BURRO AGEA A CONSUMATORE FINALE (Reg. 1898/05; D.M. 7/4/06) (burro07)
Soggetti interessati:
Produttori di burro concentrato, avente tenore minimo di materie grasse del 96% prodotto da stabilimento riconosciuto partendo da crema o burro, in possesso dei requisiti compositivi e qualitativi riportati in Allegato XIV al Reg. 1898/05 pubblicato su GUCE 308/05, munito di marchio identificativo, destinato a consumo finale, cioè a commercianti al dettaglio o all’ingrosso che successivamente lo cedono a consumatori finali, compresi alberghi, ristoranti (anche agrituristici), ospedali, ospizi, convitti, prigioni, stabilimenti analoghi per preparare piatti da consumare subito.
Iter procedurale:
Imprese debbono presentare domande riconoscimento con firma autenticata per ogni stabilimento a Regione, nel cui territorio ricade stabilimento, allegando:
1) certificato di iscrizione a Camera di Commercio;
2) documentazione attestante disponibilità dello stabilimento;
3) planimetria dello stabilimento;
4) impegno a tenere registri e documenti giustificativi (Bollette di consegna, fatture) fornitori del burro e crema utilizzati, data di fabbricazione di burro concentrato, quantità e composizione di burro concentrato ottenuto, data uscita del prodotto, nome ed indirizzo del detentore;
5) impegno a trasmettere programma di fabbricazione di ogni partita secondo modalità fissata da Stato membro.
Organismo pagatore:
– su incarico Regione esegue controlli in loco per accertare: idoneità impianti per lavorazione di almeno 2 t. di burro concentrato al mese, disponibilità di locali dove è possibile immagazzinare in forma separata materie grasse non butirriche, impegno a tenere registri separati ed a lavorare suddetti prodotti uno dopo l’altro;
– invia parere a Regione per emissione decreto riconoscimento con attribuzione numero identificativo.
Comunicazione del riconoscimento inviata ad interessato, Organismo pagatore, AGEA, MI.P.A.F.
Revoca riconoscimento adottata da Regione, qualora, a seguito di controlli successivi, accertata irregolarità o variazioni di impianto non autorizzate, o perdita requisiti di cui sopra. Revoca sempre accompagnata da dettagliata relazione su inadempienze od irregolarità riscontrate e comunicata ad interessato, Organismo pagatore, AGEA, MI.P.A.F.
Dopo 6 mesi interessato può presentare nuova domanda di riconoscimento.
Se impresa cambia la sua ragione sociale per continuare ad usufruire del riconoscimento deve presentare a Regione domanda “debitamente documentata” di voltura del riconoscimento precedente. Se impresa cede stabilimento riconosciuto, impresa subentrante chiede a Regione riconoscimento. Ogni variazione di riconoscimento adottata da Regione comunicata ad interessato, Organismo pagatore, AGEA, MI.P.A.F.
Imprese riconosciute prima del 16/6/2006 da MI.P.A.F. rimangono valide ed inviano copia riconoscimento a Regione.
Pubblicato su GUCE bando di gara permanente e parziale, specificando indirizzo e termine invio delle offerte, in genere entro 2° e 4° martedì di ogni mese.
Offerta scritta inviata ad AGEA corredata di impegno scritto da fabbricare intero quantitativo di burro concentrato richiesto e specificando: generalità richiedente, importo aiuto proposto, quantitativo burro concentrato compreso rilevatore richiesto (Almeno 4 t.), nome ed indirizzo dove fabbricato burro concentrato con aggiunta di rilevatori ed imballaggio. Domanda corredata da prova di costituzione cauzione di gara pari a 61 EUR/t.
Offerta non più ritirata dopo presentazione domanda.
AGEA comunica, entro stesso giorno di scadenza, quantitativi e prezzi offerti a Commissione CE, fissa importo massimo dell’aiuto per gara o decide di non dare seguito alla gara. Se offerta non accettata in quanto offerta aiuto superiore ad importo massimo fissato da CE, cauzione di gara svincolata.
AGEA comunica ad interessato esito della gara, dichiarando aggiudicatario richiesta contenente minor aiuto ed informarlo in merito ad importo concesso per quantitativi di burro assegnato, termine di imballaggio burro concentrato, importo cauzione di destinazione.
Diritti ed obblighi derivanti da gara non sono trasferibili.
Interessati versano importo concordato e costituiscono cauzione di destinazione (Importo cauzione fissato in funzione importo aiuto), con conseguente svincolo della cauzione di gara.
L’impresa è tenuta a:
– lavorare e condizionare in modo separato burro oggetto di aiuto da altro burro entro 3 mesi da scadenza termine gara. Se impianto dispone di locali separati che garantiscono separazione ed identificazione scorte, impresa autorizzata da organi di controllo a lavorare insieme tipi di burro;
– aggiungere nella lavorazione di burro concentrato un rilevatore “in modo da garantirne ripartizione omogenea nel prodotto”;
– condizionare in imballaggi di non oltre 3 kg. chiusi il burro concentrato con aggiunta di rilevatori recanti dicitura “burro concentrato – Reg. CE 1898/05”. Imballaggio può avvenire in stabilimento diverso da quello di lavorazione, purchè nello stesso Stato membro e riconosciuto;
– presentare, almeno 7 giorni prima, ad organi di controllo il programma di lavorazione per ciascun stabilimento e partita di burro, indicante periodi e giorni di lavorazione ed imballaggio burro. Ciascuna variazione di programma va comunicata tempestivamente;
– tenere per ogni stabilimento o deposito, registri di carico e scarico vidimati, in cui annotare giornalmente fornitore di burro o crema, data di fabbricazione burro concentrato, quantità e composizione di burro concentrato, data di uscita del prodotto, generalità detentore. Dati comprovati da documentazione esistente (Bollette di consegna e fatture);
– tenere contabilità di magazzino in cui riportare per ogni consegna a commerciante al minuto: generalità acquirente del burro concentrato; quantitativi acquistati. Contabilità separata se detenuto anche burro concentrato oggetto di aiuto CE;
– comunicare, unitamente a commercianti, a MI.P.A.F. entro 5 Aprile, 5 Luglio, 5 Ottobre, 5 Gennaio prezzi di vendita al dettaglio del burro concentrato riferiti al trimestre precedente;
– chiedere, in caso di impossibilità di restituire esemplare di controllo T5, attestante presa in consegna di burro concentrato da commercio al minuto ad Organismo presso cui costituita cauzione entro 12 mesi, di poter fornire, entro 15 mesi da costituzione cauzione, documenti giustificativi equivalenti (v. Documento di trasporto, documento attestante che burro concentrato preso in consegna da commercio al minuto).
Controlli in loco, con spese a carico dell’impresa, eseguiti da Organismo pagatore in merito a:
– fabbricazione ed imballaggio burro (almeno 1 sopralluogo per offerta), in base a programma di lavorazione inviato per verifica tecnica, amministrativa e con prelievo di campioni di materia prima, la rispondenza dei prodotti ottenuti ai requisiti CE, nonché rispondenza rese di trasformazione (Controllo su registri e contabilità), qualità dei traccianti impiegati sul burro, corretto imballaggio di tutto il prodotto acquistato;
– commercializzazione per accertare, in base a comunicazione di cessione del prodotto, che tutto il burro, o burro concentrato denaturato proveniente da altri Stati membri è preso in carico da dettaglianti e/o soggetti acquirenti.
AGEA coordina attività di controllo degli Organismi pagatori.
AGEA procederà a concessione aiuto entro 60 giorni da data in cui fornita prova di fabbricazione burro concentrato con aggiunta di rilevatore ed imballato. Cauzione di destinazione svincolata se fornita prova di presa in consegna del burro da parte di commercio al minuto entro 15 mesi da scadenza offerta.
Stato membro comunica entro 1 Aprile, 1 Luglio, 1 Ottobre, 1 Gennaio a Commissione CE prezzi di vendita al dettaglio per burro concentrato rilevate nel trimestre precedente.
Entità aiuto:
Aiuto fissato in base ad esito gara indetta da AGEA
Sanzioni:
Se incorporazione rilevatore inferiore a 5-30% del quantitativo minimo fissato: aiuto ridotto di 1,5% per ogni punto percentuale in meno (Oltre 30% in meno: aiuto non concesso)
Cauzione incamerata per 15% se prova di presa in consegna burro da parte commercio al dettaglio inviata nei 6 mesi successivi a termine previsto.
Se termine di lavorazione di 3 mesi da scadenza gara superato, salvo caso di forza maggiore: aiuto ridotto del 15% + 2% importo residuo per giorno.
Se accertato che stabilimento venuto meno ad impegni presi, salvo cause di forza maggiore, sospensione riconoscimento da 1 a 12 mesi, in proporzione a gravità inadempienza. Riconoscimento ripristinato su richiesta stabilimento attestante rispetto impegni presi. Nessuna sospensione se irregolarità non commessa intenzionalmente o per colpa grave o con conseguenze minime.
In caso di irregolarità che comportano indebito percepimento di aiuto CE o nazionale: restituzione somme indebitamente percepite o delle cauzioni indebitamente svincolate.