ASSICURAZIONE VEICOLI

ASSICURAZIONE VEICOLI (Legge 248/06, 13/07, 222/07, 44/12, 124/17; D.Lgs. 285/92, 209/05; D.P.R. 254/06; D.M. 9/8/13, 17/07/17)   (strada27)

Soggetti interessati:

Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT), Ministero Sviluppo Economico (MISE), Concessionari servizi assicurativi pubblici (CONSAP), Ufficio Centrale Italiano, imprese di assicurazione (IA), intermediari assicurativi, IVASS (Istituto vigilanza su assicurazioni)

Chiunque intende circolare su strada con veicoli a motore (compresi ciclomotori, macchine agricole e veicoli di Stati esteri) deve essere assicurato nei confronti di:

  • responsabilità civile verso terzi (Esclusi conducenti responsabili di incidente);
  • danni causati alle persone trasportate;
  • danni causati a soggetti terzi non trasportati o trasportati contro la loro volontà;
  • danni prodotti alle cose da soggetti terzi alla guida, con esclusione di:
  • coniuge, ascendenti e discendenti, parenti ed affini fino a 3° grado, purché risultano a carico dell’assicurato
  • soci nella società a responsabilità illimitata e persone in rapporto con queste;
  • danni eventualmente causati in altri Stati UE;
  • danni causati a persone, animali o cose, oltre che a veicoli e relativi conducenti, durante le competizioni  sportive di veicoli a motore.

 

Iter procedurale:

D.Lgs. 285/92 ad art. 193, come modificato da Legge 136/18 stabilisce che veicoli a motore (compresi filoveicoli e rimorchi) non possono circolare su strada privi della copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile verso terzi.

D.Lgs. 209/05, come modificato da ultimo dalla Legge 124/17, inerente al Codice delle assicurazioni private prevede tra l’altro:

Art. 125 stabilisce che Ufficio Centrale Italiano provvede a liquidare danni cagionati in Italia, garantendo pagamenti ad aventi diritto nei limiti dei massimali di legge o, se maggiori, di quelli previsti da polizza assicurativa

 

Art. 128 stabilisce che contratto per assicurazione obbligatoria di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti è stipulato per somme non inferiori a 6.070.000 €/sinistro in caso di danni alle persone e di 1.220.000 €/sinistro in caso di danni alle cose, indipendentemente dal numero di vittime (15.000.000 € per danni alle persone in caso di veicoli classificati M2, M3 destinati al trasporto di persone e 1.000.000 € per danni alle cose). Legge 124/17 stabilisce che tali massimali si applicano a partire da 14/8/2017 e sono raddoppiati a decorrere da 1/1/2018

Tali importi vengono aggiornati ogni 5 anni, a partire da 11/6/2017, in base ad indice europeo dei prezzi al consumo

Impresa assicurativa deve trasmettere a Ministero Industria, per preventiva autorizzazione, “tariffe del premio e condizioni generali di polizza”. Impresa può anche prevedere “variazioni di premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi” (Bonus-malus) o clausole di franchigia che prevedono un contributo fisso dell’assicurato al risarcimento del danno.

Comitato Interministeriale Prezzi (CIP) fissa tariffe e condizioni generali di polizza valide almeno 1 anno che assicurazione è tenuta ad applicare. Tariffe stabilite sulla base dei sinistri verificati, rischi assunti da imprese (Dati presentati entro 30 Novembre da IVASS).

 

Art. 132 impone ad IA di stabilire preventivamente condizioni di utilizzo e tariffe relative ad assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante da circolazione di veicoli a motore e natanti. IA sono tenute ad accettare proposte loro presentate secondo condizioni e tariffe di cui sopra, fatta salva verifica di: correttezza dei dati risultanti da attestato di rischio; identità del contraente ed intestatario del veicolo se persona diversa. Se da verifica, tramite banca dati IVASS o accesso a Pubblico Registro Automobilistico (PRA) ed ad Archivio Nazionale Veicoli (ANV) risulta che informazioni fornite da contraente non sono veritiere, IA possono non accettare proposte od eventualmente ricalcolare il premio, inviando nuovo preventivo al contraente

IA possono chiedere che loro autorizzazione sia limitata ai rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore/natanti

In caso di segnalazione di violazione od elusione dall’obbligo a contrarre assicurazione, incluso rinnovo, termini di gestione dei reclami da parte di IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente tale termine, IVASS irroga sanzioni

Art. 132 bis impone ad intermediari, prima di sottoscrizione del contratto di assicurazione obbligatoria per veicoli a motore, di informare gli utenti in modo corretto ed esauriente su premi offerti da tutte le IA di cui sono mandatari, anche avvalendosi di collegamento telematico o di siti internet di IVASS e MISE

Intermediario, in base a Legge 248/06, è tenuto altresì a rilasciare a consumatore informativa “sulle provvigioni riconosciutegli dall’impresa” (Informativa anche mediante affissione tabella nei locali di attività dell’intermediario, o riportando in modo chiaro nei preventivi e nelle polizze il premio di tariffa e provvigione intermediaria, nonché sconto riconosciuto a contraente)

IVASS adotta disposizioni per favorire accesso e risposta, tramite collegamento diretto a sito internet di compagnia di assicurazione, ad utenti ed intermediari per i premi applicati da IA nel contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli, anche al fine di consentire conclusione del contratto a condizioni non peggiori di quelle indicate nel preventivo

Contratto stipulato senza dichiarazione del cliente di aver ricevuto prescritte informazioni è nullo

Art. 132 ter prevede che IA possano praticare uno sconto se al momento di stipula o rinnovo del contratto:

  • soggetti da assicurare accettano di sottoporre veicolo ad ispezione con spese a carico di IA, o
  • installati meccanismi elettronici (scatola nera) che registrano attività del veicolo, al fine di raccogliere dati per determinare responsabilità in caso di sinistri e tariffe da applicare
  • installati meccanismi elettronici che impediscono avvio del motore se rilevato nel guidatore un tasso alcolometrico superiore a limiti di legge

Costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità dei dispositivi sono a carico di IA, fermo restando che titolarità dei dispositivi è di assicurato

IVASS definisce entro 14 Novembre 2018 criteri per definire tariffe e calcolo del premio da parte di IA a seguito di sconto, che può essere significativo in caso di presenza delle condizioni di cui sopra

IVASS, in base ai propri dati statistici, individua le Province a maggiore/minore tasso di sinistri e con premio medio più elevato (lista aggiornata almeno ogni 2 anni, con primo elenco emanato entro 14/11/2017), al fine di definire le modalità di concessione sconto aggiuntivo da parte di IA da applicare ai soggetti nelle Province a maggiore rischio, che non hanno provocato sinistri “con responsabilità esclusiva, o principale, o prioritaria” negli ultimi 4 anni ed hanno installato la “scatola nera”. Regolamento IVASS deve: definire parametri oggettivi (compresa frequenza dei sinistri e relativo costo medio) per calcolo di sconto aggiuntivo; prevedere che non sussistano differenziali di premio non giustificati da specifiche evidenze su differenziali di rischio

IA praticano uno sconto significativo rispetto a tariffa ordinaria se assicurato contrae più polizze assicurative per veicoli in suo possesso, sottoscrivendo per ogni polizza una clausola di guida esclusiva

IA evidenzia, in sede di preventivo e contratto, lo sconto praticato (in valore assoluto ed in percentuale) rispetto al prezzo ordinario di polizza. Tale sconto si applica a nuovi contratti o in occasione di rinnovo di quelli esistenti. IA pubblica su proprio sito internet entità degli sconti praticati

IVASS, tramite verifiche a campione, anche a seguito di segnalazione da parte di terzi, accerta che:

  1. IA tengono conto delle disposizioni date nella definizione di tariffa e calcolo del premio
  2. sconto aggiuntivo garantisce una progressiva riduzione delle differenze di premio applicate in Italia nei confronti di utenti aventi stesse caratteristiche e “classe di merito”

 

Art. 133 prevede per ciclomotori, motocicli, autovetture ed altri veicoli a motore individuati da IVASS che contratti di assicurazione stipulati in base a condizioni per cui ad ogni scadenza annuale, variazione in aumento o diminuzione del premio definito in relazione al verificarsi o meno di sinistro nel caso di un certo periodo di tempo, o in base a clausole di franchigia, che prevedono contributo di assicurato al risarcimento del danno, o in base a combinazione tra le 2 tipologie. Suddetta variazione di premio va indicata (in valore assoluto e percentuale) rispetto a tariffa offerta da IA al momento di invio del preventivo, fatte salve migliori condizioni applicate in rapporto a classe di appartenenza individuata, tenendo conto delle esigenze di prevenzione.

Vietato ad IA di differenziare progressione ed attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del contratto, o dei parametri che ostacolano la mobilità tra le diverse IA. In particolare IA deve garantire a contraente condizioni di premio identiche a quelle praticate ad assicurati aventi stesse caratteristiche di rischio

IA accedono ad archivio nazionale di persone abilitate alla guida per aggiornare informazioni su loro stato di abilitazione alla guida

 

Art. 134 IVASS determina modalità relative ad attestazione dello stato del rischio che, in occasione del rinnovo annuale del contratto, IA deve consegnare a contraente, specificando tipologia di eventuale danno liquidato. Utenti hanno diritto a ricevere anche per via telematica, entro 15 giorni da richiesta, attestazione su loro stato di rischio relativo ad ultimi 5 anni

IVASS obbliga IA ad inserire le informazioni riportate in attestato di rischio nella banca dati elettronica di Enti pubblici e privati, al fine di eseguire controlli relativi al momento di stipula contratto di assicurazione

Classe di merito indicata in attestato di rischio rimane valida per almeno 12 mesi. In caso di cessazione del rischio assicurato, o di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione a causa del mancato uso del veicolo, attestato di rischio è valido per 5 anni

IA, al momento di stipula di nuovi contratti per veicolo avente stessa tipologia acquistato da titolare di polizza assicurativa o da familiare convivente, non può assegnare una classe di merito più sfavorevole rispetto ad ultimo attestato di rischio, né discriminare questo in funzione della durata del rapporto

Al verificarsi del sinistro, IA non può applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato effettiva responsabilità del contraente. Se impossibile accertare responsabilità principale, in via provvisoria (salvo conguaglio) in caso di liquidazione parziale, responsabilità viene computata per quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti ai fini di variazione di classe. Variazioni peggiorative delle classi di merito anche a seguito di più sinistri con conseguente incremento del premio per assicurati che hanno applicato dispositivi di cui ad art. 132 ter, o accettato di applicare tali dispositivi a seguito di sinistro, sono inferiori a quelle altrimenti applicate.

IA sono obbligate a comunicare subito al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito

Art. 135 IVASS istituisce: banca dati sinistri; banca dati anagrafe testimoni; banca dati anagrafe dei danneggiati

IA autorizzate ad esercizio in Italia di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile (RCA), anche aventi sede legale in altro Stato membro, debbono comunicare dati riguardanti i sinistri gestiti

IVASS stabilisce condizioni di: accesso a tali banche dati da parte di Amministrazioni pubbliche, Autorità giudiziaria, Forze di Polizia, IA, soggetti terzi; consultazione obbligatoria di tali banche dati da parte di IA in fase di liquidazione sinistri

In caso di sinistri con soli danni a cose, identificazione di eventuali testimoni sul luogo di incidente deve risultare nella denuncia di sinistro o nel primo atto formale di inviato da danneggiato ad IA con avviso ad assicurato delle conseguenze processuali in caso di mancata risposta. In questo caso, IA chiede di indicare testimoni con raccomandata AR entro 60 giorni da denuncia del sinistro, e ricevente comunica testimoni mediante raccomandata AR nei successivi 60 giorni. IA individua e comunica eventuali ulteriori testimoni entro 60 giorni (Identificazione di testimoni avvenuta dopo tale termine sono inammissibili, fermo restando risultanze da verbali di polizia)

In caso di giudizio, Giudice in base alla documentazione prodotta, non ammette testimonianze acquisite in modo diverso dalle procedure precedenti, salvo casi di testimoni per cui è comprovata effettiva impossibilità di una loro tempestiva identificazione

Nelle controversie civili promosse per accertamento della responsabilità e quantificazione dei danni, Giudice può chiedere dati a IVASS e trasmette un’informativa a Procura della Repubblica in relazione alla ricorrenza dei medesimi testimoni presenti in più di 3 sinistri registrati in banca dati (Esclusi agenti di polizia) negli ultimi 5 anni

In base a Legge 124/17 IVASS verifica ogni trimestre dati inseriti da IA in banca dati sinistri, redigendo apposita relazione “ai fini della definizione delle significatività degli sconti”

In caso di incidente, danneggiato ha diritto al risarcimento del danno nei confronti della assicurazione, che non può opporre “eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato”, entro i limiti di denaro per cui stipulato la assicurazione.

 

Art. 138 al fine di garantire diritto alle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale subito e razionalizzare costi gravanti su sistema assicurativo e su utenti, viene definita con DPR, tabella unica nazionale di menomazione di integrità psicofisica (compresa tra 10 e 100 punti); valida a partire da sinistri ed eventi verificatesi da data di entrata in vigore di DPR e redatta in base a:

  1. suoi effetti, tenendo conto che per danno biologico si intende lesione temporanea o permanente ad integrità psicofisica di persona (individuata tramite accertamento medico), che influisce negativamente su attività quotidiane di questo “indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”
  2. “sistema a punto variabile, in funzione di età e grado di invalidità
  3. valore minimo del punto, in funzione crescente della percentuale di invalidità e della incidenza di menomazione sugli “aspetti dinamico – relazionali della vita danneggiata” (Cresce in modo più che proporzionale rispetto ad aumento percentuale assegnato ai postumi)
  4. valore economico del punto di invalidità definito, in funzione decrescente di età del soggetto, tavole di mortalità ISTAT, tasso di rivalutazione (pari ad interesse legale)
  5. quota corrispondente al danno biologico, stabilita in base a precedenti criteri incrementata, in via percentuale e progressiva per punto, secondo “personalizzazione complessiva di liquidazione”
  6. danno biologico temporaneo inferiore a 100% determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ogni giorno

Importi aggiornati ogni anno con decreto MISE, tenendo conto di: indice prezzi al consumo ISTAT; tabella delle menomazioni della integrità psicofisica compresa tra 1 e 9 punti di invalidità fissato con D.P.R. Ai fini del calcolo di importo da liquidare, per percentuale di invalidità pari a: 1 applicato coefficiente moltiplicatore 1; 2 applicato coefficiente moltiplicatore 1,1; 3 applicato coefficiente moltiplicatore 1,2; 4 applicato coefficiente moltiplicatore 1,3; 5 applicato coefficiente moltiplicatore 1,5; 6 applicato coefficiente moltiplicatore 1,7; 7 applicato coefficiente moltiplicatore 1,9; 8 applicato coefficiente moltiplicatore 2,1; 9 applicato coefficiente moltiplicatore 2,3

Se menomazione accertata e documentata incide in modo rilevante su aspetti dinamico – relazionali di persona, ammontare di risarcimento del danno, calcolato in base a suddetta tabella può essere aumentato da Giudice fino a 30%, “con equo e motivato apprezzamento delle condizioni del danneggiato”.

 

Art. 139 risarcimento di danno biologico permanente per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri di veicoli a motore e natanti, purché suscettibili di accertamento clinico strumentale (altrimenti esclusi da risarcimento), liquidato:

  1. per postumi da lesioni inferiori a 9% in misura più che proporzionale ad ogni punto percentuale di invalidità. Importo viene determinato in relazione ad un coefficiente per punto di invalidità, ridotto di 0,5% per anno di età a partire da 11° anno(Valore del primo punto di invalidità fissato con DM 17/07/17 a 803,79 €)
  2. per importo pari a 46,88 €/giorno di inabilità assoluta, mentre in caso di inabilità temporanea (inferiore a 100%) liquidazione in base a percentuale di inabilità riconosciuta

Se menomazione incide in modo rilevante su aspetti relazionali personali “documentati ed obiettivamente accertati, o causa differenza psicofisica di particolare intensità”, ammontare del risarcimento può essere aumentato dal Giudice fino a 50%. Ammontare complessivo del risarcimento sempre “esaustivo del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”

 

Art. 145 stabilisce che azione per risarcimento danni causati da circolazione di veicoli soggetti ad assicurazione attuata solo dopo 60 giorni (90 giorni in caso di danni a persone) a decorrere da quello in cui danneggiato ha chiesto ad IA risarcimento del danno a mezzo di raccomandata AR, eventualmente inviata anche ad IA di altro veicolo coinvolto

Art. 145 bis prevede che quando 1 dei veicoli coinvolti in incidente risulta dotato di dispositivo elettronico con caratteristiche previste da Art. 132 ter, risultanze di tale dispositivo formano prova nei procedimenti civili, salvo che parte contro cui sono prodotti dimostri il loro mancato funzionamento o manomissione

Interoperabilità e portabilità dei meccanismi elettronici che registrano attività del veicolo, anche nei casi di sottoscrizione di contratto con IA diversa da quella installatrice di tali meccanismi, è garantita da operatori i cui dati identificativi sono comunicati a IVASS da parte di IA che ne utilizza i servizi. Dati su attività del veicolo sono gestiti in sicurezza da tali operatori, in base a standard tecnologici definiti ed inviati a rispettive IA.

Dati sono trattati da IA nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, per cui, salvo consenso espresso da assicurato, è vietato ad IA e soggetti ad essa collegati di usare dispositivi elettronici per raccogliere dati ulteriori oltre quelli necessari per stabilire responsabilità in caso di sinistri, o a fini tariffari, o per rilevare posizione e condizioni del veicolo “in maniera continuativa o sproporzionata rispetto a finalità”

 

Art. 146 prevede che IA debba consentire a contraente ed a danneggiato accesso agli atti a conclusione del procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Tale diritto viene negato qualora accertamenti evidenziano un comportamento fraudolento, mentre è sospeso in caso di controversia giudiziaria tra IA e richiedente

Se entro 60 giorni da richiesta, assicurato o danneggiato non riesce a prendere visione degli atti inoltra reclamo ad IVASS

MISE individua con decreto tipologia di atti soggetti od esclusi da accesso, determinando relativi obblighi di IA ed oneri a carico dei richiedenti

 

Art. 148 prevede che richiesta di risarcimento per sinistri per solo danni a cose deve recare indicazioni relative ad aventi diritto al risarcimento, luogo, giorni ed ore in cui cose danneggiate sono disponibili per almeno 2 giorni non festivi ai fini di accertamento entità del danno

Entro 60 giorni da ricezione richiesta (30 giorni se modulo di denuncia sottoscritto da parti coinvolte nel sinistro), IA formula al danneggiato una congrua e motivata offerta per il risarcimento o comunica i motivi per cui non effettua tale offerta

Danneggiato può procedere alla riparazione di cose danneggiate solo dopo il termine di cui sopra, affinché IA possa completare accertamento del danno. Se cose danneggiate non sono messe a disposizione per ispezione nei termini previsti, o vengono riparate prima di ispezione, IA effettua propria valutazione su entità del danno solo in base a fattura presentata attestante interventi di riparazione effettuati

Assicurato ha diritto al risarcimento del danno anche se non procede alla riparazione

Al fine di prevenire fenomeni fraudolenti, IA consulta banca dati sinistri, utilizzando codice fiscale dei soggetti coinvolti nel sinistro, o di targa veicoli danneggiati, e se emergono “almeno 2 parametri di significatività”, IA può decidere di non fare alcuna offerta di risarcimento, comunicandolo a danneggiato e IVASS. A seguito di ulteriori approfondimenti da eseguire nei 30 giorni successivi, IA può non solo non formulare offerta di risarcimento, ma presentare anche querela nei confronti di danneggiato, comunicando a questo la sua decisione, affinché possa accedere ad atti

Danneggiato non può rifiutare gli accertamenti necessari a valutare il danno alle cose o alle persone da parte di IA. Se ciò avviene, termini per offerta risarcitoria o per comunicare motivi di suo diniego sono sospesi

Assicurato può sempre ottenere integrale risarcimento per la riparazione ”a regola d’arte” del veicolo danneggiato, avvalendosi di impresa di autoriparazione abilitata di propria fiducia, purché questa fornisca documentazione fiscale e idonea garanzia su riparazioni eseguite con validità di almeno 2 anni per tutte le parti non soggette ad usura

Legge 124/17 consente, al fine di garantire condizioni di sicurezza e funzionali dei veicoli, ad Associazioni del settore autoriparazione, Associazioni di imprese assicuratrici, Associazioni dei consumatori di definire linee guida volte a determinare procedure e parametri tecnici per esecuzione di riparazioni “a regola d’arte”. Linee guida comunicate a MISE, che ne assicura pubblicità

Soggetto non responsabile del sinistro invia richiesta di risarcimento danni ad IA con cui stipulato contratto, contenente:

  • nel caso di veicoli danneggiati: nomi degli assicurati coinvolti nel sinistro; targhe dei veicoli coinvolti; denominazione IA di riferimento; descrizione delle modalità del sinistro; generalità di eventuali testimoni; indicazione eventuale intervento Organi di polizia; luogo, giorno, ora in cui veicoli danneggiati sono disponibili per perizia diretta ad accertare entità del danno;
  • nel caso di soli danni a cose: codice fiscale di aventi diritto a risarcimento; luogo, giorno, ora in cui cose danneggiate sono disponibili (per almeno 2 giorni non festivi) per ispezione diretta al fine di accertare danno. IA, entro 60 giorni da ricevimento di tali documenti (30 giorni se denuncia del sinistro firmata da entrambe le parti), completa le operazioni di accertamento del danno e propone al danneggiato offerta di risarcimento o comunica motivi per cui non avanza alcuna offerta;
  • nel caso di lesioni alle persone:ç età, attività e reddito del danneggiato; entità delle lesioni subite; dichiarazione attestante diritto o meno alle prestazioni INPS; attestazione medica comprovante avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti; eventuale consulenza medico legale di parte, specificando compenso spettante al professionista.

IA:

  1. invita entro 30 giorniad integrare richiesta incompleta od a fornire chiarimenti necessari a regolarizzare richiesta, sospendendo fino a ricevimento di integrazioni o chiarimenti richiesti, offerta di risarcimento;
  2. comunica subito ad IA di assicurato ritenuto, in tutto od in parte, responsabile del sinistro le informazioni necessarie per verificare copertura assicurativa ed accertamento delle modalità di svolgimento del sinistro;
  3. comunica a danneggiato “congrua offerta di risarcimento del danno” od i motivi che ne impediscono la formulazione entro 60 giorniper danni a veicoli e cose (90 giorni in caso di lesioni a persone, 30 giorni per danni a veicoli e cose se modulo di denuncia sottoscritto da entrambi i conducenti);
  4. acquisisce da interessato, prima di procedere alla liquidazione del danno, dichiarazione attestante di beneficiare o meno di “alcuna prestazione da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie”;
  5. risarcisce danno derivante da furto od incendio autoveicolo indipendentemente dal rilascio di “certificato di chiusa inchiesta”;
  6. riceve richiesta di rimborso da Enti, Istituti od altri soggetti, se questi hanno anticipato spese mediche, ospedaliere, funerarie per danneggiato, “prima che sia stato pagato il risarcimento al danneggiato”;
  7. fornisce ogni assistenza tecnica ed informativa al danneggiato per “piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno”. Nessun compenso per tale assistenza deve essere detratto da offerta accettata dal danneggiato, salvo quella medico legale per danni alla persona;
  8. accede ad Archivi del MIT per verificare “dati tecnici e del proprietario dell’altro veicolo”;
  9. consulta banca dati sinistri al fine di accertare se codice fiscale soggetto coinvolto veicolo danneggiato appare più volte. In tal caso IA può decidere di non fare offerta di risarcimento e di condurre indagini più approfondite sul sinistro (da concludere comunque entro 30 giorni). Decisione comunicata ad interessato ed IVASS anche al fine di decidere se inviare querela al danneggiato per tentata frode;
  10. informa danneggiato ed IA del responsabile di sinistro che questo non rientra nell’ambito del risarcimento diretto entro 30 giorni da richiesta;
  11. stipula con altre IA convenzioni per regolare rapporti organizzativi ed economici per gestione del risarcimento diritto, in cui prevedere “stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati”. Compensazioni da attuare sulla base di costi medi che possono essere differenziati per: grandi tipologie di veicoli assicurati; danni a cose ed a persone; macroaree omogenee (Non oltre 3) limitatamente a danni a cose; meccanismi che prevedono applicazione di franchigie a carico di IA che ha risarcito danno. Tali criteri non debbonodeterminare eccessiva frammentazione dei costi medi da prendere a base di compensazione. Costo della convenzione è a carico di IA che aderisce al sistema di risarcimento diretto;
  12. invia ad IVASS relazione annuale contenente informazioni su: numero sinistri oggetto di approfondimento in relazione a rischio frode; numero querele o denunce presentate ad Autorità giudiziaria; esito dei conseguenti procedimenti penali; misure organizzative interne adottate per contrastare frodi;
  13. pubblica nella nota integrativa al bilancio annuale e su proprio sito internet, stima circa riduzione degli oneri per sinistri conseguente ad attività di controllo e repressione frodi svolta

Art. 149 bis prevede che in caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati, sia versata previa presentazione di fattura emessa da impresa di autoriparazione abilitata esecutrice della riparazione

 

Art. 154 IA deve comunicare a Centro Informazione Italiano, secondo modalità definite da CONSAP, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, i dati relativi a: numeri di targa dei veicoli assicurati; numeri di polizza; data di cessazione di copertura assicurativa; nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati da Stato membro; dati relativi a nome ed indirizzo del proprietario od usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio o locatario di leasing

 

Art. 170 bis prevede che contratto di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile dei veicoli a motore e natanti abbia durata di 1 anno (su richiesta di assicurato, anno più frazione) e non può essere tacitamente rinnovato. IA deve avvisare contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni, mantenendo operativo il contratto per non oltre 15 giorni dopo scadenza

Risoluzione si applica anche ad assicurazione dei rischi accessori rispetto a quello principale di responsabilità civile se contratto garantisce simultaneamente rischio principale e rischi accessori

 

Art. 286 stabilisce che liquidazione dei danni per sinistri effettuata ad IA danneggiata da IVASS che provvede a liquidare danni anche per sinistri verificatisi oltre scadenza del periodo assicurativo, fino a quando non designata altra IA. Somme anticipate da IA designata (al netto di quelle recuperate) sono rimborsate da CONSAP “Fondo garanzia vittime della strada”

IA rispettano direttive per liquidazione danni emanate da CONSAP

 

Art. 296 individua in CONSAP l’Organismo di indennizzo italiano che nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi di Ufficio Centrale Italiano, in base a specifica convenzione

 

Art. 326 prevede che IVASS entro 120 giorni da accertamento di infrazione (180 giorni per soggetti residenti ad estero) contesti addebiti ai possibili responsabili di violazione. Procedura per violazioni di cui ad art. 148 e 149 sospesa fino a 90 giorni se IA dimostri che sono in corso accertamenti dovuti a sospetto di frode. IVASS, se proposta denuncia o querela, sospende procedura, mentre sentenza di Giudice estingue violazione

Art. 328 stabilisce che sanzioni pecuniarie non si possono estinguere con pagamento in misura ridotta, salvo che parte rinunci a presentare reclamo prima di fissazione di seduta presso Commissione consultiva (in tale circostanza sanzione si estingue con pagamento di una oblazione maggiorata di 10%).

Legge 27/12 ad art. 29 prevede, tra l’altro, che IVASS stabilisca ogni anno limite delle compensazioni dovute (riveste entro 18 mesi qualora non abbia “garantito effettivo recupero di efficienza produttiva di IA, attraverso progressiva riduzione dei costi dei rimborsi ed individuazione delle frodi”

Legge 221/12 ad art. 21 prevede che IVASS chieda ad IA dati relativi a querele presentate ad Autorità giudiziaria per frode assicurativa e per reati collegati, al fine di utilizzarli per attività di contrasto a frodi nell’ambito di Archivio informatico integrato

Legge 124/17 ad art. 1 stabilisce, tra l’altro, che:

  • IVASS esercita attività di controllo, in particolare su: riduzione dei premi dei contratti di assicurazione; evoluzione dei costi per risarcimento dei sinistri; rispetto obblighi di pubblicità e comunicazione (specie in fase di offerta contrattuale)
  • IVASS monitora variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore ed evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri entro 15/8/2019

Assicurazione obbligatoria stipulata con qualsiasi IA autorizzata “all’esercizio della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, fissando tariffe dei premi e condizioni generali di polizza.

Legge 248/06 vieta a compagnie assicurative e loro agenti di vendita di stipulare, pena nullità, “nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o sconti massimi per offerta ai consumatori” di polizze RCA.

Assicurazione rilascia certificato (contrassegno) attestante pagamento premio, durata rata e stato del rischio. Nel contrassegno, da applicare su veicolo, va riportato: targa veicolo; indicazione di anno, mese, giorno di scadenza assicurazione. Esibizione di contratto e del pagamento del relativo premio entro termini stabiliti “prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato”.

D.M. 9/8/2013 definisce per dematerializzazione dei contrassegni, sostituiti con sistemi telematici di connessione a banca dati centrale di Motorizzazione (alimentata da informazioni contenute in Archivio nazionale di abilitati a guida, Archivio nazionale dei veicoli e fornite da IA)

Informazioni su copertura assicurativa rese disponibili mediante accesso telematico gratuito a banca dati da parte di chiunque abbia interesse.

In caso di smarrimento, distruzione, furto del certificato di assicurazione o del contrassegno occorre richiederne duplicato. Certificato e contrassegno, unitamente a documenti circolazione veicolo, sempre mostrati ad Agenti polizia.

Trasferimento di veicolo comporta anche cessione del contratto assicurazione, salvo che venditore chieda permuta del contratto nei confronti di altro veicolo di sua proprietà “previo eventuale conguaglio del premio”. Se da confronto tra dati relativi a polizze emesse da IA e dati di immatricolazione risulta che veicolo immatricolato è sprovvisto di copertura assicurativa, Agente di polizia invita proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre certificato di assicurazione.

MIT, sulla base dei dati forniti da IA, predispone elenco periodico dei veicoli non coperti da assicurazione, comunicando ai proprietari inserimento del veicolo in tale elenco e conseguenze cui vanno incontro se questo circola su strada. Proprietari hanno 15 giorni di tempo per regolarizzare posizione, dopo di che nominativo di inadempiente inviato a Forze di polizia e Prefettura di residenza del proprietario per applicazione sanzioni del caso.

Infrazione ad obbligo di assicurazione rilevata anche mediante dispositivi e mezzi tecnici per controllo del traffico, comprese apparecchiature per controllo a distanza del traffico o di accesso a zone a traffico limitato o per transito su strade/autostrade sottoposte a pedaggio (Se violazione attestata da documentazione fotografica, compresa quella prodotta dai dispositivi autovelox attestante che veicolo stava circolando su strada, o riprese video in modo da accertare, anche in momenti successivi infrazione, non sussiste obbligo di contestazione immediata). In questa ottica ammessi protocolli di intesa con Comuni per utilizzare loro sistemi di rilevamento a distanza.

Costituito presso CONSAP s.p.a. il “Fondo di garanzia per le vittime della strada” (IA versano 3% premi incassati per incrementare il Fondo) che interviene per il risarcimento dei danni in caso di:

  1. incidente causato da veicolo non identificato (Rimborsati danni a persone e, se già intervenuto per gravi danni alle persone, danni alle cose con franchigia pari a 500 €);
  2. veicolo non risulti coperto da assicurazione (Rimborsati danni a persone o cose purché superiori a 500 €);
  3. veicolo assicurato presso assicurazione posta in fallimento (Rimborsati danni a persone o cose)

Il D.P.R. 254/06 disciplina il risarcimento diretto dei danni derivati ai veicoli o le lesioni di lieve entità al conducente, anche se nel sinistro, che coinvolge veicoli immatricolati in Italia (compresi ciclomotori con targa), sono coinvolti terzi trasportati

La Legge 222/07 stabilisce che il risarcimento diretto non si applica ai sinistri che coinvolgono le macchine agricole.

 

Sanzioni:

Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione obbligatoria: multa da 849 a 3.396 €. + immediato sequestro del veicolo che viene trasportato presso un  luogo non soggetto a pubblico passaggio “individuato da Organo di Polizia (in alcuni casi insieme al trasgressore).

Multa ridotta del 50% se la posizione assicurativa viene regolarizzata entro 15 giorni, o se l’interessato entro 30 giorni dalla contestazione “provvede alla demolizione ed alla formale radiazione del veicolo” (in tale periodo,  l’interessato può mantenere la  disponibilità del veicolo, previo versamento di un cauzione pari a 849 € che a demolizione accertata, vene restituita decurtata della sanzione ridotta) + pagamento dell’assicurazione per 6 mesi + pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo non in regola in un luogo sicuro (Solo dopo aver accertato tali versamenti, Organo polizia restituisce il veicolo all’avente diritto, comunicandolo al Prefetto). Se nei termini prescritti non viene pagata la multa ridotta e nessun ricorso è proposto: Organo di polizia invia verbale al Prefetto che provvede alla confisca del veicolo. Se il soggetto nell’arco di 2 anni incorre in tale infrazione per almeno 2 volte: multa da 1.698 a 6.792 € + sospensione della patente da 1 a 2 mesi, il veicolo viene restituito solo dopo il pagamento della multa ridotta + versamento del premio assicurato per almeno 6 mesi + fermo del veicolo per almeno 45 giorni decorrenti dal pagamento della sanzione + pagamento delle spese di prelievo, trasporto, custodia del veicolo stesso.

Chiunque sprovvisto di assicurazione fa circolare un veicolo con documenti assicurativi falsi: confisca del veicolo + sospensione della patente per 1 anno

Chiunque circola senza contrassegno/certificato dell’assicurazione obbligatoria: multa da 39 a 159 €. Se tali documenti non vengono esibiti entri i termini fissati dall’Ufficio di Polizia: multa da 303 a 1.210 €

Qualora l’assicurato disinnesca o manomette, o rende non funzionante il dispositivo installato: perdita della conseguente riduzione del premio assicurativo per la durata residua del contratto + restituzione di un importo pari alla riduzione accordata + eventuali sanzioni penali

IA che non riduce automaticamente il premio assicurativo applicato in relazione alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitata nel contratto: multa erogata da IVASS da 1.000 a 50.000 €

In caso di mancato invio di relazione ad IVASS: multa da 10.000 a 50.000 €

In caso di omessa, incompleta, erronea o tardiva comunicazione di cui ad art. 135 accertata semestralmente e contestata con un unico atto a IA a decorrere dal 60° giorno successivo alla scadenza del semestre: multa da 5.000 a 50.000 €. In caso di infrazione ad art. 154: multa da 10.000 a 100.000 €

IA può sempre svolgere “un’azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato, nonché dei relativi interessi e spese”.

IA che si rifiuta o elude l’obbligo di definire condizioni di polizza e tariffe minime relative alla assicurazione obbligatoria: multa da 2.500 a 15.000 € (da 1.000.000 a 5.000.000 € se tale inadempienza riguarda determinate zone territoriali o singole categorie).

Qualora IA non pubblica sul proprio sito, entro il 30 Aprile successivo, l’entità della riduzione dei premi, o non  comunica tali dati a MISE ed IVASS entro i 30 giorni successivi per la pubblicazione sui loro siti: multa da 10.000 a 100.000 €

Violazione del divieto di abbinamento: multa da 1.000 a 3.000 €.

Autorizzazione viene revocata ad IA (previo esame delle sue controdeduzioni) se:

  1. non risultano approvate o non rispettate le tariffe e le condizioni di polizza fissate da MIT;
  2. non costituita la riserva (almeno 50% dei premi lordi annuali) per sinistri avvenuti, ma non ancora liquidati;
  3. rifiuta la sottoscrizione di polizze di assicurazione conformi alla legge;
  4. non comunica, o fornisce dati falsi circa l’entità dei rischi assicurati e degli incidenti avvenuti;
  5. non invia (o invia in ritardo) ad INA la relazione semestrale sugli oneri sostenuti;
  6. non versa (o versa in ritardo) al “Fondo garanzia vittime della strada” il contributo pari a 3% dei premi incassati

In caso di mancato rispetto da parte di IA dei criteri di sconto e di obbligo di riduzione del premio se installati dispositivi di cui sopra: multa da 10.000 a 80.000 € + riduzione automatica al soggetto interessato del premio assicurativo nel contratto vigente.

Mancato adeguamento di IA alle condizioni apportate nel regolamento: multa applicata da IVASS pari a 3.000 €/giorno di ritardo

 

Entità aiuto:

Proventi derivati dalle precedenti sanzioni sono versati sul “Fondo garanzia di vittime della strada”

Non sono soggette ad IVA le prestazioni ed i servizi forniti da IA al contraente nell’ambito della procedura del risarcimento diretto.

Qualora l’incidente danneggi più persone per un importo da erogare superiore alla somma assicurata: rimborso è ridotto in proporzione “fino alla concorrenza della somma assicurata”. Se IA, entro 30 giorni dall’incidente paga, “ignorando le esigenze di altre persone danneggiate”, l’intera somma solo ad alcuni danneggiati, “ne risponde verso le altre persone danneggiate fino alla concorrenza versata”.

Legge 44/12 stabilisce che l’imposta sulle assicurazioni per responsabilità civile dei veicoli a motore (esclusi ciclomotori) è applicata su tutto il territorio nazionale.

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