ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE

ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE (Legge 383/00; D.M. 14/11/01; L.R. 9/04; D.G.R.M. 13/7/04, 22/1/07)  (social38)

Soggetti interessati:

Associazioni promozione sociale, riconosciute o meno, sono i movimenti e gruppi costituiti al fine di svolgere in forma continuativa attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, dotate di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale.

Esclusi: Associazioni di volontariato, partiti politici, Organizzazioni sindacali, Associazioni dei datori di lavoro, Associazioni professionali e di categoria, Associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati, circoli privati, Associazioni che pongono limitazioni di carattere economico od altre discriminazioni, o prevedono diritto di trasferimento a qualsiasi titolo delle quota associativa, o collegano partecipazione sociale ad acquisizione di azioni.

Iter procedurale:

Associazione costituita con atto notarile o scrittura privata registrata in cui fissata sede legale e nello statuto riportato:

  • denominazione ed oggetto sociale. Perseguimento finalità di promozione sociale, cioè “realizzazione di interessi a valenza collettiva” in materia: sociale, socio-sanitaria ed assistenziale, turismo sociale, tempo libero, sport, pace e fratellanza tra i popoli, pluralismo delle colture, tutela dei diritti, ambiente, tutela patrimonio ambientale ed artistico, cultura, educazione, ricerca etica e spirituale, promozione della solidarietà;
  • attribuzione della rappresentanza legale dell’Associazione;
  • assenza fini di lucro ed impegno a non dividere fra associati, neppure in forma indiretta;
  • eventuali proventi di gestione dovranno essere reinvestiti in attività istituzionali statutarie;
  • norme su ordinamento interno ispirate a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti tra gli associati “con la previsione dell’elettività delle cariche associative”;
  • criteri per ammissione ed esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi. Ad Associazione possono iscriversi tutti i soggetti (Persone fisiche o giuridiche) “che decidono di perseguire scopo dell’Associazione senza discriminazione” ed aventi stessi diritti e doveri. Ogni socio ha diritto di voto in assemblea e può deliberare su: bilanci, programmi di attività, elezione cariche associative, modifiche statutarie, scioglimento Associazione, devoluzione patrimonio residuo;
  • obbligo di redigere bilancio e rendiconto annuale e modalità della sua approvazione;
  • modalità di scioglimento Associazione;
  • obbligo di devolvere patrimonio residuo in caso di scioglimento “a fini di utilità sociale”;

Presidenza Consiglio Ministri – Dipartimento Affari Sociali istituisce registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale.

Associazioni in possesso dei requisiti di cui sopra, operanti da almeno 1 anno, inviano domanda a Ministero del Lavoro, allegando:

  • atto costitutivo e statuto Associazione conforme a quanto previsto da normativa nazionale;
  • dichiarazione di diffusione di presenza in 5 Regioni ed almeno 20 Province;
  • nominativo legale rappresentante ed altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali;
  • relazione sintetica circa Associazione, comprendente: modello organizzativo ed incarichi a livello nazionale e periferico; numero totale iscritti; criteri e mezzi di informazione utilizzati per consentire piena partecipazione ad associati; indicazione ambiti di attività ed iniziative realizzate.

Direzione generale del volontariato presso Ministero esegue istruttoria ed entro 60 giorni provvede ad iscrivere Associazione che deve comunicare a Ministero qualunque variazione intervenuta nello statuto, atto costitutivo, trasferimento sede entro 90 giorni da evento. Ministero provvede entro 2 anni a revisione Associazioni iscritte in registro per accertarsi mantenimento requisiti. Ministero cancella da registro Associazione che ne fanno richiesta, perdono requisiti per iscrizione, non comunicano le variazioni nei tempi prescritti.

Regione Marche con L.R. 9/04 istituito registro regionale, suddiviso in 2 sezioni per Associazioni operanti provinciale o regionale (Associazioni operanti in almeno 3 Province od Associazioni nazionali iscritte nel registro nazionale avente livello di organizzazione regionale). Iscrizione in questo registro incompatibile con iscrizione a registro Organizzazioni del Volontariato. Registro regionale gestito da Servizio Politiche Comunitarie e pubblicato ogni anno su BUR. (Per anno 2016 su BUR 141/16).

Domanda iscrizione a Registro regionale (Modello riportato su BUR 80/04) inviata Servizio Politiche Sociali allegando:

  • copia atto costitutivo e statuto
  • nel caso di sezioni regionali di Associazioni nazionali: dichiarazione Organo centrale attestante la loro autonomia
  • elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative
  • relazione dettagliata sottoscritta da legale rappresentante attestante: finalità di promozione sociale Associazione; assenza di fini di lucro anche in forma indiretta; descrizione tipo di attività; modalità organizzativa Associazione (sedi, risorse umane volontariato e retribuite impegnate nell’Associazione, eventuali servizi gestiti da Associazione, tipo e quantità utenze servite); ultimo bilancio approvato (Evidenziare entrate ed uscite); rilevanza regionale Associazione; svolgimento di almeno 1 anno di attività effettiva
  • scheda tecnica Associazione (Modello riportato su BUR 80/04).

Dirigente Servizio Politiche Sociali dispone, entro 60 giorni, iscrizione a Registro regionale, verificato possesso requisiti (Possibile richiesta di documenti integrativi), riportando: atto costitutivo, statuto, sede ed ambito territoriale di operatività dell’Associazione, nonché ogni modifica intervenuta al riguardo.

Regioni inviano ogni anno copia aggiornata registro ad Osservatorio nazionale.

Contro rifiuto di iscrizione o provvedimento di cancellazione ammesso ricorso entro 30 giorni a Ministero o alla Giunta Regionale, che decide, previa acquisizione parere vincolante Osservatorio nazionale o regionale. In caso ricorso respinto, nei successivi 60 giorni, ammesso ulteriore ricorso a Tribunale Amministrativo Regionale, la cui decisione è appellabile entro 30 giorni da notifica al Consiglio di Stato.

Associazioni comunicano entro 30 giorni da approvazione, variazioni di statuto, bilancio annuale, relazione contenente attività svolta evidenziando eventuale impiego di contributi pubblici.

Regione esercita funzioni di controllo su Associazioni iscritte per verificarne “permanere dei requisiti necessari ad iscrizione”. Se riscontrate “gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento delle attività o perdita di uno o più requisiti necessari per iscrizione”, Regione provvede a cancellare Associazione da registro e revoca eventuali contributi concessi

Cancellazione si avrà anche su richiesta Associazione, o a seguito mancata risposta a richiesta revisione, o mancata comunicazione variazione statuto. Provvedimento di revoca preso se Associazione non provvede a sanare situazione entro 30 giorni da diffida.

Regione sottopone a revisione Registro ogni 3 anni per accertare mantenimento o meno requisiti da parte Associazione. Revisione potrà essere richiesta da soggetti terzi o dalla stessa Associazione.

Comuni possono prevedere istituzione di registri comunali delle Associazioni di promozione sociale a cuii iscritte d’ufficio quelle già annotate su registro regionale se “operano in modo continuativo da almeno 1 anno” nel territorio comunale e su richiesta Associazione che intende operare nel territorio comunale.

Comuni possono istituire Registro comunale delle Associazioni di promozione sociale dove riportare: Associazioni già iscritte a Registro regionale con sede nel territorio comunale “e vi operano in modo continuativo da almeno 1 anno”. Associazione invia richiesta di iscrizione a Comune, allegando documentazione attestante iscrizione a Registro regionale ed esistenza sede operativa nel Comune. Comune emana criteri di iscrizione, tenuta e cancellazione Associazione da Registro comunale.

Comuni comunicano a Regione entro 30 Gennaio elenco Associazioni iscritte ed entro 30 giorni avvenuta cancellazione da Registro di Associazione.

Iscrizione al registro indispensabile per ottenere convenzioni con Enti pubblici o contributi o per proporre a Regione ed Enti locali programmi ed iniziative di intervento nella materia di loro interesse.

Osservatorio nazionale su associazionismo composto di 26 membri (10 rappresentanti Associazioni iscritte al registro), dura in carica 3 anni (rinnovabile per non più di 2 mandati) con sede presso Dipartimento per Affari Sociali al fine di:

1)       assistere Dipartimento nella tenuta ed aggiornamento registro;

2)       promozione di studi e ricerche in Italia ed all’estero;

3)       pubblicazione rapporto biennale su fenomeno Associazione promozione sociale e normativa vigente;

4)       sostegno ad iniziative di formazione ed aggiornamento attività associative, nonché progetti di informatizzazione e banche dati;

5)       pubblicazione bollettino periodico di informazione per diffondere conoscenza associazionismo ed iniziative realizzate;

6)       approvazione progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazioni con Enti locali, da Associazioni iscritte per far fronte a particolari emergenze sociali;

7)       promozione di scambi di conoscenze ed informazioni tra Associazioni promozione sociale nazionali ed estere;

8)       organizzazione ogni 3 anni Conferenza nazionale su associazionismo;

9)       segnalare messaggi di utilità sociale redatti da Associazioni iscritte a Ministero per la loro trasmissione da parte servizio pubblico radio-televisivo;

10)    rapporti di collaborazione con ISTAT (per elaborazione indagini statistiche), con Osservatorio nazionale del volontariato (unitamente nominano 10 membri CNEL, di cui 5 scelti tra Associazioni promozione sociale).

Regione istituisce, presso Servizio Politiche Sociali, Osservatorio regionale per associazionismo, composto da 20 membri eletti, sulla base di una rosa di candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti, da assemblea della Associazioni di promozione sociale (costituita da 1 rappresentante per ciascuna delle Associazioni iscritte nella prima Sezione di Registro regionale. Assemblea presieduta da Presidente Giunta Regionale e convocata almeno 60 giorni prima da scadenza Osservatorio in carica), con il compito di:

1)       organismo di rappresentanza delle suddette Associazioni;

2)       formulare pareri  su programmi regionali e proposte di legge entro 20 giorni da richiesta;

3)       svolgere azioni di studio, monitoraggio, ricerca in materia

Membri dell’Osservatorio nominati da Presidente Giunta Regionale, durano in carica 3 anni e eleggono nella prima riunione, a maggioranza assoluta, il Presidente, che può invitare alle riunioni dell’Osservatorio, senza diritto di voto, “rappresentanti di istituzioni ed organismi interessati agli argomenti oggetto di esame”. Osservatorio si riunisce almeno 2 volte all’anno, od ogni volta che lo richiede la Regione, o 1/5 dei suoi componenti, o l’Assessore regionale competente. Compiti di segreteria di Osservatorio ed Assemblea svolti da funzionario del Servizio Politiche Sociali.

Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti pubblici possono:

1)       stipulare con Associazioni iscritte nel registro da almeno 6 mesi per attuazione specifici progetti integrativi di attività promozione sociale verso terzi. In convenzione riportare: attività oggetto di convenzione attinenti ad attività statutarie dell’Associazione; modalità di espletamento; risorse umane, strutture, attrezzature, beni strumentali impiegati e “condizioni della loro utilizzazione”; costi assicurativi a carico Ente pubblico; ammontare eventuale partecipazione finanziaria dell’Associazione; durata, cause e modalità di risoluzione; forme di verifica delle prestazioni rese; modalità di rimborso delle spese). Associazioni convenzionate debbono assicurare contro infortuni e responsabilità civile verso terzi quanti svolgono attività. Priorità assegnata a:

–          Associazione con esperienza maturata nell’attività oggetto di convenzione;

–          qualità di strutture, organizzazione, personale rispetto ad attività convenzionate;

–          carattere innovativo e sperimentale per svolgimento attività di pubblico interesse;

–          sede dell’Associazione e sua presenza operativa nel territorio;

–          tipo e qualità della formazione attuata da Associazione;

–          partecipazione addetti a corsi di formazione specifici nel settore di intervento;

–          ulteriori criteri individuati da Ente pubblico;

2)       concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà (comprese opere ed attrezzature) per lo svolgimento delle attività istituzionali delle Associazioni iscritte a Registro, purché: spese di gestione e manutenzione ordinaria a carico dell’Associazione; Associazione restituisce “bene nella medesima condizione in cui è stato consegnato, salvo il caso normale deterioramento da uso”. In caso di migliorie od opere di manutenzione straordinaria apportate da Associazione ad immobile, ammessa riduzione canone di locazione. Enti pubblici possono mettere a disposizione di Associazioni iscritte locali e spazi per manifestazioni ed iniziative temporanee;

3)       consentire in occasione di particolari eventi “autorizzazioni temporanee ad Associazioni iscritte a somministrazione alimenti e bevande in deroga a normativa vigente”, purchè “addetto alla somministrazione iscritto a registro degli esercenti commerciali”.

Associazioni autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per propri associati.

Entità aiuto:

Erogazione in denaro fornite da privati cittadini o da imprese ad Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri deducibili da IRPEF in misura inferiore a 2.000 EUR e 1.500 EUR o 2% reddito impresa.

Enti locali possono deliberare riduzione tributi di propria competenza a favore Associazioni di promozione sociale “qualora non si trovino in situazioni di dissesto”.

Provvidenze creditizie vigenti per cooperazione estese ad Associazioni promozione sociale purchè nell’ambito di convenzioni sottoscritte con Ente pubblico per “approvazione di uno o più progetti di opere e servizi di interesse pubblico inerenti finalità istituzionali”.

Crediti per erogazione di beni e servizi delle Associazioni hanno “privilegio generale sui beni mobili del debitore”.

Possibilità di accedere a fondi comunitari per investimenti o FSE, compresi quelli relativi a ristrutturazione immobili o dotazione delle relative attrezzature per svolgimento attività dell’Associazione

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