BEVANDE ALCOLICHE (Reg. 2666/21; Legge 88/09, 189/12) (vinici10)
Soggetti interessati:
Chiunque produce piccoli quantitativi di bevande alcoliche (intese come birra, vino, bevande fermentate diverse da vino e birra) e/o intende somministrare queste in esercizi pubblici (comprese distillerie)
Iter procedurale:
Reg. 2666/21 fissa a partire da 1/1/2022 la forma del certificato annuale (Modello pubblicato su GUCE 455/21) fornito a piccoli produttori indipendenti (PPI) di bevande alcoliche per applicazione di aliquote di accisa ridotta, nonché stabilisce che nel documento amministrativo per la circolazione di tali prodotti occorre riportare in:
- casella 17l: frase “il prodotto descritto è stato fabbricato da …” seguito da dicitura “piccole birrerie indipendenti certificate”, o “piccoli produttori di vino indipendenti certificati”, o “piccoli produttori indipendenti certificati di bevande fermentate diverse da vino e birra”, o “piccoli produttori indipendenti certificati di prodotti intermedi”, o “piccole distillerie indipendenti certificati”
- casella 18e: tipo di documento per il certificato
- casella 18f: numero progressivo del certificato
Nel caso di documento di accompagnamento semplificato si deve riportare in casella 14: numero progressivo del certificato; termine “certificato di …” seguito da diciture di cui alla casella 17l, purché designazione commerciale delle bevande alcoliche in circolazione riguarda diverse bevande alcoliche ed accisa ridotta richiesta solo per alcune di queste
Stato membro può consentire a PPI stabiliti nel proprio territorio di usare un’autocertificazione per attestare stato di produzione ed entità di produzione annuale riportata nel documento amministrativo redatto per circolazione di tali prodotti dove in:
- casella 17l riportato: “si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da …” seguito da diciture di cui sopra; numero di partita IVA se speditori di bevande alcoliche non sono PPI autocertificati o numero SEED (cioè numero di autorizzazione per accisa rilasciato da Autorità competenti)
- casella 17n riportato: quantità di produzione annuale di bevande alcoliche (espressa in hl. salvo caso di alcole etilico espresso in hl. di alcole puro)
Nel documento di accompagnamento semplificato per circolazione di bevande alcoliche in caso di autocertificazione di deve riportare in casella 14: frase “si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da …” seguito da diciture di cui sopra; produzione annuale totale (espressa in hl.); numero SEED o di partita IVA se speditori di bevande alcoliche non ne sono produttori; designazione commerciale delle bevande alcoliche fabbricate da PPI quanto circolazione comprende diverse bevande alcoliche e si intende applicare accise ridotte solo ad alcune di queste
Reg. 2263/21 che modifica Reg. 323/16 relativo al documento di accompagnamento necessario per circolazione delle bevande in oggetto, inserisce a partire da 1/1/2022 in Allegato II elenco dei codici 15 la seguente riga “certificato di piccolo produttore indipendente di bevande alcoliche”
Reg. 2264/21 che modifica Reg. 3649/92 inerente contenuto del documento di accompagnamento semplificato dei prodotti soggetti ad accisa immessi in commercio in Stato membro di partenza, introduce a partire da 1/1/2022 al riquadro 14 del suddetto documento:
- la seguente frase “14 certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche”;
- al punto 3 per bevande alcoliche prodotte da PPI autocertificato aggiunte informazioni a norma di Reg. 2066/21 qualora venga richiesta applicazione di un’aliquota ridotta nello Stato membro di destinazione
Reg. 2265/21 che modifica Reg. 684/09 inerente struttura e contenuto dei messaggi elettronici usati per circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa prevede a partire da 1/1/2022 nella tabella 1 di Allegato I la sostituzione di:
- punti 3 e 4 della colonna F del punto 17l con:
- punto 3 per bevande alcoliche prodotte da PPI autocertificati aggiunta dichiarazione relativa allo stato di operatore se si intende chiedere aliquota di accisa ridotta nello Stato membro di destinazione
- punto 4 per bevande alcoliche prodotte da PPI certificati aggiunta dichiarazione relativa al tipo di bevanda alcolica autorizzata nel certificato se si intende chiedere aliquota di accisa ridotta nello Stato membro di destinazione
- punto 17n della colonna F con “per bevande alcoliche prodotte da PPI autocertificati è indicato il quantitativo di produzione annuo (valore sempre superiore a 0) qualora si intende chiedere aliquota accisa ridotta nello Stato membro di destinazione”
Legge 189/12 ad Art. 7 comma 3 bis impone a “chiunque vende bevande alcoliche di chiedere ad acquirente all’atto di acquisto, di esibire documento di indennità, salvo caso in cui maggiore età di acquirente sia manifesta”
Somministrazione di alcolici e loro consumo attuata solo in esercizi muniti di apposita licenza per vendita di questi
Sanzioni:
Chiunque vende o somministra alcolici in spazi od aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi autorizzati: multa da 2.000 a 12.000 € (Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici: multa da 5.000 a 30.000 €) + confisca della merce e delle attrezzature utilizzate
Chiunque vende bevande alcoliche ai minori di 18 anni: multa da 250 a 1.000 €. Se fatto commesso più volte: multa da 500 a 2.000 € + sospensione di attività per 3 mesi
Esercente osteria o altro pubblico spaccio che somministra in luogo pubblico bevande alcoliche a minore di 16 anni o a persone affette da malattia mentale o in stato di “manifesta deficienza psichica” a causa di altra infermità o pone in essere analoga condotta avvalendosi di distributori automatici, “che non consentono la rilevazione dei dati anagrafici di utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti” (salvo caso di presenza nel locale di personale incaricato di effettuare controllo dati anagrafici): arresto fino ad 1 anno. Se fatto commesso più volte: arresto fino ad 1 anno + multa da 1.000 € a 25.000 € + sospensione attività per 3 mesi. Pena aumentata se dal fatto deriva ubriachezza