CANI (Legge 281/91, 349/93, 244/07, 25/10; D.M. 14/10/96, 26/11/09; Ord. Min. Salute 24/12/02, 6/8/08, 16/7/09, 14/2/13, 6/8/13; L.R. 8/83, 17/95, 10/97; Reg. Marche 13/11/01) (caccia10)
Soggetti interessati:
Regione “tutela condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi ed il controllo del randagismo al fine di realizzare su tutto il territorio regionale un corretto rapporto uomo-animale”
Proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali da affezione, cioè “animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto senza fini produttivi o alimentari”, cani e lupi addomesticati, Associazioni protezionistiche, naturalistiche e del volontariato iscritte ad Albo Regionale, imprenditori agricoli.
Iter procedurale:
Allevamento, selezione, addestramento cani per attività cinotecnica è considerata attività agricola, purché tengono in allevamento un numero non inferiore a 5 fattrici e producono annualmente almeno 30 cuccioli.
Legge 25/10 prorogato al 30/4/2011 il ruolo del commissario ad acta nominato dal MI.P.A.F. per applicazione del disciplinare del Libro genealogico del cane di razza. Si ribadisce altresì che Libri genealogici e registri anagrafici sono pubblici
Allevatori o detentori di cani a scopo di commercio devono tenere:
1) registro di carico e scarico (Modello riportato su BUR 134/01) vidimato da ASL in cui annotare: data acquisto o nascita animali; dati della femmina fattrice; stato segnaletico; numero tatuaggio o microchip; data di cessione o morte e generalità acquirente;
2) copia scheda segnaletica (Modello riportato su BUR 134/01) rilasciata da ASL che accompagna sempre animale durante mostre od esposizioni. Copia di tale scheda consegnata a nuovo acquirente cane, mentre altra copia trasmessa entro 15 giorni ad ASL.
Regione ha il compito di:
– istituire Albo regionale delle Associazioni protezionistiche, ambientaliste, di volontariato che svolgono attività di prevenzione del randagismo;
– adottare programma di sviluppo dell’attività cinotecnica;
– vigilare affinché sia vietato dolore e sofferenza ad animali ed organizzazione di “spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private, che possono comunque comportare maltrattamenti o sevizie”;
– definire modalità, presentazione domande da parte Comuni per ottenere contributi per realizzazione degli interventi di loro competenza previsti da L.R. 10/97;
– promuovere in collaborazione con Associazioni protezioni animali:
a) programmi di informazione, da svolgere anche in ambito scolastico, “finalizzati a rispetto degli animali ed alla difesa del loro habitat”;
b) corsi di formazione professionale per personale della Regione, Enti locali, ASL, guardie zoofile volontarie;
– organizzare corsi di formazione avvalendosi di ASL, veterinari comportamentalisti indicati dall’ordine, Associazioni protezione animali a favore di titolari gestione di canili o rifugi, personale addetto alle cure di animali, allevatori di cani a scopo di commercio per far acquisire loro attestato di idoneità rilasciato da Regione;
– erogare indennizzo ad allevatori per danni causati da cani randagi;
– determinare importi da versare ad ASL per applicazione microchip di identificazione;
– adottare programma per controllo delle nascite di cani di proprietà di particolari categorie sociali.
Province hanno il compito di:
1) coordinare azioni dei Comuni per istituzione servizi di vigilanza popolazione canina. A tal fine convoca ogni 6 mesi Comuni, ASL, Associazioni protezionistiche per fare punto su stato attuazione della legge ed inviano relazione a Giunta Regionale;
2) promuovere ed attuare corsi di formazione per personale addetto a servizi e strutture con cadenza almeno biennale;
3) attuare con proprio personale o volontari specializzati interventi per cattura cani inselvatichiti e randagi, aiutando così controllo dei Comuni su territorio extraurbano e loro iscrizione ad anagrafe canina.
Comuni, singoli od associati, Comunità Montane, ai fini dei “livelli essenziali di tutela e benessere degli animali” sono tenuti ad assicurare:
– cattura di cani randagi ed inselvatichiti, compresi cani da caccia trovati a vagare in campagna, e loro ricovero in canili per almeno 60 giorni, durante i quali veterinari ASL li sottopone a osservazione sanitaria e trattamenti profilattici;
– apposizione di microchip ai cani, in particolare di quelli rinvenuti o catturati sul proprio territorio, nonché di quelli ospitati nelle strutture di ricovero convenzionate, e loro iscrizione ad anagrafe canina. Obbligo prorogato con Ordinanza 14/2/13 non oltre il 1/3/2014;
– abbattimento cani randagi ed inselvatichiti qualora arrechino danno alla fauna selvatica o al patrimonio zootecnico o costituiscano pericolo per pubblica incolumità. Cattura ed abbattimento eseguiti da agenti venatori;
– assegnazione a polizia municipale di almeno 1 dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile ai fini controllo del randagismo;
– sterilizzazione del cane entro 60 giorni da cattura, comunque prima di eventuale trasferimento ad altro Comune avvalendosi di servizio veterinario ASL o di veterinari liberi professionisti convenzionati. Ad attuazione piani incruenti di controllo delle nascite destinate almeno 60% risorse;
– assenza di stress ad animali di affezione a causa di trasporto su lunga durata;
– possesso di strutture di ricovero cani in regola con:
a) requisiti stabiliti da legge e da regolamenti attuativi (Capacità non superiore a 200 esemplari);
b) autorizzazione sanitaria;
c) “responsabile sanitario” avente qualifica di veterinario libero professionista;
d) libero accesso ad Associazioni riconosciute, ONLUS, Enti morali aventi come finalità protezione ed adozione dei cani;
– risanamento e costruzione di canili e rifugi nel rispetto dei requisiti di legge;
– ricovero, custodia e mantenimento temporale di:
a) cani per esigenze di profilassi veterinaria;
b) cani catturati per il tempo necessario a loro restituzione ad eventuali richiedenti. Dopo 90 giorni da notifica a proprietario, affidamento cani a “privati che diano garanzia di buon trattamento” o ad Associazioni protezione animali, previo trattamento profilattico, o loro collocamento in un rifugio. Responsabile struttura di ricovero comunica affidamento ad ASL di residenza nuovo proprietario a fini aggiornamento scheda anagrafica. Affido può avvenire in forma definitiva (Proprietario non reclama animale entro 60 giorni da cattura) o temporaneo (Affidatari si impegnano a restituire cani a proprietari richiedenti). Associazioni prendono in affido cani in funzione di “effettive capacità delle strutture disponibili” e comunicano ad ASL affidi concessi;
c) cani non oggetto di restituzione o affidamento;
– restituzione di animale ai proprietari o a quanti ne facciano richiesta, definendo procedure e modalità di restituzione. Spese di ricovero animali, nonché eventuali trattamenti sanitari sono a carico dei suddetti proprietari, anche se questi rinuncia ad animale o non provvede a ritirarlo, “salvo casi di situazione di disagio socio-economico accertato dal Comune”;
– attività che aumentano adozione dei cani, compresa:
a) apertura canile per almeno 3 giorni/settimana (di cui 1 giorno festivo o prefestivo) per almeno 4 ore/giorno. Orario di apertura comunicato ad ASL ed esposto in modo ben visibile ad accesso alla struttura;
b) affissione presso Albo pretorio o altri spazi pubblici o pagine web sul proprio sito per incentivare adozioni cani;
c) erogazione di incentivi sotto forma di fornitura di alimenti, assistenza veterinaria ecc. (Vietato concessione contributi);
– trasmissione di informazioni al servizio veterinario ASL competente circa eventuale trasferimento di cani in altro Comune;
– disponibilità da parte dei veterinari ASL di locali adeguati per interventi sanitari, nonché esecuzione di verifiche periodiche (almeno 1 volta/anno) su stato di salute e benessere dei cani racchiusi nelle proprie strutture di ricovero;
– comunicazione risultati ottenuti e stato salute animali a Consiglio comunale mediante relazione annuale;
– istituzione percorsi formativi, avvalendosi di ordini professionali di medici veterinari, Università (Facoltà Medicina Veterinaria), associazioni protezione animali, a favore di proprietari dei cani. Comune, sentito Servizio veterinario ASL, individua responsabile scientifico del percorso formativo tra veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati da Centro referenza nazionale per sanità pubblica veterinaria istituito presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia. Questo informa proprietari di cani in merito a disponibilità di percorsi formativi e segnala a servizi veterinari ASL presenza di cani assistiti che richiedono valutazione comportamentale. Comuni, su indicazione dei servizi veterinari a seguito di episodi di morsicatura, aggressione o sulla base di criteri di rischio, individuano quali proprietari hanno obbligo, a loro spese, di seguire corsi. Ministero della Salute, con D.M. 26/11/2009 fissato linee guida dei corsi aperti a “tutti i cittadini proprietari e detentori di cani o che intendono divenirlo”, comprendente seguenti argomenti: etologia canina; sviluppo comportamentale in relazione a diverse fasi della vita; bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza del cane; linguaggio del cane (comunicazione olfattiva, acustica, visiva); relazione uomo-cane e relativi errori di comunicazione; metodi prevenzione aggressività e problemi di comportamento del cane; obblighi e responsabilità proprietario in base a vigente normativa, Corso basato su almeno 5 lezioni di 2 ore ciascuna con fase teorica integrata da dimostrazioni pratiche. Per proprietari obbligati occorre un numero maggiore di lezioni con “moduli didattici pratici con il cane per una più corretta gestione del proprio animale” con intervento di medico veterinario esperto per “valutazione comportamentale del cane volta ad individuare percorso formativo e terapeutico più idoneo”. Al termine percorso formativo, proprietario cane esegue testi di verifica predisposto da veterinario ASL per valutare conoscenze acquisite e rilasciare patentino
– accettazione di donazioni, lasciti, contributi da privati cittadini per perseguimento finalità legge;
– vigilanza su fenomeno randagismo ed applicazione sanzioni amministrative, anche su segnalazione ASL;
– divieto di cessione di cani e gatti per sperimentazione e manifestazioni violente.
Prefetto esercita potere di sorveglianza su applicazione disposizioni di cui sopra ed in caso di inadempienza può sostituirsi a Comune.
Servizi veterinari ASL:
– a seguito di morsicatura o aggressione, attivano percorso mirato ad accertamento di condizioni psicofisiche di animale e corretta gestione da parte proprietario;
– in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono misure di prevenzione e necessità di valutazione comportamentale ed eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale;
– detengono registro aggiornato di cani dichiarati a rischio elevato di aggressività.
Associazioni naturalistiche, protezionistiche e di volontariato, che intendono svolgere attività diretta a “prevenzione del randagismo e benessere degli animali”, debbono chiedere a Presidente Giunta Regionale iscrizione ad Albo Regionale, allegando: atto costitutivo e statuto. Servizio veterinario esegue verifiche per accertare regolarità su attività svolte. In caso di inadempienza o impossibilità ad eseguire finalità di legge, cancellazione da Albo.
Chiunque possiede o detiene cani deve:
a) provvedere a far identificare animale nel 2° mese di vita mediante applicazione di microchip ISO compatibili (Produzione e vendita di tali microchip solo da parte di soggetti autorizzati da Ministero e muniti di apposito codice identificativo. Vendita solo a Regione, ASL, veterinari abilitati, Facoltà di veterinaria con ambulatorio aperto al pubblico) da parte veterinari ASL o veterinari liberi professionisti abilitati, che provvedono a registrarli nell’anagrafe canina, accertandosi di una loro eventuale presenza o meno. Obbligo prorogato con Ordinanza 14/2/13 al 20/2/2014
b) sentirsi responsabile del benessere, controllo, conduzione di animali di cui “risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati da animale stesso”. Analoga responsabilità ricade su persona che accetta di detenere cane non di sua proprietà
c) utilizzare sempre guinzaglio di lunghezza inferiore a 1,50 m. durante conduzione di animale in area urbana o luoghi aperti al pubblico, salvo aree per cani individuate da Comune
d) portare museruola, rigida o morbida, da applicare sempre al cane iscritti in registro “quando di trova in aree urbane e per luoghi aperti al pubblico”, o su richiesta di Autorità competenti (insieme a guinzaglio)
e) affidare cani a persone in grado di gestirlo correttamente (in caso di rischio per incolumità di persone o animali, in possesso di patentino)
f) raccogliere feci eventualmente prodotte da cane in ambiente urbano mediante apposita paletta e sacchetto
g) assumere informazioni su sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché su norme vigenti, prima di acquisto cane
h) assicurare comportamento adeguato del cane “ad esigenze di convivenza con persone ed animali rispetto al contesto in cui vive”
i) partecipare a percorsi formativi
j) iscrivere animale ad anagrafe canina presso ASL (Utilizzare apposita scheda segnaletica riportata su BUR 134/01). Originale rimane ad ASL, mentre 2 copie al proprietario. Certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare cane in ogni trasferimento di proprietà. Sono esclusi con identificati mediante tatuaggio leggibile già iscritti ad anagrafe canina. Vietata vendita di cani non identificati e registrati. Ministero Salute fissa modalità per far interagire banca dati canina nazionale con anagrafi canine regionali. Esclusi cani appartenenti a forze armate e della polizia e cani al seguito di proprietari o detentori che per motivi di lavoro, caccia, addestramento, turismo soggiornano su territorio regionale per meno di 4 mesi
k) non tenere cani alla catena. Se ciò risulta necessario, questa deve avere lunghezza di almeno 5 m. Se cani detenuti all’aperto, vanno muniti di “cuccia ben coibentata ed impermeabilizzata, con all’interno un pianale rialzato in materiale plastico o listelli di legno”. Se cani detenuti in spazi delimitati, questi debbono avere dimensione di almeno 8 mq./capo adulto, con sufficiente illuminazione e ventilazione e possibilità di muoversi liberamente. Spazio occupato da animali mantenuto in buone condizioni igieniche
l) stipulare polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane, se questo inserito in registro ASL di animali pericolosi
m) fornire al cane un pasto in quantità e qualità adeguata alla specie, età, condizioni fisiologiche animale con relativa acqua da bere. Alimenti e bevande forniti al cane in ciotola
n) far visitare subito cani con patologie da veterinario. Vietato detenere cani in condizioni tali da provocare problemi igienico-sanitari
o) non abbandonare cani. Qualora si intenda rinunciare a proprietà o detenzione animale, interessato comunica a Sindaco Comune di residenza propria intenzione. Sindaco, accertata “fondatezza motivazione”, dispone trasferimento animale a canile
p) non effettuare commercio animali per fini di sperimentazione scientifica
q) pagare imposta comunale annua con esclusione di cani: destinati a guida ciechi custodia edifici rurali e greggi, forze di pubblica sicurezza, ricoverati in canili pubblici e privati, di proprietà di persone temporaneamente (Non oltre 2 mesi) presenti nel Comune, di età non superiore a 2 mesi
r) denunciare, utilizzando dati riportati in scheda anagrafica: scomparsa animale (Entro 3 giorni); morte animale (Entro 2 giorni); trasferimento a qualsiasi titolo animale (Entro 15 giorni) con richiesta controfirmata nuovo proprietario; richiesta soppressione animale, allegando versamento di 15 per prestazione sanitaria (Verbale di soppressione: 1 copia ad interessato; 1 copia ad ASL; 1 copia a Comune)
s) applicare al collare del cane prescritta piastrina di riconoscimento reperibile presso ogni Comune. Vietato far indossare ai cani collari elettrici od altri congegni che determinano impulsi elettrici, anche se inattivi o altri strumenti coercitivi “che cagionano sofferenza o stress agli animali” con conseguenti “reazioni di aggressività da parte degli animali stessi”
t) considerarsi responsabile riproduzione animale. Interventi di controllo nascite richiesti a veterinari ASL o a veterinari di società cinofile o ad Associazioni protezione animale. Proprietario che rinuncia a cucciolate può affidarle a strutture pubbliche, se si impegna a sterilizzare a proprie spese la fattrice ed a sostenere le spese per mantenimento cuccioli fino ad affidamento ad altri soggetti
u) ritirare cane vagante da canile pagando spese custodia e mantenimento fissate da Comune. Mancato ritiro animale entro 60 giorni da notifica, equivale ad abbondano;
v) non utilizzare o detenere a fini commerciali pelli e pellicce di cani per produzione e commercializzazione di pelli, pellicce, capi di abbigliamento, articoli di pelletteria. Divieto di importare pelli o pellicce di cani per qualsiasi utilizzo, nonché capi di abbigliamento od articoli di pelletteria ottenuti in tutto od in parte da pelli e pellicce di cani;
w) evitare addestramento cani volto ad aumentarne aggressività, o qualsiasi azione di selezione od incrocio di cani “con lo scopo di svilupparne aggressività”, o somministrare loro doping (Decreto prorogato al 8/9/2015);
x) non far eseguire interventi chirurgici destinati a modificare morfologia del cane (v. Taglio della coda fatta eccezione per cani appartenenti a razze riconosciute da F.C.I. “con caudotomia prevista dallo standard” purché taglio di coda eseguito da veterinario entro 1° settimana di vita; taglio delle orecchie; recisione delle corde vocali), salvo che tali interventi sono finalizzati a scopi curativi come certificato da medico veterinario (Certificato deve sempre seguire animale e presentato ad Autorità su richiesta). Vietato procedere a vendita od esposizione a fini di vendita di cani sottoposti ad interventi chirurgici. Interventi chirurgici, qualora necessari, certificati da medico veterinario (certificato veterinario segue sempre animale ed è presentato su richiesta ad Autorità competente)
Organizzatori di esposizioni non finalizzate alla vendita debbono affiggere in aree espositive Ordinanza ministeriale 6/8/2013
Vietata detenzione, possesso, acquisto di cani ritenuti pericolosi (Iscritti in apposito Registro ASL) da parte di:
a) delinquenti abituali o per tendenza;
b) persone sottoposte “a misure di sicurezza personale o di prevenzione personale”;
c) chiunque riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro persona o patrimonio con reclusione superiore a 2 anni;
d) chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per maltrattamento animali;
e) minori di 18 anni;
f) interdetti ed inabili per infermità di mente.
Esclusi cani in possesso delle Forze armate, polizia, protezione civile, Vigili del Fuoco, o cani addestrati a sostegno di “persone diversamente abili”, o a “cani a guardia o a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani individuate con proprio atto da Regione o Comuni”.
Associazioni protezionistiche, ambientaliste, di volontariato possono fare domanda di iscrizione ad Albo regionale, allegando atto costitutivo e statuto. Associazioni iscritte inviano entro 30 Novembre relazione annuale su attività svolta a Servizio Veterinario Regionale che qualora accerti “impossibilità perseguimento delle loro finalità” può disporre cancellazione da Albo.
Servizi veterinari ASL provvedono:
– iscrivere animali in anagrafe canina istituita presso ASL;
– tenere aggiornata anagrafe canina in forma informatizzata;
– tenere un Registro aggiornato dei cani con aggressività non controllata, nonché dei cani appartenenti a razze a rischio di aggressività, “al fine di predisporre necessari interventi di controllo per tutela della incolumità pubblica”;
– stabilire criteri per classificazione del rischio dei cani con aggressività non controllata (Definizione parametri oggettivi di rilevazione), nonché percorsi di controllo e rieducazione dei cani per prevenire morsicatura;
– eseguire tatuaggio su cani vaganti, entro 30 giorni da iscrizione ad anagrafe, mediante inserimento sottocutaneo di microchip con relativo lettore (Nel caso di cuccioli, microchip entro 3° mese di vita). Identificazione avviene previo pagamento di tariffa regionale da parte proprietario o, nel caso di cani randagi, da parte del Comune. Se cani provengono da Regioni in cui attuata identificazione, sufficiente iscrizione anagrafe canina, altrimenti cani soggetti ad identificazione ed iscrizione anagrafe. Medico veterinario deve segnalare ad ASL casi di mancata identificazione;
– riportare dati su schede anagrafiche da consegnare a proprietario o detentore e Comune di residenza di questi;
– eseguire trattamento profilattico obbligatori contro rabbia, echinococcosi, altre malattie diffusive. Spese a carico ASL;
– eseguire interventi di sterilizzazione di cani randagi presenti in canili o rifugi. Spese a carico ASL;
– sopprimere cani “gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità” con forme di eutanasia eseguita dopo anestesia profonda. Veterinari ASL rilasciano certificazione;
– vietare forme di sperimentazione scientifica su cani, salvo quanto stabilito da D.Lgs. 116/92;
– procedere cattura cani vaganti con metodi indolori e tali da non arrecare danno ad animale da parte personale ASL od operatori convenzionati che hanno sostenuto corso formativo della Provincia e loro invio a canile per osservazione sanitaria, registrazione segnaletica, identificazione con microchip, avviso ad eventuale proprietario, attuazione interventi di profilassi. Dopo 15 giorni di osservazione con esito favorevole, cani senza padrone destinati a ricovero o a privati richiedenti;
– eseguire su cani responsabili di aggressione o morsicatura di “percorso mirato ad accertamento di condizioni psicofisiche di animale e sua corretta gestione da parte del proprietario”. In caso rilevato rischio elevato stabiliscono misure di prevenzione e necessità di una valutazione comportamentale ed eventuale intervento terapeutico da parte di veterinari esperti in comportamento animale. Cani identificati come pericolosi iscritti in apposito Registro, sempre aggiornato;
– prestare le cure sanitarie al pronto soccorso ad animali presso strutture proprie o convenzionate e successiva consegna a canili;
– ritirare spoglie animali da avviare a discarica autorizzata;
– eseguire controllo sanitario su strutture di ricovero cani;
– eseguire su richiesta Associazioni protezione animali, o in accordo con queste, interventi per controllo nascite, previo versamento tariffe regionali;
– vigilare su rispetto norme protezione degli animali, avvalendosi di guardie zoofile dell’Ente Nazionale Protezione Animali munite di tesserino riconoscimento.
Veterinari liberi professionisti segnalano:
– percorsi formativi a possessori di cani;
– a servizi veterinari ASL presenza di “cani che richiedono valutazione comportamentale in quanto impegnativi per loro corretta gestione ai fini di tutela della incolumità pubblica”.
Chiunque richiede in affidamento un cane deve sottoscrivere scheda del soggetto , in cui specificare:
a) razza, mantello, sesso, età, numero tatuaggio …;
b) impegno a “mantenere l’animale in buone condizioni presso di se” ed a non cederlo se non previa segnalazione ad ASL;
c) generalità richiedente, compreso numero documento riconoscimento, località in cui animale tenuto
Copia delle schede tenute a disposizione degli organi di controllo.
Nuovi affidi a soggetti privati solo dopo che veterinario accerta “effettivo stato degli animali precedentemente affidati”.
Servizio veterinario ASL comunica ogni 6 mesi a Servizio Veterinario Regionale numero animali tatuati e numero animali affidati, specificando se affido eseguito a favore di privati od Associazioni, “nonché affidi effettuati da tali Associazioni a soggetti privati”. Dati comunicati ogni anno a Ministero Salute
Comuni applicano sanzioni i cui proventi reimpiegati nella finalità di legge.
Sanzioni:
Chiunque non iscrive cani ad anagrafe pubblica, o non segnala scomparsa, morte, trasferimento cani: multa da 78 a 233
Chiunque abbandona cani, o causa dolore, od organizza gare e spettacoli pubblici e privati: multa da 155 a 517
Chiunque non effettua tatuaggio di cani iscritti ad anagrafe pubblica, o non mantiene cuccioli affidati a strutture pubbliche, o non procede a sterilizzazione fattrice: multa da 104 a 259
Chiunque commercia in cani a fini di sperimentazione: multa da 2.583 a 5.263
Chiunque commercia od alleva cani senza apposito registro di carico e scarico: multa da 259 a 775
Proprietari o detentori di cani da caccia che lasciano vagare cani nelle campagne in periodo divieto di caccia: multa da 10 a 30
Chiunque lascia incustoditi cani a guardia di bestiame: multa da 10 a 30
Chiunque detiene o commercializza pelli o pellicce di cane od introduce nel territorio nazionale pelli o pellicce di cane per qualsiasi finalità, o introduce capi di abbigliamento e pelletteria ottenuti da pelli di tali animali, od utilizza cani per produrre pelli e pellicce: arresto fino a 3 anni o multa fino a 400.000 + sequestro materiale e sua distruzione a spese del trasgressore.
Chiunque maltratta animali, compresa esecuzione di interventi chirurgici in violazione di ordinanza ministeriale, o somministra loro sostanze stupefacenti o vietate, o li sottopone a trattamenti che provocano danni alla loro salute: multa da 3.000 a 15.000 (In caso di morte animale: multa da 4.500 a 22.500 )
Entità aiuto:
Legge 244/07 istituisce presso MI.P.A.F. un Fondo per la repressione di reati in danno agli animali le cui risorse sono destinate a sostenere attività di Corpo Forestale di Stato per contrastare reati in danno ad animali