AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE (Legge 157/92; L.R. 7/95 art. 13; D.G.R. 30/7/21; D.D.S. 11/3/22; Reg. Marche 41/95)   (caccia13)

Soggetti interessati:

Regione Marche; Settore politiche faunistico venatorie ed ittiche (Servizio); Istituto Superiore per Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA); Polizia provinciale

Proprietari terrieri, cacciatori, Associazioni venatorie che intendono attivare aziende faunistico venatorie (AFV), per “prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con riferimento alla tipica fauna appenninica”.

Iter procedurale:

Regione, sentito ISPRA, destina non oltre 13% del territorio agro-silvo-pastorale ad aziende faunistico venatorie ed aziende agrituristico venatorie (Non oltre 10% nella Regione). Regione può costituire d’ufficio aziende faunistico venatorie, previo consenso di proprietari o conduttori dei fondi. In mancanza di tale consenso, Regione per motivate esigenze tecniche legate a riproduzione e diffusione di fauna selvatica può “includere coattivamente nel territorio delle aziende faunistico venatorie porzioni di terreno non superiore a 10% di estensione di azienda stessa”. Nel provvedimento Regione definisce entità e modalità pagamento indennità proprietari dei terreni inclusi, “fermo restando necessità del consenso dei proprietari per esecuzione di eventuali opere od interventi nei fondi di rispettiva pertinenza”. Costituzione dei nuove aziende faunistico venatorie deve avvenire a distanza di almeno 500 m. da quelle preesistenti, nonché da altri Istituti faunistici o faunistici venatori costituiti.

Proprietari e conduttori di aziende agricole, singole o associate, possono far richiesta a Servizio di istituzione AFV senza fini di lucro per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento a fauna appenninica, allegando:

  1. relazione tecnica, comprendente: caratteristiche ambientali del territorio, ripartizione uso del suolo, indicando aree a bosco, incolto, coltivi, pascolo, fiumi e specchi di acqua (Elementi da evidenziare in cartografia);
  2. descrizione delle tipologie di conduzione terreni e caratteristiche delle colture praticate;
  3. descrizione, con riferimenti cartografici, dei programmi di ripristino, conservazione e miglioramento dell’ambiente a fini faunistici, specificando tempi di realizzazione;
  4. situazione faunistica relativa a presenza di uccelli e mammiferi della zona, specificando specie, distribuzione e stima delle consistenze;
  5. elenco specie per cui si chiede concessione al prelievo venatorio;
  6. programmi di immissione e finalità perseguite (v. popolamento, introduzione, reintroduzione);
  7. progetto gestione del territorio a fini faunistici;
  8. descrizione strutture di ambientamento, produzione o comunque utili alla gestione faunistica esistente, o da realizzare specificandone uso;
  9. cartografia 1:25.000 (2 copie) in cui riportare confini area e quelli zona di riproduzione e sviluppo fauna selvatica;
  10. cartografia in scala 1:10.000 (2 copia), in cui riportare confini area considerata e quelli della zona di produzione e sviluppo fauna selvatica, nonché eventuali zone di addestramento cani, specificando in dettaglio uso del suolo;
  11. elenco terreni interessati con relativi dati catastali, superficie investita compresa tra 300 e 3.000 ha. (superficie minima ridotta a 150 ha. in caso di azienda faunistica “con prevalenza in zone umide, bacini artificiali o allagati specializzate per caccia agli acquatici”);
  12. dichiarazione con firma autenticata dei proprietari o conduttori terreni di adesione ad azienda faunistica venatoria contenente clausola che “in mancanza di disdetta con lettera raccomandata speditaalmeno 6 mesi prima, da inviare per conoscenza anche a Regione, assenso si intende rinnovata”. Tale dichiarazione vincola proprietario ed altri titolari di diritti reali di godimento sul terreno per tutta la durata della concessione”;
  13. dichiarazione del richiedente di non aver chiesto od ottenuto altre concessioni di aziende faunistico venatorio nella Regione;
  14. indicazione operatori tecnico-faunistici e del tecnico faunistico esperto di cui si avvale azienda;
  15. regolamento di esercizio con nomina del Direttore;
  16. programma di conservazione e ripristino ambientale.

Servizio acquisito parere di ISPRA circa idoneità del territorio da adibire allo scopo (v. Rilevanza naturalistica e faunistica dei terreni disponibili, habitat ai fini della tutela e riproduzione delle specie selvatiche indicate da richiedente), provvede a:

  • redigere graduatoria in base a seguenti parametri:
  • uso del suolo: 10 punti se percentuale di bosco presente in azienda 5-10%, 20 punti tra 10-20%, 30 punti tra 20-30%, 50 punti tra 30-40%, 40 punti oltre 40%; 10 punti se percentuale di acqua nell’azienda fino a 1%,  20 punti tra 1-2%, 30 punti tra 2-3%, 40 punti tra 3-5%, 50 punti oltre 5%; 10 punti se percentuale di incolto in azienda fino a 10%, 20 punti tra 10-20%, 30 punti tra 20-30%, 50 punti tra 30-40%, 40 punti oltre 40%; 10 punti se percentuale di pascolo in azienda fino a 5-10% 20 punti tra 10-20%, 30 punti tra 20-30%, 50 punti tra 30-40%, 30 punti oltre 40%; 10 punti se superficie a coltivo tra 10-20 ha., 50 punti tra 20-30 ha., 40 punti tra 30-40 ha., 20 punti tra 40-50 ha., 0 punti oltre 50 ha.;
  • presenza di rapaci e di piciformi nidificanti: 5 punti se 4-6 specie; 8 punti se 7-9 specie; 12 punti se 10-12 specie; 18 punti se 13-15 specie; 26 punti se 16-18 specie; 36 punti oltre 19 specie;
  • presenza di rapaci e piciformi in periodo invernale ed in migrazione: 3 punti se 7-12 specie; 6 punti se 13-18 specie; 12 punti se 19-24 specie; 28 punti se oltre 25 specie;
  • valore dei mammiferi stabilmente presenti e degli uccelli nidificanti: 10 punti per Aquila reale, Gufo reale, Lupo, Gatto selvatico; 7 punti per Martora, Orso; 5 punti per Astore, Lanario, Falco pecchiaiolo, Puzzola; 5 punti per Sparviero, Falco pellegrino; 3 punti per Allocco, Gufo comune

A parità di punteggio favorite aziende gestite da giovani agricoltori, o imprenditori, singoli o associati, o aziende che prevedono:

  • programmi di recupero ambientale del territorio ed interventi validi a favorire riproduzione della fauna selvatica, anche da utilizzare per immissioni in territorio libero;
  • programmi pluriennali di immissione di specie selvatiche.

Ammesse solo domande che raggiungono almeno 220 punti, tenendo conto che vengono riconosciuti 80 punti ad aziende che hanno dimostrato “di aver svolto buona pratica di gestione faunistico venatoria nel corso degli anni”

  • rilasciare, previa verifica versamento tasse di concessione governativa, autorizzazione istituzione AFV, verificando esistenza consenso da parte proprietari dei terreni e dei conduttori dei fondi e che tra nuove aziende faunistico-venatorie ed aziende agrituristico-venatorie esista distanza di almeno 500 m. (Distanza analoga nei confronti di altri istituti faunistici già esistenti). In mancanza di consenso di parte dei proprietari, Regione, “per motivate esigenze tecniche legate alla riproduzione ed all’irradiamento della fauna selvatica”, può includere “coattivamente” superfice non superiore a 10% dei fondi in contestazione, fissando:
  • modalità di pagamento indennizzo ai proprietari contrari;
  • consenso dei proprietari dei fondi per qualunque intervento da eseguire su tali fondi.

Autorizzazione ha durata di 10 anni con scadenza alla fine di stagione venatoria

Servizio autorizza immissione fauna selvatica nell’azienda alla presenza di 2 guardie venatorie che redigono verbale.

Autorizzazione rinnovata, previo parere ISPRA, dietro richiesta di rinnovo inviata a Regione da titolare almeno 3 mesi prima scadenza, allegando gli stessi documenti domanda di autorizzazione (salvo elenco dati catastali).

AFV cessa per rinuncia, mancato rinnovo o revoca. Dopo cessazione di AFV, territorio destinato per almeno 2 anni a zona di ripopolamento e cattura.

Riproduzione della fauna selvatica deve avvenire prioritariamente  “mediante promozione di cicli naturali di incremento, realizzati tramite immissione di riproduttori in coppia od in gruppo in tempi e condizioni utili per favorire la loro riproduzione”. Vietato immettere o liberare fauna selvatica nel periodo 31 Agosto – data di chiusura della caccia delle specie da immettere.

Nel 1° anno di funzionamento di AFV, titolare deve eseguire immissione delle specie stanziali, di cui si chiede il prelievo venatorio in misura minima di: 1 coppia di lepri ogni 20 ha.; 1 coppia di starne ogni 15 ha.; 1 gruppo di fagiani ogni 10 ha. Servizio, su proposta di titolare azienda, può modificare tale rapporto in funzione di caratteristiche sul territorio e consistenza patrimonio faunistico, nonché autorizzare, previo parere di ISPRA e tenuto conto estensione e caratteristiche ambientali di azienda, immissione di coturnici, pernici rosse, cervi, caprioli, daini e mufloni. Servizio può altresì imporre a titolare azienda “integrazione della fauna rilevata deficitaria” a seguito di “sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per altra calamità che hanno compromesso consistenza fauna selvatica”.

Titolari AFV presentano entro 15 Febbraio a Servizio piano di consistenza, utilizzazione e ripopolamento, contenente:

  1. relazione su consistenza faunistica delle specie selvatiche presenti;
  2. programma di immissione per specie e tipo di ambiente. Titolare può produrre in cattività nell’ambito di AFV, le specie di fauna selvatica necessarie alla realizzazione dei programmi di ripopolamento;
  3. previsione di utilizzo della fauna selvatica prodotta mediante piani di abbattimento o cattura. Nel 1° anno di attività, vietata la caccia alla fauna stanziale indicata nel piano di utilizzazione.

Servizio esegue entro 25 Febbraio, di intesa con titolare di AFV, rilevazione della fauna esistente ai fini  di autorizzazione ai prelievi venatori (autorizzazione alla cattura concessa solo a fini di programmi di ripopolamento,  con esclusione di cattura di fauna selvatica migratoria), comunque mai superiore a 60% della fauna selvatica stanziale presente in AFV a conclusione del ciclo di riproduzione naturale e delle immissioni effettuate.

Servizio entro 31 Luglio  approva piano di utilizzazione, stabilendo che:

  • prelievo venatorio della fauna selvatica migratoria o stanziale attivato nel rispetto dei limiti di tempo e capi fissati  dal calendario venatorio vigente
  • non consentita caccia da appostamenti fissi, salvo a proprietari e conduttori di fondi ricadenti nella azienda per appostamenti fissi preesistenti alla costituzione della azienda stessa
  • Associazioni venatorie, altre aziende faunistiche venatorie presenti nella Regione hanno diritto di prelazione al prezzo di mercato “su intera disponibilità o parte della fauna selvatica”

Permesso di prelievo in AFV (nel caso di specie migratorie riservato a proprietari e conduttori di fondi compresi nella suddetta AFV nel rispetto delle limitazioni di tempo e capi stabiliti nel calendario venatorio approvato per stagione 2021/2022 con DGR 966 del 30/7/2021) è personale, non trasferibile, valido per 1 giornata o a tempo indeterminato.

Servizio con DDS 124 del 11/3/2022 autorizza esecuzione di monitoraggi notturni di lepre mediante uso di fonti luminose artificiali (faretti) da attuarsi nel periodo Marzo-Maggio 2022 e monitoraggi della starna con ausilio di cane da ferma ed emissione di canti registrati da attuarsi nel periodo Marzo-Aprile 2022 presso le AFV della Provincia di Macerata. Personale incaricato dovrà:

  1. comunicare al Servizio ed a Polizia provinciale di Macerata: giornate, orari ed AFV dove eseguito monitoraggio;
  2. evitare durante operazioni di censimento di arrecare minor disturbo possibile a fauna selvatica presente nelle aree di monitoraggio;
  3. comunicare eventuali variazioni del nominativo dei tecnici incaricati del monitoraggio

Titolare AFV deve:

  • tenere registro, numerato e vidimato da Servizio in cui annotare: giorni di caccia; dati anagrafici persone autorizzate a cacciare; specie e numero di capi uccisi. Registro inviato a Servizio entro 15 Febbraio affinché esercitato controllo e raccolta dati su andamento aziende e consistenza patrimonio faunistico
  • pagare a conduttore di terreni inclusi nell’azienda eventuali danni recanti alle coltivazioni agricole da fauna o da partecipanti alle operazioni di cattura od abbattimento
  • rispettare le prescrizioni relative ad immissioni fauna selvatica;
  • vigilare su terreni inclusi nell’azienda tramite agenti venatori, anche volontari (1 agente fino a 400 ha.; 2 agenti da 401 a 600 ha.; 3 agenti da 601 a 1000 ha.; 4 agenti da 1001 a 2000 ha.; 6 agenti da 2001 a 3000 ha.);
  • procedere a tabellazione della superficie aziendale ponendo lungo perimetro cartelli recanti dicitura “Azienda faunistico venatoria” in modo tale che da ognuno di essi sia visibile il controllo precedente e quello successivo;
  • costituire zone di riproduzione e sviluppo della fauna selvatica stanziale, dove è vietata la caccia su almeno 10% della superficie aziendale. Zone segnalate con cartelli recanti dicitura “Zone di riproduzione – Divieto di caccia”;
  • pagare tassa di concessione regionale per rilascio e rinnovo autorizzazione;
  • confluire fauna (delle specie di cui effettuato prelievo) a Regione interessata in numero di almeno: 1 lepre ogni 100 ha.; 1 starna ogni 30 ha.; 1 fagiano ogni 30 ha. Per ungulati (escluso muflone) e pernici rosse, quantità stabilita di intesa con Regione. Tale fauna selvatica liberata da Regione all’interno do ATC dove ricade AFV, o nelle zone di ripopolamento e cattura di ATC;
  • raccogliere uova di fauna selvatica, qualora nidi danneggiati da calamità naturale o distrutti a seguito di lavorazioni agricole, e curare allevamento dei nati;
  • istituire, su tutto o parte di AFV, eventuali zone di allenamento ed addestramento cani da caccia.

Servizio sottopone AFV a periodici controlli

Sanzioni:

Mancato o tardivo pagamento della tassa di concessione regionale: sospensione attività di AFV + divieto per titolare di prelevare fauna selvatica fino al pagamento di questa.

Chiunque immette fauna selvatica nelle aziende faunistico venatorie a partire da 31 Agosto e fino a chiusura della caccia: multa da 100 a 600 €.

Titolare che non rispetta prescrizioni su immissione fauna selvatica in azienda, o non vigila su terreno azienda, o non realizza zone di riproduzione e sviluppo dove vietata la caccia, o consente di cacciare specie stanziali non riportate nell’atto di concessione, o consente caccia da appostamento fisso, o consente la cattura della fauna selvatica senza essere autorizzato: sospensione di esercizio o venatorio nell’azienda per almeno 1 stagione (15 giorni in caso di violazione delle altre disposizioni del regolamento).

Se titolare recidivo alle violazioni di cui sopra, o viola provvedimento di sospensione: revoca autorizzazione + azienda faunistico venatoria destinata per almeno 2 anni a zona di ripopolamento e cattura.

Se titolare cede od affitta gestione azienda faunistico venatoria a terzi: revoca autorizzazione, salvo sostituzione titolare per causa di morte o “grave impedimento alla prosecuzione esercizio di AFV ” autorizzato da Provincia.

Chiunque esercita caccia senza autorizzazione in AFV: multa da 150 a 900 €. Se violazione nuovamente commessa: multa da 250 a 1.500 € (In caso di ulteriore violazione: multa da 350 a 2.100 €) + sospensione licenza porto di fucile da caccia per 1 anno. Sanzioni ridotte di 1/3 se trasgressione avvenuta in località vicina ad ambito di caccia autorizzato.

 

 

 

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