CARATTERISTICHE VEICOLI ATIPICI ( D. Lgs. 285/92; Legge 289/02; D.M. 29/07/94, 9/10/12) (strada30)
Sonetti interessati:
Chiunque possiede:
a) motoveicoli o autoveicoli d’epoca (cancellati da Pubblico Registro Automobilistico) iscritti in apposito elenco;
b) autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico, iscritti presso registro ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI;
c) filoveicoli: veicoli a motore elettrico, collegati a linea aerea di alimentazione, eventualmente muniti di motore ausiliario di trazione non necessariamente elettrico;
d) traini turistici che possono trainare, non vincolati da rotaie, fino a 3 rimorchi;
e) veicoli su rotaia (tram);
f) veicoli diplomatici esteri o di organizzazioni internazionali;
g) veicoli immatricolati all’estero;
h) veicoli appartenenti alle Forze armate, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale di Stato, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Protezione Civile.
Iter procedurale:
Autoveicoli o motoveicoli d’epoca o di interesse storico
Veicoli e motocicli immatricolati da oltre 20 anni e cancellati da P.R.A. perché destinati ad essere conservati in musei, pubblici o privati, di interesse storico e non adeguati nei requisiti, dispositivi, equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni del codice della strada. Veicoli storici e d’epoca possono essere reiscritti nei registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate (Fino a 3 anni) maggiorate del 50%. Reiscrizione consente di mantenere targhe e documenti originari del veicolo.
Veicoli “completamente originali in ogni loro parte costruttiva” (Ammesse ricostruzioni di modesta entità e non alle caratteristiche essenziali) possono essere iscritti ad elenco nazionale istituito presso
Centro Storico del Dipartimento Trasporto Terrestre (D.T.T.). Domanda in bollo allegando:
1) copia autenticata del titolo di proprietà del veicolo;
2) certificazione di origine del veicolo;
3) 3 fotografie a colori;
4) documentazione attestante caratteristiche tecniche del veicolo.
D.T.T. provvede ad iscrizione veicolo, previo superamento verifica tecnica del possesso dei requisiti.
Trasferimento proprietà dei veicoli storici comunicato a D.T.T. allegando certificazione inerente titolo proprietà.
Veicoli sottoposti almeno ogni 5 anni a revisione presso M.C.T.C. per verificare sussistenza dei requisiti prescritti. In caso di perdita requisiti, cancellazione d’ufficio da elenco.
Veicoli d’epoca ammessi alla circolazione in apposite manifestazioni o raduni autorizzati su prescritti itinerari, purché muniti di speciale autorizzazione rilasciata da D.T.T., nel cui territorio avviene manifestazione o raduno (Ente organizzatore nella richiesta deve specificare elenco dei veicoli partecipanti), in cui specificare durata autorizzazione, percorsi stabiliti, velocità massima in relazione “alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo”.
Filoveicoli
Per guida filoveicoli occorre:
· patente di guida autovetture;
· carta di qualificazione del conducente per trasporto di persone;
· certificato di idoneità rilasciato da Ufficio Dipartimento Trasporti, previa richiesta interessato, dopo che questi ha superato esame, previa frequentazione periodo di esercitazione nella condotta di filoveicolo da effettuarsi con assistenza di guidatore autorizzato e sotto controllo di funzionario ditta che intende assumere conducente. Se esame non superato, interessato può ripeterlo dopo 1 mese e nuovo periodo di esercitazione. Certificato di idoneità valido per “condurre vetture filoviarie presso qualsiasi azienda”, purché accompagnato da patente di guida e carta di qualificazione del conducente per trasporto persone. Periodo di validità del certificato di idoneità identico a quello della patente. Se patente non confermata, certificato di idoneità ritirato. Se sorgono dubbi su “persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti”, Ufficio Dipartimento Trasporti impone visita medica a conducenti veicoli
Veicoli su rotaia
Per poter circolare in sede promiscua (su strada e su rotaia) debbono essere muniti di: dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva ed acustica; dispositivi per agevole visibilità per conducente anche a tergo.
Veicoli diplomatici esteri o di organizzazioni internazionali
Per veicolo adibito ad uso promiscuo in possesso di diplomatici esteri, Ministero Trasporto, previa visita e prova, provvede ad immatricolazione e rilascia carta circolazione e speciali targhe di riconoscimento (Documenti validi fino a mantenimento status di diplomatico del soggetto a cui appartiene veicolo e da restituire entro 90 giorni da scadenza).
Violazioni del codice commesse da diplomatici muniti di immunità segnalate a Ministero Affari Esteri “per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica”. Violazioni commesse da terzi alla guida di veicoli diplomatici perseguite ai sensi della legge e segnalate per via diplomatica a titolare del veicolo.
Veicoli immatricolati all’estero
Autoveicoli, motoveicoli, rimorchi:
· immatricolati in Stati esteri possono circolare in Italia per 1 anno, purché muniti di certificati di immatricolazione rilasciato da Stato di origine, con targa leggibile contenente contrassegno di immatricolazione e sigla Stato di origine;
· importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per esportazione “appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri che sono di passaggio” possono circolare in Italia se muniti di:
a) certificato di immatricolazione rilasciato da Stato di origine;
b) targa e sigla distintiva dello Stato di origine o sigla E.E.;
c) carta di circolazione internazionale valida 1 anno, rilasciata da D.T.T., previa esibizione documenti di circolazione nazionali. Prefetto rilascia permessi internazionali di guida, previa esibizione patente.
Veicoli in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità, quali:
– Autoambulanze veterinarie in relazione a loro massa complessiva conformi a veicoli di categoria M1 o M2 la cui tara comprende anche totale attrezzature fisse necessarie per svolgimento di specifiche funzioni (v. attrezzature per contenimento di animali, quali gabbie, casse, barelle, box di dotazione, eventuali serbatoi fissi per acqua). Autoambulanze dotate di: almeno 2 posti a sedere, compreso quello del conducente; almeno 1 porta su fiancata (Esclusa quella di accesso a cabina) e porta posizionata sul retro del veicolo; vano sanitario separato da cabina di guida mediante divisorio inamovibile destinato ad attrezzature di soccorso e trasporto chiuso da sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta ad 1 o 2 ante avente larghezza tale da consentire facile accesso ad animali in stato di necessità. Compartimento sanitario coibentato ed insonorizzato, rivestito con materiale ignifugo e non alterabile se sottoposte a disinfezione, antiscivolo specie nei punti di salita/discesa, lavabile e privo di spigoli vivi, dotato di adeguata illuminazione ed aerazione, aventi dimensioni minime di 2,4 m. di lunghezza, 1,6 m. di larghezza, 1,75 m. di altezza, con eventuali posti a sedere bene ancorati al veicolo aventi larghezza di almeno 40 cm. provviste di cintura di sicurezza. Autoambulanze veterinarie, aventi colore bianco, recante nella parte anteriore scritta “Ambulanza veterinaria” e sulle fiancate denominazione di Ente che abbia proprietà o disponibilità di veicolo, dotate di dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e sistema di allarme. Uso di dispositivi acustici e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu ammesso solo per:
a) espletamento servizi urgenti di soccorso o trasporto animali da trasferire presso strutture veterinarie autorizzate, pubbliche o private, “in ragione del loro stato di necessità, purché soccorso o trasporto richiesto da medico veterinario;
b) conducenti servizi veicoli adibiti ad attività protezione animali o vigilanza zoofila per espletamento servizi urgenti di istituto, utilizzati a tal fine anche veicoli per servizio noleggio, purché condotti da guardie giurate nei limiti di compiti a questi affidati da decreti prefettizi di nomina;
c) conducenti veicoli di Enti proprietari/concessionari autostrade impiegati per recupero di animali, anche in stato di necessità che costituiscono intralcio o pericolo per circolazione stradale .
Al fine di accertare ad Organi polizia regolare utilizzo di dispositivi acustici di allarme o visivi a luce blu lampeggiante, conducenti di tali veicoli sono tenuti ad esibire richiesta scritta di soccorso o trasporto o certificazione relativa a stato di necessità di animale rilasciato da medico veterinario. Se accertamento non possa essere eseguito “o reso eccessivamente difficoltoso in ragione di specifiche circostanze di luogo o tempo”, Ufficio da cui dipende Agente di polizia invita, pena applicazione di sanzioni (multa da 398 a 1.596 ) intestatario del veicolo ad esibire, entro 30 giorni da notifica, documenti di cui sopra
– veicoli adibiti ad attività di produzione animale o di vigilanza zoofila o veicoli in disponibilità di Enti proprietari/concessionari di autostrade della categoria M1 o M2 che debbono risultare conformi a prescrizioni tecniche previste per rispettiva categoria di appartenenza
Ministero Salute, sentito Ministero Trasporti, individua attrezzature specifiche di autoambulanze veterinarie, requisiti di personale adibito a soccorso e trasporto di animali, dispositivi di protezione individuale ed equipaggiamento di personale.
Tali veicoli immatricolati “in uso proprio per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro” o “in uso terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo in base a licenza comunale di esercizio”.
Carta di circolazione rilasciata solo a nome di:
– amministratori ed Enti pubblici competenti in materia di sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria o protezione animale o preposti a vigilanza zoofila. Immatricolazione veicolo solo per assorbimento compiti istituzionali in materia di sanità pubblica veterinaria, polizia veterinaria, protezione animale, vigilanza zoofila;
– associazioni di volontariato operanti nel settore di protezione animale riconosciute da Regioni ed iscritte in relativi elenchi, nonché Onlus ed Enti morali con finalità di protezione animale o vigilanza zoofila riconosciute da Ministero Salute. Immatricolazione veicolo solo per perseguimento propri scopi sociali concernenti protezione animale o vigilanza zoofila;
– imprese che esercitano, quale attività principale, trasporto e soccorso di animali;
– ambulanze cliniche e ospedali veterinari operanti in regime di diritto privato per veicoli in uso di medici veterinari titolari, responsabili od associati, ai fini espletamento compiti di Istituto. Immatricolazione veicolo solo per espletamento propri compiti di Istituto;
– Enti proprietari o concessionari di autostrade. Immatricolazione veicolo solo per espletamento propri compiti di Istituto inerenti tutela sicurezza della circolazione stradale.
Tali soggetti debbono disporre dei veicoli a titolo di proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, acquisto con patto di riservato dominio, comodato o locazione senza conducente di durata superiore a 30 giorni (In tale caso carta di circolazione costantemente aggiornata). Locazione senza conducente di durata inferiore a 30 giorni ammessa solo per sostituzione temporanea di veicoli nella disponibilità di locatario a seguito di guasto meccanico, furto, incendio, caso fortuito o forza maggiore e purché usato per stesse finalità di quello sostituito
Veicoli immatricolati per uso proprio per prestazioni di trasporto senza corrispettivo o fini di lucro o in caso di terzi per servizio di noleggio che conducente dietro corrispettivo a nome di Associazioni del volontariato od imprese che esercitano principalmente trasporto o soccorso di animali
Veicoli appartenenti a Forze armate, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Corpo Forestale di Stato, Protezione Civile
Tali Organismi provvedono direttamente a:
1) accertamenti tecnici, immatricolazione, rilascio dei documenti di circolazione e targhe di riconoscimento;
2) rilascio di autorizzazione speciale in caso di veicoli eccezionali ed eventuale scorta per circolazione su strade non militari, sentiti Enti proprietari di strade;
3) addestramento ed accertamento requisiti di idoneità alla guida, rilascio patente che “abilita soltanto alla guida dei veicoli in dotazione” di tali Organismi;
4) rilascio dei certificati di abilitazione alla funzioni di insegnanti di teoria o di istruttori.
Chiunque in possesso di tale patente o certificato di abilitazione può chiedere “senza sostenere esame di idoneità” patente di guida per corrispondente categoria di veicolo, o riconoscimento titolo istruttore o insegnante teoria, purché presentata tramite Autorità dove presta ancora in servizio o congedato da non oltre 1 anno.
Conducenti di autoveicoli o motoveicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio, Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, autoambulanza e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, mezzi di soccorso per trasporto di animali o vigilanza zoofila “nell’espletamento di servizi urgenti di Istituto” appositamente riconosciuti da Dipartimento Trasporto Terrestre debbono essere muniti di dispositivo supplementare acustico e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu. Tali veicoli “nell’espletamento di servizi urgenti” non sono tenuti ad osservare gli obblighi, i divieti, le limitazioni relativi alla circolazione … nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza”. Veicoli normali debbono “lasciare libero il passo e, se necessario, fermarsi”. Ministero Trasporto può con decreto consentire certe agevolazioni a mezzi di privati che trasportano animali in gravi condizioni di salute, purché muniti di specifica documentazione da esibire ad Autorità pubblica di sicurezza.
Veicoli venduti da questi Organismi possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento idoneità requisiti tecnici.
Mezzi di trasporto collettivo di tali Organismi se adibiti a trasporto di oltre 8 persone sono assimilati a mezzi di trasporto pubblici.
Autoambulanze veterinarie destinate a soccorso o trasporto di animali in stato di necessità, cioè con trauma grave o malattia con compromissione di 1 o più funzioni vitali o che provoca impossibilità di spostarsi autonomamente e senza sofferenza o deambulare senza aiuto o con ferite aperte ed emorragie, o alterazione dello stato di coscienza e convulsioni o alterazioni gravi del ritmo cardiaco e respiratorio
Sanzioni:
Chiunque circola con veicoli d’epoca senza autorizzazione o con dispositivi non adeguati alle norme di circolazione vigenti: multa da 74 a 296 (per motoveicoli: multa da 36 a 148 ).
Chiunque circola con veicoli su rotaia mancanti dei dispositivi prescritti, o non conformi, o modalità di installazione errate: multa da 74 a 296
Chiunque fa guidare o guida filoveieoli senza essere munito di patente di guida, o carta di qualificazione del conducente per trasporto di persone, o certificato idoneità, o abilitazione professionale: multa da 148 a 594 + fermo veicolo per 6 mesi.
Chiunque, munito di patente, guida filoveicolo senza essere munito di certificato di idoneità: multa da 74 a 296 + fermo veicolo per 6 mesi
Chiunque circola con veicolo, motoveicolo, rimorchio immatricolato all’estero senza certificato di immatricolazione, o targa munita di sigla distintiva Stato di origine, o carta di circolazione scaduta: multa da 74 a 296 + divieto circolazione su territorio italiano (Confisca veicolo in caso carta circolazione scaduta).
Chiunque munito di patente militare guida veicolo civile senza averne autorizzazione: multa da 148 a 594 + eventuale ritiro patente disposto da Organismo di rilascio.
Chiunque non in servizio usa dispositivi acustici o lampeggianti blu: multa da 74 a 296 .
Chiunque non lascia libero il passo o si arresta a veicoli di Polizia, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, ecc. in servizio: multa da 36 a 148