ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE

ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE (Legge 383/00; D.M. 14/11/01; L.R. 9/04; D.G.R. 13/7/04, 22/1/07)  (social38)

Soggetti interessati:

Presidenza Consiglio Ministri Dipartimento Affari Sociali (PCM), Ministero Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), Regioni, Servizio Regionale Politiche Sociali e Sport  (Servizio), Organizzazioni del volontariato (OdV)

Associazioni promozione sociale (APS), riconosciute o meno, sono i movimenti e gruppi costituiti al fine di svolgere in forma continuativa attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, dotate di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale.

Esclusi: Associazioni di volontariato, partiti politici, Organizzazioni sindacali, Associazioni dei datori di lavoro, Associazioni professionali e di categoria, Associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati, circoli privati, Associazioni che pongono limitazioni di carattere economico od altre discriminazioni, o prevedono diritto di trasferimento a qualsiasi titolo delle quota associativa, o collegano partecipazione sociale ad acquisizione di azioni.

Iter procedurale:

APS costituita con atto notarile o scrittura privata registrata in cui fissata sede legale e nello statuto riportato:

  • denominazione ed oggetto sociale. Perseguimento finalità di promozione sociale, cioè “realizzazione di interessi a valenza collettiva” in materia: sociale, socio-sanitaria ed assistenziale, turismo sociale, tempo libero, sport, pace e fratellanza tra i popoli, pluralismo delle colture, tutela dei diritti, ambiente, tutela patrimonio ambientale ed artistico, cultura, educazione, ricerca etica e spirituale, promozione della solidarietà;
  • attribuzione della rappresentanza legale dell’Associazione;
  • assenza fini di lucro ed impegno a non dividere fra associati, neppure in forma indiretta;
  • eventuali proventi di gestione dovranno essere reinvestiti in attività istituzionali statutarie;
  • norme su ordinamento interno ispirate a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti tra gli associati “con la previsione dell’elettività delle cariche associative”;
  • criteri per ammissione ed esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi. Ad APS possono iscriversi tutti i soggetti (Persone fisiche o giuridiche) “che decidono di perseguire scopo di APS senza discriminazione” ed aventi stessi diritti e doveri. Ogni socio ha diritto di voto in assemblea e può deliberare su: bilanci, programmi di attività, elezione cariche associative, modifiche statutarie, scioglimento Associazione, devoluzione patrimonio residuo;
  • obbligo di redigere bilancio e rendiconto annuale e modalità della sua approvazione;
  • modalità di scioglimento di APS;
  • obbligo di devolvere patrimonio residuo in caso di scioglimento “a fini di utilità sociale”;

PCM istituisce registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale.

APS in possesso dei requisiti di cui sopra inviano domanda a MILPOS, allegando:

  • atto costitutivo e statuto di APS conforme a quanto previsto da normativa nazionale;
  • dichiarazione di diffusione di presenza in 5 Regioni ed almeno 20 Province;
  • nominativo legale rappresentante ed altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali;
  • relazione sintetica circa Associazione, comprendente: modello organizzativo ed incarichi a livello nazionale e periferico; numero totale iscritti; criteri e mezzi di informazione utilizzati per consentire piena partecipazione ad associati; indicazione ambiti di attività ed iniziative realizzate.

Direzione generale del volontariato presso MILPOS esegue istruttoria ed entro 60 giorni provvede ad iscrivere APS che deve comunicare a MILPOS qualunque variazione intervenuta nello statuto, atto costitutivo, trasferimento sede entro 90 giorni da evento. MILPOS provvede entro 2 anni a revisione delle APS iscritte in registro per accertarsi mantenimento requisiti. MILPOS cancella da registro APS che ne fanno richiesta, perdono requisiti per iscrizione, non comunicano le variazioni nei tempi prescritti.

Regione Marche con L.R. 9/04, come modificata da ultimo da L.R. 27/21, istituisce Registro regionale, suddiviso in 2 sezioni per APS operanti a livello provinciale o regionale (APS operanti in almeno 3 Province od APS nazionali iscritte nel registro nazionale avente livello di organizzazione regionale). Iscrizione in questo Registro incompatibile con iscrizione a registro OdV. Registro regionale gestito da Servizio e pubblicato ogni anno su BUR

APS avente sede nelle Marche invia domanda di iscrizione al Registro regionale (Modello riportato su BUR 80/04) al Servizio allegando:

  • copia atto costitutivo e statuto
  • nel caso di sezioni regionali di APS nazionali: dichiarazione Organo centrale attestante la loro autonomia
  • elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative
  • relazione dettagliata sottoscritta da legale rappresentante attestante: finalità di promozione sociale di APS; assenza di fini di lucro anche in forma indiretta; descrizione tipo di attività; modalità organizzativa di APS (sedi, risorse umane volontariato e retribuite impegnate in APS, eventuali servizi gestiti da APS, tipo e quantità utenze servite); ultimo bilancio approvato (Evidenziare entrate ed uscite); rilevanza regionale di APS; svolgimento di almeno 1 anno di attività effettiva
  • scheda tecnica di APS (Modello riportato su BUR 80/04).

Dirigente Servizio dispone, entro 60 giorni, iscrizione a Registro regionale, previa verifica possesso dei requisiti (Possibile richiesta di documenti integrativi), riportando: atto costitutivo, statuto, sede ed ambito territoriale di operatività di APS, nonché ogni modifica intervenuta al riguardo.

Regioni inviano ogni anno copia aggiornata registro ad Osservatorio nazionale.

Contro rifiuto di iscrizione o provvedimento di cancellazione ammesso ricorso entro 30 giorni a MILPOS o alla Giunta Regionale, che decide, previa acquisizione parere vincolante di Osservatorio nazionale o regionale. In caso ricorso respinto, nei successivi 60 giorni, ammesso ulteriore ricorso a Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), la cui decisione è appellabile entro 30 giorni da notifica al Consiglio di Stato.

APS comunicano, entro 30 giorni da approvazione, variazioni di statuto, bilancio annuale, relazione contenente attività svolta evidenziando eventuale impiego di contributi pubblici.

Servizio esercita funzioni di controllo su APS iscritte per verificarne “permanere dei requisiti necessari ad iscrizione”. Se riscontrate “gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento delle attività o perdita di uno o più requisiti necessari per iscrizione”, Servizio provvede a cancellare APS da registro e revoca eventuali contributi concessi

Cancellazione si avrà anche su richiesta di APS, o a seguito mancata risposta a richiesta revisione, o mancata comunicazione variazione statuto. Provvedimento di revoca preso se APS non provvede a sanare situazione entro 30 giorni da diffida.

Servizio sottopone a revisione Registro ogni 3 anni per accertare mantenimento o meno requisiti da parte di APS. Revisione potrà essere richiesta da soggetti terzi o dalla stessa APS.

Comuni possono prevedere istituzione di Registri comunali delle APS, a cui iscritte d’ufficio quelle già annotate su Registro regionale se “operanti in modo continuativo da almeno 1 anno” nel territorio comunale ed a seguito di richiesta di iscrizione di APS al Comune, allegando documentazione attestante iscrizione al Registro regionale ed esistenza di sede operativa nel Comune. Comune emana criteri di iscrizione, tenuta e cancellazione di APS da Registro comunale. Comuni comunicano a Servizio entro 30 Gennaio elenco di APS iscritte ed entro 30 giorni avvenuta cancellazione da Registro di APS.

Iscrizione al Registro indispensabile per ottenere convenzioni con Enti pubblici o contributi o per proporre a Regione ed Enti locali programmi ed iniziative di intervento nella materia di loro interesse.

Osservatorio nazionale su associazionismo composto di 26 membri (10 rappresentanti di APS iscritte al Registro), dura in carica 3 anni (rinnovabile per non più di 2 mandati) con sede presso PCM, al fine di:

  1. assistere PCM nella tenuta ed aggiornamento registro;
  2. promuovere studi e ricerche in Italia ed all’estero;
  3. pubblicare rapporto ogni 2 anni su fenomeno APS e normativa vigente;
  4. sostenere iniziative di formazione ed aggiornamento attività associative, nonché progetti di informatizzazione e banche dati;
  5. pubblicare bollettino periodico di informazione per diffondere conoscenza associazionismo ed iniziative realizzate;
  6. approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazioni con Enti locali, da APS iscritte per far fronte a particolari emergenze sociali;
  7. promuovere scambi di conoscenze ed informazioni tra APS nazionali ed estere;
  8. organizzare ogni 3 anni Conferenza nazionale su associazionismo;
  9. segnalare messaggi di utilità sociale redatti da APS iscritte in Registro a MILPOS per loro trasmissione da parte del servizio pubblico radio-televisivo;
  10. instaurare rapporti di collaborazione con ISTAT (per elaborazione di indagini statistiche), con Osservatorio nazionale del volontariato (unitamente nominano 10 membri in CNEL, di cui 5 scelti tra APS).

Regione istituisce, presso Servizio, Osservatorio regionale per associazionismo, composto da 20 membri eletti, sulla base di una rosa di candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti, da assemblea delle APS (costituita da 1 rappresentante per ogni APS iscritta nella prima Sezione del Registro regionale, presieduta dal Presidente Giunta Regionale e convocata almeno 60 giorni prima di scadenza Osservatorio in carica), con il compito di:

  1. svolgere ruolo di organismo di rappresentanza delle suddette APS;
  2. formulare pareri  su programmi regionali e proposte di legge entro 20 giorni da richiesta;
  3. svolgere azioni di studio, monitoraggio, ricerca in materia

Membri dell’Osservatorio sono nominati da Presidente Giunta Regionale, durano in carica 3 anni e eleggono nella prima riunione, a maggioranza assoluta, il Presidente, che può invitare alle riunioni dell’Osservatorio, senza diritto di voto, “rappresentanti di istituzioni ed organismi interessati agli argomenti oggetto di esame”. Osservatorio si riunisce almeno 2 volte all’anno, od ogni volta che lo richiede la Regione, o 1/5 dei suoi componenti, o l’Assessore regionale competente. Compiti di segreteria di Osservatorio ed Assemblea sono svolti da funzionario del Servizio.

Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti pubblici possono:

  1. stipulare con Associazioni iscritte nel registro da almeno 6 mesi per attuazione specifici progetti integrativi di attività promozione sociale verso terzi. In convenzione riportare: attività oggetto di convenzione attinenti ad attività statutarie dell’Associazione; modalità di espletamento; risorse umane, strutture, attrezzature, beni strumentali impiegati e “condizioni della loro utilizzazione”; costi assicurativi a carico Ente pubblico; ammontare eventuale partecipazione finanziaria dell’Associazione; durata, cause e modalità di risoluzione; forme di verifica delle prestazioni rese; modalità di rimborso delle spese). Associazioni convenzionate debbono assicurare contro infortuni e responsabilità civile verso terzi quanti svolgono attività. Priorità assegnata a:
    • APS con esperienza maturata nell’attività oggetto di convenzione;
    • qualità di strutture, organizzazione, personale rispetto ad attività convenzionate;
    • carattere innovativo e sperimentale per svolgimento attività di pubblico interesse;
    • sede di APS e sua presenza operativa nel territorio;
    • tipo e qualità della formazione attuata da APS;
    • partecipazione addetti a corsi di formazione specifici nel settore di intervento;
    • ulteriori criteri individuati da Ente pubblico;
  2. concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà (comprese opere ed attrezzature) per lo svolgimento delle attività istituzionali di APS iscritte a Registro, purché: spese di gestione e manutenzione ordinaria a carico di APS; APS restituisce “bene nella medesima condizione in cui è stato consegnato, salvo il caso normale deterioramento da uso”. In caso di migliorie od opere di manutenzione straordinaria apportate da APS ad immobile, ammessa riduzione canone di locazione. Enti pubblici possono mettere a disposizione di APS iscritte locali e spazi per manifestazioni ed iniziative temporanee;
  3. consentire in occasione di particolari eventi “autorizzazioni temporanee ad APS iscritte a somministrazione di alimenti e bevande in deroga a normativa vigente”, purché “addetto alla somministrazione iscritto a registro degli esercenti commerciali”.

APS possono essere autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive a favore di propri associati.

Entità aiuto:

Erogazione in denaro fornite da privati cittadini o da imprese ad APS iscritte in Registri deducibili da IRPEF in misura inferiore a 2.000 € e 1.500 € o 2% del reddito di impresa.

Enti locali possono deliberare riduzione tributi di propria competenza a favore di APS “qualora non si trovino in situazioni di dissesto”.

Provvidenze creditizie vigenti per cooperazione estese ad APS purché nell’ambito di convenzioni sottoscritte con Ente pubblico per “approvazione di uno o più progetti di opere e servizi di interesse pubblico inerenti finalità istituzionali”.

Crediti per erogazione di beni e servizi delle APS hanno “privilegio generale sui beni mobili del debitore”.

Possibilità di accedere a fondi comunitari per investimenti o FSE, compresi quelli relativi a ristrutturazione immobili o dotazione delle relative attrezzature per svolgimento attività di APS

 

 

 

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