CALAMITA’ NATURALI

CALAMITA’ NATURALI (D.Lgs. 102/04; Legge 44/19;  D.M. 29/12/14; L.R. 17/04; D.G.R. 21/12/09, 23/12/19) (danni01)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Agroalimentari, Forestali (MIPAAF), Ministero Economia e Finanze (MEF), Servizio Regionale Agricoltura (Servizio), Servizi Decentrati Agricoltura (SDA), imprese agricole ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile (comprese cooperative che svolgono attività di produzione agricola) iscritte nel registro delle imprese, ricadenti nelle zone delimitate, colpite da calamità naturale con danni superiori al 30% della Produzione Lorda Vendibile (PLV), tenendo conto che:

  • nel caso di danni alle produzioni vegetali vengono escluse dal calcolo della PLV le produzioni zootecniche
  • nel calcolo del danno sono comprese le “perdite derivanti da eventi calamitosi subiti dalla stessa azienda nel corso dell’annata agraria, che non siano state oggetto di precedenti benefici, mentre sono esclusi i contributi od altre integrazioni UE”.

Iter procedurale:

MIPAAF, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 102/04, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 32/18, predispone entro il 30 Novembre (pena applicazione Piano di anno precedente) Piano di gestione dei rischi in agricoltura (Piano), anche sulla base di: dati di carattere statistico assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli; proposta della Commissione tecnica (composta da 1 rappresentante di MIPAAF, Regioni, Organizzazioni professionali presenti in CNEL, Cooperazione agricola, Associazione nazionale degli Organismi collettivi di difesa, Associazione nazionale delle imprese assicuratrici, AGEA, Istituto di vigilanza delle imprese assicuratrici). Nel Piano vengono definiti: termini e modalità di calcolo aiuto; entità di aiuto; soglie minime di danno; procedure di erogazione del contributo; criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio; parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi; quote di partecipazione ed adesione a fondi di mutualizzazione. Elementi distinti per:

a)tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e schema contrattuale (contenente standard minimi);

b)area territoriale identificata in base alla proposta di Regione;

c)eventi coperti, tipologia di garanzia;

d)tipo di coltura, impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture;

e)eventuali termini di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni ed aree;

f)ogni altro elemento ritenuto utile a garantire un efficace impiego delle risorse pubbliche

Interessati segnalano danni subiti dalle strutture aziendali e produzioni agricole a seguito delle calamità naturali o delle avversità atmosferiche di carattere eccezionale a SDA, che esegue istruttoria (delimitando il territorio colpito ed accertando i danni verificatisi) e trasmette il verbale a Servizio. Questo entro 60 giorni da evento (termine prorogato di 30 giorni in caso di motivate difficoltà accertate dal Servizio) comunica a MIPAAF la “proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell’evento e dei danni, l’individuazione delle provvidenze da concedere e la relativa richiesta di spesa”.

MIPAAF nei 30 giorni successivi pubblica il decreto di riconoscimento della calamità, “individuando i territori danneggiati e le provvidenze da concedere”

Interessati presentano domanda di aiuto, entro 45 giorni dalla pubblicazione su G.U. del decreto MIPAAF, a SDA, competente per territorio, che provvede alla sua istruttoria e invia richiesta di concessione contributo al Dirigente Servizio che, impegnate le risorse a disposizione e verificata la documentazione inviata, procede alla liquidazione di anticipo o saldo entro 30 giorni dalla domanda.

Giunta Regionale con DGR 1629 del 23/12/2019 ha definito i criteri per la concessione dei contributi ai sensi dell’Art. 5 comma 3 del D.Lgs. 102/04 per danni occorsi a strutture e scorte danneggiate da calamità o avversità atmosferiche di imprese agricole di cui ad Art. 2135 del Codice civile o cooperative impegnate nell’attività agricola, purché:

–          in possesso di partita IVA, iscritta al Registro delle imprese di Camera di Commercio con codice ATECO agricolo;

–          iscritte nell’anagrafe delle aziende agricole con fascicolo aziendale validato;

–          rientranti nella categoria delle piccole e medie imprese o delle microimprese;

–          non risultanti in difficoltà economica, salvo che questa sia dovuta a perdite o danni provocati dall’evento avverso in oggetto;

–          non destinatarie di un ordine di recupero per aiuti percepiti dichiarati illegittimi od incompatibili con mercato interno da UE (Clausola Deggendorf);

–          in possesso della superficie agricola, strutture ed impianti arborei danneggiati a titolo di proprietà, usufrutto, contratto di affitto scritto e registrato, atto di conferimento a società agricola/cooperativa di conduzione, comodato in forma scritta e registrato;

–          presentato un progetto, redatto da un professionista abilitato (corredato, nel caso di riparazione di mezzi ed attrezzature o loro riacquisto, di almeno 3 preventivi), in cui quantificato un fabbisogno di spesa di importo superiore a 5.000 € per il ripristino di strutture, impianti e scorte aziendali danneggiate da evento atmosferico riconosciuto come eccezionale e “non ammissibili ad assicurazione agevolata e per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione”;

–          dimostrato che danno occorso ad impresa a seguito di evento atmosferico eccezionale è superiore al 30% della PLV (Produzione Lorda Vendibile), calcolata in base all’ordinamento produttivo adottato nell’anno dell’evento, moltiplicando il prezzo medio di vendita per i quantitativi medi ottenuti nei 3 anni precedenti (o 5 anni precedenti, eliminando la produzione più bassa e più alta) nella superficie investita per ogni coltura. Se coltura/allevamento non attuato o prodotto non venduto nei 3/5 anni precedenti, PLV calcolata in base a “resa benchmark e prezzo unitario massimo” definito da MIPAAF con il decreto sui contratti assicurativi

La concessione dei contributi avviene applicando i seguenti criteri di selezione alle domande pervenute ritenute ammissibili:

a)interventi di ripristino in aziende zootecniche, con priorità per ricovero di animali: 1 punto se tali interventi di ripristino rappresentano una spesa superiore al 50% di quella complessiva; 0,5 punti se tali interventi rappresentano un spesa compresa tra 30 e 50% di quella complessiva

b)intensità del danno in relazione alla capacità produttiva dell’azienda: 1 punto se entità del danno superiore a 80% della produzione standard aziendale; 0,6 punti se danno compreso tra 60 e 80% della produzione standard aziendale; 0,3 punti se entità del danno compresa tra 40 e 60% della produzione standard aziendale

c)impresa agricola condotta da giovani imprenditori: 1 punto per progetti relativi ad impresa agricola condotta da giovani imprenditori insediati da meno di 5 anni ed in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla Misura 6.1 del PSR Marche 2014/20; 0,5 punti per progetti relativi ad impresa agricola condotta da giovani imprenditori                

L.R. 17/04 ad art. 11 stabilisce che gli interventi di ripristino delle strade interpoderali e dei fossi di confine tra proprietà, finanziati con Fondo di solidarietà nazionale, sono attuati da Comuni, anche su delega dei proprietari. Al riguardo la D.G.R. 2150 del 21/12/09 stabilisce che Comuni inviano a Servizio la domanda di contributo (Modello riportato su BUR 2/10), contenente: data di presentazione del progetto; importo progettuale; risorse richieste. Allegare:

a)cartografia della zona con localizzazione dell’intervento

b)documentazione fotografica dello stato attuale da diversi punti di vista;

c)stima sommaria dell’intervento;

d)altre informazioni utili su residenti, utenti ecc.

Servizio esegue l’istruttoria, tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: stato delle infrastrutture in zona; numero di residenti servito; numero di utenti; unico accesso ad aziende servite.

A conclusione di istruttoria, Servizio redige graduatoria in base al seguente ordine di priorità:

a)presentazione di progetto di aggravamento del danno;

b)completamento di interventi per cui era già stata presentata una richiesta di integrazione del contributo;

c)progetto presentato è dichiarato ammissibile dal Servizio;

d)progetto presentato non è stato ancora oggetto di verifica di ammissibilità;

e)intervento è stato segnalato ai fini del riconoscimento di calamità, ma per cui non è stato ancora presentato alcun progetto

Dirigente del Servizio emana decreto di assegnazione delle risorse, comunicandolo a interessati che entro 45 giorni successivi inviano a SDA competente progetto esecutivo per singola infrastruttura finanziata, contenente:

  • conformità degli interventi alle norme di tutela paesistico-ambientale ed agli strumenti urbanistici vigenti (corredati da eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni necessarie)
  • attestazione del progettista che: prezzi utilizzati non sono superiori a quelli del Prezziario regionale vigente; scelte progettuali sono conformi alle norme vigenti; lavori previsti sono idonei a conseguire i livelli di sicurezza fissati dalla normativa
  • relazione tecnica e di calcolo in cui vengono descritti: dissesti rilevati; interventi da realizzare; miglioramento raggiunto
  • elaborati indicanti lo stato di fatto delle infrastrutture
  • elaborati grafici esecutivi con la localizzazione degli interventi
  • computo metrico estimativo in base al Prezziario regionale vigente delle opere pubbliche
  • quadro tecnico economico.

SDA, verificata la completezza e regolarità della documentazione inviata (Può chiedere eventuali documenti integrativi da inviare entro 30 giorni), provvede alla concessione del contributo.

Elenco nominativo dei danneggiati, nonché gli atti inerenti alla valutazione dei danni e alle provvidenze concesse sono pubblicati sul sito internet di Autorità competente.

Soggetti attuatori comunicano a Servizio inizio dei lavori, entro 90 giorni dalla notifica del decreto di concessione del contributo, chiedendo eventuale erogazione di anticipo pari a 80% del contributo concesso.

Erogazione del saldo da parte del Servizio è subordinata all’invio di:

a)comunicazione di fine lavori, con richiesta di saldo del contributo;

b)certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo tecnico amministrativo;

c)contabilità finale dei lavori;

d)dichiarazione attestante il “ripristino della completa fruibilità dell’opera” (In caso di interventi parziali, evidenziare “il solo conseguimento della sicurezza dell’opera interessata dall’intervento”);

e)documentazione fotografica delle diverse fasi delle lavorazioni eseguite;

f)documento attestante la regolare posizione assicurativa, contributiva e previdenziale (DURC) delle ditte esecutrici delle opere;

g)dichiarazione attestante che le opere eseguite non hanno usufruito di altri contributi pubblici o premi assicurativi.

Servizio vigila sulla regolare esecuzione dei lavori mediante un controllo a campione su almeno il 10% delle opere finanziate.

Entità aiuti:

Legge 44/19 incrementa di 20.000.000 € per anno 2019 il Fondo di solidarietà nazionale.

D.Lgs. 102/04, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 32/18, istituisce presso MIPAAF il “Fondo di Solidarietà Nazionale” (FSN) per promuovere “interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole nelle zone colpite da calamità naturali”, o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, o da eventi di portata catastrofica, o da epizoozie, o da organismi nocivi per vegetali, o da animali protetti, nel rispetto di quanto previsto dagli orientamenti comunitari e dagli aiuti di Stato in materia agricola. MIPAAF, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, predispone il piano di riparto trimestrale delle somme del FSN da trasferire alle Regioni, tenendo conto dei fabbisogni di spesa di queste

Agricoltori interessati possono beneficiare di:

Art. 2 Contributi su premi assicurativi (vedi scheda “Assicurazione agevolata calamità”) e quote di partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione (vedi scheda “Fondo mutualizzazione”)

Sottoscrizione di polizza assicurativa è volontaria e può essere attuata in forma individuale o collettiva (o tramite Organismi collettivi di difesa, nonché cooperative agricole e loro consorzi)

Prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole, su cui determinare i valori assicurabili con le polizze agevolate, sono stabiliti in base alle rilevazioni ISMEA (attuata almeno ogni 3 anni)

Art. 2 bis Polizze assicurative sperimentali (vedi scheda “Assicurazione agevolata calamità”), che possono avvalersi del Fondo di riassicurazione, concernenti:

a)“polizze ricavo”, a copertura delle perdite di ricavo della produzione assicurata, derivanti da una combinazione tra diminuzione della resa causata dagli eventi di cui sopra e variazione del prezzo di mercato

b) “polizze parametriche”, a copertura della perdita di produzione assicurata a causa di danni a livello di quantità e qualità derivanti da un andamento climatico avverso, o da eventi di portata catastrofica (danni determinati in base ad indici biologici o meteorologici)

Art. 4 Entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione ed adesione ai fondi sperimentali di mutualizzazione con soglia di danno è fissata nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, tenendo conto di: disponibilità del bilancio; importanza socio-economica delle produzioni; numero di potenziali assicurati/aderenti; esigenza di ampliare la base territoriale ed il numero di imprese beneficiarie

Art. 5 comma 2

  • lettera a): contributo in conto capitale fino a 80% (90% nelle zone svantaggiate di cui al Reg. 1305/13) del danno accertato in base alla PLV media registrata nei 3 anni precedenti
  • lettera b): prestito 5 anni al 35% del tasso riferimento (20% per aziende ricadenti in zone svantaggiate di cui al Reg. 1305/13) per operazioni di credito agrario superiori a 18 mesi per venire incontro alle esigenze di conduzione nell’anno dell’evento ed in quello successivo. Nell’ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento
  • lettera c): proroga per 1 sola volta delle scadenze delle rate di credito agrario di esercizio e miglioramento e del credito ordinario in essere da parte dell’impresa agricola colpita da calamità,  “fino all’erogazione degli interventi di cui all’articolo 5 comma 2 lettera b)”, comunque non oltre 24 mesi. Rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi
  • lettera d): agevolazioni previdenziali (v. scheda “agevolazioni previdenziali calamità naturali”)

Art. 5 comma 3: indennizzo pari a 80% (90% nelle zone svantaggiate di cui al Reg. 1305/13) dei costi sostenuti per il ripristino dei danni causati a strutture aziendali e scorte

Art. 5 comma 6: adozione di misure volte al “ripristino delle infrastrutture connesse alle attività agricole (quali: strade interpoderali; fossi e reti di scolo; impianti di captazione, accumulo e distribuzione delle acque ad uso irriguo; opere di bonifica), con onere della spesa a totale carico del FSN.

D.G.R. 1629 del 23/12/2019 definisce come ammissibili ai sensi del D.Lgs. 102/04 gli interventi relativi a:

a)ripristino funzionale di strutture aziendali usate per produzioni agricole danneggiate da evento atmosferico eccezionale mediante interventi di riparazione o demolizione e ricostruzione (In questo caso spesa ammissibile nel limite della sua diminuzione di valore di mercato dovuta all’avversità, cioè della differenza tra valore della struttura subito prima e subito dopo l’evento);

b)riparazione di attrezzature e macchinari aventi meno di 10 anni da primo acquisto danneggiati da evento eccezionale o loro riacquisto (In questo caso spesa ammissibile nel limite della loro diminuzione di valore di mercato dovuta all’avversità, cioè della differenza tra il valore dei macchinari/attrezzature subito prima e subito dopo l’evento);

c)ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico (capi da riproduzione) danneggiato o distrutto “in conseguenza di quanto occorso alle strutture di cui sopra” (compreso riacquisto delle scorte distrutte da evento funzionali alla produzione agricola)

Strutture produttive, macchine, attrezzature, impianti arborei ammessi solo se al momento di evento risultano “effettivamente utilizzati e funzionali al settore della produzione primaria e presenti nel fascicolo aziendale dell’impresa”. Fabbricati strumentali all’impresa agricola ammessi solo se ubicati in zona territoriale omogenea di cui alla lettera E del Piano regolatore generale approvato o, se non classificate come zona E, destinate esclusivamente all’agricoltura dai suddetti strumenti urbanistici comunali

Sono in particolare ammissibili a contributo le spese relative a:

a)realizzazione di interventi di cui sopra necessari per ripristinare le strutture, scorte ed impianti aziendali danneggiati. Nel ripristino di strutture ed impianti sono ammessi costi per demolizione, sgombero e smaltimento dei materiali residuali e delle carcasse degli animali di allevamento, purché eseguiti nel rispetto delle normative vigenti. Spese per ripristino ammesse sempre nei limiti della capacità produttiva esistente al momento di evento avverso. In caso di riacquisto del bestiame deceduto, spesa ammissibile se mai superiore ai prezzi medi pubblicati da ISMEA sul proprio sito

b)onorari per relazione tecnico-economica predisposta per quantificare il danno in relazione a PLV e definire interventi di ripristino del potenziale produttivo nei limiti della situazione preesistente all’evento avverso, nonché onorari per perizia, progettazione, direzione dei lavori, contabilità, collaudo delle opere edili (compresi contributi previdenziali per prestazioni professionali versati dal beneficiario degli aiuti) nel limite massimo di 10% del costo degli interventi ammissibili

IVA ammessa se “effettivamente sostenuta e non recuperata dal richiedente aiuto”

Escluse seguenti voci di spesa:

a)imposte, oneri, tasse

b)acquisto di terreni e fabbricati

c)interventi su fabbricati ad uso abitativo (anche parziale)

d)acquisto di macchine, attrezzature, impianti usati

e)acquisto diritti di produzione agricola

f)costi non connessi al ripristino della potenzialità produttiva aziendale

g)acquisto di piante annuali/biennali e loro messa a dimora

h)indennizzi dovuti alla sospensione di attività e perdita di reddito dovuta ad evento

i)interventi destinati a ripristinare strutture, impianti, scorte aziendali per danni inferiori al 30%

j)interventi destinati a ripristinare strutture, impianti, scorte per cui non dimostrato nesso di causalità tra evento riconosciuto con decreto MIPAAF e danno provocato

k)ripristino di edifici, manufatti rurali ed accessori privi delle dovute autorizzazioni edilizie

l)interventi di manutenzione ordinaria

m)interventi di ripristino di attrezzature e macchinari per cui non vi è connessione con danneggiamento di strutture in quanto non presenti in queste al momento dell’evento

n)spese per trattrici, macchinari ed attrezzature non presenti nel registro UMA su SIAR

o)realizzazione di investimenti in territori extraregionali e fuori da aree delimitata con decreto del MIPAAF

p)interventi su strade interpoderali o vicinali

q)interessi passivi ed indennizzi per danni provocati a terzi nel corso della realizzazione di interventi di ripristino

r)costi non riconducibili al Prezziario ufficiale regionale dei lavori pubblici vigente al momento di invio della domanda o al Prezziario delle opere agricole approvato con PSR 2014/20

s)interventi di ripristino su fabbricati destinati (anche parzialmente) ad uso abitativo

t)investimenti avviati prima del decreto MIPAAF di riconoscimento dell’evento

u)lavori e servizi in economia (eseguiti in proprio) e contributi in natura (sotto forma di fornitura di opere e beni)

v)interventi previsti in altre domande di aiuti pubblici

w)stipula di polizze fidejussorie

Contributi in conto capitale di cui al D.Lgs. 102/04 ed eventuali altri aiuti ricevuti a titolo di indennizzo (compresi quelli percepiti da altre misure nazionali o UE o “in virtù di polizze assicurative”), ammessi fino a 80% dei costi ammissibili (90% nelle zone soggette a vincoli naturali), comunque non oltre 100.000 € (IVA compresa). Aiuti ridotti al 50% se beneficiari non hanno stipulato una polizza assicurativa a copertura dei rischi “climatici statisticamente più frequenti” (sono quelli definiti dal Piano nazionale di gestione dei rischi in agricoltura approvato per l’anno dell’evento) per almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione

Art. 8 bis Aiuti in oggetto non sono cumulabili con quelli relativi agli investimenti volti a: ripristino del potenziale produttivo danneggiato dalla calamità naturale o avversità atmosferiche (assimilabili o meno a calamità naturali), o epizoozie, od organismi nocivi per vegetali; prevenzione dei danni arrecati dai suddetti elementi

Aiuti in oggetto sono cumulabili con altri aiuti di Stato, purché le misure di intervento riguardano costi diversi (se riguardano costi, in tutto o in parte, coincidenti il loro cumulo non deve superare l’intensità dell’aiuto più elevat0, cioè 80%)

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