BILANCE AUTOMATICHE (D.Lgs. 22/07; D.M. 13/12/88, 18/1/11) (commag28)
Soggetti interessati:
Chiunque utilizza nella vendita al minuto di “merci il cui peso venga determinato all’atto stesso della domanda di acquisto” strumenti per pesare elettronici in grado di visualizzare il peso netto.
Iter procedurale:
Nell’ambito del D.Lgs. 22/07 “Attuazione della Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura”, oltre ai contatori di acqua, gas, energia elettrica, contatori di calore, quantità di liquidi diversi da acqua, analizzatori di gas di scarico, vi sono anche “strumenti per pesare a funzionamento automatico”, le cui caratteristiche sono riportate in Allegato MI-006 al D.Lgs. 22/07 pubblicato su G.U. 64/07.
Bilance automatiche qualora usate per “misure legali” (cioè misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità, sicurezza ed ordine pubblico, protezione ambiente, tutela consumatori, imposizione di tasse e diritti e lealtà di transazioni commerciali) sottoposte a:
– verifica periodica: controllo metrologico periodico effettuato su bilance automatiche dopo loro messa in servizio secondo periodicità definita in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo, comportante rimozione di etichette od altro sigillo di garanzia;
– controlli metrologici casuali effettuati su strumenti in servizio diversi dai precedenti, compresi quelli eseguiti in fase di sorveglianza per accertare corretto funzionamento ed utilizzo di bilance in servizio;
– controlli metrologici successivi eseguiti su bilance automatiche dopo loro messa in servizio senza apposizione di ulteriori sigilli, oltre quelli già applicati da Organismi notificati, fabbricati che attestano conformità propri strumenti, laboratori autorizzati da Camera di Commercio e UnionCamere
Bilance automatiche usate per misurazioni legali munite di marcatura CE e metrologia supplementare (v. scheda “commg38”) di sigilli di protezione e di contrassegno (Modello pubblicato su G.U. 72/11).
Laboratori inviano domanda di autorizzazione per effettuare verifiche periodiche su bilance automatiche a UnionCamere, specificando:
a) caratteristiche metrologiche tipi di bilance automatiche oggetto di richiesta;
b) elenco attrezzature e campioni di cui si avvale per esecuzione di verifica;
c) impegno ad adempiere ad obblighi derivanti da autorizzazione;
d) responsabile verifiche periodiche ed eventuali riparazioni di strumenti di misura;
e) impegno a conservare per almeno 5 anni documentazione attestante operazioni di verifica periodica effettuate con relativa registrazione di risultati positivi o negativi;
f) documentazione attestante di: essere accreditato da Organismo aderente ad E.A.; disporre di sistema di gestione qualità certificato ai sensi norma UNI EN 17021; nominare responsabile attività di verifica periodica che dipende direttamente da legale rappresentante laboratorio; osservare disposizioni D.M. 18/1/2011 e norme UNI EN 17025.
UnionCamere, avvalendosi di funzionari Camera di Commercio di Provincia dove ricadono laboratori, esegue entro 90 giorni istruttoria documentale e mediante sopralluogo ed emette o nega provvedimento di autorizzazione, specificando tipologie bilance automatiche oggetto di autorizzazione e numero di identificazione assegnato a laboratorio (Se autorizzazione negata, specificarne motivo ed indicare termini per presentare eventuale ricorso). Costi di istruttoria per autorizzazione e successiva vigilanza a carico di laboratorio richiedente. Autorizzazione valida 3 anni, rinnovabile. UnionCamere tiene registro pubblico dei laboratori autorizzati,
Vigilanza su laboratorio autorizzato esercitata da UnionCamere, avvalendosi di Camera di Commercio competente per territorio, con frequenza almeno annuale.
Vigilanza su bilance automatiche verificate da laboratorio autorizzato effettuato da Camera di Commercio su 5% strumenti verificati. Risultati di tali verifiche trasmessi ad UnionCamere.
Verifica periodica effettuata da laboratori autorizzati da UnionCamere, che ne accerta indipendenza sua e del progetto personale, nonché dotazione di strumenti idonei (UnionCamere redige elenco di laboratori autorizzati, specificando: nome o ragione sociale di laboratorio; generalità del responsabile attività di verifica periodica; indirizzo laboratorio; elementi identificativi compresi sigilli legali autorizzati; tipi di strumenti autorizzati per verifica; telefono, fax, e-mail), mentre verifica casuale eseguita da Camera di Commercio.
In occasione della 1° verifica (Se strumento già in uso, alla 1° verifica successiva al 29/3/2011) rilasciato da parte laboratorio che esegue verifica libretto metrologico (Modello riportato in Allegato II a D.M. 18/1/11 pubblicato su G.U. 72/11), in cui annotare tutti gli interventi eseguiti su bilancia automatica in ordine cronologico, compreso risultati dei controlli eseguiti. Libretto deve essere esibito da utente ad incaricati dei controlli metrologici. A seguito dei controlli apposti su bilance automatiche contrassegni riportati in Allegato III a D.M. 18/1/2011 pubblicato su G.U. 72/11 sia in caso di esito positivo, sia se controllo ha rilevato strumento non conforme.
Strumenti non conformi possono essere detenuti da utente nel luogo di utilizzo, purché muniti di contrassegno attestante non conformità e non utilizzati. Loro riutilizzo a seguito di nuove verifica periodica, purché muniti di sigilli provvisori applicati da riparatore.
Verifica chiesta ogni qual volta si provvede a riparazione strumenti con rimozione di etichetta o sigillo di protezione. Strumenti continuano ad essere usati con sigillo provvisorio fino ad esecuzione verifica che avviene entro 30 giorni da richiesta.
Utenti debbono:
a) comunicare a Camera di Commercio data di utilizzo bilancia automatica;
b) garantire corretto funzionamento di bilancia automatica, conservando documentazione a corredo di strumento e libretto metrologico;
c) mantenere integrità di etichetta apposta in sede di verifica periodica, nonché ogni altro marchio o sigillo di garanzia o protezione;
d) eseguire riparazioni necessarie ad adeguare bilancia automatica se intende continuare ad utilizzarla;
e) garantire integrità dei sigilli provvisori oggetto richiesta di riparazione.
Camera di Commercio integrano elenco di utenti metrici con dati di utenti bilance automatiche, indicando: generalità e luogo di esercizio di utente; attività e scadenza verifica periodica di strumenti. Elenco consultabile al pubblico.
Vigilanza su applicazione D.M. 13/1/2011 è di competenza Camera di Commercio, che effettua controlli ad intervalli casuali e senza preavviso su corretto funzionamento bilance automatiche.
Laboratorio autorizzato provvede a verifica periodica in modo distinto ed indipendente da attività di assistenza e riparazione di bilance automatiche (Analogo divieto vale per incaricato di eseguire verifica periodica). Sigilli provvisori applicati da laboratori a seguito riparazione sono equivalenti a quelli apposti da Organismi notificati o fabbricante.
Laboratori autorizzati inviano entro 7 giorni da verifica a Camera di Commercio dove svolte azioni di verifica, documento di riepilogo contenente:
a) dati identificativi utente e luogo di installazione strumento controllato;
b) categoria, marca, modello, numero di serie, caratteristiche metrologico di strumento verificato;
c) data di verifica;
d) esito della verifica ed eventuali anomalie rilevate.
Laboratorio aggiorna libretto metrologico e tiene registro, in cui annotare in ordine cronologico, richieste di verifica periodica pervenute, data di esecuzione, relativo esito positivo o negativo.
Se Camera di Commercio rileva violazioni nell’operato di laboratorio lo comunica ad UnionCamere, che sospende possibilità di effettuare verifica periodica se accerta più violazioni da parte laboratorio (v. Esecuzione oltre termini di richiesta verifica periodica), o mancanza requisiti, o difetto nella fase di rilascio autorizzazione, o accettazioni o rifiuti indebitamente adottati in sede di verifica periodica per quantità superiore a 5% su base annuale degli strumenti di misura complessivamente verificati. Sospensione dura fino a quando non cessata causa che l’ha determinata, comunque non oltre 6 mesi, altrimenti revoca autorizzazione. Provvedimento di sospensione o revoca adottato sentito laboratorio UnionCamere, specificando motivo e termine ed organo a cui presentare eventuale ricorso.
Camera di Commercio fino a 30/3/2013 possono continuare direttamente od avvalendosi di laboratori autorizzati ad eseguire verifica periodica su bilance automatiche
Installazione bilance da banco, a piattaforma o portatili, muniti di dispositivi di tipo meccanico o elettronico atti a visualizzare il peso netto della merce, mediante sottrazione della tara.
Ammesso utilizzo vecchi strumenti di peso, purché:
a) apposto su ciascuno di essi un cartello, ben visibile, recante dicitura “non in uso per la vendita al minuto”;
b) nel caso di vendita al minuto, prodotti per proprie caratteristiche intrinseche (prodotti ortofrutticoli) pesati senza involucro, rispettando comunque le norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
Sanzioni:
Venditore al minuto che utilizza strumento per pesare che non visualizzi o visualizzi in modo difettoso il peso netto della merce, o presenti una precisione inferiore a quella prescritta (5 g. per i prodotti ortofrutticoli, pane, cereali e derivati; 2 g. per i generi di salumeria, latticini, formaggi, carni, alimenti dolci; 1 g. per tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche) o non compia l’operazione di azzeramento della tara dopo ogni pesata:
– arresto fino 2 anni + multa fino a 400 se ipotizzabile reato di frode in commercio;
– multa da 75 a 300 . Importo decuplicato se infrazione commessa nella vendita ad ingrosso;
– confisca strumento di pesatura.