PERITI AGRARI ED AGROTECNICI (Legge 434/68, 251/86, 248/06, 116/14;
D.M. 6/3/97; L.R. 38/96) (ssa26)
Soggetti interessati:
Periti agrari o agrotecnici che
intendono esercitare la libera professione
Iter procedurale:
Perito agrario ed agrotecnico non
possono esercitare libera professione se non:
-
conseguito diploma di perito
agrario o agrotecnico;
-
superato esame di abilitazione
professionale indetto da Ministero entro
30 Giugno. Esami svolti tutti
nello stesso giorno presso Istituti Tecnici Agrari, in sede regionale od
interregionale, in base numero domande presentate ad
Istituto, tramite Collegio Nazionale Agrotecnici. Possono presentare domanda quanti:
a)
compiuto pratica biennale o
contratti biennali di formazione lavoro;
b)
prestato per almeno 3 anni
attività di lavoro dipendente con mansioni analoghe;
c)
conseguito diploma specifico a
seguito corso biennale.
Domanda,
autenticata ed in bollo, contenente: generalità; residenza; Istituto Tecnico
Agrario presso cui conseguito diploma ed anno;
dichiarazione di non aver presentato per stessa sezione di esame altra domanda.
Alla domanda
allegare:
a)
diploma maturità professionale
di agrotecnico;
b)
curriculum vitae del
candidato;
c)
eventuali pubblicazioni di
carattere professionale;
d)
ricevuta attestante versamento
tassa di iscrizione e tassa di concessione governativa da versare su conto
corrente postale della Tesoreria regionale;
e)
elenco documenti allegati a
domanda.
Domande escluse se presentate in ritardo od
incomplete.
Collegio nazionale esaminate domande:
1)
comunica a Ministero numero
candidati da ammettere ad istituenda Commissione esame;
2)
trasmette ad Istituto, prima
insediamento Commissione esame, elenco candidati ammessi.
Ministero
istituisce Commissione di esame, regionali od
interregionali ogni 25 o 50 candidati, composte da 4 membri. Commissione
verifica possesso requisiti candidati.
Esame
composto da prova scritta (Illustrazione scelta
ordinamento colturale, tecniche colturali, sistemi di allevamento,
miglioramento genetico, interventi fitoiatrici, processi di trasformazione,
programma di miglioramento agrario e fondiario, contabilità aziendale,
formazione di bilancio, diritto tributario e del lavoro) e colloquio orale
(compresi aspetti tecnici delle pubblicazioni presentate).
Commissione
valuta prova in 100 (40 per prova scritta, 60 per orale) ed ammette a colloquio
solo candidati che riportano almeno 24/40 a prova scritta. Esame
orale entro 15 giorni da pubblicazione candidati ammessi.
Esame
superato se a colloquio conseguito punteggio di almeno 36/60.
Candidati che non si presentano alle prove nei giorni fissati,
esclusi, salvo "comprovati motivi sottoposti preventivamente a
Commissione" (Candidato riconvocato).
Commissione
pubblica risultati e punteggio esame per singoli candidati presso Albo Istituto
Tecnico Agrario, che provvede a rilasciare diploma di
abilitazione ad esercizio professione di agrotecnico (In caso di smarrimento
diploma, Istituto rilascia duplicato), previo versamento di tassa e di
contributo a favore Istituto.
Se
Commissione accerta irregolarità da parte candidato, questo viene
escluso da esame.
Dopo chiusura
sezione esame, Ministero, se emergano "motivi di
irregolarità sostanziali o procedurali", può disporre annullamento globale
prove di esame.
Candidati
bocciati o non presenti ad esame, debbono inviare
nuova domanda. .
-
iscritti ad Albo
professionale. Requisiti richiesti:
a)
cittadini italiani in possesso
dei diritti civili;
b)
residenza nel collegio in cui
si richiede iscrizione;
c)
possesso di diploma di perito
agrario o agrotecnico;
d)
conseguimento abilitazione
professionale;
e)
assenza di condanne in
materia;
f)
presentazione domanda in bollo
a Consiglio Collegio Provinciale allegando eventuale attestato datore di
lavoro.
Collegio
Provinciale entro 3 mesi delibera accoglimento domanda ed iscrizione Albo o Albo speciale in caso di dipendenti. Se
Collegio non si pronuncia, interessato nei successivi 30 giorni può promuovere
un ricorso a Collegio Nazionale.
Non consentita
iscrizione contemporanea in più Albi.
Cancellazione
da Albo:
1)
a seguito dimissioni
interessato;
2)
d'ufficio per venir meno de
requisiti di iscrizione;
3)
per sanzioni disciplinari che
comportino radiazione da Albo;
4)
per incompatibilità.
A seguito di iscrizione
ad Albo, agrotecnico può:
-
esercitare direzione ed
amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di
prodotti agricoli;
-
esercitare direzione,
amministrazione e gestione di azienda agricola e zootecnica, compresa: fase di
lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agrari e
zootecnici; funzioni contabili; assistenza e rappresentanza tributaria
(compresa quella di amministrazione del personale dipendente);
-
favorire assistenza tecnica
economica ad Organismi cooperativi ed agricole e medie aziende, compresa
progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini
di concessione di mutui fondiari o interventi secondo Legge 116/14 di
progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento
fondiario, sia agrario che forestale;
-
fornire assistenza a
stipulazione di contratti agrari;
-
formulare ed analizzare costi
di produzione, nonché fornire consulenza e controlli analitici nel settore
lattiero caseario, enologico, oleario:;
-
effettuare rilevazioni dati
statistici;
-
fornire assistenza tecnica per
programmi ed interventi fitosanitari e lotta integrata;
-
esercitare curatela di aziende
agrarie e zootecniche;
-
attuare direzione e
manutenzione di parchi e progettazione, direzione, manutenzione di giardini,
anche localizzati in aree urbane;
-
esercitare attività connesse
ad accertamenti e liquidazioni di usi civici;
-
fornire assistenza tecnica a
produttori singoli ed associati;
-
svolgere attribuzioni
derivanti da Leggi nazionali e regionali;
-
esercitare competenze connesse
a titolo di specializzazione ottenuto a seguito di specifico corso
frequentato
Nell'esercizio delle proprie
attività, perito agrario o agrotecnico deve rispettare:
-
segreto professionale;
-
norme fissate da Legge 248/06
in merito a tariffe. Professionista emette specifica contenente, oltre
generalità: indicazione committente, oggetto e data incarico,
eventuali clausole o accordi intervenuti, elenco spese sostenute per svolgere
incarico, compensi a collaboratori, calcolo degli onorari. Varianti a progetti,
relazioni calcolate a parte.
Nel caso di incarico prolungato
nel tempo, pagamento semestrale o annuale. In caso di mancato o ritardato
pagamento, professionista può declinare incarico
"fermo restando diritto a richiedere quanto già maturato".
Professionista
può chiedere anticipo (pari a 75%) e saldo entro 60 giorni da prestazione. Trascorso tale termine dovuti interessi al tasso ufficiale di
sconto.
Interessato o
professionista può chiedere a Collegio Provinciale revisione
prezzi o liquidazione delle specifiche
dovute (In tal caso è dovuto al Collegio un diritto pari a 2% somma
liquidata).
Se incarico
interrotto per volontà di committente o per "giusta causa", a tecnico
spetta rimborso spese + onorario corrispondente a lavoro svolto.
Sempre dovuto
rimborso spese tecniche, di trasporto o di vitto e per collaboratori, mentre
spese per consulenze esterne rimborsate solo se accettate da committente.
Collegio in
cui è iscritto professionista vigila su regolare applicazione tariffe;
-
restituire atti e documenti a
committente se questi ha pagato. Proprietà del lavoro (Disegni, progetto ...)
resta del perito agrario;
-
pagamento tassa di iscrizione
ad Albo e contributi annuali
Sanzioni:
Perito agrario o agrotecnico che
si rende colpevole di "abusi o mancanza professionale":
-
avvertimento o censura;
-
sospensione dall'Albo per un
periodo compreso tra 15 giorni e 2 anni, qualora:
a)
interdetto da pubblici uffici
per non oltre 3 anni;
b)
ricoverato in manicomio
giudiziario;
c)
emissione di mandato o ordine
di cattura;
-
radiazione da Albo qualora:
a)
condannato con sentenza
irrevocabile a pena di oltre 3 anni;
b)
interdetto da pubblici uffici
per oltre 3 anni.