PASSAPORTO PIANTE (D.Lgs. 214/05; D.M. 12/11/09) (sement10)
Soggetti
interessati:
Chiunque
intende produrre e vendere piante, parti di piante, materiale vegetale
riportato in Allegato I del D.Lgs.
214/05 pubblicato su G.U. 248/05. In deroga vegetali e
prodotti vegetali destinati a Paesi Terzi possono circolare in Italia se
accompagnati da certificati fitosanitari di
esportazione, purché rispettati requisiti per emissione di passaporto
Esclusi
spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali
"destinati ad essere utilizzati da possessore o destinatario a fini non
industriali, né agricoli, né commerciali", o consumati durante trasporto,
purché non vi sia alcun rischio di diffusione di
organismi nocivi.
Iter
procedurale:
Produttori
iscritti nel Registro Unico Produttori (RUP) per far circolare su territorio
nazionale piante e prodotti vegetali debbono inviare
"richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante" al
Servizio Fitosanitario Regionale, che esamina domanda
ed effettua sopralluoghi in azienda per verificare assenza organismi nocivi e
separazione piante e prodotti vegetali destinati a "persone
professionalmente impegnate" da quelli destinati a consumatori finali.
Se esito
controlli favorevoli, Servizio Fitosanitario autorizza
produttore ad utilizzare passaporto piante valido 1 anno, evidenziando: ragione
sociale ditta autorizzata e relativi estremi di sede legale; indirizzo di
centro aziendale a cui riferita autorizzazione e presso cui
tenuto registro; elenco specie per cui autorizzato uso del passaporto indicando
eventuali “zone protette” e relativo codice per autorizzazione valida. Se,
invece, condizioni sanitarie "piante, prodotti vegetali coltivati,
prodotti od utilizzati o comunque presenti in
azienda" non idonee autorizzazione negata.
Piante e
prodotti vegetali non possono circolare, anche se originari di Paesi Terzi, se
su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li
trasportano non è apposto il “passaporto delle piante", cioè una etichetta
ufficiale (Modello riportato in Allegato XIII del D.Lgs.
214/05 pubblicato su G.U. 248/05), realizzata in materiale non deteriorabile,
non reimpiegabile, indicante in caratteri indelebili: Servizio Fitosanitario Regionale; codice produttore (Numero
iscrizione a registro); numero di serie identificativo
del passaporto; specie botanica in latino; quantità merce spedita (kg., numero
pezzi), Paese di origine o di spedizione della merce; se prodotto vegetale non
originario della CE (In questo caso nulla osta ad importazione sostituisce
passaporto “sino alla prima destinazione in territorio italiano”). Etichetta
non deve contenere cancellature, altrimenti passaporto invalidato. Ammesso
utilizzo di “passaporto semplificato”, contenente informazioni dal punto da 1 a
5 di Allegato XIII a D.Lgs.
214/05 pubblicato su G.U. 248/05, corredato da documento di accompagnamento
commerciale contenente informazioni dei punti da 1 a 10 di Allegato XIII a D.Lgs. 214/05 pubblicato su G.U. 248/05. Passaporto
apposto da produttore su “unità minima commerciale”
Qualora necessario restituire parte della partita, possibile
utilizzare fotocopia passaporto previa comunicazione a Servizio Fitosanitario Regionale dove ritorna materiale vegetale.
Acquirenti
commerciali, venditori al dettaglio di vegetali e prodotti vegetali conservano
passaporti per almeno 1 anno, salvo
quelli apposti su “unità minima commerciale”
Produttori e
commercianti che vendono al dettaglio vegetali e
prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione
dei vegetali non sono tenuti a rilasciare “passaporto delle piante”, fatte
salve diverse disposizioni CE
Nel caso di
frazionamento o modifica della situazione fitosanitaria
della merce, o su richiesta ditta iscritta a registro
ufficiale produttori (RUP), previa autorizzazione Servizio Fitosanitario
Regionale (Accertare che richiedenti “offrono garanzie circa identità dei
prodotti ed assenza di rischi fitosanitari”),
"passaporto di sostituzione", costituito da etichetta recante sigla
RP ed indicante: serie identificativa passaporto distinta da quella passaporto
normale, codice produttore originario.
Per
circolazione di vegetali, prodotti vegetali anche se originari di Paesi Terzi,
in zone protette (Riportate in Allegato VI del D.Lgs. 214/05 pubblicato su G.U. 248/05), ditta
autorizzata deve richiedere "passaporto per zone protette",
costituito da etichetta recante lettera e numero identificativo di Organismo, zona protetta, da applicare su imballaggio o
veicolo di trasporto.
In caso di importazioni da Paesi Terzi destinate a zone protette,
importatore deve specificare questo nella richiesta di ispezione doganale, che
dovrà verificare idoneità di tali vegetali all'introduzione nella relativa zona
protetta. Idoneità da riportare su documento fitosanitario per importazione che autorizza uso del
passaporto.
Qualora prodotti vegetali attraversano zona protetta con
passaporto delle piante normale, occorre:
1)
imballare e trasportare
prodotti in modo da evitare rischio di diffusione organismi nocivi;
2)
sigillare imballaggio e
veicolo di trasporto per tutto il percorso entro zona protetta, in modo da
evitare rischi di diffusione organismo nocivo;
3)
pulire imballaggi e veicoli
dopo ogni trasporto;
4)
allegare documento di
accompagnamento commerciale, in cui specificare prodotti vegetali e loro
destinazione finale.
Se a seguito controlli in zona protetta, emergono
irregolarità nel trasporto, Servizi Fitosanitari
possono sigillare imballaggi, scortare trasporto fuori zona protetta, applicare
sanzioni pecuniarie.
Passaporto
rilasciato va riportato su registro di carico e scarico
Sanzioni:
Chiunque,
avendone obbligo giuridico, non compila “passaporto delle piante” in ogni sua
parte: multa da 2.500 a 15.000 €
Chiunque non
rispetta disposizioni in materia di passaporto, passaporto
semplificato, etichette delle piante: multa da 500 a 3.000 €
Chiunque
modifica destinazione d’uso di vegetale o prodotto vegetale rispetto a quanto
indicato su documentazione di accompagnamento: multa
da 1.500 a 9.000 €
Chiunque
acquista al fine di porre in commercio o per finalità diverse da uso personale
vegetali o prodotti vegetali omettendo di conservare per almeno 1 anno
passaporto piante ed iscriverne estremi nel registro: multa da 1.000 a 6.000 €
Chiunque
emette passaporto delle piante senza autorizzazione prescritta: multa da 1.500
a 9.000 €
Chiunque
elimina o manomette contrassegni o sigilli apposti da Ispettori fitosanitari: multa da 250 a 1.500 €