CALAMITA’ NATURALI (D.Lgs. 102/04; Legge 106/21; Ord. PCM 7/5/20; D.M. 26/11/19; L.R. 17/04; D.G.R. 21/12/09, 23/12/19) (danni01)
Soggetti interessati:
Presidente Consiglio Ministri, Ministero Politiche Agricole, Agroalimentari, Forestali (MIPAAF), Ministero Economia e Finanze (MEF), Servizio Regionale Agricoltura (Servizio), Servizi Decentrati Agricoltura (SDA), imprese della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui ad Allegato I del Trattato UE, imprese agricole ai sensi di Art. 2135 del Codice Civile (comprese cooperative che svolgono attività di produzione agricola) iscritte nel registro delle imprese, ricadenti nelle zone riconosciute come colpite da calamità naturale, o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, o da eventi di portata catastrofica, o da epizoozie, o da organismi nocivi per vegetali/animali, con danni superiori al 30% della Produzione Lorda Vendibile (PLV), tenendo conto che:
- nel caso di danni alle produzioni vegetali, escluse dal calcolo della PLV le produzioni zootecniche;
- nel calcolo del danno sono comprese le “perdite derivanti da eventi calamitosi subiti dalla stessa azienda nel corso dell’annata agraria, che non siano state oggetto di precedenti benefici, mentre sono esclusi i contributi od altre integrazioni UE”.
Iter procedurale:
MIPAAF, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 102/04, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 32/18, predispone entro il 30 Novembre il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (Piano), anche sulla base di: dati di carattere statistico assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli; proposta della Commissione tecnica (composta da 1 rappresentante di MIPAAF, Regioni, Organizzazioni professionali presenti in CNEL, Cooperazione agricola, Associazione nazionale degli Organismi collettivi di difesa, Associazione nazionale delle imprese assicuratrici, AGEA, Istituto di vigilanza delle imprese assicuratrici). Nel Piano vengono definiti: termini e modalità del calcolo dell’aiuto; entità dell’aiuto; soglie minime di danno; procedure di erogazione del contributo; criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio; parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi; quote di partecipazione ed adesione a fondi di mutualizzazione. Elementi da riportare nel Piano per garantire un efficace impiego delle risorse pubbliche, distinti per:
a)tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e schema contrattuale (contenente standard minimi);
b)area territoriale identificata in base alla proposta di Regione;
c)eventi coperti, tipologia di garanzia;
d)tipo di coltura, impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture;
e)eventuali termini di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni ed aree.
Interessati segnalano danni subiti dalle strutture aziendali e produzioni agricole a seguito delle calamità naturali o delle avversità atmosferiche di carattere eccezionale a SDA, che esegue istruttoria (delimitando il territorio colpito ed accertando i danni verificatisi) e trasmette il verbale al Servizio. Questo entro 60 giorni da evento (termine prorogato di 30 giorni in caso di motivate difficoltà accertate dal Servizio) comunica a MIPAAF la “proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell’evento e dei danni, l’individuazione delle provvidenze da concedere e la relativa richiesta di spesa”.
MIPAAF nei 30 giorni successivi pubblica il decreto di riconoscimento della calamità, “individuando i territori danneggiati e le provvidenze da concedere”
Interessati presentano domanda di aiuto, entro 45 giorni dalla pubblicazione su G.U. del decreto MIPAAF, a SDA, competente per territorio, che provvede alla sua istruttoria e invia richiesta di concessione del contributo al Dirigente del Servizio che, verificate le risorse a disposizione e la documentazione inviata, procede alla liquidazione di anticipo o saldo entro 30 giorni dalla domanda (comunque non oltre 4 anni dal verificarsi di evento)
Presidente Consiglio Ministri con Ordinanza del 7/5/2020 consente alle imprese agricole che nel periodo 2013 – 2018 hanno subito danni da eventi calamitosi di regolarizzare le istanze di segnalazione inviate su modulistica diversa da quella prescritta dalla Protezione Civile (ritenute pertanto inammissibili), evidenziando seguenti tipologie di danno subite: terreni; fabbricati ed altri strutture rurali (stalle, magazzini, rimesse); strade poderali e canali di scolo aziendali; piantagioni arboree da frutto; scorte vive (bestiame) e morte (materie prime e prodotti finiti); macchine ed attrezzi; strade interpoderali; opere di approvvigionamento idrico; reti idrauliche ed impianti irrigui al servizio delle aziende agricole; opere di bonifica al servizio di più aziende agricole. Servizio provvede a seguito della regolarizzazione della domanda a:
– riconoscere contributi spettanti ad impresa nel limite del massimale di 63.000.000 € stanziato con delibera del Consiglio dei Ministri del 21/12/2019 a favore delle aziende agricole delle Regioni Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Toscana, Veneto colpite da calamità nel periodo 2013 – 2018
– pubblicare sul proprio sito istituzionale entro 6 mesi dalla data di concessione degli aiuti, le informazioni richieste con Reg. 702/14 da conservare per almeno 10 anni
– inviare al MIPAAF gli elementi necessari alla presentazione della relazione annuale alla Commissione UE inerenti alla concessione “di aiuti compensativi destinati ad indennizzare danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali”
Giunta Regionale con DGR 1629 del 23/12/2019 ha definito i criteri per la concessione dei contributi ai sensi dell’Art. 5 comma 3 del D.Lgs. 102/04 per danni occorsi a strutture e scorte danneggiate da calamità o avversità atmosferiche di imprese agricole o cooperative impegnate nell’attività agricola, purché:
– in possesso di partita IVA ed iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio con codice ATECO agricolo;
– iscritte nell’anagrafe delle aziende agricole con fascicolo aziendale validato;
– rientranti nella categoria delle piccole e medie imprese o delle microimprese;
– non risultanti in difficoltà economica, salvo che questa sia dovuta a perdite o danni provocati dall’evento avverso in oggetto;
– non destinatarie di un ordine di recupero per aiuti percepiti dichiarati illegittimi od incompatibili con mercato interno da UE (Clausola Deggendorf);
– in possesso al momento dell’evento della superficie agricola, strutture ed impianti arborei danneggiati a titolo di proprietà, usufrutto, contratto di affitto scritto e registrato, atto di conferimento a società agricola/cooperativa di conduzione, comodato in forma scritta e registrato;
– presentato un progetto, redatto da un professionista abilitato (corredato, nel caso di riparazione di mezzi ed attrezzature o loro riacquisto, di almeno 3 preventivi), attestante un costo superiore a 5.000 € per il ripristino di strutture, impianti e scorte aziendali danneggiate da evento riconosciuto come eccezionale e “non ammissibili ad assicurazione agevolata e per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione”;
– dimostrato che danno derivato da evento eccezionale è superiore al 30% della PLV aziendale calcolata, in base all’ordinamento produttivo adottato nell’anno dell’evento, moltiplicando il prezzo medio di vendita per i quantitativi medi ottenuti nei 3 anni precedenti (o 5 anni precedenti, eliminando la produzione più bassa e più alta) nella superficie investita per ogni coltura. Se coltura/allevamento non praticato o non venduto nei 3/5 anni precedenti, PLV calcolata in base a “resa benchmark e prezzo unitario massimo” definito da MIPAAF con il decreto sui contratti assicurativi
La concessione dei contributi avviene applicando i seguenti criteri di selezione alle domande pervenute ritenute ammissibili:
a)interventi di ripristino in aziende zootecniche, con priorità per ricovero di animali: 1 punto se tali interventi di ripristino rappresentano una spesa superiore al 50% di quella complessiva; 0,5 punti se tali interventi rappresentano un spesa compresa tra 30 e 50% di quella complessiva
b)intensità del danno in relazione alla capacità produttiva dell’azienda: 1 punto se entità del danno superiore a 80% della produzione standard aziendale; 0,6 punti se danno compreso tra 60 e 80% di tale produzione; 0,3 punti se entità del danno compresa tra 40 e 60% di tale produzione
c)impresa agricola condotta da giovani imprenditori: 1 punto per progetti relativi ad impresa agricola condotta da giovani imprenditori insediati da meno di 5 anni ed in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla Misura 6.1 del PSR Marche 2014/20; 0,5 punti per progetti relativi ad impresa agricola condotta da giovani imprenditori
L.R. 17/04 ad art. 11 stabilisce che gli interventi di ripristino delle strade interpoderali e dei fossi di confine tra proprietà, finanziati con Fondo di solidarietà nazionale, sono attuati da Comuni, anche su delega dei proprietari. Al riguardo la D.G.R. 2150 del 21/12/09 stabilisce che Comuni inviano a Servizio la domanda di contributo (Modello riportato su BUR 2/10), contenente: data di presentazione del progetto; importo progettuale; risorse richieste. Allegare:
a)cartografia della zona con localizzazione dell’intervento
b)documentazione fotografica dello stato attuale da diversi punti di vista;
c)stima sommaria dell’intervento;
d)altre informazioni utili su residenti, utenti ecc.
Servizio esegue l’istruttoria, tenendo conto di: stato delle infrastrutture in zona; numero dei residenti serviti; numero di utenti; unico accesso ad aziende servite.
A conclusione dell’istruttoria, Servizio redige graduatoria in base al seguente ordine di priorità:
a)presentazione di progetto di aggravamento del danno;
b)completamento di interventi per cui era già stata presentata una richiesta di integrazione del contributo;
c)progetto presentato è dichiarato ammissibile dal Servizio;
d)progetto presentato non è stato ancora oggetto di verifica di ammissibilità;
e)intervento è stato segnalato ai fini del riconoscimento di calamità, ma per cui non è stato ancora presentato alcun progetto
Dirigente del Servizio emana decreto di assegnazione delle risorse, comunicandolo a interessati che entro 45 giorni successivi inviano a SDA competente progetto esecutivo per singola infrastruttura finanziata, contenente:
- conformità degli interventi alle norme di tutela paesistico-ambientale ed agli strumenti urbanistici vigenti (corredati da eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni necessarie)
- attestazione del progettista che: prezzi utilizzati non sono superiori a quelli del Prezziario regionale vigente; scelte progettuali sono conformi alle norme vigenti; lavori previsti sono idonei a conseguire i livelli di sicurezza fissati dalla normativa
- relazione tecnica e di calcolo in cui vengono descritti: dissesti rilevati; interventi da realizzare; miglioramento raggiunto
- elaborati indicanti lo stato di fatto delle infrastrutture
- elaborati grafici esecutivi con la localizzazione degli interventi
- computo metrico estimativo in base al Prezziario regionale vigente delle opere pubbliche
- quadro tecnico economico.
SDA, verificata la completezza e regolarità della documentazione inviata (Può chiedere eventuali documenti integrativi da inviare entro 30 giorni), provvede alla concessione del contributo.
Elenco nominativo dei danneggiati, nonché atti inerenti alla valutazione dei danni e alle provvidenze concesse sono pubblicati sul sito internet di Autorità competente.
Soggetti beneficiari comunicano al Servizio inizio dei lavori, entro 90 giorni dalla notifica del decreto di concessione del contributo, chiedendo eventuale erogazione di anticipo pari a 80% del contributo concesso.
Erogazione del saldo da parte del Servizio (entro 4 anni a decorrere dalla data dell’evento) è subordinata all’invio di:
a)comunicazione di fine lavori, con richiesta di saldo del contributo;
b)certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo tecnico amministrativo;
c)contabilità finale dei lavori;
d)dichiarazione attestante il “ripristino della completa fruibilità dell’opera” (In caso di interventi parziali, evidenziare “il solo conseguimento della sicurezza dell’opera interessata dall’intervento”);
e)documentazione fotografica delle diverse fasi delle lavorazioni eseguite;
f)documento attestante la regolare posizione assicurativa, contributiva e previdenziale (DURC) delle ditte esecutrici delle opere;
g)dichiarazione attestante che le opere eseguite non hanno usufruito di altri contributi pubblici o premi assicurativi.
Servizio vigila sulla esecuzione dei lavori mediante un controllo a campione su almeno il 10% delle opere finanziate.
Entità aiuti:
D.Lgs. 102/04, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 32/18, istituisce presso MIPAAF il “Fondo di Solidarietà Nazionale” FSN (MIPAAF, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, predispone il piano di riparto trimestrale del FSN da trasferire alle Regioni, tenendo conto dei fabbisogni di spesa di queste) per concedere ad agricoltori colpiti da calamità naturali di cui in premessa:
Art. 2 Contributi sui premi assicurativi (vedi scheda “Assicurazione agevolata calamità”); quote di partecipazione ed adesione ai fondi sperimentali di mutualizzazione con soglia di danno (vedi scheda “Fondo mutualizzazione”)
Sottoscrizione della polizza assicurativa è volontaria e può essere attuata in forma individuale o collettiva (tramite Organismi di difesa, cooperative agricole e loro consorzi)
Prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole, su cui determinare i valori assicurabili con le polizze agevolate, sono stabiliti in base alle rilevazioni ISMEA (aggiornate almeno ogni 3 anni)
Art. 2bis Polizze assicurative sperimentali (possono avvalersi del Fondo di riassicurazione) concernenti:
a)“polizze ricavo”, a copertura delle perdite di rilevate nella produzione assicurata, derivanti da una combinazione tra diminuzione della resa causata dagli eventi calamitosi e variazione del prezzo di mercato
b) “polizze parametriche”, a copertura delle perdite rilevate nella produzione assicurata a causa di danni a livello di quantità e qualità provocati da un andamento climatico avverso, o da eventi di portata catastrofica (entità del danno determinato in base ad indici biologici o meteorologici)
Art. 4 Entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione è fissata nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, tenendo conto di: disponibilità del bilancio; importanza socio-economica delle produzioni; numero dei potenziali assicurati/aderenti; esigenza di ampliare la base territoriale ed il numero di imprese beneficiarie
Art. 5 comma 2
- lettera a): contributo in conto capitale fino a 80% (90% nelle zone svantaggiate di cui al Reg. 1305/13) del danno accertato in base alla PLV media registrata nei 3/5 anni precedenti
- lettera b): prestito 5 anni al 35% del tasso riferimento (20% per aziende ricadenti in zone svantaggiate di cui al Reg. 1305/13) per operazioni di credito agrario superiori a 18 mesi per venire incontro alle esigenze di conduzione nell’anno dell’evento ed in quello successivo. Nell’ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento
- lettera c): proroga (per 1 sola volta) delle scadenze delle rate di credito agrario di esercizio e miglioramento e del credito ordinario in essere da parte dell’impresa agricola colpita da calamità, “fino all’erogazione degli interventi di cui all’articolo 5 comma 2 lettera b)”, comunque non oltre 24 mesi (Rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi)
- lettera d): agevolazioni previdenziali (v. scheda “agevolazioni previdenziali calamità naturali”)
Art. 5 comma 3: indennizzo pari a 80% (90% nelle zone svantaggiate di cui al Reg. 1305/13) dei costi sostenuti per il ripristino dei danni causati a strutture aziendali e scorte. D.M. 26/11/2019, come recepito da DGR 1629 del 23/12/2019, definisce come ammissibili gli interventi relativi a:
a)ripristino funzionale di immobili ad uso produttivo (cioè “edifici e/o manufatti dotati di autonomia strutturale e tipologica, comprendenti anche più unità immobiliari, usati a fini produttivi alla data della calamità”) danneggiati e/o distrutti dalla calamità mediante interventi di riparazione, o demolizione e ricostruzione (comunque nel limite della differenza tra valore della struttura subito prima e subito dopo l’evento);
b)riparazione di beni mobili strumentali (cioè “impianti, macchinari, attrezzature presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o nei documenti contabili o in altri registri detenuti dalla Amministrazione pubblica”) aventi meno di 10 anni dal primo acquisto danneggiati dalla calamità, o loro riacquisto (comunque nel limite della differenza tra il valore dei macchinari/attrezzature subito prima e subito dopo l’evento);
c)ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico (capi da riproduzione) danneggiato o distrutto “in conseguenza di quanto occorso alle strutture di cui sopra” (compreso riacquisto di scorte e prodotti in corso di maturazione/stoccaggio distrutte dall’evento e funzionali alla produzione agricola, cioè “materie prime e sussidiarie, semilavorati e prodotti finiti connessi ad attività dell’impresa”);
d)compensazione della perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola;
e)costruzione, acquisto o miglioramento di beni immobili al fine di delocalizzare l’attività produttiva, compresi investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase di emergenza;
f)acquisto o noleggio di impianti temporanei delocalizzati (compresa loro fornitura ed istallazione)
Costi delle lettere e), f) possono sommarsi agli aiuti di cui alle lettere a), b), c), d) se gli impianti temporanei delocalizzati vengono rimossi una volta completati i lavori di ripristino delle strutture originarie
Interventi finanziabili in caso di danni causati ad imprese operanti nell’attività agrituristica od attività connesse all’agricoltura, purché esercitate nel rispetto della normativa regionale di riferimento (cioè “in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali), sono:
a)ripristino di immobili danneggiati, o ricostruzione di immobili distrutti, o demolizione di immobili danneggiati destinati a tali attività, al fine di ristabilire la piena funzionalità dell’attività a cui questi sono adibiti;
b)riparazione di beni mobili strumentali destinati a tali attività danneggiati, o loro riacquisto se distrutti;
c)compensazione della perdita di reddito dovuta alla sospensione (totale o parziale) dell’attività in questione per un periodo inferiore a 6 mesi dal verificarsi dell’evento;
d)costruzione, acquisto o miglioramento di beni immobili al fine della delocalizzazione definitiva delle suddette attività (compresi “investimenti eventualmente necessari per rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase di emergenza”);
e)acquisto o noleggio di impianti temporanei delocalizzati (compresa loro fornitura ed installazione)
Strutture, macchine, attrezzature, impianti arborei ammessi a finanziamento solo se al momento dell’evento risultano:
– “effettivamente utilizzati e funzionali al settore della produzione primaria e presenti nel fascicolo aziendale dell’impresa”;
– nel caso di fabbricati strumentali all’impresa agricola, ubicati in zona territoriale omogenea E del Piano regolatore generale approvato o, se non ricadenti nella zona E, destinate esclusivamente all’agricoltura dai suddetti strumenti urbanistici comunali
Costi ammissibili sono quelli dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da Autorità pubblica, esperti indipendenti riconosciuti da Autorità erogatrice di aiuti o da impresa di assicurazione. Calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico degli attivi colpiti, comunque mai superiore ai costi di riparazione o alla “diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia differenza tra valore degli attivi subito prima e subito dopo il verificarsi della calamità”. Perdita di reddito è calcolata per stesso periodo dell’anno in base ai dati finanziari dell’impresa colpita di 6 mesi successivi all’evento (utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi ammortamento, costi del lavoro connessi all’immobile colpito dalla calamità) confrontati con la media di 3 anni scelti sui 5 precedenti (escludere migliore e peggiore risultato finanziario) il verificarsi della calamità (in alternativa produzione agricola annua calcolata tramite indici, da cui detrarre sempre “eventuali costi non sostenuti a causa della calamità naturale”). Nel caso di beni immobili oggetto di delocalizzazione, ammessi fino al 100% i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo vigente al momento del verificarsi dell’evento. Per attività agrituristica ed altre attività connesse, ammessi danni materiali e ad immobili, attrezzature, macchinari, scorte, nonché perdita di reddito per sospensione delle suddette attività
Escluse seguenti voci di spesa:
a)interessi passivi, imposte, oneri, tasse, IVA (salvo caso che non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente), stipula di polizze fidejussorie
b)acquisto di terreni e fabbricati
c)interventi su fabbricati ad uso abitativo (anche parziale)
d)acquisto di macchine, attrezzature, impianti usati
e)acquisto diritti di produzione agricola
f)non connesse al ripristino della potenzialità produttiva aziendale
g)acquisto di piante annuali/biennali e loro messa a dimora
h)interventi destinati a ripristinare strutture, impianti, scorte aziendali per danni inferiori al 30%, o per cui non dimostrato il nesso di causalità tra l’evento riconosciuto con decreto MIPAAF ed il danno provocato, o nel caso di attrezzature e macchinari non vi è connessione con danni alle strutture in quanto non ricoverate in queste al momento dell’evento
i)ripristino di edifici, manufatti rurali ed accessori privi delle dovute autorizzazioni edilizie
j)interventi di manutenzione ordinaria
k)trattrici, macchinari ed attrezzature non presenti nel registro ex UMA su SIAR
l)investimenti in territori extraregionali o fuori dall’area delimitata dal MIPAAF con decreto
m)interventi su strade interpoderali o vicinali
n)indennizzi per danni provocati a terzi nel corso della realizzazione degli interventi di ripristino
o)non riconducibili al Prezziario ufficiale regionale dei lavori pubblici vigente al momento di invio della domanda o al Prezziario delle opere agricole approvato con PSR 2014/20
p)interventi avviati prima del decreto MIPAAF di riconoscimento dell’evento
q)lavori e servizi eseguiti in economia (cioè in proprio) e contributi in natura (cioè tramite di fornitura di opere e beni)
r)interventi previsti in altre domande di aiuti pubblici
Ammesso cumulo tra contributi in conto capitale di cui al D.Lgs. 102/04 ed eventuali altri aiuti ricevuti a titolo di indennizzo (compresi quelli percepiti da altre misure nazionali o UE o da polizze assicurative) purché riguardanti interventi diversi, o se riguardanti costi analoghi (in tutto o in parte) aiuto cumulato mai superiore a 100% dei costi ammissibili, comunque non oltre 100.000 € (IVA compresa). Contributo ridotto al 50% se beneficiari non hanno stipulato una polizza assicurativa a copertura dei rischi “climatici statisticamente più frequenti” (sono quelli definiti dal Piano nazionale per l’anno dell’evento) per almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione
Art. 5 comma 6: adozione di misure volte al “ripristino delle infrastrutture connesse alle attività agricole (quali: strade interpoderali; fossi e reti di scolo; impianti di captazione, accumulo e distribuzione delle acque ad uso irriguo; opere di bonifica), con onere della spesa a totale carico del FSN.
Art. 8 bis Aiuti in oggetto non sono cumulabili con quelli relativi agli investimenti volti a: ripristino del potenziale produttivo danneggiato dalla calamità naturale o avversità atmosferiche (assimilabili o meno a calamità naturali), o epizoozie, od organismi nocivi per vegetali; prevenzione dei danni arrecati dai suddetti elementi
Legge 106/21 ad Art. 71 stabilisce che imprese agricole danneggiate da gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mesi di Aprile, Maggio, Giugno 2021 prive, al momento dell’evento, della relativa polizza assicurativa possono accedere agli interventi previsti da D.Lgs. 102/04 per la ripresa dell’attività economica e produttiva. Al riguardo Regioni possono deliberare entro 24/7/2021 “declaratoria di eccezionalità dei suddetti eventi”. FSN incrementato di 160.000.000 € per anno 2021 (5.000.000 € destinati ad imprenditori apistici) per far fronte ai danni di cui sopra