BANCHE DATI (D.Leg. 169/99) (ssa14)
Soggetti interessati:
Chiunque costituisce banche dati “intese come raccolte di opere, dati, o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente esposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”.
Iter procedurale:
Autore di una banca dati ha diritto esclusivo di eseguire ad autorizzare:
a) riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale dei dati
b) traduzione, adattamento, diversa disposizione dei dati
c) qualsiasi forme di distribuzione, presentazione, dimostrazione, comunicazione al pubblico.
Escluso da autorizzazione del titolare:
a) accesso o consultazione banca dati per finalità didattiche o scientifiche esterne ad impresa.
Eventuale riproduzione a tal fine di materiale inserito in banca dati soggetta comunque ad
autorizzazione
b) impiego banca dati a fini di sicurezza pubblica o procedure amministrative.
Costitutore banca dati vieta operazioni di estrazione o reimpiego di totalità o parte sostanziale di notizie. Diritto decorre a partire da completamento banca dati o da messa a disposizione dei dati al pubblico, o da quando apportata ultima modifica ed integrazione e si estingue in 15 anni. Tale diritto può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentite da legge.
Utente non deve recare pregiudizio al titolare banca dati, ne eseguire operazioni che possono risultare nocive a normale gestione banca dati. Utente in base a clausole pattuite può procedere, senza necessità di autorizzazione, ad estrazione notizie.
Sanzioni:
Chiunque riproduce, comunica al pubblico, o reimpiega senza autorizzazione informazioni contenute in banca dati: arresto da 3 mesi a 3 anni + multa da 1.000.000 a 10.000.000. Pena minima di 6 mesi di reclusione e 3.000.000 di multa se fatto di particolare gravità.