PERITI AGRARI ED AGROTECNICI (Legge 434/68, 251/86, 248/06, 116/14; D.M. 6/3/97; L.R. 38/96)  (ssa26)

Soggetti interessati:

Periti agrari o agrotecnici che intendono esercitare la libera professione

Iter procedurale:

Perito agrario ed agrotecnico non possono esercitare libera professione se non:

-          conseguito diploma di perito agrario o agrotecnico;

-          superato esame di abilitazione professionale indetto da Ministero entro 30 Giugno. Esami svolti tutti nello stesso giorno presso Istituti Tecnici Agrari, in sede regionale od interregionale, in base numero domande presentate ad Istituto, tramite Collegio Nazionale Agrotecnici. Possono presentare domanda quanti:

a)       compiuto pratica biennale o contratti biennali di formazione lavoro;

b)       prestato per almeno 3 anni attività di lavoro dipendente con mansioni analoghe;

c)       conseguito diploma specifico a seguito corso biennale.

Domanda, autenticata ed in bollo, contenente: generalità; residenza; Istituto Tecnico Agrario presso cui conseguito diploma ed anno; dichiarazione di non aver presentato per stessa sezione di esame altra domanda.

Alla domanda allegare:

a)       diploma maturità professionale di agrotecnico;

b)       curriculum vitae del candidato;

c)       eventuali pubblicazioni di carattere professionale;

d)       ricevuta attestante versamento tassa di iscrizione e tassa di concessione governativa da versare su conto corrente postale della Tesoreria regionale;

e)       elenco documenti allegati a domanda.

  Domande escluse se presentate in ritardo od incomplete.

      Collegio nazionale esaminate domande:

1)       comunica a Ministero numero candidati da ammettere ad istituenda Commissione esame;

2)       trasmette ad Istituto, prima insediamento Commissione esame, elenco candidati ammessi.

Ministero istituisce Commissione di esame, regionali od interregionali ogni 25 o 50 candidati, composte da 4 membri. Commissione verifica possesso requisiti candidati.

Esame composto da prova scritta (Illustrazione scelta ordinamento colturale, tecniche colturali, sistemi di allevamento, miglioramento genetico, interventi fitoiatrici, processi di trasformazione, programma di miglioramento agrario e fondiario, contabilità aziendale, formazione di bilancio, diritto tributario e del lavoro) e colloquio orale (compresi aspetti tecnici delle pubblicazioni presentate).

Commissione valuta prova in 100 (40 per prova scritta, 60 per orale) ed ammette a colloquio solo candidati che riportano almeno 24/40 a prova scritta. Esame orale entro 15 giorni da pubblicazione candidati ammessi.

Esame superato se a colloquio conseguito punteggio di almeno 36/60.

Candidati che non si presentano alle prove nei giorni fissati, esclusi, salvo "comprovati motivi sottoposti preventivamente a Commissione" (Candidato riconvocato).

Commissione pubblica risultati e punteggio esame per singoli candidati presso Albo Istituto Tecnico Agrario, che provvede a rilasciare diploma di abilitazione ad esercizio professione di agrotecnico (In caso di smarrimento diploma, Istituto rilascia duplicato), previo versamento di tassa e di contributo a favore Istituto.

Se Commissione accerta irregolarità da parte candidato, questo viene escluso da esame.

Dopo chiusura sezione esame, Ministero, se emergano "motivi di irregolarità sostanziali o procedurali", può disporre annullamento globale prove di esame.

Candidati bocciati o non presenti ad esame, debbono inviare nuova domanda. .

-          iscritti ad Albo professionale. Requisiti richiesti:

a)       cittadini italiani in possesso dei diritti civili;

b)       residenza nel collegio in cui si richiede iscrizione;

c)       possesso di diploma di perito agrario o agrotecnico;

d)       conseguimento abilitazione professionale;

e)       assenza di condanne in materia;

f)        presentazione domanda in bollo a Consiglio Collegio Provinciale allegando eventuale attestato datore di lavoro.

Collegio Provinciale entro 3 mesi delibera accoglimento domanda ed iscrizione Albo o Albo speciale in caso di dipendenti. Se Collegio non si pronuncia, interessato nei successivi 30 giorni può promuovere un ricorso a Collegio Nazionale.

Non consentita iscrizione contemporanea in più Albi.

Cancellazione da Albo:

1)       a seguito dimissioni interessato;

2)       d'ufficio per venir meno de requisiti di iscrizione;

3)       per sanzioni disciplinari che comportino radiazione da Albo;

4)       per incompatibilità.

A seguito di iscrizione ad Albo, agrotecnico può:

-          esercitare direzione ed amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli;

-          esercitare direzione, amministrazione e gestione di azienda agricola e zootecnica, compresa: fase di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici; funzioni contabili; assistenza e rappresentanza tributaria (compresa quella di amministrazione del personale dipendente);

-          favorire assistenza tecnica economica ad Organismi cooperativi ed agricole e medie aziende, compresa progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini di concessione di mutui fondiari o interventi secondo Legge 116/14 di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale;

-          fornire assistenza a stipulazione di contratti agrari;

-          formulare ed analizzare costi di produzione, nonché fornire consulenza e controlli analitici nel settore lattiero caseario, enologico, oleario:;

-          effettuare rilevazioni dati statistici;

-          fornire assistenza tecnica per programmi ed interventi fitosanitari e lotta integrata;

-          esercitare curatela di aziende agrarie e zootecniche;

-          attuare direzione e manutenzione di parchi e progettazione, direzione, manutenzione di giardini, anche localizzati in aree urbane;

-          esercitare attività connesse ad accertamenti e liquidazioni di usi civici;

-          fornire assistenza tecnica a produttori singoli ed associati;

-          svolgere attribuzioni derivanti da Leggi nazionali e regionali;

-          esercitare competenze connesse a titolo di specializzazione ottenuto a seguito di specifico corso frequentato          

Nell'esercizio delle proprie attività, perito agrario o agrotecnico deve rispettare:

-          segreto professionale;

-          norme fissate da Legge 248/06 in merito a tariffe. Professionista emette specifica contenente, oltre generalità: indicazione committente, oggetto e data incarico, eventuali clausole o accordi intervenuti, elenco spese sostenute per svolgere incarico, compensi a collaboratori, calcolo degli onorari. Varianti a progetti, relazioni calcolate a parte.

Nel  caso di incarico prolungato nel tempo, pagamento semestrale o annuale. In caso di mancato o ritardato pagamento, professionista può declinare incarico "fermo restando diritto a richiedere quanto già maturato". 

Professionista può chiedere anticipo (pari a 75%) e saldo entro 60 giorni da prestazione. Trascorso tale termine dovuti interessi al tasso ufficiale di sconto.

Interessato o professionista può chiedere a Collegio Provinciale revisione prezzi o liquidazione delle specifiche     dovute (In tal caso è dovuto al Collegio un diritto pari a 2% somma liquidata).

Se incarico interrotto per volontà di committente o per "giusta causa", a tecnico spetta rimborso spese + onorario     corrispondente a lavoro svolto.

Sempre dovuto rimborso spese tecniche, di trasporto o di vitto e per collaboratori, mentre spese per consulenze esterne rimborsate solo se accettate da committente.

Collegio in cui è iscritto professionista vigila su regolare applicazione tariffe;

-          restituire atti e documenti a committente se questi ha pagato. Proprietà del lavoro (Disegni, progetto ...) resta del perito agrario;

-          pagamento tassa di iscrizione ad Albo e contributi annuali

Sanzioni:

Perito agrario o agrotecnico che si rende colpevole di "abusi o mancanza professionale":

-          avvertimento o censura;

-          sospensione dall'Albo per un periodo compreso tra 15 giorni e 2 anni, qualora:

a)       interdetto da pubblici uffici per non oltre 3 anni;

b)       ricoverato in manicomio giudiziario;

c)       emissione di mandato o ordine di cattura;

-          radiazione da Albo qualora:

a)       condannato con sentenza irrevocabile a pena di oltre 3 anni;

b)       interdetto da pubblici uffici per oltre 3 anni.