CARATTERISTICHE MACCHINE AGRICOLE (D.Lgs. 285/92, 360/93, 99/04, 173/98; D.P.R. 495/92; Legge 17/07, 122/13, 116/14, 69/21; D.M. 15/08/91; 19/6/92, 16/9/98, 14/2/14) (strada09)
Soggetti interessati:
Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT), Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT), Ente nazionale meccanizzazione agricola (ENAMA)
Chiunque circola su strada con macchine agricole, a ruote o cingoli, destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali, o per il trasporto di prodotti agricoli, sostanze ad uso agrario, attrezzature o persone, nonché per operazioni di manutenzione e tutela del territorio, suddivise in:
- macchine semoventi, comprendenti:
a)trattrici agricole, cioè macchine a motore ad almeno 2 assi, disposte per il traino degli attrezzi
b)macchine operatrici agricole a 2 o più assi, munite di apposite attrezzature
c)macchine operatrici agricole ad 1 asse, munite di carrello separabile, con massa inferiore a 0,7 t.
- macchine trainate, comprendenti:
a)macchine operatrici agricole, cioè macchine destinate ad eseguire specifiche operazioni colturali trainate da trattrici;
b)rimorchi agricoli, cioè veicoli destinati al carico, trainati da trattrici, di peso inferiore a 1,5 t.
Iter procedurale:
MIT fissa le caratteristiche delle macchine agricole:
- sagoma inferiore a 2,50 m. di larghezza e 4 m. di altezza, con lunghezza totale (compresi gli organi di traino) inferiore al doppio della trattrice (più specificatamente a: 7,50 m. per veicoli ad 1 asse; 12 m. per veicoli a 2 o più assi). Convoglio di macchine agricole non può comunque mai superare i 6,5 m. di lunghezza
- peso complessivo a pieno carico inferiore se con ruote a: 5 t. ad 1 asse; 8 t. a 2 assi; 10 t. a 3 o più assi (16 t. se cingolate). In caso di macchine agricole semoventi o trainate munite di pneumatici: inferiore a 6 t. ad 1 asse; 14 t. a 2 assi; 20 t. a 3 o più assi. In caso di complesso trattrice + traino, massa (trasmessa su strada da 1 asse di guida mai inferiore al 20% della trattrice isolata) mai superiore ai limiti precedenti
- bloccaggio degli attacchi dei mezzi trainati, in modo da impedirne oscillazioni durante la marcia.
Macchine agricole che superano tali limiti sono dichiarate eccezionali e per circolare necessitano di un’apposita autorizzazione rilasciata da: ANAS per strade statali; Regione di partenza per le altre strade. A tal fine inviare domanda in bollo, allegando fotocopia del libretto di circolazione, ai competenti Organismi almeno 10 giorni prima del movimento. Nell’autorizzazione, valida 2 anni, specificare che le macchine agricole eccezionali debbono:
- munirsi di un dispositivo lampeggiante a luce gialla e segnale rosso di pericolo a strisce bianche e rosse, da apporre posteriormente al veicolo
- essere precedute da una vettura munita di un ampio drappo rosso.
In caso di trattori agricoli o forestali a ruote le caratteristiche tecniche sono fissate nel DM 05/08/1999, come modificato dal DM 31/03/14.
Attrezzature agricole sono quelle usate per l’esecuzione delle attività agricole e forestali e risultano distinte, ai fini della circolazione stradale, in: portate (cioè agganciate ad appositi attacchi montati sulla macchina agricola, con massa integralmente trasmessa su strada dalla macchina agricola); semiportate (massa parzialmente trasmessa su strada dalla ruota dell’attrezzatura stessa).
Trattrici possono trainare 1 rimorchio o 2 macchine operatrici agricole, purché provviste del dispositivo di frenatura,
Macchine agricole per circolare su strada debbono essere munite di:
- patente di categoria A1 per macchine agricole o loro complessi che non superano: 1,6 m. di larghezza; 2,5 m. di altezza; 2,5 t. di massa complessiva a pieno carico; 40 km/h. di velocità (Patente B per macchine agricole diverse dalle precedenti). Legge 122/13 impone all’operatore di dotarsi di una specifica abilitazione all’uso delle macchine agricole, da conseguire a seguito della partecipazione ad un corso di formazione, la cui durata, indirizzo e requisiti sono fissati da MIPAAF. D.M. 14/2/2014 ha stabilito che le macchine agricole e le macchine operatrici (escluse quelle eccezionali) possono essere guidate anche da titolari di:
1) patente B speciale, se affetti da minorazioni agli arti e alla colonna vertebrale, nel rispetto delle prescrizioni imposte a tali soggetti dalla Commissione medica locale in sede di accertamento dell’idoneità fisica per il conseguimento o la conferma della patente (v. eventuali adattamenti ai veicoli, uso di protesi)
2) patente A1 speciale, se affetti solo da minorazioni all’udito
- contrassegno da apporre sulla parte posteriore del veicolo, in cui riportare la velocità massima consentita (40 Km/h. se dotate di pneumatici o 15 Km/h se cingolate);
- targa di riconoscimento (rimorchi agricoli di massa inferiore a 1,5 t. sono muniti di una targa speciale), contenente i dati della immatricolazione. Nel caso di convoglio di macchine agricole, ultimo elemento deve avere la stessa targa della macchina trainante;
- certificato di immatricolazione e carta di circolazione in caso di trattrici, rimorchi, macchine agricole operatrici a 2 o più assi. In caso di macchine agricole operatrici ad 1 asse, occorre il certificato di idoneità tecnica alla circolazione. Sono escluse le macchine agricole trainate ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 1,5 t.
- assicurazione obbligatoria di responsabilità civile
- dispositivi prescritti di segnalazione visiva e di illuminazione. Veicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose aventi lunghezza superiore a 7,50 m. o massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. debbono essere dotati lateralmente e posteriormente di dispositivi retro riflettenti e fluorescenti, collocati al limite estremo dell’ingombro (se l’ingombro supera il 40% della dimensione della trattrice, tali pannelli vanno posti anche sui lati)
- dispositivi di frenata e di sterzo, in grado di garantire la stabilità della circolazione
- ruote orientabili, per favorire l’impostazione delle curve, dotate di pneumatici o cingoli
- dispositivi di segnalazione acustica; dispositivi silenziatori per il rumore; dispositivo retrovisore
- dispositivi amovibili per la protezione delle parti pericolose e per il traino di rimorchi o macchine operatrici;
- parabrezza con superfici trasparenti e tergicristalli, in modo da garantire un idoneo campo visivo;
- sistemi (anche amovibili nel caso di rimorchi agricoli) per il trasporto dei passeggeri (non oltre 3), collocati in modo da garantire al conducente un facile accesso alla seduta ed ai comandi
- dispositivi previsti dalle norme su: sicurezza ed igiene del lavoro; inquinamento ambientale (v. dispositivi di scarico).
Nel caso di macchine agricole costruite in serie, il fabbricante rilascia all’acquirente una dichiarazione (avente valore di certificato di origine) attestante che queste sono conformi, in ogni parte, al tipo omologato.
MIT, avvalendosi di propri Uffici o di Enti accreditati, può, in qualsiasi momento, sottoporre a controllo di conformità le macchine agricole o sue parti non immatricolate. Se dai controlli emergono irregolarità, MIT sospende o revoca l’omologazione.
Titolare di impresa agricola, o di impresa contoterzi, o di impresa di locazione di macchine agricole, o Enti e consorzi pubblici possono chiedere all’Ufficio provinciale del DTT il rilascio della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica (previo accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine), e conseguente immatricolazione delle stesse (esclusi rimorchi agricoli di massa complessiva inferiore a 1,5 t.).
Eventuali modifiche apportate alla macchina agricola debbono essere approvate dall’Ufficio competente del DTT (previa verifica della permanenza dei requisiti minimi di identità, sicurezza ed efficienza della macchina) e riportate sul documento di circolazione.
Legge 11/15 dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole immatricolate, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi per la circolazione su strada.
D.Lgs. 99/04 ha stabilito che l’attività di riparazione delle proprie macchine e rimorchi agricoli può essere effettuata dalla stessa impresa agricola (possibilità estesa con D.Lgs. 101/05 anche alle imprese conto terzi), purchè provvista di officina. Tale attività non rientra tra quelle di autoriparazione definite dalla Legge 122/92.
Legge 17/07 ha stabilito che a partire dal 1/1/2008 la disciplina del risarcimento diretto si applica anche ai sinistri che coinvolgono le macchine agricole
Legge 116/14 consente alle Organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche (comprese le cooperative agricole) di svolgere attività di consulenza inerente alla circolazione su strada delle macchine agricole, anche attraverso il collegamento al sistema operativo del MIT, ai fini della immatricolazione e “gestione delle situazioni giuridiche inerenti alla proprietà delle suddette macchine”.
Legge 69/21 ad Art. 39 ter consente a MIPAAF di stipulare convenzione per anno 2021 con ENAMA nel limite di 500.000 € per:
a)coordinamento e controllo delle operazioni di certificazione dei trattori agricoli e forestali condotte da centri prova operanti in Italia;
b)sviluppo e controllo di macchine agricole per uso sostenibile di prodotti fitosanitari;
c)studio e realizzazione di nuove tecnologie nel settore di agricoltura di precisione, produzione di energia sostenibile nell’ambito di impresa agricola, anche in collaborazione con Enti di ricerca del MIPAAF
Sanzioni:
Chiunque guida macchine agricole senza patente, o con patente revocata, o non rinnovata: multa da 2.733 a 10.935 € + fermo del veicolo per 3 mesi + sequestro del veicolo in caso di ripetute infrazioni
Chiunque lascia guidare macchine agricole a persone non munite di patente: multa da 303 a 1.210 €
Chiunque circola su strada con macchine agricole eccedenti sagoma e peso limite: multa da 364 a 1.817 € + sospensione della patente da 15 a 60 giorni + sospensione della carta circolazione da 1 a 6 mesi.
Chiunque circola su strada con macchine agricole eccezionali senza la prescritta autorizzazione: multa da 39 a 159 € + fermo del viaggio fino all’esibizione dell’autorizzazione + sospensione della patente da 15 a 60 giorni + sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi.
Chiunque circola con macchina agricola eccezionale senza rispettare le prescrizioni riportate nell’autorizzazione, o con dispositivi di segnalazione visiva o di bloccaggio degli attrezzi non idonei, o senza pannelli retroriflettenti, o con macchina per cui non rilasciata la carta di circolazione, o non rispetta le norme sul traino delle macchine agricole: multa da 158 a 639 €
Chiunque circola su strada senza rispettare le prescrizioni della carta circolazione: multa da 79 a 317 €
Chiunque non dichiara, entro 30 giorni, il trasferimento di proprietà della macchina o della residenza: multa da 39 a 159 € + ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità.
Fabbrica che rilascia dichiarazioni di conformità per macchine agricole non conformi al tipo omologato, o chiunque vende macchine agricole o suoi dispositivi non conformi ai tipi omologati: multa da 364 a 1.817 €.
Fabbrica che rilascia dichiarazioni di conformità non specificando i dati identificativi della macchina: multa da 39 a 159 €
Chiunque non presenta la macchina agricola alla revisione, o circola su strada con macchina agricola aventi caratteristiche difformi, o con dispositivi non funzionanti o alterati: multa da 79 a 317 € + ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica.