DIRITTO ALLO STUDIO (LR 4/17, 8/19) (corsi20)
Soggetti interessati:
Comuni, singoli o associati, Università, Istituti Superiori, Istituti di alta formazione artistici, musicali e coereutica (AFAM), Istituti tecnici superiori (ITS), Istituto superiore per industrie artistiche (ISIA), Enti locali.
Destinatari di interventi sono studenti frequentatori corsi di istruzione e formazione superiore, con sede legale ed operativa nelle Marche, indipendentemente da loro Regione di provenienza (compresi studenti stranieri, apolidi, rifugiati politici), nonché (salvo per borse di studio ed altre agevolazioni previste dal piano regionale):
- laureati da non oltre 24 mesi di Università marchigiane, inseriti in progetti di ricerca presso atenei delle Marche, o in progetti di inserimento lavorativo
- studenti e neo laureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale, aventi finalità formativa o programmi di ricerca attuati nelle Marche
- ricercatori provenienti da altre Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri, in base ad accordi stipulati con Università/Enti di ricerca delle Marche
- dottorandi di ricerca, insegnanti, ricercatori, personale di Università, o di altri Enti formativi (quali AFAM, ITS, ISIA), o di Enti pubblici aventi sede nelle Marche
Iter procedurale:
Regione con LR 4/17 persegue ad Art. 1 obiettivo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale nell’accesso ad istruzione superiore, in modo da consentire “ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti di studi”, attraverso:
- promozione di cittadinanza, integrazione e socializzazione tra studenti
- affermazione di welfare studentesco efficiente
- assicurazione uniformità di prestazioni in tutti gli atenei di Regione, nel rispetto di specificità territoriali
- potenziamento del livello regionale di vigilanza e controllo su qualità dei servizi
- agevolazione di cooperazione e solidarietà tra le Istituzioni interessate e le Autonomie locali nel garantire “servizi di prossimità”, nel rispetto del pluralismo delle Istituzioni e delle specifiche realtà educative
- agevolazione della interazione tra offerta formativa e mercato del lavoro, nonché coesione tra interventi per il diritto allo studio e programmi europei di istruzione, formazione, lavoro
- valorizzazione della autonomia delle Istituzioni interessate al sostegno di: attività e competitività del sistema marchigiano, anche a livello internazionale; gestione funzionale delle singole realtà, perseguendo integrazione tra diversi percorsi di formazione superiore
- adozione strategie di sviluppo economico orientate alla internazionalizzazione, in sinergia con Istituzioni interessate
- promozione della collaborazione tra i vari soggetti interessati a conseguire finalità di Legge, anche attraverso valorizzazione dei territori
Art. 2. Oggetto della LR 4/17 è la riforma del sistema regionale del diritto all’istruzione superiore, che viene garantito “nel rispetto del pluralismo delle Istituzioni e degli indirizzi culturali”
Art. 3. Servizi e prestazioni inerenti al diritto allo studio debbono favorire da un lato ingresso degli studenti nel sistema di istruzione superiore, dall’altro loro permanenza presso sedi di studio, facendo in modo di “facilitare la piena integrazione di studenti appartenenti a categorie di soggetti svantaggiati”. Servizi e prestazioni riguardano in particolare:
- borse di studio, concesse per concorso a studenti meritevoli che frequentano per la 1° volta corso di laurea, o di laurea specialistica, o di specializzazione, nonché a studenti frequentatori di AFAM, ITS, ISIA, in possesso dei requisiti stabiliti dal piano regionale. Studenti in possesso dei requisiti per borsa di studio non sono tenuti al pagamento della tassa regionale per diritto allo studio fino alla pubblicazione della graduatoria. Borsa di studio non cumulabile con altre agevolazioni concesse da Istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all’estero, attività di formazione o ricerca di borsisti, salvo caso di erogazione di prestiti
- prestiti di onore e fiduciari
- servizi abitativi
- servizi di ristorazione
- servizi di sostegno e tutoraggio a favore di mobilità internazionale
- servizi di informazione ed orientamento al lavoro
- interventi a favore di studenti diversamente abili
- facilitazioni nel trasporto
- assistenza sanitaria di base
- agevolazioni per accedere e fruire di attività culturali, ricreative, impianti sportivi
- ogni altro tipo di intervento utile a sostenere il diritto allo studio, individuato anche in collaborazione con rappresentanze studentesche
Al fine di assicurare uniformità nella fruizione di tali servizi, Giunta Regionale attiva “Carta regionale dello studente”, stabilendone modalità di utilizzo.
Immobili ed attrezzature destinate a servizi abitativi e di ristorazione possono essere utilizzati anche per:
- attività convegnistiche, congressuali, culturali, turistiche e di orientamento organizzate direttamente da soggetti gestori del diritto allo studio, o tramite convenzioni con soggetti interessati
- garantire, previa apposita convenzione, servizi di ristorazione ad altre scuole di ogni ordine e grado, o ad altri Enti pubblici
Art. 4. Destinatari degli interventi sono stati riportati tra i soggetti interessati
Art. 5. Piano regionale del diritto allo studio viene adottato da Assembla regionale, su proposta di Giunta, riportando:
- obiettivi generali da perseguire ed indirizzi generali per gestione del sistema del diritto allo studio
- priorità nell’attuazione degli interventi
- requisiti essenziali (qualitativi e quantitativi) dei servizi erogati, individuando anche i limiti minimi e massimi delle tariffe da applicare
- prestazioni a domanda individuale da attribuire per concorso
- prestazioni destinate a generalità degli studenti
- criteri e condizioni per attribuire le prestazioni
- indirizzi e priorità per eseguire interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili dove realizzati i servizi e le prestazioni di cui ad 3
- possibili forme di integrazione con altri strumenti di programmazione regionale
- criteri per attuare il controllo ed il monitoraggio
Il Piano correlato al rendiconto dei 3 anni precedenti, avente durata di 3 anni, viene aggiornato (in tutto od in parte) prima della sua scadenza, ove necessario, “in seguito ad intervenute esigenze del settore e modifiche normative”.
Art. 6. In attuazione del Piano, Giunta Regionale, sentita Conferenza regionale diritti allo studio, approva entro 31 Maggio il Programma regionale per il diritto allo studio, in cui determinare:
- indirizzi operativi per gestione del sistema regionale per diritto allo studio
- sistema di controllo della gestione, che consente l’attribuzione dei costi per singola tipologia di intervento
- indicatori relativi al raggiungimento degli obiettivi
- criteri per la destinazione delle risorse finanziarie in conformità a quelli nazionali, tenendo conto del patrimonio immobiliare in uso ai singoli ERSU soppressi
- requisiti di merito e di condizione economica per accesso ai servizi di cui ad 3, con disposizioni specifiche per gli studenti stranieri
- criteri per l’esonero dalla tassa regionale per diritto nello studio
Art. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20. Vedi scheda “ERDIS” (Ente regionale per diritto allo studio).
Art. 15. Istituita Conferenza Regionale per diritto allo studio composta da: Presidente Giunta Regionale ( o suo delegato) che la presiede; Presidente Commissione Consigliare competente (o suo delegato); Dirigente struttura regionale competente in materia (o suo delegato); Presidente ERDIS (o suo delegato); rettori di Università con sede nelle Marche (o loro delegati); 1 rappresentante studenti di ogni Università designato da corrispondenti rappresentanze studentesche; Presidente di ITS ( o suo delegato); 1 rappresentante studenti ITS; Presidente di ISIA (o suo delegato); 1 rappresentante studenti di ISIA; Sindaci di Ancona, Urbino, Camerino, Macerata; 1 rappresentante dei dipendenti ERDIS; 1 rappresentante di Organizzazioni sindacali. Componenti della Conferenza restano in carica come legislatura, salvo casi di decadenza per perdita dei requisiti. Conferenza ha il compito di:
- rappresentare le esigenze e rilevare i fabbisogni degli studenti
- formulare proposte per qualificare e migliorare efficienza degli interventi di cui ad 3
- proporre a Giunta Regionale modalità di utilizzo della “Carta dello studente”
- valutare la relazione annuale presentata da ERDIS
Presidente Giunta Regionale istituisce, per ogni Università, Comitato territoriali di concertazione, composto da: rettore di Università (o suo delegato), che lo presiede; 1 rappresentante di Regione, designato da Presidente Giunta; 1 rappresentante di AFAM; 1 rappresentante di ITS aderenti; 1 rappresentante di ISIA; 2 rappresentanti di studenti, 1 rappresentante di Comune dove ha sede (anche distaccata) Università o AFAM, o ITS, o ISIA; 1 rappresentante delle Organizzazioni sindacali. Comitato ha il compito di:
- esprimere parere su proposta di Piano regionale al diritto allo studio
- contribuire al rilevamento dei fabbisogni degli studenti e formulare proposte per qualificare e migliorare interventi di cui ad 3
Comitato si riunisce almeno 1 volta/4 mesi ed ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno 50% dei suoi componenti.
Componenti di Conferenza e/o di Comitati partecipano alle riunioni a titolo gratuito, salvo rappresentanti degli studenti, a cui viene riconosciuto un gettone di presenza pari a 30 €/seduta.
Art. 16. Giunta Regionale attiva, per ogni sede universitaria (anche distaccata) o Istituto di alta formazione, lo Sportello unico per lo studente, al fine di fornire informazioni e supporto agli studenti in modo da facilitare il loro accesso ai servizi di cui ad Art. 3.
Funzionamento dello Sportello è garantito dal personale di ERDIS o di altre strutture regionali.
Art. 17. Tassa regionale per il diritto allo studio si applica a tutti gli studenti ai fini di iscrizione di corsi di studio di: Università statali riconosciute; Istituti universitari; Istituti superori di grado universitario che rilasciano titoli di studio con valore legale; AFAM; ITS; ISIA. Tassa è dovuta anche in caso di trasferimento da Università avente sede in altre Regioni.
Studenti sono tenuti al pagamento della tassa in unica soluzione, al momento di iscrizione. Regione si avvale di Università, AFAM, ITS, ISIA per riscossione della suddetta tassa, in base a convenzione da stipulare con parti interessate, in cui definire modalità di riscossione e versamento di tassa a Regione.
Nel programma regionale per il diritto allo studio vengono definiti criteri per la concessione di esonero, totale o parziale, dal pagamento di tassa da parte di “studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi”.
In materia di accertamento delle violazioni, decadenza, rimborsi e relative sanzioni si applicano norme della LR 18/98 (vedi scheda “Tasse regionali”).
Art. 18. Tassa a carico di coloro che conseguono abilitazione ad esercizio professionale è fissata in 103 € e viene versata su apposito conto corrente postale o tramite bonifico intestato a Tesoreria regionale.
Art. 20. Giunta Regionale determina le modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza entro 16 Marzo 2017.
In sede di prima applicazione della LR 4/17:
- Giunta regionale presenta ad Assemblea Legislativa il piano di attività di 5 entro 25 Maggio 2017
- Piano e Programma di 5 e 6 sono approvati sentiti Sindaci dei Comuni sede di Università o AFAM, Organizzazioni sindacali, Organizzazioni più rappresentative di studenti universitari, rettori di Università, Presidenti di AFAM
- eventuali risorse derivate dalla riduzione del contributo per spese del personale, a seguito della cessazione (a qualsiasi titolo) del rapporto di lavoro dovuto alla soppressione di ERSU ed istituzione di ERDIS, sono destinate ad incrementare il finanziamento per il diritto allo studio
Art. 21. Al finanziamento di LR 4/17 concorrono risorse statali, regionali (proprie e vincolate), comunitarie.
Proventi derivati dal gettito di tassa regionale per diritto allo studio (stimata nel periodo 2017/2019 pari a 6.553.960 €) sono destinati alle finalità della presente legge, mentre i proventi derivati dal gettito della tassa di abilitazione all’esercizio professionale (stimata nel periodo 2017/2019 pari a 145.896 €) sono destinati per: 144.896 € all’erogazione di borse di studio; 1.000 € alla copertura del rimborso agli studenti componenti di Conferenza di cui ad Art. 15.
La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le variazioni finanziarie necessarie ai fini della gestione della LR 4/17.
LR 8/19 ad art. 43, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi per l’accesso scolastico, stabilisce a partire dall’anno scolastico 2019/2020, la cessazione dell’obbligo di presentare il certificato medico in caso di assenza scolastica per malattia superiore a 5 giorni salvo nel caso di:
- certificato richiesto dalle misure di profilassi previste a livello nazionale ed internazionale per esigenze di salute pubblica
- soggetti tenuti a presentarlo in base alla normativa vigente in altre Regioni