CARATTERISTICHE AUTOVEICOLI (D.Lgs. 285/92; Legge 190/14; D.M. 30/12/92, 28/9/93, 2/10/19) (strada29)
Soggetti interessati:
Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT), Dipartimento Trasporti Terrestri (DTT)
Chiunque intende circolare su strada con:
- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone (Massimo 9);
- autobus: veicoli destinati al trasporto di più di 9 persone;
- autoveicoli per trasporto promiscuo di cose e persone (Massimo 9) con massa a pieno carico inferiore a 4,5 t.;
- autoveicoli per trasporti specifici di determinate cose o persone muniti di attrezzature specifiche “relative a tale scopo”;
- autoveicoli per uso speciale: veicoli destinati al trasporto proprio di cose e persone attrezzati in modo particolare;
- autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;
- trattori stradali: veicoli destinati solo al traino di rimorchi e semirimorchi;
- autotreni: veicoli composti da 2 unità distinte, di cui 1 motrice, che non superino certe dimensioni per evitare di essere veicoli eccezionali;
- autoarticolati: complesso di veicoli formato da trattore e semirimorchio;
- autosnodati: autobus composti da 2 tronconi, collegati da sezione snodata che permette libera circolazione dei viaggiatori;
- autocaravan: veicolo attrezzato per alloggio massimo di 7 persone;
- mezzi d’opera: veicoli dotati di particolare attrezzature da impiegare nei cantieri di attività edilizia, stradale, escavazione mineraria.
Non rientrano nella definizione di veicolo:
- macchine ad uso di bambini, le cui caratteristiche non superano limiti fissati in regolamento;
- macchine per uso invalidi, rientranti tra gli ausili medici, anche se asservite da motore
Iter procedurale:
MIT fissa per autoveicoli:
- sagoma limite, comprendente:
- larghezza massima non superiore a 2,55 m. (2,60 m. se destinati al trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata);
- altezza massima non superiore a 4 m. (Autobus di linea e filobus: 4,30 m.);
- lunghezza totale, compresi organi di traino, non superiore a: 12 m. per veicoli a 2 assi (Esclusi semirimorchi); 18 m. se destinati a trasporto passeggeri su itinerari prestabiliti; 16,50 m. per autoarticolati ed autosnodati; 18,75 m. per autotreni e filotreni;
- massa limite (data da veicolo e carico) non superiore a: 5 t. per veicoli ad 1 asse, 8 t. per veicoli a 2 assi, 10 t. per veicoli a 3 o più assi; 18 t. in caso di veicoli a 3 o più assi con distanza tra questi superiore a 1 m. se a 2 assi (25 t. se a 3 o più assi); 19 t. per autobus e filobus; 24 t. per autotreno a 3 assi; 40 t. per autoarticolato ed autosnodato se a 4 assi (44 t. se a 5 o più assi). Qualunque tipo di veicolo non deve avere massa caricata su solo asse superiore a 12 t. Per veicoli alimentati a metano, GPL, elettrico ed ibrido, ammessa riduzione della massa a vuoto per veicoli dotati di controllo elettronico di stabilità pari a quella della massa delle bombole di gas metano o GPL e relativi accessori per veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL (Riduzione massa a vuoto comunque non superiore a “valore minimo tra 10% massa complessiva a pieno carico di veicolo e 1 t.”).
Veicoli eccedenti tali limiti sono considerati eccezionali.
Nessun veicolo può trainare od essere trainato da altro veicolo, salvo trasporti eccezionali, o se “veicolo non più atto a circolare per avaria, o per mancanza di organi essenziali” (Esclusi rimorchi), o in caso di rimozione del veicolo da parte Organi polizia, o casi autorizzati da MIT
Solidità di attacco, modalità di traino, cautela di guida debbono rispondere ad esigenze di sicurezza della circolazione.
Legge 190/14 stabilisce che, a partire da 01/01/2019, è vietata la circolazione su tutto il territorio nazionale di veicoli a motore di categorie M2 e M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0. MIT può con decreto definire casi di esclusione da tale divieto per “veicoli di carattere storico o destinati ad usi particolari”.
Autoveicoli per circolare su strada debbono essere muniti di:
- targa e numero di identificazione impresso su telaio, collocati in punti ben visibili e non suscettibili di sostituzione. Se numero telaio contraffatto, alterato, mancante, illeggibile, DTT provvede a sua riproduzione;
- dispositivi di segnalazione visiva, illuminazione e segnalazione acustica;
- dispositivi silenziatori e di scarico se hanno motore termico;
- dispositivi retrovisori;
- pneumatici: recanti marcature laterali conformi a normative UE; aventi pressione adeguata; sottoposti a periodica verifica circa condizioni di efficienza;
- dispositivi di retromarcia se di peso superiore a 3,5 t.;
- dispositivi di ritenuta e protezione (cinture sicurezza). Veicoli delle categorie M1, M2, M3 immatricolati in Italia o all’estero ma circolanti in Italia debbono, in base a quanto stabilito dalla Legge 117/18, come modificata dalla Legge 157/19, essere muniti, a partire dal 1/7/2019, quando trasportano bambini di età inferiore a 4 anni di un sistema di ritenuta (seggiolino) con apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino stesso, le cui caratteristiche tecnico costruttive e funzionali sono state fissate da MIT con D.M. 2/10/2019 pubblicato su G.U. 249/19. Tale dispositivo può essere:
- integrato all’origine nel sistema di ritenuta del bambino;
- in dotazione di base/accessorio del veicolo (come riportato nel suo fascicolo di omologazione);
- indipendente dal sistema di ritenuta e dal veicolo
Al momento della sua immissione in commercio il fabbricante deve accertarsi che il dispositivo sia conforme alle caratteristiche tecniche e funzionali riportate su G.U. 249/19. A tal fine:
- redige una relazione tecnica, da mettere a disposizione delle Autorità di controllo, contenente: tutti i dati pertinenti ai mezzi da questo utilizzati per garantire la conformità del dispositivo antiabbandono; valutazione delle integrazioni richieste dal dispositivo con il veicolo o sistema di ritenuta per bambini;
- rilascia una dichiarazione (modello pubblicato su G.U. 249/19) di conformità alle prestazioni tecniche e funzionali di cui al D.M. 2/10/2019;
- consegna, al momento della vendita, “le prescrizioni per installazione, uso e manutenzione del dispositivo antiabbandono”, salvo caso in cui tale documentazione non è richiesta dalla normativa UE. Direzione generale per la motorizzazione vigila sul commercio dei dispositivi antiabbandono, tenendo conto che quelli legalmente commercializzati negli Stati membri UE, Turchia, Stati appartenenti ad EFTA si debbono considerare conformi al D.M. 2/10/2019
- dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni in caso di autoveicoli adibiti a trasporto cose aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. ;
- segnale mobile di pericolo (Triangolo) e plurifunzionale di soccorso;
- strisce posteriori e laterali retroriflettenti in caso di veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t. adibiti a trasporto di cose o per trasporti specifici o per trasporti speciali;
- contachilometri sigillato;
- apparecchiature per pagamento automatico pedaggio o per ricezione segnali ed informazioni su viabilità;
- particolari equipaggiamenti per guida o trasporto di persone invalide fissati da MIT;
- ampia libertà di movimento e visibilità da parte del conducente per cui:
- numero di persone trasportate mai superiore a quello indicato nella carta di circolazione, sedute in modo da non impedire la visibilità al conducente. Ammesso sul sedile posteriore il trasporto in soprannumero di 2 bambini aventi meno di 10 anni, purché accompagnati da un passeggero di età superiore a 16 anni;
- numero di animali domestici trasportati mai superiore ad 1, “comunque in condizioni tali da non costituire impedimento o pericolo per la guida”. Ammesso il trasporto di animali in numero superiore, purché: custoditi in apposita gabbia o contenitore; nel vano posteriore del veicolo “appositamente suddiviso da rete”;
- nel caso di autocaravan, appositi dispositivi per la raccolta interna delle acque chiare e luride, di cui è comunque vietato lo scarico su strade ed aree pubbliche, fuori dagli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario. Sosta autocaravan su sede stradale consentita se: non costituisce campeggio; autoveicolo non poggia su suolo, salvo che con le ruote; non emette deflussi propri; non occupa sede stradale in misura eccedente rispetto ad ingombro proprio dell’autoveicolo. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, applicate tariffe maggiorate del 50% rispetto ad autoveicoli normali.
Mezzi d’opera possono circolare solo se muniti di apposito contrassegno comprovante il pagamento dell’indennizzo di usura della strada, pari alla tassa di possesso (Bollo), da versare unitamente a questa e per la stessa durata. Se circolazione avviene su autostrada, aggiungere un’ulteriore somma, pari al pedaggio autostradale maggiorato del 50%.
Sanzioni:
Chiunque circoli con autoveicoli senza i dispositivi prescritti, o non conformi, o con mezzi d’opera senza contrassegno di indennizzo usura: multa da 74 a 296 €
Se veicoli alterati utilizzati in gare di velocità: multa da 1.169 a 4.678 €
Chiunque circoli con veicolo o complesso di veicoli aventi limiti di sagoma eccedenti, salvo che questo non costituisca trasporto eccezionale: multa da 370 a 1.405 € + ritiro della carta circolazione e patente fino a ripristino dei limiti di sagoma previsti.
Chiunque circola con veicolo che supera, con il carico, i limiti di massa stabiliti: multa da 370 a 1.485 €
Chiunque non rispetta norme sul traino dei veicoli: multa da 74 a 296 €
Chiunque contraffa, asporta, altera, sostituisce, cancella o rende illeggibile targa del costruttore o numero di identificazione telaio: multa da 2.338 a 9.357 €
Chiunque guida autovetture contenenti un numero di persone superiore a quello riportato in carta circolazione: multa da 36 a 148 €. Se infrazione commessa su veicolo adibito a trasporto conto terzi: multa da 292 a 1.169 € + sospensione carta circolazione da 1 a 6 mesi.
Chiunque non rispetta disposizioni su trasporto animali su autovettura: multa da 74 a 296 €
Chiunque utilizza mezzi od agevolazioni per invalidi senza avere autorizzazione del Sindaco: multa da 74 a 296 €
Chiunque non usa cintura di sicurezza, o sistemi di ritenuta conformi: multa da 74 a 296 € (Se infrazione commessa da minore ne risponde “chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso”) + sospensione patente da 15 giorni a 2 mesi in caso di altre 2 infrazioni in 2 anni.
Chiunque, pur facendo uso della cintura di sicurezza, ne altera od ostacola normale funzionamento: multa da 35 a 143 €
Chiunque non usa sistemi atti a ridurre nebulizzazione di acqua o se munito di autocaravan effettua scarico acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche: multa da 74 a 296 €