BANCHE DATI (D

BANCHE DATI (D.Leg. 169/99)  (ssa14)

Soggetti interessati:

Chiunque costituisce banche dati “intese come raccolte di opere, dati, o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente esposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”.

Iter procedurale:

Autore di una banca dati ha diritto esclusivo di eseguire ad autorizzare:

a) riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale dei dati

b) traduzione, adattamento, diversa disposizione dei dati

c) qualsiasi forme di distribuzione, presentazione, dimostrazione, comunicazione al pubblico.

Escluso da autorizzazione del titolare:

a) accesso o consultazione banca dati per finalità didattiche o scientifiche esterne ad impresa.

    Eventuale riproduzione a tal fine di materiale inserito in banca dati soggetta comunque ad

    autorizzazione

b) impiego banca dati a fini di sicurezza pubblica o procedure amministrative.

Costitutore banca dati vieta operazioni di estrazione o reimpiego di totalità o parte sostanziale di notizie. Diritto decorre a partire da completamento banca dati o da messa a disposizione dei dati al pubblico, o da quando apportata ultima modifica ed integrazione e si estingue in 15 anni. Tale diritto può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentite da legge.

Utente non deve recare pregiudizio al titolare banca dati, ne eseguire operazioni che possono risultare nocive a normale gestione banca dati. Utente in base a clausole pattuite può procedere, senza necessità di autorizzazione, ad estrazione notizie.

Sanzioni:

Chiunque riproduce, comunica al pubblico, o reimpiega senza autorizzazione informazioni contenute in banca dati: arresto da 3 mesi a 3 anni + multa da 1.000.000 a 10.000.000. Pena minima di 6 mesi di reclusione e 3.000.000 di multa se fatto di particolare gravità.