RACCOLTA TARTUFO (Legge 752/85, 311/04; L.R. 16/03; D.G.R.M. 21/12/92) (fungo01)

Soggetti interessati:

Cittadini di oltre 14 anni che intendono cercare e raccogliere tartufi (Minori di 14 anni solo se accompagnati da persona abilitata) su tartufaie naturali, cioè “qualsiasi formazione vegetale di origine naturale, ivi comprese le piante singole, che produce spontaneamente tartufi”

Iter procedurale:

Province e Comunità Montane definiscono:

·         “cartografia generale e particolareggiata delle zone naturalmente vocate per la produzione delle varie specie di tartufi”

·         tempi e modalità per cerca e raccolta dei tartufi nelle foreste demaniali, di intesa con rispettivi Organismi di gestione, Parchi nazionali e regionali ed aree protette.

Domanda per sostenere esame raccolta tartufi inviata a Presidente Comunità Montana o Provincia, per restante territorio, allegando certificato di residenza.

Domanda trasmessa ad apposita Commissione (Presidente nominato da Ente competente, comprendente anche membro nominato da Giunta Regionale e membro designato da Associazioni tartuficoltori) che sottoporrà richiedente ad esame al fine di accertare conoscenza in merito a “specie e varietà dei tartufi, modalità di ricerca e raccolta, ecosistemi nei quali tartufo si sviluppa, esperienza e capacità pratica dell’interessato”. In caso di superamento della prova, Presidente Comunità Montana o Provincia rilascia certificato di abilitazione.

Esclusi da prova di esame “soggetti che esercitano la ricerca e raccolta dei tartufi a fini di studio o scientifico”

Domanda per permesso di ricerca e raccolta tartufi da inviare a Presidente Comunità Montana o Provincia, allegando:

-          certificato di residenza;

-          2 foto formato tessera, di cui 1 autenticata;

-          ricevuta versamento tassa di concessione regionale da eseguire entro 31 Gennaio, comunque prima di iniziare attività di ricerca e raccolta mediante conto corrente postale intestato a Tesoreria Regione Marche. Esclusi da tassa quanti raccolgono tartufi a scopo scientifico e di studio;

-          certificato di abilitazione alla raccolta.

Presidente della Comunità Montana o Provincia, esaminata domanda, rilascia permesso, che è:

-          personale. Su tesserino riportare generalità e fotografia;

-          valida per 1 anno su tutto il territorio nazionale con esclusione delle tartufaie controllate;

-          rinnovabile annualmente mediante versamento entro 31 Gennaio della tassa di concessione regionale (Tassa conservata insieme a permesso e mostrata ad Organo di vigilanza). Esclusi:

a)       quanti non intendono esercitare attività di ricerca e raccolta in anno riferimento;

b)       raccoglitori tartufi su fondi di loro proprietà o da essi condotti;

c)       raccoglitori consorziati che esercitano raccolta su fondi dei consorziati.

Eventuali richieste di rimborso per tasse non dovute inviate a Presidente Comunità Montana o Provincia competente che provvede ad istruttoria e rimborso; 

-          da esibire sempre in caso di richiesta da parte degli organi di controllo o dei proprietari o conduttori dei fondi;

-          contenente:

1)       periodo di raccolta dei tartufi: tartufo bianco (Tuber magnatum Pico) da 1 Ottobre a 31 Dicembre; tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.) da 1 Dicembre a 15 Marzo; tartufo moscato (Tuber brumale) da 1 Gennaio a 15 Marzo; tartufo d'estate o scorzone (Tuber aestivum) da 1 Maggio al 31 Agosto e dal 1 Ottobre al 31 Dicembre; tartufo uncinato (Tuber aestivum uncinatum) da 1 Ottobre a 31 Dicembre; tartufo nero di inverno (Tuber brumale) da 1 Gennaio a 15 Marzo; tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber albidum Pico) da 15 Gennaio a 30 Aprile; tartufo nero liscio (Tuber macrosporum) da 1 Ottobre a 31 Dicembre; tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum) da 1 Ottobre a 31 Gennaio. In particolare condizioni climatiche Enti competenti possono stabilire periodi diversi “purchè non ne derivi danni alla capacità riproduttiva della specie”, non anticipino apertura abbiano ottenuto parere favorevole del Centro Sperimentale Tartuficoltura e categorie interessate. Enti possono altresì stabilire divieti temporanei di raccolta “qualora vi sia la comprovata possibilità di alterare i fattori che permettono la riproduzione” purchè acquisito parere favorevole Centro Sperimentale Tartuficoltura;

2)       modalità ricerca, ottenuta mediante "ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con apposito attrezzo (vanghetto e vanghello), limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato".

Vietata ricerca e raccolta tartufo:

a)       mediante lavorazione andante del terreno;

b)       tartufi immaturi od avariati;

c)       con riempitura delle buche aperte per la raccolta;

d)       durante le ore notturne e da 1 ora dopo tramonto ad 1 ora prima dell'alba;

e)       nelle aree imboschite prima di 8 anni da messa a dimora piante, escluse tartufaie coltivate.

Ammesse autorizzazioni in deroga a periodo e modalità per raccolta tartufi e di tutti i funghi ipogei per scopi scientifici e di studio.

Ente competente rilascia apposita autorizzazione per ricerca e raccolta tartufi nelle foreste demaniali (Se tartufaia ricade nelle competenze di più Enti autorizzazione rilasciata da Ente dove tartufaia è prevalente) avente validità di 1 anno e limitata “al periodo in cui è consentita la raccolta del tartufo prevalente da indicare nell’atto autorizzativo”.

Entro 20 Settembre Ente stabilisce numero massimo autorizzazioni concedibili in funzione delle “necessità di non alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo” (Per il bianchetto nel periodo consentito e nel territorio delle Cesane consentito rilascio permessi oltre numero prestabilito). Autorizzazione concessa con priorità a “cittadini per cui raccolta tartufi costituisce integrazione del reddito familiare” (Esclusi conduttori tartufaie coltivate e controllate).

Raccolta libera nei boschi e terreni non coltivati, purchè su questi non esercitato diritto di riserva di proprietà o conduttori di fondi tramite affissione di tabelle. Proprietari o conduttori di questi fondi non possono opporsi ad accesso di raccoglitori muniti di autorizzazione e permesso di ricerca e raccolta che se richiesti vanno esibiti.

Corpo Forestale di Stato, in collaborazione con guardie venatorie provinciali, organi di polizia urbana e rurale, guardie giurate volontarie, vigilano su regolare attuazione della legge.

Acquirente che acquista da raccoglitore dilettante od occasionale di tartufi merce deve emettere autofattura (Non necessario riportare generalità del cedente) e versare “senza diritto di detrazione” gli importi IVA relativi alle autofatture emesse. Nessun obbligo contabile a carico del raccoglitore occasionale salvo comunicazione a Regione delle “quantità del prodotto commercializzato  provenienza territoriale dello stesso” e certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto data di raccolta e di commercializzazione

Entità aiuto:

Versamento tasse per permessi di ricerca e raccolta riportati da Giunta Regionale in misura di 70% tra Comunità Montana, 20% tra Province, 10% a Regione da utilizzare in particolare per esercitare funzione di sorveglianza. 

Sanzioni:

Chiunque procede alla raccolta fuori dei periodi fissati o senza abilitazione, permesso, autorizzazione, o raccoglie tartufi in aree rimboschite da meno di 8 anni: multa da 516 a 2.582 EUR + ritiro permesso o sospensione da 1 a 2 anni (In caso di recidiva: revoca tesserino).

Chiunque cerca e raccoglie tartufi da 1 ora dopo tramonto ad 1 ora prima della levata del sole: multa da 52 a 516 EUR.

Chiunque cerca e raccoglie tartufi con modalità difformi da quelle previste da regolamento: multa da 52 a 2.582 EUR.

Alla sanzione pecuniaria applicata revoca abilitazione o autorizzazione o permesso da 1a 2 anni + impossibilità di riottenerli per medesimo periodo.

In caso di recidiva abilitazione, autorizzazione o permesso negato in via definitiva.