ISCRIZIONE CAMERA COMMERCIO (Legge 580/93, 649/96, 77/97, 488/99, 273/02, 266/05; D.P.R. 581/95, 588/99; D.M. 27/5/98, 11/5/01, 23/5/01, 27/1/05, 25/2/05, 17/6/10, 21/4/11)   (enti09)

Soggetti interessati:

Chiunque intende esercitare attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, acqua, aria, attività bancaria ed assicurativa.

Chiunque svolge attività agricola con caratteristiche di coltivatore diretto (attività agricola svolta con carattere continuativo e con apporto diretto e prevalente del titolare e suoi familiari rispetto a lavoratori dipendenti) o di imprenditore agricolo (Attività lavorativa prevalente svolta da dipendenti). Tra imprenditori agricoli compreso chiunque iscritto a Registro imprese come commerciante od artigiano, ma "svolge attività agricola in via secondaria". Per attività agricola si deve intendere: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, attività di trasformazione e commercializzazione connessa, coltivazione di funghi, attività agrituristiche, acquacoltura, attività cinotecnica.

Iscrizione non obbligatoria per produttori agricoli esonerati da tenuta contabilità IVA

Iter procedurale:

Presso ogni Camera di Commercio istituito Ufficio registro imprese, che sostituisce "funzioni della Cancelleria del Tribunale", con il compito di:

1)       provvedere a tenuta registro imprese e conservazione ed esibizione documenti attinenti ad impresa registrata;

2)       rilasciare a chiunque ne faccia richiesta certificati di iscrizione o annotazione nel registro o a rilasciare copia integrale o parziale di atti, o consentire "visure senza valore di certificato";

3)       provvedere a bollatura e numerazione libri e scritture contabili;

4)       provvedere a tenuta Repertorio notizie economiche ed amministrative (REA).

Ufficio Registro Imprese organizzato in:

-          protocollo con numerazione progressiva annuale in cui riportare tutte le domande e documenti pervenuti a Camera Commercio;

-          Registro imprese in cui iscrivere: imprenditori di cui art. 2195 Codice Civile, società consorzi,  gruppi europei di interesse economico, Enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale attività commerciale, imprenditori agricoli di cui art. 2135 del Codice Civile, piccoli imprenditori di cui art. 2083 Codice Civile, società semplici. Nell'ambito Registro imprese esistono sezioni speciali, tra cui quella per imprenditori agricoli, piccoli imprenditori (tra cui rientrano coltivatori diretti), società semplici;

-          Repertorio notizie economiche e amministrative (REA), a cui debbono far pervenire denuncia: esercenti attività economiche e professionali se non obbligati ad iscrizione in Albo professionale; imprenditori con sede estera che aprono filiali in Italia. Per settore agricolo, imprenditori agricoli ai sensi articolo 2135 Codice Civile, coltivatori diretti, società esercenti attività agricola, Enti ed Associazioni soggette ad obbligo iscrizioni.

        Per imprese agricole adottate forme di denuncia semplificate (Modello riportato su G.U. 160/01), comprendente

        notizie circa: identificazione imprenditore agricolo, addetti, estensione e tipologia terreni con riferimenti catastali,

        dati colturali, tipologia allevamento. Notizie richieste ad agricoltore entro 30 Giugno o reperite direttamente da

        Camera Commercio presso archivi pubblici (SIAN, AGEA, INPS, INAIL …). Agricoltori comunicano notizie

        richieste entro 30 Novembre.

        Denuncia inviata per unità locali a Camera Commercio, competente per territorio, che provvede a trasmetterla a  

        Camera Commercio presso cui ha sede impresa;

-          archivio atti e documenti. Tutti i soggetti ed atti iscritti presso registro società del Tribunale sono "iscritti di diritto nel registro imprese della Camera di Commercio", conservando numero iscrizione società e riportando indicazione Tribunale. Analogo obbligo per società semplici.

Titolare impresa (Non proprietari del fondo, ma chi ne ha disponibilità) provvede, entro 30 giorni da inizio attività (Per società e cooperative entro 30 giorni da data iscrizione a registro imprese del Tribunale) ad inviare, su apposita modulistica predisposta da Ministero Industria e pubblicata su G.U. 197/98 (Per imprenditori agricoli modelli A1, A2, A5 sia per iscrizione nella sezione speciale degli agricoltori, sia nella sezione speciale dei coltivatori diretti. Con D.M. 28/10/96 approvato modello semplificato di iscrizione a "sezione speciale per piccoli imprenditori", per imprenditori individuali privi dei requisiti previsti da art. 2083 del Codice Civile), domanda autenticata con marca da bollo di iscrizione a Camera di Commercio, nel cui territorio ricade sede legale impresa o sedi periferiche, specificando per attività agricola (Mod. A1):

-          nel caso di precedente iscrizione a Camera di Commercio, numero iscrizione;

-          dati anagrafici del titolare con relativo codice fiscale e partita IVA;

-          eventuale limitazione alla capacità di agire del titolare (Incapace). In tal caso allegare intercalare P con tutti i dati relativi al rappresentante di incapace;

-          denominazione della ditta;

-          sede provinciale di impresa, corrispondente a quella indicata su partita IVA. Se impresa dispone anche di altre sedi distaccate ed autonome "in cui si esercitano attività relative o connesse a quelle esercitate da impresa" allegare modello UL;

-          nel caso domanda di iscrizione dovuta a trasferimento sede impresa in altra Provincia, indicare Ufficio Registro Imprese di provenienza, numero precedentemente assegnato, data iscrizione;

-          indicare se attività agricola è unica o prevalente (In quest'ultimo caso allegare modello I1), specificando principali coltivazioni o tipi di bestiame allevato o attività connesse e data di inizio attività;

-          lavoro prestato da terzi (Indicare numero lavorativo a tempo indeterminato e giornate svolte da lavoratori a tempo determinato) e da familiari (Indicare generalità e codice fiscale, specificando se trattasi o meno di coltivatore diretto);

-          nel caso di affidamento di cariche all'interno dell'impresa agricola, indicare generalità, carica ricoperta e data conferimento, allegando intercalare P alla domanda;

-          iscrizione in Albi, registri, elenchi ottenuti da imprenditori nell'esercizio attività (Albo vigneti) od autorizzazione ad esercitare determinate attività (Agriturismo). Riportare Ente che ha rilasciato iscrizione, data e numero iscrizione;

-          data denuncia di inizio attività;

-          in caso imprenditore subentrato per acquisto, donazione, affitto, successione ereditaria, riportando dati identificativi precedente titolare impresa e numero iscrizione di questi al Registro Imprese.

Alla domanda allegare:

1)       intercalare P per denunciare qualifiche di responsabile tecnico e/o amministrativo attribuite entro impresa;

2)       modello UL in caso di presenza di unità aziendali in altra Provincia;

3)       nel caso di società o cooperative: copia autentica atto costitutivo, completo di dati relativi ad iscrizione registro imprese Tribunale;

4)       copia eventuali licenze, autorizzazioni, concessioni necessarie per esercitare attività;

5)       versamento tassa di iscrizione (Tassa ridotta per impresa agricola individuale o società semplice o se domanda su supporto magnetico) e del diritto di segreteria per prima iscrizione. Nessuna tassa per iscrizione di altre unità operative.

Camera Commercio esamina domanda, accertando:

-          autenticità sottoscrizione domanda. Deposito della firma da parte titolare impresa viene riportato in apposito archivio e “non può essere richiesta da Ufficio registro imprese l’autenticazione della firma”;

-          corretta compilazione della domanda;

-          corrispondenza atto di cui si chiede iscrizione con quanto previsto da normativa;

-          completezza documenti da allegare a domanda.

Camera Commercio iscrive entro 10 giorni impresa in apposita sezione Registro (Numero iscrizione coincide con codice fiscale imprenditore. Per iscrizione nella sezione speciale, riportare: nome ditta, oggetto, sede impresa, qualifica di coltivatore diretto in caso di "società semplici esercenti attività agricole"), comunicandolo ad interessato ed entro 3 giorni ad INPS ed INAIL.

Se domanda incompleta, Camera Commercio invita, entro certo periodo di tempo, imprenditore a completarla, pena rifiuto di iscrizione.

Se domanda non presentata, Camera Commercio invita, entro un certo termine, imprenditore ad adempiere ad obbligo, altrimenti "Giudice del registro ordina iscrizione d'ufficio".

Camera di Commercio rilascia certificato di iscrizione nella sezione ordinaria o speciale per impresa individuale e collettiva (Modello riportato su G.U. 56/05), nonché certificato dei poteri personali del titolare impresa (Modello riportato su G.U. 56/05) che qualora comprenda elenco dei soggetti verificati con Prefettura avrà anche validità di certificazione antimafia. Nel certificato di iscrizione a sezione speciale agricoltori riportata qualifica di imprenditore agricolo, piccolo imprenditore, società semplice.

Qualunque variazione di attività, compresa cessazione attività stessa od aumento capitale sociale, o modifica atto costitutivo denunciata entro 30 giorni con firma autenticata e marca da bollo da 14,60 EUR, su apposita modulistica predisposta da Ministero Industria e pubblicata su G.U. 197/98, a Camera Commercio sede legale impresa o sede periferica, entro 30 giorni da evento (Per aumento capitale da deposito presso registro imposte. Tribunale attesta avvenuto aumento capitale), specificando nel caso di impresa agricola (Mod. A2):

-          numero di iscrizione a Registro di imprese;

-          generalità richiedente e qualifica nell'impresa;

-          oggetto della domanda;

-          nuovo codice fiscale o partita IVA assegnato ad impresa e data attribuzione;

-          nuova residenza anagrafica del titolare impresa;

-          eventuale limitazione capacità di agire dell'imprenditore, specificando data di modifica stato giuridico. Compilare intercalare P riportando dati relativi a rappresentante di incapace;

-          nuova ditta, specificandone denominazione, generalità titolare, data costituzione;

-          nuova sede impresa, indicandone indirizzo e data trasferimento. Dati che devono corrispondere con quanto dichiarato per variazione partita IVA. Se a seguito trasferimento sede in altra Provincia, rimane solo unità aziendale autonoma compilare il quadro "note";

-          variazioni attività impresa agricola. Riportare data modifica e nuovo ordinamento colturale e tipo di allevamento attuato. In caso sospensione attività, specificare se questa avvenuta per scelta imprenditoriale o imposta da Autorità amministrativa e se riguarda tutta o parte impresa. In caso ripresa di attività, indicare data ed attività che sono riprese;

-          nuova attività agricola, unica o prevalente esercitata da impresa;

-          modifica entità lavoro prestato da terzi o da familiari in impresa. Specificare data variazione e nel caso di familiari, se assumono qualifica di coltivatore diretto o meno;

-          attribuzione, conferma, modifica, cessazione di cariche o qualifiche di dirigente, fattore assegnate nell'impresa agricola. In tal caso compilare Intercalare P;

-          variazioni iscrizione ad Albo o rilascio autorizzazione e licenze. Riportare Ente o Autorità che ha rilasciato atto, denominazione Albo o licenza, data e numero di iscrizione o provvedimento;

-          cancellazione da Registro Imprese, indicando data e motivo cessazione attività. Casella 2 barrata se motivo è dato da cessione di tutta attività (indicare dati soggetto subentrante). Casella 3 barrata se motivo è dato da trasferimento attività in altra Provincia (Se in Provincia originaria rimangono unità aziendali, allegare modello UL). Casella 4 se altri sono i motivi di cessazione attività (specificare quali);

-          trasferimento in altra sezione del Registro Imprese, in particolare da imprenditori agricoli a coltivatori diretti, specificandone motivo;

-          subentro di altro soggetto in esercizio attività agricola, indicare generalità e numero iscrizione a Registro Imprese del subentrante.

Allegare:

1)       intercalare P per denunciare qualifiche di responsabilità tecnica e/o amministrativa attribuite entro impresa;

2)       modello UL per apertura, chiusura, modifica di una o più unità aziendali entro Provincia.

Nel caso di inizio, modifica, cessazione di attività agricola da parte di società, cooperativa, Ente, consorzio utilizzare Modello A5. Se inizio attività agricola coincide con costituzione società cooperativa, utilizzare anche Modello S1 o Modello N1 in caso di società semplice. Domanda, con firma autenticata e marca da bollo da 20.000, presentata da legale rappresentante nella Sezione speciale imprenditori agricoli, specificando in:

SEZIONE A

-          se si tratta di domanda di iscrizione, o denuncia di modifica, o domanda di cancellazione;

-          eventuale insegna della sede principale;

-          attività agricola, se unica o prevalente, elencando prodotti o settori e data di inizio. Tra attività connesse inserire agriturismo, trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli;

-          lavoro prestato da terzi (Indicare numero e giornate prestate) e familiari partecipanti ad attività impresa;

-          cariche esistenti nella società, cooperativa ... Per ogni persona allegare Intercalare P;

-          iscrizione in Albi, ruoli, elenchi, registri o rilascio di autorizzazioni e licenze, specificando data ed Autorità di rilascio;

-          dati identificativi del precedente titolare di impresa.

SEZIONE B

-          variazione o cancellazione insegna della sede;

-          variazioni delle attività agricola esercitate da impresa. Data sospensione e ripresa dell'attività;

-          variazioni del lavoro prestato da terzi o da familiari partecipanti ad attività impresa;

-          variazioni di cariche in ambito societario;

-          iscrizione in Albi, ruoli, registri ... o rilascio autorizzazioni, licenze ... Indicare Ente, data, numero autorizzazione o licenza rilasciata.

SEZIONE C

-          cancellazione impresa, indicando data cessazione attività agricola. Se società continua ad operare, fermo restando cessazione attività agricola, compilare Modello N2;

-          subentro di altro soggetto nel caso di cessazione di attività agricola. Indicare generalità e numero iscrizione a Registro Imprese del soggetto subentrante.

Alla domanda allegare:

1)       intercalare P per denunciare qualifiche di responsabilità tecnica e/o amministrativa esistenti in impresa;

2)       modello UL per apertura, chiusura, modifica di una o più unità aziendali entro Provincia. 

Contro mancata iscrizione o iscrizione d'ufficio, ricorso a Tribunale entro 15 giorni.

Ministero Industria determina entro 31 Ottobre, sentite Unioncamere e Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, misura dei diritto annuale dovuto da tutte le imprese iscritte nei registri Camere Commercio.

Esclusi da versamento diritto annuale:

-          esercenti attività economiche e professioni non tenuti ad iscrizione ad Albi professionali;

-           ditte dichiarate fallite od in liquidazione coatta;

-          società in liquidazione che hanno cessato attività purché inviano comunicazione di tale evento a Camera di Commercio entro 30 Gennaio;

-          cooperative sciolte per atto di Autorità Giudiziaria.

Versamento diritto annuale deve avvenire in unica soluzione entro “termini previsto per pagamento del 1° acconto imposte sui redditi” a mezzo bollettini di conto corrente postale inviati entro 15 Maggio da Camera Commercio a tutti i soggetti interessati, indicando ammontare diritto dovuto per iscritti a Sezione speciale e dati necessari per calcolare diritto da parte iscritti a Sezione ordinaria in base a loro fatturato. Versamento a Camera di Commercio ove ditta iscritta al 1 Gennaio.

Camera di Commercio accerta regolarità versamenti eseguiti e procede ad eventuale riscossione coattiva somma dovuta da impresa anche tenendo conto accertamento su fatturato effettuati da Agenzia delle Entrate (Comunicazioni al riguardo inviate entro 31 Dicembre). Riscossione delle sanzioni anche insieme a diritti  annuali anno successivo. In caso di cessione di aziende o ramo di azienda, subentrante è responsabile in solido con cedente per pagamento diritto annuale ed eventuali sanzioni riferito ad anno cessione e 2 anni precedenti. Subentrante può chiedere certificato a Camera di Commercio attestante eventuale esistenza di debiti in corso.

Sanzione deve essere notificata entro 31 Dicembre del 5° anno successivo a quello di violazione. Diritto di riscossione esercitato entro 5 anni da notifica, pena sua decadenza.

Ammesso ricorso contro irrogazione delle sanzioni presso Commissioni tributarie entro 60 giorni da notifica, che esamina ricorso e se trovata eccessiva la somma della sanzione invita Camera di Commercio a rimborsare importo in eccedenza entro 90 giorni da notifica della sentenza.

Se soggetti trasgressori vantano crediti con Camera di Commercio, si sospende pagamento della sanzione per attivare forme di compensazione su richiesta interessato. Consentito pagamento del diritto annuale e della sanzione in 10 rate mensili da parte Camera di Commercio (Se non pagata 1 rata, occorre versare entro 30 giorni debito residuo). 

Richieste di rimborso di diritti camerali versati in eccesso inviate entro 24 mesi da pagamento, allegando documentazione attestante “non sussistenza obbligo pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto”.

Diritti segreteria dovuti a Camera di Commercio a partire da 7/7/2010 per vari atti e trascrizioni nel registro imprese riportati, nonché quelli  dovuti per registri, Albi, ruoli, elenchi ed atti vari riportati su G.U. 156/10

Camera di Commercio attiva collegamenti telematici con Amministrazioni pubbliche che consentono gratuitamente “accesso agli atti iscritti o depositati presso Ufficio del registro delle imprese e consentono scambi di notizie e dati”. Dopo tale collegamento, imprese non più tenute a comunicare notizie presenti in archivio Camera Commercio od Amministrazione pubblica.

In base alla Legge 266/05 a partire dal 1/1/2006 domanda di iscrizione a registro imprese REA della Camera di Commercio di imprese artigiane ed imprese esercenti attività commerciale, vale anche ai fini dell’iscrizione ad INPS e pagamento dei contributi a questi dovuti. A tal fine Ministero integra domanda di iscrizione e Camera di Commercio trasferisce in via informatica iscrizioni, cancellazioni, variazioni intervenute nell’ambito dei “soggetti tenuti ad obbligo contributivo” ad INPS, che entro 30 giorni notifica ad interessato avvenuta iscrizione (chiedendo pagamento dovuti), o cancellazione, o variazione.

Unione Italiana Camere di Commercio riferisce ogni anno a Ministero Sviluppo Economico in merito ai risultati della gestione del Fondo perequativo

Entità aiuto:

Diritto annuale dovuto in misura fissato con D.M. 21/4/2011 per anno 2011 pari a: 88 € per imprese individuali annotate nelle sezioni speciali del registro imprese (compresi imprenditori agricoli individuali, società cooperative, consorzi); 200 € per società semplici non agricole ed imprese individuali iscritte in sezione ordinaria; 100 € per società semplice agricola; 30 € per soggetti iscritti a REA

Per società di capitale iscritte nella sezione ordinaria del registro imprese diritto annuale dovuto “in misura correlata alla base imponibile individuata dal fatturato anno precedente”. Per anno 2011: 200 € per società con fatturato 2010 fino a 100.000 €; 0,015% fatturato per società con fatturato da 100.000 € a 250.000 €; 0,013% fatturato per società con fatturato da 250.000 € a 500.000 €; 0,010% fatturato per società con fatturato da 500.000 € a 1.000.000 €; 0,009% fatturato per società con fatturato da 1.000.000 € a 10.000.000 €; 0,005% fatturato per società con fatturato da 10.000.000 € a 35.000.000 €; 0,003% fatturato per società con fatturato da 35.000.000 € a 50.000.000 €; 0,001% fatturato per società con fatturato oltre 50.000.000 €. Contributo massimo dovuto comunque non superiore a 40.000 €

In caso di nuove imprese diritto annuale per anno 2011 da versare entro 30 giorni da presentazione domanda di iscrizione od annotazione pari a: importi di cui sopra se imprese individuali iscritte od annotate nella sezione speciale ed ordinaria e nuovi soggetti iscritti a REA; 200 € se imprese diverse dalle precedenti (fatto salvo minor importo previsto per società semplice agricola); 20% importi precedenti in caso iscrizione di nuove unità locali

Imprese versano per unità locale ricadente nel territorio Camera di Commercio un diritto annuale pari a 20% di quello della sede principale fino ad un massimo di 200 € (110 € in caso di unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero).

Istituito Fondo perequativo prelevato dai diritti annuali versati destinato a Camere di Commercio nella misura per anno 2011 di: 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a 5.164.569 €; 5,5% sulle entrate da diritto annuale da 5.164.569 € a 10.329.138 €; 6,6% sulle entrate da diritto annuale oltre 10.329.138 €. Fondo utilizzato per:

-          50% a favore Camera Commercio con ridotto numero di imprese iscritte “che determinano diseconomie di scala e/o condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario; 

-          50% a favore Camere Commercio per realizzazione progetti atti a migliorare efficienza funzioni assegnate da leggi di Stato al sistema camerale (di cui 10.000.000 € destinate a finanziare “linee progettuali finalizzate ad innovazione, monitoraggio situazione di crisi di PMI ed avvio reti di impresa”, secondo accordo programma definito tra Ministero Sviluppo Economico e UnionCamere  

Sanzioni:

In caso di omissione o ritardo od incompletezza per invio denuncia: multa da 10 a 500 €.

In caso di ritardato versamento tassa iscrizione o altro diritto dovuto: soprattassa 2% per mese ritardo.

In caso di ritardato (Oltre 30 giorni da scadenza termini) versamento diritto annuale: sanzione pari a 10% ammontare diritto dovuto.

In caso di omesso versamento diritto annuale: sanzione pari a 30% versamento diritto dovuto. Sanzione ridotta ad 1/8 se pagamento avviene entro 30 giorni da scadenza (Riduzione ad 1/5 se pagamento eseguito entro 1 anno da scadenza)