;
  • adottare, in ogni struttura operativa del CAA, adeguate misure tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza dei dati, impegnandosi nel contempo ad effettuare tutte le modifiche richieste dal Servizio al riguardo
  • rendere disponibili tutte le informazioni e documenti inerenti alle domande oggetto di controllo ai funzionari regionali incaricati (Servizio può comunque in ogni momento acquisire copia degli atti conservati dal CAA)
  • disporre di una polizza assicurativa per responsabilità civile, in grado di garantire danni (diretti ed indiretti) provocati nello svolgimento delle suddette attività ad Organismi pagatori, Regione, utenti del servizio, Enti pubblici affidatari delle funzioni;
  • acquisire da parte di ogni operatore del CAA dichiarazione su SIAR di non trovarsi, al momento della sottoscrizione della check list, in alcuna delle seguenti situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi:
  • partecipare, in qualunque forma, al capitale o alle attività del CAA, o ad una società di servizi costituita da professionisti iscritti agli Ordini, o a studi associati che hanno stipulato convenzioni con Organismi pagatori per attività di controllo sui finanziamenti da questi erogati;
  • aderire ad Associazioni ed altre Organizzazioni, i cui interessi sono coinvolti nello svolgimento delle attività istituzionali dei CAA (esclusi partiti politici e Confederazioni sindacali);
  • disporre di partecipazioni finanziarie e patrimoniali che possono farli risultare in conflitto di interessi con le funzioni svolte presso il CAA;
  • essere titolari/rappresentanti legali dell’azienda agricola mandante;
  • disporre di partecipazioni finanziarie e patrimoniali nell’azienda agricola mandante;
  • sussistere di legame coniugale, o di convivenza, o di parentela entro 2° grado con l’utente richiedente
  • compiti del Servizio:
  1. mettere a disposizione del CAA, tramite SIAR, le funzionalità necessarie per lo svolgimento delle attività a questo assegnate, anche ai fini della semplificazione ed automazione dei controlli;
  2. consentire il prelievo del carburante per le istanze verificate dai CAA dopo 3 giorni dal rilascio su SIAR, in applicazione del principio del silenzio assenso;
  3. eseguire controlli relativi alla corretta esecuzione delle prestazioni fornite dal CAA entro 9 mesi dal termine del 30 Giugno su un campione pari al 5% delle imprese beneficiarie (campione estratto secondo criteri casuali ed in base ad analisi del rischio). Controllo avviene presso la sede del CAA, che fornisce tutta la documentazione richiesta. Servizio con DDS 465 del 28/9/2020 ha stabilito che tali controlli per aziende che hanno presentato denuncia nel 2018 ed aziende di nuova apertura UMA nel 2019 avviene in base a seguenti criteri di rischio:
  • aziende che hanno beneficiato di carburante agevolato con procedura del silenzio assenso (peso 9);
  • aziende con irrigazione (peso 1);
  • aziende con colture intercalari (peso 5);
  • aziende con allevamenti (peso 2);
  • aziende conto terzi o conto proprio e terzi con maggior numero di clienti (peso 1).

A parità di punteggio preferenza ad aziende con maggiore quantitativo di carburante assegnato;

  1. informare il CAA circa l’approssimarsi del superamento della disponibilità dei fondi assegnati a questo;
  2. versare il corrispettivo dovuto al CAA per le prestazioni svolte nell’ambito della convenzione in oggetto sotto forma di:
  • acconto (fino a 80% dell’importo assegnato per anno in corso) dopo 30 Settembre, previa presentazione di una garanzia fideiussoria di pari entità avente validità di 2 anni;
  • saldo, previo accertamento da parte del Servizio della regolarità delle prestazioni rese (esito dei controlli eseguiti presso CAA)

Erogazione di acconto e saldo avviene entro 60 giorni da invio di fattura da parte del CAA, redatta in base ad importo comunicato dal Servizio

Regione e CAA convengono di:

  1. esercitare facoltà di recesso dalla convenzione mediante invio di raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza;
  2. risolvere eventuali controversie insorte in merito alla convenzione in via amichevole, o presso il Tribunale di Ancona;
  3. addebitare al CAA eventuali spese di stipula e registrazione della convenzione.

 

Servizio approvato con DDS 421 del 8/6/2022 un’appendice alla convenzione Regione – CAA in cui incarica CAA di designare responsabile del trattamento dei dati personali e di rispettare le norme sulla privacy

 

Servizio con DDS 28 del 29/1/2021 ha stabilito istituzione di un Comitato di riesame (composto dal responsabile regionale UMA, con funzioni di Presidente, e dai responsabili provinciali UMA, con eventuale coinvolgimento dei “funzionari istruttori del controllo o altri soggetti utili allo svolgimento del riesame”), al fine di valutare richieste di riesame presentate dal CAA o da impresa agricola in caso di anomalie riscontrate nelle pratiche inerenti assegnazione di carburante agricolo agevolato o nelle funzioni assegnate al CAA dalla convenzione sottoscritta con Regione. Decisioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti

 

Al fine di agevolare l’applicazione della convenzione, Servizio ha approvato, con DDS 387 del 27/9/2021, il manuale delle procedure valido per il periodo 2021/2023 che prevede:

In premessa, individuazione dei soggetti coinvolti nel procedimento con i vari ruoli ricoperti:

  1. Dirigente regionale responsabile della concessione delle agevolazioni: esprime parere sotto il profilo della legittimità e regolarità tecnica dei requisiti e delle procedure; adotta i provvedimenti per lo svolgimento dell’istruttoria
  2. Responsabile regionale del procedimento: svolge le funzioni di coordinamento regionale (compreso il chiarimento di eventuali dubbi interpretativi); convoca l’organismo di riesame; propone i provvedimenti sanzionatori
  3. Responsabile provinciale di SDA: è responsabile delle pratiche assegnate per competenza territoriale (in particolare di rispettare i tempi del procedimento); sottoscrive l’elenco provinciale delle richieste istruite
  4. Istruttore: svolge l’istruttoria delle domande assegnate
  5. Comitato di riesame è costituito dai soggetti di cui alle lettere b, c, d

Art. 1 Soggetti beneficiari e attività agricole ammesse

Soggetti beneficiari del carburante agricolo agevolato sono:

  1. esercenti attività agricole titolari di partita IVA, iscritti nell’anagrafe delle aziende agricole
  2. cooperative di servizio costituite tra soggetti di cui alla lettera a) per l’esecuzione in comune di determinate attività, connesse ad attività delle imprese agricole
  3. aziende agricole delle Istituzioni pubbliche
  4. Consorzio di bonifica ed irrigazione
  5. imprese agromeccaniche per le prestazioni rese a favore delle imprese agricole iscritte nell’anagrafe aziendale e nel registro delle imprese di CCIAA (Esclusi servizi resi ad imprese industriali e commerciali prive di fascicolo aziendale ai fini di raccolta delle colture in campo)
  6. imprese agromeccaniche miste (cioè in conto proprio e terzi) iscritte nel registro delle imprese di CCIAA sia come imprese agricole, sia come imprese agromeccaniche.

Beneficiari delle agevolazioni debbono inoltre essere iscritti al registro imprese di CCIAA ed avere sede legale o unità operativa nelle Marche

Per le imprese agricole, cooperative, aziende agricole di Istituzioni pubbliche le agevolazioni sono concesse per:

  1. attività dirette alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura
  2. allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno il 25% dal proprio terreno. Nel DDS 387 del 27/9/2021 è riportata la tabella per il calcolo del quantitativo di carburante agevolato ammissibile in base ai capi ed al terreno posseduto (ad es. 5,83 capi bovini da carne o da latte/Ha di SAU)
  3. attività connesse (anche se non svolte sul terreno), quali manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, purché almeno il 50% di questi provengano dal fondo o dal bosco o dall’allevamento dell’azienda
  4. lavori eseguiti nell’ambito dei propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali in caso di Consorzio di bonifica
  5. attività connesse, relative all’utilizzo di macchine/attrezzature di impresa agricola presso aziende di terzi, purché non assumono per dimensione, organizzazioni di capitali e risorse umane impiegate connotazione di attività principale. Verificare al riguardo che nell’anno precedente gasolio impiegato per attività propriamente agricole risulti superiore a quello utilizzato per attività connesse ed attrezzature impiegate nell’attività principale siano in termini di fatturato superiori a quelle impiegate solo nell’attività conto terzi; nello svolgere tale verifica prendere in considerazione solo macchine/attrezzature proporzionate ad attività di azienda agricola (vedi uso di mietitrebbia in piccola azienda)

Art. 2 Contenuti obbligatori da riportare nella richiesta su SIAR:

  • per quanto concerne le imprese agricole e le cooperative di conduzione:
  1. generalità e domicilio del titolare (se persona giuridica: denominazione o ragione sociale; sede legale; generalità del legale rappresentante)
  2. codice fiscale e partita IVA
  3. estremi di iscrizione nel registro delle imprese di CCIAA e nell’anagrafe delle aziende agricole
  4. indirizzo di posta elettronica certificata attivo
  5. macchine/attrezzature da usare nei lavori agricoli, specificandone: marca, targa di immatricolazione o numero di telaio/motore. Se i mezzi non sono di proprietà dell’azienda indicare le generalità del proprietario
  6. macchine operatrici, specificando, oltre ai dati precedenti, il tipo delle lavorazioni agricole per cui si intendono utilizzare
  7. ubicazione ed estensione dell’azienda, con relativa ripartizione delle colture (macro utilizzo), tenendo conto di quanto riportato nel fascicolo aziendale
  8. lavori da eseguire nel corso dell’anno (dal 1/1 al 31/12), specificando su quali colture e superfici, nonché la quantità di carburante agevolato richiesto (calcolo effettuato applicando la tabella ettaro/coltura approvata con DGR 389 del 26/04/2016). Evidenziare altresì le colture, superfici e lavori (con relativa quantità di carburante richiesta) affidati delle imprese agromeccaniche (riportare il loro CUAA)
  • per quanto concerne le cooperative di servizi (comprese quelle di conferimento dei prodotti agricoli, ai fini della loro trasformazione, conservazione, commercializzazione) riportare in domanda:
  • elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f);
  • elenco nominativo dei soci (vigente alla data di invio della domanda) presso cui le cooperative eseguiranno i lavori, evidenziando per ognuno: estremi di iscrizione nel registro delle imprese di CCIAA; ubicazione ed estensione della superficie oggetto di intervento; ripartizione delle colture esistenti su tale superficie; lavori da eseguire sulle suddette colture, con relativa quantità di carburante richiesto. Tali cooperative possono agire anche come imprese agromeccaniche, qualora effettuino lavori presso aziende non socie iscritte nel registro imprese di CCIAA
  • per quanto concerne le aziende agricole di Istituzioni pubbliche riportare in domanda: elementi di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), f), g), h); attività agricola da queste svolta ai fini dell’accesso alle agevolazioni
  • per quanto concerne il Consorzio di bonifica ed irrigazione  riportare in domanda: elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h) tenendo presente che agevolazione dovuta solo per le attività agricole effettuate e non per quelle di bonifica (v. movimento ruspe); attività agricola da questo svolta ai fini dell’accesso alle agevolazioni
  • per quanto concerne le imprese agromeccaniche riportare in domanda: elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f); dichiarazione di essere un’impresa agromeccanica con estremi di iscrizione nel registro delle imprese di CCIAA. Tali imprese possono chiedere l’assegnazione entro i limiti concessi nell’anno precedente, pur se è ammessa la richiesta di ulteriori assegnazioni nel corso dell’anno, previo rendiconto (mediante schede clienti e fatture emesse) dei consumi del carburante precedentemente assegnato. Nella dichiarazione annuale occorre indicare le lavorazioni effettuate presso le aziende agricole iscritte nel registro delle imprese di CCIAA In caso di nuova impresa agromeccanica, la richiesta è “formulata con riferimento alle previsioni di lavorazioni relative ad un periodo non superiore a 6 mesi, nonché alle macchine da utilizzare”.

Nella richiesta di assegnazione evidenziare, in modo distinto, le lavorazioni (anche stagionali) attuate con l’impiego di energia elettrica, o di altre tipologie di carburante (metano, GPL, ecc).

CAA deve accertare congruità della richiesta con schede clienti e fatture emesse (copia di queste conservate ai fini dei controlli ex post)

Maggiorazione sul quantitativo di gasolio per classe di pendenza dei terreni viene concessa in base a: superfici con pendenza inferiore al 10%, nessuna maggiorazione; superfici con pendenza dal 10 al 15%, maggiorazione del 10%; superfici con pendenza dal 15 al 20%, maggiorazione del 15%; superfici con pendenza oltre il 20% maggiorazione del 20%. La pendenza della superficie viene desunta dal fascicolo aziendale ed il calcolo della maggiorazione è effettuato in base alla media ponderata delle pendenze rilevate in azienda per il numero degli ettari che rientrano nelle singole classi di riferimento.

Art. 3 Modalità di presentazione della richiesta di carburante agevolato.

Richiesta viene inviata con firma digitale (mediante carta Raffaello o altra carta similare abilitata) direttamente dal soggetto o tramite CAA autorizzato (a cui conferito apposito mandato) entro il 30 Giugno tramite SIAR a SDA competente. Richieste presentate da nuove imprese dopo 30 Giugno sono ammesse solo per i quantitativi di carburante necessari alle “lavorazioni effettuabili da quella data e fino al termine di anno solare”. Se le domande inviate entro il 30 Giugno riguardano lavori già eseguiti, l’agevolazione è ammessa per questi lavori solo se viene rilevata al 31 Dicembre precedente una rimanenza tale da renderne possibile l’esecuzione.

Art. 3.1 Accoglimento della richiesta

Nel caso di richiesta inviata tramite CAA convenzionato il termine del procedimento è fissato entro i 3 giorni lavorativi successivi (applicato il principio del silenzio assenso), mentre il procedimento ordinario avente durata massima di 30 giorni lavorativi si applica in caso di:

  1. richieste inerenti lavori straordinari preparatori di base
  2. richieste inviate da aziende con terreni ubicati in più Province appartenenti a diverse Regioni
  3. richieste di imprese agromeccaniche o di imprese miste (accertare che per stesse lavorazioni e superfici l’impresa agricola mandataria non abbia chiesto a sua volta carburante agevolato)
  4. richieste riguardanti il trasferimento delle rimanenze di carburante agevolato ad altro soggetto

Se richiesta viene respinta a causa di carenze documentali, inesattezza dei dati riportati in domanda, incongruenze tra dati in domanda e fascicolo aziendale, decurtazione del carburante richiesto superiore al 50%, il responsabile del procedimento comunica l’esito negativo ad interessato ed a CAA convenzionato.

Art. 3.2 Annullamento di richiesta

Responsabile del procedimento SDA/Servizio può autorizzare l’annullamento della richiesta, su invito del soggetto interessato, “fino a quando non sia stata chiusa l’istruttoria”.

Art. 3.3 Controlli in azienda

Effettuate verifiche in loco su un campione di aziende pari al 5% (estratto sulla base di un’analisi del rischio), al fine di accertare:

  1. corrispondenza tra quanto riportato nella richiesta di assegnazione e nella dichiarazione di avvenuto impiego con quanto rilevato in azienda (verificare corrispondenza di colture e relative lavorazioni, allevamenti e registro di stalla, serre riscaldate)
  2. presenza ed idoneità delle macchine/attrezzature destinate alle lavorazioni oggetto di agevolazione
  3. coincidenza tra lavori eseguiti ed assegnazione ottenuta (specie per colture intercalari)
  4. presenza dei requisiti prescritti dal D.M. 454/2001 per accedere alle agevolazioni

Controlli presso i CAA convenzionati e le aziende sono eseguiti entro il 2° semestre dell’anno successivo a quello della domanda

Aziende a controllo dovranno provvedere (anche tramite il CAA) ad inserire nell’apposita sezione macchinari di SIAR seguenti elementi (documenti da fornire anche in sede di controllo in loco):

  • in caso di proprietà delle macchine: libretto di circolazione se queste soggette ad immatricolazione; fatture di acquisto per altri tipi di macchine
  • in caso di proprietà delle attrezzature: fatture di acquisto o, se mancante, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il loro possesso
  • in caso di contratti di leasing, affitto, noleggio, comodato d’uso: copia del relativo contratto in cui specificata data di scadenza, matricola o telaio, numero di targa di macchina

Art. 3.3.1. Controlli presso CAA convenzionati

Controlli sono eseguiti, nei tempi sopra citati, su un campione pari a 5% delle richieste rilasciate, estratto secondo criteri di rischio stabiliti dal Servizio (se emergono “non conformità” su oltre il 20% delle domande verificate, il campione è elevato al 10%). Controlli avvengono:

  1. su SIAR, al fine di verificare:
  • corretta compilazione della domanda (con rilascio di check list istruttoria sottoscritta dall’operatore CAA), tenendo conto della situazione aziendale (superfici, colture) desumibile dal fascicolo
  • corretta esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dalla convenzione per l’invio della richiesta, compreso il caricamento delle macchine/attrezzature agricole in SIAR
  • corretta presentazione della denuncia e degli adempimenti connessi alle variazioni, decessi, furti di carburante come prescritto dal D.M. 454/01
  1. presso la sede CAA, al fine di verificare:
  • presenza del mandato firmato dal legale rappresentante dell’impresa
  • presenza della documentazione (vedi Art. 14) a supporto della richiesta e della dichiarazione di avvenuto impiego

Al termine del controllo, se rilevate “non conformità” queste comunicate al CAA, che potrà presentare eventuali osservazioni.

Art. 3.4 Riesame delle pratiche

Eventuali anomalie rilevate in sede di controllo sono comunicate all’impresa che entro 10 giorni può presentare osservazioni al Comitato di riesame, che decide nel merito entro i 30 giorni successivi. Se le anomalie vengono confermate, Servizio informa subito UTF, territorialmente competente, per i successivi provvedimenti.

Art. 4 Fascicolo aziendale

Soggetti richiedenti (salvo imprese agromeccaniche, aziende agricole di Istituzioni pubbliche, Consorzio di bonifica) debbono aprire una posizione anagrafica su SIAN (fascicolo aziendale), in cui riportare tutti i dati colturali e le superfici dell’azienda. Fascicolo da validare prima dell’invio della domanda, in quanto tali dati sono quelli di riferimento per l’assegnazione del carburante agevolato.

Art. 4.1 Conduzione dei terreni

Ammessi per assegnazione del carburante agevolato i titoli di possesso  del terreno previsti nel fascicolo aziendale (Esclusi pertanto i contratti relativi alle colture acquisite “in piedi”.

Nel caso di terreni ubicati in più Province appartenenti a diverse Regioni è possibile presentare unica dichiarazione nella Regione di iscrizione dell’impresa a CCIAA (si può comunque presentare richieste distinte, riportando in domanda solo i terreni ricadenti nella Regione di riferimento). SDA che riceve la richiesta la trasmette agli altri SDA interessati, che eseguono l’istruttoria, comunicando i quantitativi di carburante  da ammettere ad agevolazione nel territorio di propria competenza, a SDA richiedente, al fine di definire entro 15 giorni il carburante agevolato totale da assegnare.

Art. 5 Macchine ed attrezzature

Sono ammesse a beneficiare del carburante agevolato le seguenti macchine/attrezzature:

  • macchine agricole semoventi e trainate di cui ad Art. 57 del Codice della strada
  • impianti ed attrezzature destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali
  • macchine impiegate nella prima trasformazione dei prodotti agricoli
  • impianti di riscaldamento di serre e di locali adibiti alle attività di produzione
  • macchine operatrici, di cui ad Art. 58 del Codice della strada, attrezzate in modo permanente per eseguire i lavori agricoli
  • in caso di benzina agevolata, macchine aventi potenza inferiore a 40 CV, e non adibite a lavori conto terzi

Escluso il consumo di prodotti petroliferi per l’autoproduzione di energia elettrica destinata agli usi interni dell’azienda agricola (esclusi: ciclomotori; motoveicoli; autoveicoli; macchine operatrici  diverse dalle precedenti)

Nella richiesta di carburante agevolato occorre indicare il titolo di possesso (quale: proprietà/comproprietà; leasing registrato; affitto, noleggio, comodato registrato) delle suddette macchine/attrezzature agricole e le generalità del proprietario se diverso dal richiedente.

Ai fini dell’inserimento dei suddetti mezzi in SIAR occorre presentare:

  • in caso di proprietà delle macchine: libretto di circolazione per macchine soggette ad immatricolazione; fattura di acquisto per le altre macchine
  • in caso di proprietà delle attrezzature non soggette ad immatricolazione: fattura di acquisto o, in assenza (attrezzature con oltre 5 anni), dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante loro possesso
  • in caso di contratti di leasing, affitto, noleggio, comodato d’uso: copia del contratto, in cui specificata sua data di scadenza, nonché numero di matricola, o di telaio, o di targa del mezzo; eventuale libretto di circolazione

Art. 6 Variazioni presentate dal richiedente

Variazioni dei dati riportati nella richiesta (anche a seguito di: eventi di carattere eccezionale; aumento/diminuzione della superficie; variazione del parco macchine; cambio del piano colturale) debbono essere comunicate entro 30 giorni successivi tramite SIAR (utilizzare il modello di richiesta integrativa).

Art. 7 Eventi eccezionali    

In caso di eventi eccezionali (v. avversità atmosferiche), Servizio dispone, con apposito atto, l’assegnazione di quantitativi di carburante superiori a quelli previsti dalla tabella ettaro/coltura, individuando le zone, le colture e le lavorazioni interessate dal suddetto evento.

Art. 8 Cessazione di impresa

In caso di cessazione della ditta individuale a causa del decesso del titolare occorre che il legittimo erede trasmetta entro 6 mesi la documentazione attestante la propria posizione, ai fini degli adempimenti di legge.

Art. 9 Trasferimento di carburante

In caso di cessazione della ditta o del ramo di attività di un’impresa mista, la rimanenza di carburante agricolo agevolato può essere trasferita a:

  • altra impresa, con conseguente invio tramite SIAR di dichiarazione di avvenuto impiego, sottoscritta dal ricevente e dal cedente, a SDA che: istruisce la pratica entro 30 giorni, autorizzando il trasferimento; comunicato autorizzazione ad interessati e ad ADM
  • deposito autorizzato

In  caso di mancato trasferimento di rimanenza ad altro soggetto/deposito si deve pagare l’accisa per intero su tale rimanenza

Art. 10 Furto di carburante agricolo agevolato

In caso di furto di carburante agricolo agevolato dovrà essere presentata una denuncia all’Autorità competente più vicina (Comando dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato), che lo comunica a ADM e SDA competente, specificando il quantitativo sottratto ed allegando copia della denuncia inoltrata (estremi della denuncia riportati nella dichiarazione annuale di avvenuto impiego insieme a quantità di carburante sottratto)

Ditta può chiedere un’assegnazione sostitutiva di carburante agevolato solo dopo aver dimostrato “la restituzione dell’accisa per il quantitativo corrispondente”.

Art. 13 Recupero di accisa

Si procede al recupero dell’accisa nei seguenti casi:

  1. prelevamento di carburante agevolato in quantità maggiore rispetto ad assegnazione. Al riguardo l’impresa, prima di qualsiasi controllo, comunica a SDA e ad ADM: suoi dati identificativi; quantitativi assegnati e quelli prelevati in eccedenza; di volersi avvalere dell’istituto del “ravvedimento operoso”. Il carburante prelevato in eccesso non può mai essere dichiarato come rimanenza, anche se non utilizzato;
  2. utilizzo difforme dalla richiesta del carburante agevolato, accertato in sede di controllo;
  3. mancato trasferimento delle rimanenze ad altra impresa o al deposito autorizzato, in caso di cessazione di impresa o di un ramo della sua attività;
  4. residuo dichiarato dal produttore al 31 Dicembre ma non richiesto nell’anno successivo, in assenza di una cessazione di impresa;
  5. residuo trasferito ad altra impresa, ma non riassegnato per mancanza di richiesta di carburante agevolato da parte di questa;
  6. richiesta di nuova assegnazione a seguito di furto del carburante agricolo agevolato con conseguente assegnazione di carburante solo dopo avvenuto versamento di accisa da recuperare

Servizio comunica ad ADM il quantitativo di carburante soggetto al recupero di accisa, specificando le cause ed i dati anagrafici delle ditte interessate

Art. 12.1 Dichiarazioni semestrali

Entro la scadenza di ogni semestre (comunque entro il 31 Dicembre) impresa deve presentare, tramite SIAR, una dichiarazione contenente l’indicazione dei consumi complessivi dei prodotti petroliferi in azienda relativi al semestre precedente, utilizzando le Sezioni “denuncia I semestre” e “denuncia II semestre” (Consorzio di Bonifica deve indicare area di intervento). Da tale obbligo sono escluse le imprese agromeccaniche.

Tale impegno sostituisce obbligo della tenuta del libretto di controllo

Art. 12.2 Dichiarazione di avvenuto impiego

Entro 30 Giugno ditta invia, tramite SIAR, dichiarazione annuale dei consumi complessivi di carburante agevolato relativi ad anno precedente (“denuncia annuale”), specificando:

  • quantitativi di carburante agevolato utilizzati per le lavorazioni autorizzate eseguite
  • quantitativi di carburante agevolato non utilizzato (rimanenze) al 31 Dicembre
  • CUAA di impresa agromeccanica che ha eseguito determinate lavorazioni in azienda
  • nel caso di cooperative dove soci non conferiscono i propri terreni: lavorazione ed aziende agricole dei soci presso cui queste eseguite
  • nel caso di imprese agromeccaniche: lavorazioni ed aziende agricole presso cui queste eseguite. Allegare: fatture emesse; schede dei clienti da compilare entro 5 giorni dalla conclusione delle lavorazioni eseguite su ogni coltura (se cliente dispone di terreni ricadenti in Province di più Regioni, compilare una scheda per ogni Provincia), in cui riportare: CUAA, numero di iscrizione a CCIAA ed ubicazione di impresa dove prestato il servizio; data di esecuzione e tipo di lavorazioni attuate su ogni coltura nella suddetta azienda; superficie lavorata di ogni coltura; quantitativo di carburante consumato nell’azienda in questione

Se a seguito di controllo si evidenziano differenze di superficie tra i dati annotati nella scheda clienti/fatture emesse, la superficie contenuta nel fascicolo aziendale e la superficie indicata nella richiesta di assegnazione si provvederà: fino a 2% di scostamento ad attivare una compensazione nell’assegnazione per anno successivo (se ciò è impossibile, si segnala il fatto ad ADM); oltre 2% di scostamento a segnalare il fatto ad ADM

Documenti fiscali connessi alla “denuncia annuale” sono conservati per almeno 5 anni dal richiedente e dal CAA.

Dichiarazione di avvenuto impiego va presentata anche in caso di: cessazione dell’impresa; impresa che, pur avendo ottenuto l’assegnazione, non ha poi effettuato alcun prelievo di carburante agevolato e non presenta rimanenze da utilizzare.

La mancata presentazione della denuncia annuale nei termini prescritti comporta segnalazione ad ADM

Art. 12.3 Rimanenze

Il residuo del carburante agevolato al 31 Dicembre (anche se trasferito ad altre aziende) può essere utilizzato nell’anno successivo solo se dichiarato nella richiesta annuale di assegnazione, altrimenti il produttore deve versare per questo l’accisa.

Art. 12.4 Annullamento delle dichiarazioni

SDA o Servizio può autorizzare l’annullamento delle dichiarazioni annuali, su richiesta di interessato inviata tramite SIAR, prima di approvazione di denuncia annuale (comunque prima del 30 Giugno), con conseguente recupero delle accise a seguito di riscontro di anomalie nei consumi di carburante agricolo agevolato.

Art. 13 Anticipazioni colturali

Nella richiesta annuale occorre riportare, come “anticipazioni colturali”, le lavorazioni da eseguire nell’anno in corso su colture, il cui raccolto sarà ottenuto nell’anno successivo. Eventuali differenze dovute a lavorazioni non più eseguite sono segnalate nella dichiarazione semestrale  del 31/12, evidenziando, come rimanenza, il corrispondente quantitativo di carburante assegnato ma non usato. Non si ha variazione se nell’anno successivo viene eseguita una cultura diversa rispetto a quella indicata nella richiesta dell’anno precedente (variazioni intervengono solo per modifiche di culture nell’anno in corso).

Art. 14 Documentazione a fini UMA

Documentazione non presente nel fascicolo aziendale va: trasmessa a SDA, allegandola alla richiesta annuale; in caso di macchine/attrezzature, inserita su SIAR in modo da tenere aggiornato parco macchine di azienda; conservata in originale da parte del richiedente relativamente a:

  • nel caso di ditte in conto proprio, cooperative, aziende agricole di Istituzioni pubbliche:
  1. fotocopia del codice fiscale e partita IVA (per casi non rilevabili in anagrafe tributaria)
  2. libretto di circolazione o foglio provvisorio per macchine soggette ad immatricolazione in proprietà
  3. fatture di acquisto per attrezzature non soggette ad immatricolazione in proprietà o, in assenza di queste, dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il loro possesso
  4. contratti di affitto/noleggio/leasing/comodato riguardanti il possesso delle macchine/attrezzature
  5. documentazione prevista dagli articoli 8, 9, 10 quando ricorre il caso
  • nel caso di ditte conto terzi: oltre alla documentazione di cui sopra, copia delle schede clienti e fatture emesse
  • nel caso di Consorzio di Bonifica: oltre alla documentazione di cui sopra, documentazione attestante la consistenza territoriale di riferimento e dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante attestante l’attività che da titolo per accesso all’agevolazione.

A questi documenti si debbono aggiungere:

  1. le autorizzazioni necessarie all’esecuzione di determinati lavori, quali: taglio del bosco; prelievo di acqua per irrigazione; spandimento di rifiuti (PUA); impianto/espianto di vigneti
  2. in caso di fascicolo aziendale detenuto da un CAA diverso da quello a cui affidato il mandato: scheda di validazione del suddetto fascicolo

In sede di controllo, oltre ai documenti di cui sopra, potranno essere visionato i documenti costituenti il fascicolo aziendale detenuto dal CAA

In caso di uso promiscuo delle macchine che vengono cedute temporaneamente ed utilizzate da 2 o più utenti, occorre riportare nel contratto: specifica delle macchine/attrezzature (marca, tipo, targa o telaio o matricola); uso di tipo esclusivo od alternato tra i vari soggetti interessati; decorrenza e data di scadenza del contratto; firme dei sottoscrittori. Se utilizzo da parte di imprese agricole si protrae per più anni, occorre sottoscrivere un contratto di uso/comodato registrare o disporre di fattura di noleggio in acconto rilasciata anticipatamente al periodo di utilizzo della macchina/attrezzatura, da riportare in anagrafe delle macchine SIAR ed allegare alla richiesta di carburante agevolato. Se contratto di uso o comodato è di breve durata (cioè inferiore ad 1 anno) ed è riferito ad 1 sola macchina/attrezzatura, questo viene redatto sotto forma di dichiarazione sostituiva di notorietà (non registrata), in cui riportare: data di inizio e di scadenza del contratto; periodi o tempi di uso della macchina/attrezzatura con relativa marca, tipo, telaio o matricola del motore; dicitura “rapporto occasionale e non ripetibile nel corso degli anni per le stesse tipologie di macchine/attrezzature”. Dichiarazione ammessa anche in caso di durata superiore ad 1 anno o riguardante più mezzi se rapporto riguarda 2 persone fisiche titolari di azienda agricola aventi rapporti di parentela (fino a 2° grado) o tra coniugi. Contratto o dichiarazione da riportare in anagrafe macchine su SIAR

In caso di imprese esercitanti attività in conto proprio e terzi in forma occasionale e non ripetibile nel corso degli anni, macchina/attrezzatura può essere usata per entrambe le attività, purché venga “emessa relativa fattura a freddo o autofattura”

Entità aiuto:

A copertura della convenzione in oggetto stanziati 500.000 € per anno 2020.

Compenso spettante al CAA per singola pratica istruita è pari a 25 € per domanda di impresa in conto proprio e 55 € per domanda di impresa in conto proprio e terzi o in conto terzi

Sanzioni:

Se a seguito dei controlli eseguiti dalla Regione vengono accertate carenze nei requisiti delle strutture operative del CAA o “non conformità” su oltre il 50% delle richieste annuali comprese nel campione esaminato: risoluzione del contratto + obbligo per CAA di completare l’attività eventualmente in corso al momento della notifica + consegna all’utente della documentazione in possesso del CAA “senza poter opporre eccezione e pretendere alcun compenso”.

Se a seguito dei controlli eseguiti la Regione accerta:

  • “non conformità” su un numero di richieste inferiore al 5% del campione: nessuna sanzione
  • “non conformità” su numero di richieste compreso tra il 5% e il 10% del campione: contributo totale dovuto al CAA ridotto di una percentuale pari alle “non conformità” rilevate
  • “non conformità” su numero di richieste compreso tra il 10% e il 20% del campione: contributo totale dovuto al CAA ridotto del doppio della percentuale di “non conformità” rilevate
  • “non conformità” su numero di richieste compreso tra il 20% e il 50% del campione: nessun contributo erogato al CAA per anno in questione + recupero di eventuale acconto erogato

Non sono considerate “non conformità” (quindi non soggette a sanzione) le eventuali assegnazioni di carburante agevolato in eccesso in eccesso all’impresa inferiore a 100 litri o al 5% del quantitativo spettante.

Qualora Regione venga condannata al pagamento di somme di denaro a causa di “non conformità” dovute alla prestazione del CAA: Regione esercita rivalsa sulla garanzia assicurativa del CAA “fino a concorrenza dell’onere sopportato”.