RACCOLTA TARTUFO
(Legge 752/85, 311/04; L.R. 16/03; D.G.R.M. 21/12/92) (fungo01)
Soggetti interessati:
Cittadini di oltre 14 anni che intendono cercare e raccogliere tartufi
(Minori di 14 anni solo se accompagnati da persona abilitata) su tartufaie
naturali, cioè “qualsiasi formazione vegetale di
origine naturale, ivi comprese le piante singole, che produce spontaneamente
tartufi”
Iter procedurale:
Province e Comunità Montane definiscono:
·
“cartografia generale e
particolareggiata delle zone naturalmente vocate per la produzione delle varie
specie di tartufi”
·
tempi e
modalità per cerca e raccolta dei tartufi nelle foreste demaniali, di intesa
con rispettivi Organismi di gestione, Parchi nazionali e regionali ed aree
protette.
Domanda per sostenere esame raccolta tartufi inviata a
Presidente Comunità Montana o Provincia, per restante territorio, allegando
certificato di residenza.
Domanda trasmessa ad apposita Commissione
(Presidente nominato da Ente competente, comprendente anche membro nominato da
Giunta Regionale e membro designato da Associazioni tartuficoltori) che
sottoporrà richiedente ad esame al fine di accertare conoscenza in merito a
“specie e varietà dei tartufi, modalità di ricerca e raccolta, ecosistemi nei
quali tartufo si sviluppa, esperienza e capacità pratica dell’interessato”. In
caso di superamento della prova, Presidente Comunità Montana o Provincia
rilascia certificato di abilitazione.
Esclusi da prova di esame “soggetti che
esercitano la ricerca e raccolta dei tartufi a fini di studio o scientifico”
Domanda per permesso di ricerca e raccolta tartufi da inviare a
Presidente Comunità Montana o Provincia, allegando:
-
certificato di
residenza;
-
2 foto
formato tessera, di cui 1 autenticata;
-
ricevuta
versamento tassa di concessione regionale da eseguire entro 31 Gennaio, comunque prima di iniziare attività di ricerca e
raccolta mediante conto corrente postale intestato a Tesoreria Regione Marche.
Esclusi da tassa quanti raccolgono tartufi a scopo scientifico e di studio;
-
certificato di
abilitazione alla raccolta.
Presidente della Comunità Montana o Provincia, esaminata domanda,
rilascia permesso, che è:
-
personale. Su tesserino riportare generalità e
fotografia;
-
valida
per 1 anno su tutto il territorio nazionale con esclusione delle tartufaie
controllate;
-
rinnovabile
annualmente mediante versamento entro 31
Gennaio della tassa di concessione regionale (Tassa conservata insieme a
permesso e mostrata ad Organo di vigilanza). Esclusi:
a)
quanti non
intendono esercitare attività di ricerca e raccolta in anno riferimento;
b)
raccoglitori
tartufi su fondi di loro proprietà o da essi condotti;
c)
raccoglitori
consorziati che esercitano raccolta su fondi dei consorziati.
Eventuali richieste di rimborso per tasse non
dovute inviate a Presidente Comunità Montana o Provincia competente che
provvede ad istruttoria e rimborso;
-
da
esibire sempre in caso di richiesta da parte degli organi di controllo o dei
proprietari o conduttori dei fondi;
-
contenente:
1)
periodo di
raccolta dei tartufi: tartufo bianco (Tuber magnatum Pico) da 1 Ottobre a 31 Dicembre; tartufo nero pregiato (Tuber
melanosporum Vitt.) da 1 Dicembre a 15
Marzo; tartufo moscato (Tuber brumale) da
1 Gennaio a 15 Marzo; tartufo d'estate o scorzone (Tuber aestivum) da 1 Maggio al 31 Agosto e dal 1 Ottobre al
31 Dicembre; tartufo uncinato (Tuber aestivum uncinatum) da 1 Ottobre a 31 Dicembre; tartufo
nero di inverno (Tuber brumale) da 1
Gennaio a 15 Marzo; tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber albidum Pico) da 15 Gennaio a 30 Aprile; tartufo nero
liscio (Tuber macrosporum) da 1 Ottobre
a 31 Dicembre; tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum) da 1 Ottobre a 31 Gennaio. In
particolare condizioni climatiche Enti competenti possono
stabilire periodi diversi “purchè non ne derivi danni alla capacità
riproduttiva della specie”, non anticipino apertura abbiano ottenuto
parere favorevole del Centro Sperimentale Tartuficoltura e categorie
interessate. Enti possono altresì stabilire divieti temporanei di raccolta
“qualora vi sia la comprovata possibilità di alterare i fattori che permettono
la riproduzione” purchè acquisito parere favorevole Centro Sperimentale
Tartuficoltura;
2)
modalità
ricerca, ottenuta mediante "ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo,
con apposito attrezzo (vanghetto e vanghello), limitato al punto ove il cane lo
abbia iniziato".
Vietata ricerca e raccolta tartufo:
a)
mediante
lavorazione andante del terreno;
b)
tartufi
immaturi od avariati;
c)
con
riempitura delle buche aperte per la raccolta;
d)
durante le
ore notturne e da 1 ora dopo tramonto ad 1 ora prima dell'alba;
e)
nelle aree
imboschite prima di 8 anni da messa a dimora piante, escluse tartufaie
coltivate.
Ammesse autorizzazioni in deroga a periodo e modalità per raccolta
tartufi e di tutti i funghi ipogei per scopi scientifici e di studio.
Ente competente rilascia apposita autorizzazione
per ricerca e raccolta tartufi nelle foreste demaniali (Se tartufaia ricade
nelle competenze di più Enti autorizzazione rilasciata da Ente dove tartufaia è
prevalente) avente validità di 1 anno e limitata “al periodo in cui è
consentita la raccolta del tartufo prevalente da indicare nell’atto
autorizzativo”.
Entro 20 Settembre Ente stabilisce numero massimo autorizzazioni
concedibili in funzione delle “necessità di non alterare i fattori che
permettono la riproduzione del tartufo” (Per il bianchetto nel periodo
consentito e nel territorio delle Cesane consentito rilascio
permessi oltre numero prestabilito). Autorizzazione concessa con
priorità a “cittadini per cui raccolta tartufi costituisce
integrazione del reddito familiare” (Esclusi conduttori tartufaie coltivate e
controllate).
Raccolta libera nei boschi e terreni non coltivati, purchè su questi non
esercitato diritto di riserva di proprietà o conduttori di fondi tramite affissione
di tabelle. Proprietari o conduttori di questi fondi non possono opporsi ad
accesso di raccoglitori muniti di autorizzazione e
permesso di ricerca e raccolta che se richiesti vanno esibiti.
Corpo Forestale di Stato, in collaborazione con guardie venatorie
provinciali, organi di polizia urbana e rurale, guardie
giurate volontarie, vigilano su regolare attuazione della legge.
Acquirente che acquista da raccoglitore dilettante od occasionale di tartufi merce deve emettere autofattura (Non necessario riportare
generalità del cedente) e versare “senza diritto di detrazione” gli importi IVA
relativi alle autofatture emesse. Nessun obbligo contabile a carico del
raccoglitore occasionale salvo comunicazione a Regione delle “quantità del
prodotto commercializzato
provenienza territoriale dello stesso” e certificare al momento
della vendita la provenienza del prodotto data di raccolta e di
commercializzazione
Entità aiuto:
Versamento tasse per permessi di ricerca e raccolta
riportati da Giunta Regionale in misura di 70% tra Comunità Montana, 20% tra
Province, 10% a Regione da utilizzare in particolare per esercitare
funzione di sorveglianza.
Sanzioni:
Chiunque procede alla raccolta fuori dei periodi fissati
o senza abilitazione, permesso, autorizzazione, o raccoglie tartufi in aree
rimboschite da meno di 8 anni: multa da 516 a 2.582 EUR + ritiro permesso o
sospensione da 1 a 2 anni (In caso di recidiva: revoca tesserino).
Chiunque cerca e raccoglie tartufi da 1 ora dopo tramonto ad 1 ora prima della levata del sole: multa da 52 a 516 EUR.
Chiunque cerca e raccoglie tartufi con modalità difformi da quelle
previste da regolamento: multa da 52 a 2.582 EUR.
Alla sanzione pecuniaria applicata revoca abilitazione o
autorizzazione o permesso da 1a 2 anni + impossibilità di riottenerli per
medesimo periodo.
In caso di recidiva abilitazione, autorizzazione o
permesso negato in via definitiva.