ATTIVITA’ CRIMINOSE MINORILI (Legge 216/91, 465/94; Circ

Al fine di contenere spesa di apparati amministrativi L.R. 11/10, come modificata da L.R. 26/12 riconosce a componenti di Commissioni, Comitati, Collegi  

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ CRIMINOSE MINORILI (Legge 216/91, 465/94; Circ. 29/1/96)  (droga04)

Soggetti interessati:

Province, Comunità Montane, Comuni, Enti, Organizzazioni del volontariato, Associazioni e cooperative di solidarietà sociale che operano senza scopo di lucro per:

a) attività di comunità di accoglienza per cui si sia reso necessario allontanamento temporaneo da

   ambiente familiare disposto da Tribunale minori;

b) attuazione di interventi a sostegno delle famiglie, con particolari difficoltà ove vivono minori a

   rischio o per cui occorre agevolare il loro reinserimento;

c) attività centri di incontro o di promozione sociale nei quartieri a rischio per assolvimento obblighi

   scolastici, formazione culturale e sportiva, espressione creativa ed attività sociali;

d) iniziative concordate con Ministero Pubblica Istruzione “nell’ambito delle strutture scolastiche

   in orari non dedicati ad attività istituzionali o nel periodo estivo”

Iter procedurale:

Istituita presso Ministero Affari Sociali apposita Commissione con il compito di:

– fissare criteri di ripartizione dei contributi;

– esaminare domande presentate formulando proposte di accoglimento o meno.

Interessati presentano entro 30 Marzo a Ministero Interno, tramite Prefettura per Enti pubblici e Comuni per Organismi privati, domanda autenticata di contributo, allegando:

– progetto:

a) nel caso di attività di accoglienza minori, evidenziare:

     1) minore seguito individualmente nel rispetto sua personalità. Priorità a soluzioni familiari;

     2) stretto collegamento con Enti pubblici di servizio sociale, Autorità scolastica ed giudiziaria;

     3) creazione modelli in grado di sviluppare autonomia di giudizio ed iniziativa del minore;

     4) orientamento al recupero rapporto familiare, mantenendo contatti con genitori;

b) nel caso di interventi a sostegno della famiglia, evidenziare:

     1) rispetto autonomia famiglia;

     2) collaborazione fattiva di tutti  membri famiglia con responsabili iniziativa;

     3) persone che possono assicurare continuità alla iniziativa;

     4) attività educative per il minore nell’ambito della famiglia;

     5) pieno assolvimento obbligo scolastico, facilitando minore anche tramite offerta di corsi di

         sostegno scolastico, centri ricreativi e sportivi;

c) nel caso centri di incontro, evidenziare:

     1) proposte gestite da minori con aiuto famiglia che sviluppano capacità creative e lavoro;

     2) possibilità di svolgere attività all’aperto in aree attrezzate per sport, musica …;

     3) scambio ed incontro tra giovani anche di città e nazioni diverse;

d) nel caso di interventi scolastici, evidenziare:

     1) stretta collaborazione, anche in ambito accordo quadro programmatico, con Enti locali e

         Provveditori agli studi;

     2) iniziative volte a sviluppare autonomia di minori in merito ad attitudini emergenti della

         personalità (artistiche, sportive, artigianali, professionali …);

– delibera organo amministrativo di presentazione domanda;

– relazione su attività svolta;

– certificati penali e carichi pendenti del legale rappresentante;

– nel caso di Enti, Associazioni, cooperative sociali: bilanci.

Prefettura esegue prima istruttoria conclusa con relazione da inviare entro 15/5/96 a Ministero Interno in cui evidenziare: validità progetto, eventuale contributo ammesso, eventuali contributi anni precedenti, situazione esistente sul territorio oggetto di intervento (Specificare strutture sociali esistenti, fenomeni emarginazione in atto …).

Ministero Interno, acquisito parere Commissione, dispone finanziamento domande nei successivi 30 giorni, tenendo presente disponibilità finanziarie e priorità da assegnare a:

a) progetti di rete coordinati da Comuni (Evitare proliferare di domande e duplicazioni interventi)

   nelle città di Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Reggio Calabria, Palermo,

   Catania;

b) progetti nelle Regioni più a rischio (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna);

c) progetti riguardanti minori nomadi ed immigrati;

d) progetti già finanziati nel 1994 e 1995 da continuare;

e) progetti nelle Province in cui “risultano gravi e documentate situazioni di devianza, criminalità,

   dispersione scolastica” o in contesti fortemente degradati riscontrabili anche in base ad indici di

   criminalità minorile, abuso e maltrattamenti di minori, abbandono scolastico;

f) progetti che mirano ad incidere fortemente sulle situazioni degradate e completi “quanto a

  contenuti, strumenti, operatori, risorse finanziarie”;

g) progetti polifunzionali che comportino integrazione tra Organismi diversi;

h) progetti che contengono precise indicazioni su tempi e modalità realizzazione;

i) progetti di accoglienza con soluzioni di tipo familiare.

Erogazione dei contributi per stati di avanzamento iniziative e previa acquisizione parere del Comune.

Istituito Comitato provinciale con il compito di verificare esecuzione progetti finanziati. Prefetto, acquisito parere favorevole Comitato provinciale, eroga contributo “in più rate in relazione ad andamento dei progetti”  

Eventuale cambio destinazione o sostituzione o vendita beni acquistati con contributi pubblici va comunicato ed autorizzato da Prefetto, sentito Comitato.

Comuni, Province, Consorzi Comunità Montane, Organizzazioni del volontariato possono ottenere “edifici, strutture ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato”, mediante specifiche convenzioni in cui fissata durata e possibilità di eseguire “opere di ricostruzione, restauro, manutenzione” per rendere immobile adatto ad obiettivi di cui sopra.

Regioni, Enti locali possono cedere ad uso gratuito “immobili di loro proprietà con vincolo di destinazione” alla prevenzione attività criminali giovanili, stipulando convenzioni in cui fissata durata, modalità di controllo utilizzo del bene, cause di risoluzione, modalità autorizzazione ad apportare modifiche.

Entità aiuto:

Stanziati per anno 1996: 50.000.000.000

Contributi che coprono totalmente o parzialmente spese per:

– opere di ristrutturazione edilizia o di manutenzione straordinaria (non oltre 30.000.000). Immobili

già di proprietà o assegnati ad Organismi sociali con contratti di affitto pluriennale;

– canoni d locazione immobili (Ammessa piccola manutenzione);

– oneri di assicurazione e gestione ordinaria (Acqua, luce, gas …);

– acquisto beni strumentali, purché congrui a progetto ed adeguati ad utenza;

– acquisto di materiale, attrezzature e beni deperibili;

– custodia e manutenzione edifici scolastici ed aree attrezzate;

– collaborazioni professionali con esperti chiamati a realizzazione progetto. Ammesse spese per

rimborso volontario di volontari ed operatori, purché Organismo abbia indicato in progetto numero

volontari coinvolti e fissato preventivamente con convezione entità rimborsi.

Esclusi:

a) progetti di importo inferiore a 20.000.000

b) oneri per personale dipendente dell’Ente gestore;

c) iniziative di studio, ricerca, convegni.

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