PASSAPORTO PIANTE (D.Lgs. 214/05; D.M. 12/11/09) (sement10)

Soggetti interessati:

Chiunque intende produrre e vendere piante, parti di piante, materiale vegetale riportato in Allegato I del D.Lgs. 214/05 pubblicato su G.U. 248/05. In deroga vegetali e prodotti vegetali destinati a Paesi Terzi possono circolare in Italia se accompagnati da certificati fitosanitari di esportazione, purché rispettati requisiti per emissione di passaporto 

Esclusi spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali "destinati ad essere utilizzati da possessore o destinatario a fini non industriali, né agricoli, né commerciali", o consumati durante trasporto, purché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

Iter procedurale:

Produttori iscritti nel Registro Unico Produttori (RUP) per far circolare su territorio nazionale piante e prodotti vegetali debbono inviare "richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante" al Servizio Fitosanitario Regionale, che esamina domanda ed effettua sopralluoghi in azienda per verificare assenza organismi nocivi e separazione piante e prodotti vegetali destinati a "persone professionalmente impegnate" da quelli destinati a consumatori finali.

Se esito controlli favorevoli, Servizio Fitosanitario autorizza produttore ad utilizzare passaporto piante valido 1 anno, evidenziando: ragione sociale ditta autorizzata e relativi estremi di sede legale; indirizzo di centro aziendale a cui riferita autorizzazione e presso cui tenuto registro; elenco specie per cui autorizzato uso del passaporto indicando eventuali “zone protette” e relativo codice per autorizzazione valida. Se, invece, condizioni sanitarie "piante, prodotti vegetali coltivati, prodotti od utilizzati o comunque presenti in azienda" non idonee autorizzazione negata.

Piante e prodotti vegetali non possono circolare, anche se originari di Paesi Terzi, se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano non è apposto il “passaporto delle piante", cioè una etichetta ufficiale (Modello riportato in Allegato XIII del D.Lgs. 214/05 pubblicato su G.U. 248/05), realizzata in materiale non deteriorabile, non reimpiegabile, indicante in caratteri indelebili: Servizio Fitosanitario Regionale; codice produttore (Numero iscrizione a registro); numero di serie identificativo del passaporto; specie botanica in latino; quantità merce spedita (kg., numero pezzi), Paese di origine o di spedizione della merce; se prodotto vegetale non originario della CE (In questo caso nulla osta ad importazione sostituisce passaporto “sino alla prima destinazione in territorio italiano”). Etichetta non deve contenere cancellature, altrimenti passaporto invalidato. Ammesso utilizzo di “passaporto semplificato”, contenente informazioni dal punto da 1 a 5 di Allegato XIII a D.Lgs. 214/05 pubblicato su G.U. 248/05, corredato da documento di accompagnamento commerciale contenente informazioni dei punti da 1 a 10 di Allegato XIII a D.Lgs. 214/05 pubblicato su G.U. 248/05. Passaporto apposto da produttore su “unità minima commerciale”

Qualora necessario restituire parte della partita, possibile utilizzare fotocopia passaporto previa comunicazione a Servizio Fitosanitario Regionale dove ritorna materiale vegetale.

Acquirenti commerciali, venditori al dettaglio di vegetali e prodotti vegetali conservano passaporti per almeno 1 anno, salvo quelli apposti su “unità minima commerciale”

Produttori e commercianti che vendono al dettaglio vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali non sono tenuti a rilasciare “passaporto delle piante”, fatte salve diverse disposizioni CE

Nel caso di frazionamento o modifica della situazione fitosanitaria della merce, o su richiesta ditta iscritta a registro ufficiale produttori (RUP), previa autorizzazione Servizio Fitosanitario Regionale (Accertare che richiedenti “offrono garanzie circa identità dei prodotti ed assenza di rischi fitosanitari”), "passaporto di sostituzione", costituito da etichetta recante sigla RP ed indicante: serie identificativa passaporto distinta da quella passaporto normale, codice produttore originario.

Per circolazione di vegetali, prodotti vegetali anche se originari di Paesi Terzi, in zone protette (Riportate in Allegato VI del D.Lgs. 214/05 pubblicato su G.U. 248/05), ditta autorizzata deve richiedere "passaporto per zone protette", costituito da etichetta recante lettera e numero identificativo di Organismo, zona protetta, da applicare su imballaggio o veicolo di trasporto.

In caso di importazioni da Paesi Terzi destinate a zone protette, importatore deve specificare questo nella richiesta di ispezione doganale, che dovrà verificare idoneità di tali vegetali all'introduzione nella relativa zona protetta. Idoneità da riportare su documento fitosanitario per importazione che autorizza uso del passaporto. 

Qualora prodotti vegetali attraversano zona protetta con passaporto delle piante normale, occorre:

1)       imballare e trasportare prodotti in modo da evitare rischio di diffusione organismi nocivi;

2)       sigillare imballaggio e veicolo di trasporto per tutto il percorso entro zona protetta, in modo da evitare rischi di diffusione organismo nocivo;

3)       pulire imballaggi e veicoli dopo ogni trasporto;

4)       allegare documento di accompagnamento commerciale, in cui specificare prodotti vegetali e loro destinazione finale.

Se a seguito controlli in zona protetta, emergono irregolarità nel trasporto, Servizi Fitosanitari possono sigillare imballaggi, scortare trasporto fuori zona protetta, applicare sanzioni pecuniarie.

Passaporto rilasciato va riportato su registro di carico e scarico

Sanzioni:

Chiunque, avendone obbligo giuridico, non compila “passaporto delle piante” in ogni sua parte: multa da 2.500 a 15.000 €

Chiunque non rispetta disposizioni in materia di passaporto, passaporto semplificato, etichette delle piante: multa da 500 a 3.000 €

Chiunque modifica destinazione d’uso di vegetale o prodotto vegetale rispetto a quanto indicato su documentazione di accompagnamento: multa da 1.500 a 9.000 €

Chiunque acquista al fine di porre in commercio o per finalità diverse da uso personale vegetali o prodotti vegetali omettendo di conservare per almeno 1 anno passaporto piante ed iscriverne estremi nel registro: multa da 1.000 a 6.000 €

Chiunque emette passaporto delle piante senza autorizzazione prescritta: multa da 1.500 a 9.000 €

Chiunque elimina o manomette contrassegni o sigilli apposti da Ispettori fitosanitari: multa da 250 a 1.500 €