ISCRIZIONE CAMERA COMMERCIO (Legge 580/93, 649/96, 77/97, 488/99,
273/02, 266/05; D.P.R. 581/95, 588/99; D.M. 27/5/98, 11/5/01, 23/5/01, 27/1/05,
25/2/05, 17/6/10, 21/4/11) (enti09)
Soggetti interessati:
Chiunque intende esercitare
attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, attività
intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra,
acqua, aria, attività bancaria ed assicurativa.
Chiunque svolge
attività agricola con caratteristiche di coltivatore diretto (attività agricola
svolta con carattere continuativo e con apporto diretto e prevalente del
titolare e suoi familiari rispetto a lavoratori dipendenti) o di imprenditore
agricolo (Attività lavorativa prevalente svolta da dipendenti). Tra
imprenditori agricoli compreso chiunque iscritto a Registro imprese come
commerciante od artigiano, ma "svolge attività agricola in via
secondaria". Per attività agricola si deve intendere: coltivazione del
fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, attività di trasformazione e
commercializzazione connessa, coltivazione di funghi, attività agrituristiche,
acquacoltura, attività cinotecnica.
Iscrizione non obbligatoria per
produttori agricoli esonerati da tenuta contabilità IVA
Iter procedurale:
Presso ogni Camera di Commercio
istituito Ufficio registro imprese, che sostituisce "funzioni della
Cancelleria del Tribunale", con il compito di:
1)
provvedere a tenuta registro imprese e conservazione ed
esibizione documenti attinenti ad impresa registrata;
2)
rilasciare a chiunque ne faccia richiesta certificati
di iscrizione o annotazione nel registro o a rilasciare copia integrale o
parziale di atti, o consentire "visure senza valore di certificato";
3)
provvedere a bollatura e numerazione libri e scritture
contabili;
4)
provvedere a tenuta Repertorio notizie economiche ed
amministrative (REA).
Ufficio Registro Imprese
organizzato in:
-
protocollo con numerazione progressiva annuale in cui
riportare tutte le domande e documenti pervenuti a Camera Commercio;
-
Registro imprese in cui iscrivere: imprenditori di cui
art. 2195 Codice Civile, società consorzi,
gruppi europei di interesse economico, Enti pubblici che hanno per
oggetto esclusivo o principale attività commerciale, imprenditori agricoli di
cui art. 2135 del Codice Civile, piccoli imprenditori di cui art. 2083 Codice
Civile, società semplici. Nell'ambito Registro imprese esistono sezioni
speciali, tra cui quella per imprenditori agricoli, piccoli imprenditori (tra
cui rientrano coltivatori diretti), società semplici;
-
Repertorio notizie economiche e amministrative (REA), a
cui debbono far pervenire denuncia: esercenti attività economiche e
professionali se non obbligati ad iscrizione in Albo professionale;
imprenditori con sede estera che aprono filiali in Italia. Per settore
agricolo, imprenditori agricoli ai sensi articolo 2135 Codice Civile,
coltivatori diretti, società esercenti attività agricola, Enti ed Associazioni
soggette ad obbligo iscrizioni.
Per imprese agricole adottate forme di
denuncia semplificate (Modello riportato su G.U. 160/01), comprendente
notizie circa: identificazione
imprenditore agricolo, addetti, estensione e tipologia terreni con riferimenti
catastali,
dati colturali, tipologia allevamento.
Notizie richieste ad agricoltore entro 30 Giugno o reperite direttamente da
Camera Commercio presso archivi
pubblici (SIAN, AGEA, INPS, INAIL …). Agricoltori comunicano notizie
richieste entro 30 Novembre.
Denuncia inviata per unità locali a
Camera Commercio, competente per territorio, che provvede a trasmetterla a
Camera Commercio presso cui ha sede
impresa;
-
archivio atti e documenti. Tutti i soggetti ed atti
iscritti presso registro società del Tribunale sono "iscritti di diritto
nel registro imprese della Camera di Commercio", conservando numero
iscrizione società e riportando indicazione Tribunale. Analogo obbligo per
società semplici.
Titolare impresa (Non proprietari
del fondo, ma chi ne ha disponibilità) provvede, entro 30 giorni da inizio
attività (Per società e cooperative entro 30 giorni da data iscrizione a
registro imprese del Tribunale) ad inviare, su apposita modulistica predisposta
da Ministero Industria e pubblicata su G.U. 197/98 (Per imprenditori agricoli modelli A1, A2, A5 sia per iscrizione nella
sezione speciale degli agricoltori, sia nella sezione speciale dei coltivatori
diretti. Con D.M. 28/10/96 approvato modello semplificato di iscrizione a
"sezione speciale per piccoli imprenditori", per imprenditori
individuali privi dei requisiti previsti da art. 2083 del Codice Civile), domanda autenticata con marca da
bollo di iscrizione a Camera di Commercio, nel cui territorio ricade sede
legale impresa o sedi periferiche, specificando per attività agricola (Mod.
A1):
-
nel caso di precedente iscrizione a Camera di
Commercio, numero iscrizione;
-
dati anagrafici del titolare con relativo codice
fiscale e partita IVA;
-
eventuale limitazione alla capacità di agire del
titolare (Incapace). In tal caso allegare intercalare P con tutti i dati relativi
al rappresentante di incapace;
-
denominazione della ditta;
-
sede provinciale di impresa, corrispondente a quella
indicata su partita IVA. Se impresa dispone anche di altre sedi distaccate ed
autonome "in cui si esercitano attività relative o connesse a quelle
esercitate da impresa" allegare modello UL;
-
nel caso domanda di iscrizione dovuta a trasferimento
sede impresa in altra Provincia, indicare Ufficio Registro Imprese di
provenienza, numero precedentemente assegnato, data iscrizione;
-
indicare se attività agricola è unica o prevalente (In
quest'ultimo caso allegare modello I1), specificando principali coltivazioni o
tipi di bestiame allevato o attività connesse e data di inizio attività;
-
lavoro prestato da terzi (Indicare numero lavorativo a
tempo indeterminato e giornate svolte da lavoratori a tempo determinato) e da
familiari (Indicare generalità e codice fiscale, specificando se trattasi o
meno di coltivatore diretto);
-
nel caso di affidamento di cariche all'interno
dell'impresa agricola, indicare generalità, carica ricoperta e data
conferimento, allegando intercalare P alla domanda;
-
iscrizione in Albi, registri, elenchi ottenuti da
imprenditori nell'esercizio attività (Albo vigneti) od autorizzazione ad esercitare
determinate attività (Agriturismo). Riportare Ente che ha rilasciato
iscrizione, data e numero iscrizione;
-
data denuncia di inizio attività;
-
in caso imprenditore subentrato per acquisto,
donazione, affitto, successione ereditaria, riportando dati identificativi
precedente titolare impresa e numero iscrizione di questi al Registro Imprese.
Alla domanda allegare:
1)
intercalare P per denunciare qualifiche di responsabile
tecnico e/o amministrativo attribuite entro impresa;
2)
modello UL in caso di presenza di unità aziendali in
altra Provincia;
3)
nel caso di società o cooperative: copia autentica atto
costitutivo, completo di dati relativi ad iscrizione registro imprese
Tribunale;
4)
copia eventuali licenze, autorizzazioni, concessioni
necessarie per esercitare attività;
5)
versamento tassa di iscrizione (Tassa ridotta per
impresa agricola individuale o società semplice o se domanda su supporto
magnetico) e del diritto di segreteria per prima iscrizione. Nessuna tassa per
iscrizione di altre unità operative.
Camera Commercio esamina domanda,
accertando:
-
autenticità sottoscrizione domanda. Deposito della
firma da parte titolare impresa viene riportato in apposito archivio e “non può
essere richiesta da Ufficio registro imprese l’autenticazione della firma”;
-
corretta compilazione della domanda;
-
corrispondenza atto di cui si chiede iscrizione con
quanto previsto da normativa;
-
completezza documenti da allegare a domanda.
Camera Commercio iscrive entro 10
giorni impresa in apposita sezione Registro (Numero iscrizione coincide con
codice fiscale imprenditore. Per iscrizione nella sezione speciale, riportare:
nome ditta, oggetto, sede impresa, qualifica di coltivatore diretto in caso di
"società semplici esercenti attività agricole"), comunicandolo ad
interessato ed entro 3 giorni ad INPS ed INAIL.
Se domanda incompleta, Camera
Commercio invita, entro certo periodo di tempo, imprenditore a completarla,
pena rifiuto di iscrizione.
Se domanda non presentata, Camera
Commercio invita, entro un certo termine, imprenditore ad adempiere ad obbligo,
altrimenti "Giudice del registro ordina iscrizione d'ufficio".
Camera di Commercio rilascia
certificato di iscrizione nella sezione ordinaria o speciale per impresa
individuale e collettiva (Modello riportato su G.U. 56/05), nonché certificato
dei poteri personali del titolare impresa (Modello riportato su G.U. 56/05) che
qualora comprenda elenco dei soggetti verificati con Prefettura avrà anche
validità di certificazione antimafia. Nel certificato di iscrizione a sezione
speciale agricoltori riportata qualifica di imprenditore agricolo, piccolo
imprenditore, società semplice.
Qualunque variazione
di attività, compresa cessazione attività stessa od aumento capitale sociale, o
modifica atto costitutivo denunciata entro 30 giorni con firma autenticata e
marca da bollo da 14,60 EUR, su apposita modulistica predisposta da Ministero
Industria e pubblicata su G.U. 197/98, a Camera Commercio sede legale impresa o
sede periferica, entro 30 giorni da evento (Per aumento capitale da deposito
presso registro imposte. Tribunale attesta avvenuto aumento capitale),
specificando nel caso di impresa agricola (Mod. A2):
-
numero di iscrizione a Registro di imprese;
-
generalità richiedente e qualifica nell'impresa;
-
oggetto della domanda;
-
nuovo codice fiscale o partita IVA assegnato ad impresa
e data attribuzione;
-
nuova residenza anagrafica del titolare impresa;
-
eventuale limitazione capacità di agire
dell'imprenditore, specificando data di modifica stato giuridico. Compilare
intercalare P riportando dati relativi a rappresentante di incapace;
-
nuova ditta, specificandone denominazione, generalità
titolare, data costituzione;
-
nuova sede impresa, indicandone indirizzo e data
trasferimento. Dati che devono corrispondere con quanto dichiarato per variazione
partita IVA. Se a seguito trasferimento sede in altra Provincia, rimane solo
unità aziendale autonoma compilare il quadro "note";
-
variazioni attività impresa agricola. Riportare data
modifica e nuovo ordinamento colturale e tipo di allevamento attuato. In caso
sospensione attività, specificare se questa avvenuta per scelta imprenditoriale
o imposta da Autorità amministrativa e se riguarda tutta o parte impresa. In
caso ripresa di attività, indicare data ed attività che sono riprese;
-
nuova attività agricola, unica o prevalente esercitata
da impresa;
-
modifica entità lavoro prestato da terzi o da familiari
in impresa. Specificare data variazione e nel caso di familiari, se assumono
qualifica di coltivatore diretto o meno;
-
attribuzione, conferma, modifica, cessazione di cariche
o qualifiche di dirigente, fattore assegnate nell'impresa agricola. In tal caso
compilare Intercalare P;
-
variazioni iscrizione ad Albo o rilascio autorizzazione
e licenze. Riportare Ente o Autorità che ha rilasciato atto, denominazione Albo
o licenza, data e numero di iscrizione o provvedimento;
-
cancellazione da Registro Imprese, indicando data e
motivo cessazione attività. Casella 2 barrata se motivo è dato da cessione di
tutta attività (indicare dati soggetto subentrante). Casella 3 barrata se
motivo è dato da trasferimento attività in altra Provincia (Se in Provincia
originaria rimangono unità aziendali, allegare modello UL). Casella 4 se altri
sono i motivi di cessazione attività (specificare quali);
-
trasferimento in altra sezione del Registro Imprese, in
particolare da imprenditori agricoli a coltivatori diretti, specificandone
motivo;
-
subentro di altro soggetto in esercizio attività
agricola, indicare generalità e numero iscrizione a Registro Imprese del
subentrante.
Allegare:
1)
intercalare P per denunciare qualifiche di
responsabilità tecnica e/o amministrativa attribuite entro impresa;
2)
modello UL per apertura, chiusura, modifica di una o
più unità aziendali entro Provincia.
Nel caso di inizio, modifica,
cessazione di attività agricola da parte di società, cooperativa, Ente,
consorzio utilizzare Modello A5. Se inizio attività agricola coincide con
costituzione società cooperativa, utilizzare anche Modello S1 o Modello N1 in
caso di società semplice. Domanda, con firma autenticata e marca da bollo da
20.000, presentata da legale rappresentante nella Sezione speciale imprenditori
agricoli, specificando in:
SEZIONE A
-
se si tratta di domanda di iscrizione, o denuncia di
modifica, o domanda di cancellazione;
-
eventuale insegna della sede principale;
-
attività agricola, se unica o prevalente, elencando
prodotti o settori e data di inizio. Tra attività connesse inserire
agriturismo, trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli;
-
lavoro prestato da terzi (Indicare numero e giornate
prestate) e familiari partecipanti ad attività impresa;
-
cariche esistenti nella società, cooperativa ... Per
ogni persona allegare Intercalare P;
-
iscrizione in Albi, ruoli, elenchi, registri o rilascio
di autorizzazioni e licenze, specificando data ed Autorità di rilascio;
-
dati identificativi del precedente titolare di impresa.
SEZIONE B
-
variazione o cancellazione insegna della sede;
-
variazioni delle attività agricola esercitate da
impresa. Data sospensione e ripresa dell'attività;
-
variazioni del lavoro prestato da terzi o da familiari
partecipanti ad attività impresa;
-
variazioni di cariche in ambito societario;
-
iscrizione in Albi, ruoli, registri ... o rilascio
autorizzazioni, licenze ... Indicare Ente, data, numero autorizzazione o
licenza rilasciata.
SEZIONE C
-
cancellazione impresa, indicando data cessazione
attività agricola. Se società continua ad operare, fermo restando cessazione
attività agricola, compilare Modello N2;
-
subentro di altro soggetto nel caso di cessazione di
attività agricola. Indicare generalità e numero iscrizione a Registro Imprese
del soggetto subentrante.
Alla domanda allegare:
1)
intercalare P per denunciare qualifiche di
responsabilità tecnica e/o amministrativa esistenti in impresa;
2)
modello UL per apertura, chiusura, modifica di una o
più unità aziendali entro Provincia.
Contro mancata iscrizione o
iscrizione d'ufficio, ricorso a Tribunale entro 15 giorni.
Ministero Industria determina entro 31 Ottobre,
sentite Unioncamere e Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative,
misura dei diritto annuale dovuto da tutte le imprese iscritte nei registri
Camere Commercio.
Esclusi da versamento diritto annuale:
-
esercenti attività economiche e
professioni non tenuti ad iscrizione ad Albi professionali;
-
ditte dichiarate fallite od in liquidazione
coatta;
-
società in liquidazione che hanno cessato attività
purché inviano comunicazione di tale evento a Camera di Commercio entro 30 Gennaio;
-
cooperative sciolte per atto di Autorità Giudiziaria.
Versamento diritto annuale deve avvenire in unica
soluzione entro “termini previsto per pagamento del 1° acconto imposte sui
redditi” a mezzo bollettini di conto corrente postale inviati entro 15 Maggio da Camera Commercio a tutti i soggetti
interessati, indicando ammontare diritto dovuto per iscritti a Sezione speciale
e dati necessari per calcolare diritto da parte iscritti a Sezione ordinaria in
base a loro fatturato. Versamento a Camera di Commercio ove ditta iscritta al 1
Gennaio.
Camera di Commercio accerta regolarità versamenti
eseguiti e procede ad eventuale riscossione coattiva somma dovuta da impresa
anche tenendo conto accertamento su fatturato effettuati da Agenzia delle
Entrate (Comunicazioni al riguardo inviate entro 31 Dicembre). Riscossione
delle sanzioni anche insieme a diritti
annuali anno successivo. In caso di cessione di aziende o ramo di
azienda, subentrante è responsabile in solido con cedente per pagamento diritto
annuale ed eventuali sanzioni riferito ad anno cessione e 2 anni precedenti.
Subentrante può chiedere certificato a Camera di Commercio attestante eventuale
esistenza di debiti in corso.
Sanzione deve essere notificata entro 31 Dicembre
del 5° anno successivo a quello di violazione. Diritto di riscossione
esercitato entro 5 anni da notifica, pena sua decadenza.
Ammesso ricorso contro irrogazione delle sanzioni
presso Commissioni tributarie entro 60 giorni da notifica, che esamina ricorso
e se trovata eccessiva la somma della sanzione invita Camera di Commercio a
rimborsare importo in eccedenza entro 90 giorni da notifica della sentenza.
Se soggetti trasgressori vantano crediti con Camera
di Commercio, si sospende pagamento della sanzione per attivare forme di
compensazione su richiesta interessato. Consentito pagamento del diritto
annuale e della sanzione in 10 rate mensili da parte Camera di Commercio (Se
non pagata 1 rata, occorre versare entro 30 giorni debito residuo).
Richieste di rimborso di diritti camerali versati
in eccesso inviate entro 24 mesi da
pagamento, allegando documentazione attestante “non sussistenza obbligo
pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto”.
Diritti segreteria dovuti a
Camera di Commercio a partire da
7/7/2010 per vari atti e trascrizioni nel registro imprese riportati,
nonché quelli dovuti per registri, Albi,
ruoli, elenchi ed atti vari riportati su G.U. 156/10
Camera di Commercio
attiva collegamenti telematici con Amministrazioni pubbliche che consentono
gratuitamente “accesso agli atti iscritti o depositati presso Ufficio del
registro delle imprese e consentono scambi di notizie e dati”. Dopo tale
collegamento, imprese non più tenute a comunicare notizie presenti in archivio
Camera Commercio od Amministrazione pubblica.
In base alla Legge
266/05 a partire dal 1/1/2006
domanda di iscrizione a registro imprese REA della Camera di Commercio di
imprese artigiane ed imprese esercenti attività commerciale, vale anche ai fini
dell’iscrizione ad INPS e pagamento dei contributi a questi dovuti. A tal fine
Ministero integra domanda di iscrizione e Camera di Commercio trasferisce in via
informatica iscrizioni, cancellazioni, variazioni intervenute nell’ambito dei
“soggetti tenuti ad obbligo contributivo” ad INPS, che entro 30 giorni notifica
ad interessato avvenuta iscrizione (chiedendo pagamento dovuti), o
cancellazione, o variazione.
Unione Italiana
Camere di Commercio riferisce ogni anno a Ministero Sviluppo Economico in
merito ai risultati della gestione del Fondo perequativo
Entità aiuto:
Diritto annuale dovuto in misura
fissato con D.M. 21/4/2011 per anno 2011
pari a: 88 € per imprese individuali annotate nelle sezioni speciali del
registro imprese (compresi imprenditori
agricoli individuali, società cooperative, consorzi); 200 € per società
semplici non agricole ed imprese individuali iscritte in sezione ordinaria; 100
€ per società semplice agricola; 30 € per soggetti iscritti a REA
Per società di capitale iscritte nella sezione
ordinaria del registro imprese diritto annuale dovuto “in misura correlata alla
base imponibile individuata dal fatturato anno precedente”. Per anno 2011: 200
€ per società con fatturato 2010 fino a 100.000 €; 0,015% fatturato per società
con fatturato da 100.000 € a 250.000 €; 0,013% fatturato per società con
fatturato da 250.000 € a 500.000 €; 0,010% fatturato per società con fatturato
da 500.000 € a 1.000.000 €; 0,009% fatturato per società con fatturato da
1.000.000 € a 10.000.000 €; 0,005% fatturato per società con fatturato da
10.000.000 € a 35.000.000 €; 0,003% fatturato per società con fatturato da
35.000.000 € a 50.000.000 €; 0,001% fatturato per società con fatturato oltre
50.000.000 €. Contributo massimo dovuto comunque non superiore a 40.000 €
In caso di nuove imprese diritto annuale per anno 2011 da versare entro 30 giorni da presentazione domanda di
iscrizione od annotazione pari
a: importi di cui sopra se imprese individuali iscritte od annotate nella
sezione speciale ed ordinaria e nuovi soggetti iscritti a REA; 200 € se imprese
diverse dalle precedenti (fatto salvo minor importo previsto per società
semplice agricola); 20% importi precedenti in caso iscrizione di nuove unità
locali
Imprese versano per unità locale ricadente nel
territorio Camera di Commercio un diritto annuale pari a 20% di quello della
sede principale fino ad un massimo di 200 € (110 € in caso di unità locali o
sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero).
Istituito Fondo perequativo
prelevato dai diritti annuali versati destinato a Camere di Commercio nella
misura per anno 2011 di: 3,9% sulle
entrate da diritto annuale fino a 5.164.569 €; 5,5% sulle entrate da diritto
annuale da 5.164.569 € a 10.329.138 €; 6,6% sulle entrate da diritto annuale
oltre 10.329.138 €. Fondo utilizzato per:
-
50% a favore Camera Commercio con ridotto numero di
imprese iscritte “che determinano diseconomie di scala e/o condizioni di
rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere
economico-finanziario;
-
50% a favore Camere Commercio per realizzazione
progetti atti a migliorare efficienza funzioni assegnate da leggi di Stato al
sistema camerale (di cui 10.000.000 € destinate a finanziare “linee progettuali
finalizzate ad innovazione, monitoraggio situazione di crisi di PMI ed avvio
reti di impresa”, secondo accordo programma definito tra Ministero Sviluppo
Economico e UnionCamere
Sanzioni:
In caso di omissione o ritardo od
incompletezza per invio denuncia: multa da 10 a 500 €.
In caso di ritardato versamento
tassa iscrizione o altro diritto dovuto: soprattassa 2% per mese ritardo.
In caso di ritardato
(Oltre 30 giorni da scadenza termini) versamento diritto annuale: sanzione pari
a 10% ammontare diritto dovuto.
In caso di omesso
versamento diritto annuale: sanzione pari a 30% versamento diritto dovuto.
Sanzione ridotta ad 1/8 se pagamento avviene entro 30 giorni da scadenza
(Riduzione ad 1/5 se pagamento eseguito entro 1 anno da scadenza)