AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE (Legge 157/92; L.R. 7/95 art. 13; D.G.R. 5/8/20, 30/7/21; D.D.S. 9/11/20; Reg. Marche 41/95)  (caccia16)

Soggetti interessati:

Servizio Regionale P.F. Caccia e pesca in acque interne (Servizio), Ambito Territoriale di Caccia (ATC), Istituto Superiore per Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), proprietari terreni che dispongono di una superficie comprese tra 300 e 3000 ha. (2000 ha. per aziende di nuova costituzione) ed intendono attivare aziende agrituristico-venatorie (AATV) o trasformare aziende faunistico-venatorie (AFV) in agrituristico-venatorie (AATV).

Iter procedurale:

Servizio, sentito ISPRA, destina non oltre 13% territorio agro-silvo-pastorale ad AFV e AATV (non oltre 10% della Regione Marche). Servizio può costituire d’ufficio AATV, previo consenso di proprietari o conduttori dei fondi. In mancanza di tale consenso, Regione “per motivate esigenze tecniche legate a riproduzione e diffusione di fauna selvatica può includere coattivamente nel territorio delle AATV porzioni di terreno non superiore a 10% di estensione azienda stessa”. Nel provvedimento definire entità e modalità pagamento indennità a proprietari dei terreni inclusi “fermo restando necessità del consenso dei proprietari per esecuzione di eventuali opere od interventi nei fondi di rispettiva pertinenza”.

AATV dovrebbero di preferenza essere situate in territori di scarso rilievo faunistico e coincidere con territorio di 1 o più aziende agricole ricadenti in aree svantaggiate o con terreni a set aside.

Costituzione di nuove AATV deve avvenire a distanza di almeno 500 m. da quelle preesistenti, nonché da Istituti faunistici o faunistici venatori costituiti.

Proprietari terrieri, singoli od associati, inviano richiesta a Servizio per istituzione di AATV, allegando:

  • relazione tecnica, comprendente: caratteristiche ambientali del territorio; ripartizione superficie indicando aree a bosco, incolto, coltivi, pascolo, fiumi, specchi d’acqua;
  • descrizione tipo di conduzione terreni e caratteristiche colture praticate, situazione faunistica esistente in relazione ad uccelli e mammiferi, specificando fenologie della specie, distribuzione e stima della consistenza;
  • elenco delle specie per cui si chiede concessione al prelievo venatorio;
  • descrizione di strutture di ambientamento, produzione o comunque utili alla gestione faunistica esistenti o da realizzare, specificando uso a cui destinate;
  • possesso dei requisiti prescritti presenti da Legge regionale;
  • cartografia 1:25.000 (2 copie);
  • cartografia in scala 1:10.000 dove riportare confini di eventuali zone di addestramento cani;
  • elenco dati catastali dei terreni interessati con dichiarazione di adesione con firma autenticata dei proprietari o conduttori contenente clausola che “in mancanza di disdetta effettuata a mezzo raccomandata spedita almeno 6 mesi prima di scadenza, per conoscenza anche a Provincia, assenso si intende tacitamente rinnovato”. Adesione ad azienda agrituristica venatoria vincola titolare del fondo e suoi familiari “per tutta la durata della concessione”;
  • indicazione del tecnico faunistico esperto, avente almeno 3 anni di esperienza nel settore, di cui si avvale azienda;
  • regolamento di esercizio con nomina del Direttore.

Servizio, acquisito parere di ISPRA:

  • redige graduatoria in base a seguenti parametri:

1)       uso del suolo: 50 punti se percentuale bosco presente in azienda se meno del 5%, 40 punti se 5-10%, 30 punti se 10-20%, 20 punti se 20-30%, 10 punti se 30-40%, 0 punti se oltre 40%; 50 punti se percentuale di acqua presente in azienda assente, 40 punti se meno di 1%, 30 punti se 1-2%, 20 punti se 2-3%, 10 punti 3-5%, 0 punti oltre 5%; 50 punti se percentuale di incolto presente in azienda se meno di 1%, 40 punti se 1-5%, 30 punti se 5-10%, 20 punti se 10-20%, 10 punti se 20-30%, 0 punti se oltre 30%; 50 punti se percentuale di pascolo presente in azienda meno di 5%, 40 punti se 5-10%, 30 punti se 10-20%, 20 punti se 20-30%, 10 punti se 30-40%, 0 punti se oltre 40%; 50 punti se superficie a coltivo presente in azienda oltre 50 ha., 40 punti se 40-50 ha., 30 punti se 30-40 ha., 20 punti se 20-30 ha., 10 punti se 10-20 ha.

2)       presenza di specie di rapaci e piciformi nidificanti: 40 punti se meno di 3 specie, 10 punti di 4-6 specie, 5 punti se 7-9 specie, 3 punti se 10-12 specie, 2 punti se 13-15 specie, 1 punto se 16-18 specie, 0 punti oltre 19 specie

3)       presenza di specie rapaci e piciformi in periodo invernale e migratorio: 40 punti per meno di 6 specie, 10 punti se 7-12 specie, 5 punti se 13-18 specie, 3 punti se 19-24 specie, 2 punti oltre 25 specie

4)       valore specifico di mammiferi presenti stabilmente  di uccelli nidificanti: 20 punti per Aquila reale, Gufo reale, Lupo, Gatto selvatico; 18 punti per Astore, Lanario, Falco pecchiaolo, Puzzola; 16 punti per Sparviere, Falco pellegrino; 5 punti per Allocco, Gufo comune.

A parità di punteggio favorite aziende gestite da giovani agricoltori o imprenditori agricoli, singoli od associati, o quelli che prevedono:

1)       programmi di recupero ambientale del territorio ed interventi volti a favorire riproduzione della fauna selvatica, anche da utilizzare per immissioni in territorio libero;

2)       programmi pluriennali di immissione di specie selvatiche.

Non ammesse domande che non raggiungono punteggio minimo di 150.

  • individua, con DGR 968 del 07/08/2017, in 7650 Ha. la superficie del territorio della Provincia di Macerata ancora disponibile per la istituzione di AATV
  • autorizza per 10 anni la istituzione di AATV, previo versamento di tassa di concessione governativa.

Obblighi del titolare di AATV:

1)       immettere fauna selvatica solo se autorizzato da Servizio ed alla presenza di 2 guardie venatorie che redigono verbale. Immissione di fauna selvatica utilizzata a scopo di pronta caccia, eseguita secondo programmi di utilizzo ed annotando sui registri vidimati da Servizio con allegata autorizzazione sanitaria;

2)       presentare entro 30 Giugno a Servizio piano annuale della fauna per cui si chiede autorizzazione al prelievo venatorio. Nella stagione venatoria 2021/2022, Giunta Regionale stabilito, con DGR 966 del 30/7/2021, che immissione e caccia di fauna selvatica di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì, mentre il prelievo venatorio delle specie migratorie è consentito solo a proprietari e conduttori di fondi compresi in AAV, nel rispetto delle prescrizioni di tempo e capi abbattuti stabiliti nel calendario venatorio 2021/2022. Possono cacciare nell’azienda solo quanti sono in possesso del permesso (rilasciato dal titolare di AAV), che è personale, non trasferibile, valido per 1 giorno o per periodo di tempo definito e per le specie in questo indicate;

3)       comunicare a fine stagione venatoria a Servizio, giornate di caccia effettuate, numero di partecipanti alla caccia, specie e numero dei capi uccisi;

4)       pagare ai conduttori dei terreni inclusi nella AATV eventuali danni causati alle coltivazioni agricole dalla fauna o dai partecipanti alla cattura o caccia;

5)       vigilare su terreni inclusi nell’azienda mediante agenti venatori, anche volontari, nella misura di: 1 agente fino a 400 ha.; 2 agenti da 401 a 600 ha.; 3 agenti da 601 a 1000 ha.; 4 agenti da 1001 a 2000 ha.; 6 agenti da 2001 a 3000 ha.;

6)       delimitare superficie di AATV con appositi cartelli recanti dicitura “Azienda agrituristico venatoria” collocati “in modo tale che da ognuno di essi sia visibile il cartello precedente o successivo”;

7)       pagare tassa di concessione regionale per rilascio o rinnovo autorizzazione;

8)       conferire fauna, non di provenienza aziendale, a Servizio a partire da 2° anno di funzionamento azienda entro seguenti limiti: 1 lepre ogni 30 ha.; 1 starna ogni 10 ha.; 1 fagiano ogni 10 ha. Per ungulati (Escluso muflone) e pernici rosse, quantità stabilita di intesa con Servizio, in conformità ai piani di prelievo. Fauna selvatica conferita da azienda liberata da Servizio nella ATC dove ricade azienda agrituristico venatoria;

9)       chiedere a Servizio possibilità di istituire, su tutto o parte del territorio aziendale, zone di allevamento ed addestramento cani da caccia;

10)         non cedere o affidare gestione azienda a terzi. Sostituzione del titolare, in caso di morte o “grave impedimento a proseguire esercizio dell’azienda agrituristico venatoria”, ammessa dietro autorizzazione di Regione;

11)         presentare, almeno 3 mesi prima di scadenza, eventuale domanda di rinnovo autorizzazione a Servizio, contenente estremi precedente provvedimento, corredata da documenti riportati sopra ad esclusione elenco dati catastali. Regione esegue istruttoria e provvede a rinnovare autorizzazione, acquisito parere favorevole ISPRA e purché domanda raggiunge almeno 150 punti.

Servizio sottopone AATV a periodici controlli, redigendo di ogni controllo specifico verbale. Contro provvedimento di diniego o revoca di autorizzazione, titolare azienda può presentare ricorso. Fino a conclusione del procedimento, vietata caccia nel territorio di AATV

AATV cessa per rinuncia (presentata al Servizio), mancato rinnovo, revoca.

Giunta Regionale con DGR 1237 del 5/8/2020 e Servizio con DDS 456 del 9/11/2020 approvano bando ad evidenza pubblica a seguito del quale titolari di AATV, aventi sede nel territorio delle Marche ed in possesso di autorizzazione in corso di validità, non in difficoltà al 31/12/2019 o in difficoltà dopo tale data a causa di COVID19 (salvo micro e piccole imprese che possono risulta in difficoltà al 31/12/2019 ma non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non ricevuto né aiuti per salvataggio, o eventualmente rimborsato prestito ricevuto o revocata garanzia al momento di concessione di aiuto, né aiuti per ristrutturazione o eventualmente non più soggetti a piano di ristrutturazione al momento di concessione aiuto) presentano entro 20/11/2020 tramite PEC (regione.marche.cacciaepesca@emarche.it) domanda (Modello predisposto dal Servizio), corredata da:

1)       dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante:

a)che IBAN indicato in domanda è intestato al destinatario del contributo;

b)impegno a conservare per 5 anni tutta la documentazione contabile probante “quanto dichiarato“ ai fini dei controlli;

c)di non avere ricevuto per stesse finalità del presente bando altri contributi da altri Servizi della Regione o da altri Enti pubblici;

d)di essere soggetto o meno a ritenuta di acconto del 4%;

e)di essere in regola o meno con rispetto degli obblighi contributivi (DURC);

f)di essere in possesso di un’autorizzazione all’esercizio in corso di validità;

g)di aver ottenuto minori entrate economiche nel periodo Marzo – Giugno 2020 rispetto al periodo Marzo – Giugno 2019

h)di aver sostenuto maggiori spese di gestione a causa di COVID19 per importo di …. € e di impegnarsi a presentare relativa documentazione entro 31/12/2020

2)       idonea documentazione contabile attestante minori entrate economiche nel periodo Marzo – Giugno 2020 rispetto al periodo Marzo – Giugno 2019 e maggiori spese dovute al COVID19;

3)       in caso di domanda presentata da soggetto delegato: dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante di aver ricevuto dal legale rappresentante di AATV delega (da conservare per 5 anni) a presentare domanda e ad accedere ad Anagrafe tributaria e ad ogni altra banca dati contenente informazioni utili a presentare domanda

Servizio esegue entro 30 giorni istruttoria delle domande pervenute, escludendo domande inviate fuori dal termine fissato, o con modalità diverse da quelle prescritte, o sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o dal soggetto delegato, o incomplete o non integrate entro termine fissato da nota di richiesta del Servizio, o prive di attestazione di impresa non in difficoltà o di essere micro o piccola impresa in difficoltà come definita sopra. Servizio, in caso di inammissibilità della domanda, ne comunica il motivo al richiedente, mentre per domande ammissibili predispone “decreto di concessione con allegato elenco dei beneficiari e relativo contributo”

AATV beneficiarie debbono, pena revoca degli aiuti, inviare al Servizio entro 31/12/2020

a)documenti fiscali idonei (fatture/ricevute intestate con relative quietanza; scontrini intestati e saldati con pagamenti tracciabili mediante estratto conto di carte elettroniche e/o assegni) ad attestazione delle maggiori spese sostenute;

b)fatturato del periodo Marzo – Giugno 2020 e quello relativo al periodo Marzo – Giugno 2019

Servizio provvede a:

1)       liquidare contributo entro 30 giorni da invio del rendiconto

2)      eseguire successivamente verifiche per accertare sia veridicità delle dichiarazioni rese (chiedendo eventuali chiarimenti al riguardo da fornire entro termini fissati), nonché sopralluoghi su un campione almeno pari a 5% di AATV beneficiarie (selezionate in base al rischio, entità del contributo concesso, “ragionevole dubbio su veridicità delle dichiarazioni rese”)

Entità aiuto:

Giunta Regionale con DGR 1237 del 5/8/2020 stanziato 35.000 € per anno 2020 da ripartire in parti uguali tra gli 8 AATV autorizzati della Regione Marche (4.375 €/ciascuno) per sostenerne le attività economiche colpite da emergenza COVID19 che ha determinato minori entrate nel periodo Marzo – Giugno 2020 rispetto al periodo Marzo – Giugno 2019 e maggiori spese dovute ad adeguamenti di strutture per fronteggiare COVID19 (quali: spese per acquisto di dispositivi e presidi antiCOVID19; potenziamento di interventi di prevenzione danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole). Se AATV rendiconta, mediante idonea documentazione, minori entrate e/o maggiori spese dovute a COVID19 per importi inferiori a quelli potenzialmente assegnati, importo residuo ripartito in proporzione rispetto alle spese sostenute tra AATV “che rendicontassero importi superiori alla cifra teorica stabilita”

Il contributo è concesso nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno di economia nell’attuale emergenza COVID19” che prevede:

a)possibilità per Regioni di adottare misure di aiuto, con proprie risorse, a sostegno di settori in crisi a causa COVID19

b)eleggibilità delle spese sostenute dopo 2/2/2020

c)concessione degli aiuti entro 30/6/2021 (salvo diversi termini stabiliti dalla Commissione UE) e loro erogazione entro 31/12/2021

d)concessione di aiuti anche ad imprese in difficoltà come definite sopra, nonché ad imprese beneficiarie di aiuti non rimborsati ritenuti illegali da Commissione UE

e)concessione di aiuti nel limite di 100.000 € per imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (valori non stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato ed al lordo di qualsiasi imposta o onere)

f)se impresa opera in diversi settori “necessità di garantire, mediante separazione contabile o altri strumenti, che per ogni attività sia rispettato massimale pertinente e non superato importo massimo possibile”

g)possibilità di cumulo di tali aiuti con altri concessi a sostegno di impresa per COVID19 (v. agevolazioni fiscali, sovvenzioni dirette, garanzie sui prestiti, assicurazione del credito all’esportazione a breve termine), nonché con aiuti concessi in regime “de minimis”, purché rispettate le norme relative al cumulo previste dai rispettivi Regolamenti

Sanzioni:

Mancato o tardivo pagamento della tassa di concessione regionale: sospensione attività della azienda agrituristico venatoria + divieto per titolare di prelazione fauna selvatica fino a versamento tassa stessa

In caso non vengono rispettate le prescrizioni di immissione delle fauna selvatica, o non viene esercitata adeguata vigilanza sui terreni dell’azienda, o vengono cacciate specie stanziali non indicate nell’atto di concessione, o si effettua la caccia alla selvaggina migratoria (salvo caso di caccia in forma itinerante a titolare azienda), o si consente esercizio della caccia senza rilascio permesso da parte titolare azienda agrituristica venatoria: sospensione esercizio venatorio nell’azienda per 1 stagione.

Se violate altre disposizioni del Regolamento regionale: sospensione attività venatoria per 15 giorni.

In caso di recidiva delle violazioni di cui sopra, o cessione dell’azienda od affidamento della sua gestione a terzi, o nel caso titolare azienda violi regolamento durante periodo di sospensione: revoca autorizzazione

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